Accoglimento
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/07/2025, n. 6116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6116 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06116/2025REG.PROV.COLL.
N. 07194/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7194 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Gentian Alimadhi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 9577/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- ha impugnato, di fronte al TAR Lazio, il provvedimento del 19 marzo 2019 con cui l’Amministrazione aveva respinto la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 22 settembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992 (residenza decennale).
2. Nella motivazione del diniego l’Amministrazione ha rilevato, come da rapporto informativo della Questura di Parma, la risultanza, a carico della richiedente, di una denuncia per “ furto ” e “ reati contro la persona ”, risalente al 29 gennaio 1997, nonché l’esistenza di una sentenza di condanna a carico del coniuge, del 2011, relativa agli “ artt. 624, 337 e 582 del c.p. ” (furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali).
3. Il TAR, con sentenza n. 9577 del 2023, ha respinto il ricorso.
Quanto alla denuncia per furto, il giudice di prime cure, sulla base delle risultanze in atti, osserva come il relativo procedimento penale sia stato archiviato “ per intervenuta prescrizione / oblazione ”, senza, quindi che risultasse smentita la consistenza del fatto storico.
Secondo il TAR, poi, « la condanna penale a carico del coniuge per i delitti di furto e di resistenza a pubblico ufficiale (ciò, anche a non voler considerare l’ulteriore capo di condanna, quello per lesioni personali, che la ricorrente assume non esser compreso nella pronuncia di condanna)» rappresenta «una circostanza parimenti decisiva ed ex se sufficiente ai fini del diniego della cittadinanza, oltre che adeguatamente rappresentata nell’atto impugnato ».
4. Avverso tale sentenza, la sig.ra -OMISSIS-ha proposto appello.
Con il I motivo si evidenzia come il procedimento per furto (peraltro di assai modesta entità) sia stato archiviato per prescrizione senza, quindi, che vi sia stato alcun accertamento dei fatti, risalenti comunque a ben 18 anni prima rispetto al momento di presentazione della domanda di concessione della cittadinanza. Inoltre il TAR non avrebbe valorizzato la circostanza che, contrariamente a quanto riportato nel provvedimento impugnato, la denuncia non avrebbe riguardato in alcun modo “reati contro la persona”.
Con il II motivo, l’appellante si duole del fatto che il TAR non abbia considerato che i reati del coniuge sono stati dichiarati estinti con pronuncia del giudice dell’esecuzione e che, proprio grazie a detta pronuncia, il coniuge abbia già ottenuto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Inoltre le conseguenze delle condotte illecite del marito non potrebbero ricadere sulla moglie, altrimenti vi sarebbe violazione del principio di personalità della pena.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando documenti.
6. All’udienza del 10 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il primo motivo di appello è fondato.
Dalla documentazione depositata in primo grado emerge che la denuncia del 1997 riguardava esclusivamente il reato di furto, in concorso con un’altra persona. L’ipotizzato reato avrebbe avuto ad oggetto “ prodotti cosmetici, per un valore di £ 294.500 ” e sarebbe stato realizzato presso la Standa di Sulmona. Né l’Amministrazione ha dato in alcun modo conto di altre denunce per reati contro la persona.
È evidente quindi che la richiamata denuncia per furto non poteva essere di per sé sufficiente a fondare il diniego di concessione della cittadinanza, tanto più che il procedimento penale si è estinto per prescrizione e, secondo il PM, sarebbe stato comunque improcedibile per difetto di querela.
Peraltro il TAR è incorso in un evidente errore nel rilevare che il fatto sarebbe avvenuto all’interno del c.d. “periodo di osservazione” di dieci anni antecedenti la presentazione della domanda di cittadinanza, visto che quest’ultima è stata presentata nel 2015, cioè a distanza di 18 anni dai fatti.
8. Quanto al secondo motivo di appello, occorre preliminarmente confermare che anche i reati commessi da componenti del nucleo familiare possono rilevare nella lata valutazione discrezionale che l’Amministrazione è chiamata a fare in materia di concessione della cittadinanza italiana.
Tuttavia, sul punto, il vaglio dell’Amministrazione deve essere assai ponderato, per evitare che le conseguenze della condotta illecita di un soggetto ricadano su un altro membro della famiglia. La giurisprudenza ha evidenziato che i reati “ostativi” commessi da familiari sono quelli che hanno, appunto, una regia familiare ovvero sono connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o ancora denotano atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia (Cons. Stato, Sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato in primo grado non dà conto di alcuna di tali circostanze. Ma quel che più conta è esso si fonda su un assunto errato e cioè che i reati del coniuge dell’odierna appellante non si sono ancora estinti.
Come allegato dall’odierna appellante (senza che il Ministero abbia contraddetto sul punto) e come risulta dal decreto del giudice dell’esecuzione di Parma depositato in giudizio, i reati per i quali il sig. -OMISSIS--OMISSIS-è stato assoggettato a pena su richiesta delle parti sono ormai estinti ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p.
Anche il secondo motivo di appello merita, quindi, accoglimento.
9. L’accoglimento dell’appello conduce alla riforma della sentenza di primo grado e, per l’effetto, all’annullamento del provvedimento impugnato di fronte al TAR.
In sede di riesame l’Amministrazione dovrà svolgere un’istruttoria completa e ponderare attentamente le circostanze del caso concreto, al fine di valutare l’integrazione della richiedente nella società italiana e l’adesione della stessa ai valori fondamentali dell’ordinamento (da ultimo si veda Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2025, n. 3895).
10. Le particolarità del caso giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.