Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/04/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N.8522/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8522 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2018
TRA
c.f.ZRPLBT38A 60L859W rapp.to e difeso, giusta procura Parte 1
in atti, dall'AVV. LISANTI DARIO e dall'AVV. LISANTI SARA, presso il cui studio, in VIA GENERALE ARMANDO DIAZ, 22, SALERNO (SA) elettivamente domicilia
ATTRICE
E
c.f. P.IVA 1 in persona Controparte_1
dell'amm.re legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti,
dall'AVV. SERAFINO PASQUALE, presso il cui studio elettivamente domicilia, in
CORSO G. GARIBALDI, 31, SALERNO (SA)
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra Parte 1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno Controparte_1
[...] (di seguito " CP 1 ), in persona del legale rapp.te p.t., lamentando 66
l'illegittimità, della delibera assembleare del 09.06.2018, della quale chiedeva dichiararsi la nullità/annullabilità.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il CP 1 contestando la pretesa avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, istruita la causa mediante produzioni documentali e disposti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., dopo una serie di rinvii il processo proseguiva e, all'udienza del 12.10.2024, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice
assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Anzitutto, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Parte convenuta eccepisce la cessata materia del contendere asserendo che la delibera del 20 ottobre 2018 ha modificato e integrato il “punto 5 " dell'assemblea condominiale del 09 giugno 2018, "con allegato A e B già approvati nell'assemblea del 24/09/2010 (Rogito divisone Per 1 ) e planimetria con riferimenti colorati forniti dalla
Famiglia Pt 1 in allegato al titolo di proprietà formalmente allegato (...)".
Mediante la richiamata delibera, l'assemblea dei condomìni, in virtù “della molteplicità
degli atti notarili e delle divergenze relative ai medesimi, ha preso atto dei titoli forniti dalla famiglia Pt_1 e si è riportata a quanto convenuto con il verbale di assemblea di
Condominio del 24 settembre 2010 per Notaio Persona 2 - Rep. 11679, Racc.
N 6.912, Registrato ad Eboli il 30 Settembre 2010 al N 3506 - Serie 1T
—e riportato nella medesima.
Tuttavia, il CP 1 non ha prodotto il verbale della riunione del 24 ottobre 2010,
sulla base del quale è avvenuta la modifica approvata mediante l'adozione della delibera del 20 ottobre 2018, depositando unicamente un “foglio di presenze" relativo al medesimo e tanto impedisce una compiuta valutazione circa il tenore e la portata della modifica.
Quanto ai motivi di impugnazione, il Tribunale condivide quanto sostenuto dalla difesa.
di parte attrice, secondo cui l'ordine del giorno non può essere generico ed indeterminato, ma deve contenere in modo chiaro, specifico, anche se sintetico e non.
analitico, tutte le materie che saranno trattate, per consentire agli interessati di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, valutare l'opportunità o meno di intervenire alla riunione, le indicazioni da dare a chi eventualmente li rappresenta, le obiezioni o i suggerimenti da poter sollevare (cfr. tra le molte Cass. Civ. n. 2999/2010),
pena l'annullabilità della delibera.
Nel caso di specie, l'avviso di convocazione dell'assemblea dell'8-9 giugno 2018 contemplava al punto cinque dell'ordine del giorno “comunicazioni della famiglia [...]
Per_3 ", mentre si è pervenuto a deliberare che “l'interessato ed i presenti chiariscono gli spazi e prendono atto dell'allegata piantina che identifica in modo chiaro tutti i posti auto”, ossia su di una questione non riconducibile al citato punto 5.
Di qui, l'illegittimità della delibera che va, pertanto, annullata, con decisione assorbente rispetto ad ogni altra questione non trattata, secondo il principio della.
ragione più liquida, il quale, com'è noto, consente la decisione della causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata,
senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie, per le ragioni indicate, la domanda e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata;
-pone le spese di lite in capo al CP 1 che si liquidano € 2.540,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Salerno, 3 gennaio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.