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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/10/2025, n. 4846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4846 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4007/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte depositate da parte ricorrente per l'udienza del 08.10.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1. cittadino brasiliano, nato il [...] nel comune di Limeira, Parte_1
Stato di AN SP (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. NumeroDiC_1 rilasciata il 30.09.2019, residente in [...], Jardim Nereide, comune di Limeira, Cep. 13.486-186, Stato di AN SP (Brasile); 2. cittadino brasiliano, nato il [...] nel Parte_2 comune di Campinas, Stato di AN SP (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. rilasciata il 14.010.2003, residente in [...]
674, Jardim Nereide, comune di Limeira, Cep. 13.486-186, Stato di AN SP (Brasile); 3. cittadino brasiliano, nato il [...] nel Parte_3 comune di Campinas, Stato di AN SP (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. rilasciata il 26.02.2011, residente in [...]
674, Jardim Nereide, comune di Limeira, Cep. 13.486-186, Stato di AN SP (Brasile); 4. cittadina brasiliana, nata il [...] nel Parte_4 comune di Campinas, Stato di AN SP (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. rilasciata il 01.02.2019, residente in [...]
674, Jardim Nereide, comune di Limeira, Cep. 13.486-186, Stato di AN SP (Brasile); rappresentati e difesi dagli Avv. ti Mariangela Granata e Gioacchino Granata ricorrenti e
Controparte_1
contumace
1 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza in linea femminile Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù CP_1 della discendenza con , nato a [...] il Persona_1
31.03.1871 emigrato in Brasile e ivi sposatosi il 03.10.1891 con Persona_2 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dall'unione dell'avo con nasceva in data 13.10.1908 Persona_2 Per_3
che si univa in matrimonio con il 19.10.1929 e dalla cui unione
[...] CP_2 nasceva in data 20.05.1932 la figlia , determinando il passaggio Persona_4 per linea femminile della discendenza. Pertanto, il ricorrente ha come ascendente l'avo che, non Persona_1 avendo mai perduto la cittadinanza italiana, l'ha potuta così trasmettere validamente ai discendenti, come risulta da documenti in atti, tradotti e apostillati. All'udienza del 08.10.2025, svolta in forma cartolare, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il
, neppure costituito. CP_1
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della Controparte_1 notifica. Nel merito Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza su riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto il passaggio per linea femminile con la nascita di , prima dell'entrata in vigore della Persona_4
Costituzione Italiana nel 1° gennaio 1948, unitasi in matrimonio con , il Persona_5
19.11.1953, da cui nasceva il 21.06.1965 odierno ricorrente, che si Persona_6
2 univa in matrimonio il 18.06.1988 con seguito Persona_7 alla discendenza genealogica fino agli odierni ricorrenti. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento agli odierni ricorrenti, discendenti da si rileva Persona_4 che il figlio di quest'ultima è nato successivamente al 1948, quindi all'entrata in vigore della Costituzione, per cui la cittadinanza è stata trasmessa dalla madre iure sanguinis, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost., che a sua volta l'ha trasmessa ai discendenti, come anche stabilito dalla circolare del n. K 28.1 dell'8 aprile 1991: Controparte_1
"Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana". Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni.
3 In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_6
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Pertanto, la domanda dei ricorrenti dev'essere accolta. La mancata costituzione del e l'applicazione di principi di derivazione CP_1 giurisprudenziale posti alla base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti: 1. cittadino brasiliano, nato il [...] nel comune di Limeira, Parte_1
Stato di AN SP (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. NumeroDiC_1 rilasciata il 30.09.2019, residente in [...], Jardim Nereide, comune di Limeira, Cep. 13.486-186, Stato di AN SP (Brasile); 2. cittadino brasiliano, nato il [...] nel Parte_2 comune di Campinas, Stato di AN SP (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. rilasciata il 14.010.2003, residente in [...]
674, Jardim Nereide, comune di Limeira, Cep. 13.486-186, Stato di AN SP (Brasile); 3. cittadino brasiliano, nato il [...] nel Parte_3 comune di Campinas, Stato di AN SP (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. rilasciata il 26.02.2011, residente in [...]
674, Jardim Nereide, comune di Limeira, Cep. 13.486-186, Stato di AN SP (Brasile); 4. cittadina brasiliana, nata il [...] nel Parte_4 comune di Campinas, Stato di AN SP (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. rilasciata il 01.02.2019, residente in [...]
674, Jardim Nereide, comune di Limeira, Cep. 13.486-186, Stato di AN SP (Brasile); sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato
4 civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 08.10.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa
Persona_8
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte depositate da parte ricorrente per l'udienza del 08.10.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1. cittadino brasiliano, nato il [...] nel comune di Limeira, Parte_1
Stato di AN SP (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. NumeroDiC_1 rilasciata il 30.09.2019, residente in [...], Jardim Nereide, comune di Limeira, Cep. 13.486-186, Stato di AN SP (Brasile); 2. cittadino brasiliano, nato il [...] nel Parte_2 comune di Campinas, Stato di AN SP (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. rilasciata il 14.010.2003, residente in [...]
674, Jardim Nereide, comune di Limeira, Cep. 13.486-186, Stato di AN SP (Brasile); 3. cittadino brasiliano, nato il [...] nel Parte_3 comune di Campinas, Stato di AN SP (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. rilasciata il 26.02.2011, residente in [...]
674, Jardim Nereide, comune di Limeira, Cep. 13.486-186, Stato di AN SP (Brasile); 4. cittadina brasiliana, nata il [...] nel Parte_4 comune di Campinas, Stato di AN SP (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. rilasciata il 01.02.2019, residente in [...]
674, Jardim Nereide, comune di Limeira, Cep. 13.486-186, Stato di AN SP (Brasile); rappresentati e difesi dagli Avv. ti Mariangela Granata e Gioacchino Granata ricorrenti e
Controparte_1
contumace
1 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza in linea femminile Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù CP_1 della discendenza con , nato a [...] il Persona_1
31.03.1871 emigrato in Brasile e ivi sposatosi il 03.10.1891 con Persona_2 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dall'unione dell'avo con nasceva in data 13.10.1908 Persona_2 Per_3
che si univa in matrimonio con il 19.10.1929 e dalla cui unione
[...] CP_2 nasceva in data 20.05.1932 la figlia , determinando il passaggio Persona_4 per linea femminile della discendenza. Pertanto, il ricorrente ha come ascendente l'avo che, non Persona_1 avendo mai perduto la cittadinanza italiana, l'ha potuta così trasmettere validamente ai discendenti, come risulta da documenti in atti, tradotti e apostillati. All'udienza del 08.10.2025, svolta in forma cartolare, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il
, neppure costituito. CP_1
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della Controparte_1 notifica. Nel merito Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza su riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto il passaggio per linea femminile con la nascita di , prima dell'entrata in vigore della Persona_4
Costituzione Italiana nel 1° gennaio 1948, unitasi in matrimonio con , il Persona_5
19.11.1953, da cui nasceva il 21.06.1965 odierno ricorrente, che si Persona_6
2 univa in matrimonio il 18.06.1988 con seguito Persona_7 alla discendenza genealogica fino agli odierni ricorrenti. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento agli odierni ricorrenti, discendenti da si rileva Persona_4 che il figlio di quest'ultima è nato successivamente al 1948, quindi all'entrata in vigore della Costituzione, per cui la cittadinanza è stata trasmessa dalla madre iure sanguinis, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost., che a sua volta l'ha trasmessa ai discendenti, come anche stabilito dalla circolare del n. K 28.1 dell'8 aprile 1991: Controparte_1
"Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana". Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni.
3 In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_6
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Pertanto, la domanda dei ricorrenti dev'essere accolta. La mancata costituzione del e l'applicazione di principi di derivazione CP_1 giurisprudenziale posti alla base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti: 1. cittadino brasiliano, nato il [...] nel comune di Limeira, Parte_1
Stato di AN SP (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. NumeroDiC_1 rilasciata il 30.09.2019, residente in [...], Jardim Nereide, comune di Limeira, Cep. 13.486-186, Stato di AN SP (Brasile); 2. cittadino brasiliano, nato il [...] nel Parte_2 comune di Campinas, Stato di AN SP (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. rilasciata il 14.010.2003, residente in [...]
674, Jardim Nereide, comune di Limeira, Cep. 13.486-186, Stato di AN SP (Brasile); 3. cittadino brasiliano, nato il [...] nel Parte_3 comune di Campinas, Stato di AN SP (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. rilasciata il 26.02.2011, residente in [...]
674, Jardim Nereide, comune di Limeira, Cep. 13.486-186, Stato di AN SP (Brasile); 4. cittadina brasiliana, nata il [...] nel Parte_4 comune di Campinas, Stato di AN SP (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. rilasciata il 01.02.2019, residente in [...]
674, Jardim Nereide, comune di Limeira, Cep. 13.486-186, Stato di AN SP (Brasile); sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato
4 civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 08.10.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa
Persona_8
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