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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37746/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei giudici:
dott.ssa Caterina Macchi presidente rel dott. Luca Giani giudice dott.ssa Rosa Grippo giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37746/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GIUNTA FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. LEREDE MATTEO, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.
Si riportano le conclusioni come precisate dalle parti costituite:
Per parte attrice:
In via cautelare - sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza opposta.
Nel merito:
pagina 1 di 5 - annullare la sentenza stessa, e/o dichiararne l'invalidità/illegittimità e l'inefficacia nei confronti dell'attore.
- annullare in sede di emendatio libelli, in virtù della costante giurisprudenza della suprema Corte di cassazione, anche la successiva sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3475/2022 pubbl. il 07/11/2022, RG n. 2002/2022, Repert. n. 3375/2022, in quanto affetta dai medesimi vizi già dai noi denunciati in questa sede.
Per il Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- rigettare l'opposizione di terzo per cui è causa così e come tutte le domande ex adverso formulate in quanto improcedibili e/o inammissibili e/o in ogni caso destituite di qualsiasi fondamento sia in fatto sia in diritto;
- condannare l'attore a rifondere in favore del le spese di lite, oltre una somma Controparte_1 equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.; In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale dell'attore opponente sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che il 21.9.2022 avanti il Giudice Delegato Dott. Sergio Rossetti erano presenti la sig.ra ed il sig. Parte_2 Parte_1
2) vero che il 27.9.2022 presso lo studio del Curatore Dott. in Legnano (MI) era presente Persona_1 la sig.ra Parte_2
3) vero che nell'occasione la sig.ra veniva accompagnata dal marito sig. Parte_2
il quale l'attendeva in auto sotto lo studio;
Parte_1
4) vero che il 21.12.22 presso lo studio del Curatore Dott. in Legnano (MI) erano Persona_1 presenti la sig.ra il sig. e l'Avv. Flavia Parte_2 Parte_1
Galli; 5) vero che l'Avv. Flavia Galli rappresentava sia la sig.ra sia il sig. Parte_2 [...]
Parte_1 Contr 6) vero che per gli anni 2019, 2020 e 2021 la ha ricevuto diverse richieste sia dall'INPS che dal Comune per pagamenti, multe, sanzioni e Tari.
Si indica a teste: Dott.ssa presso lo studio del Curatore Dott. Testimone_1 Persona_1
pagina 2 di 5 Motivi della decisione ha notificato in data 11.10.2023 al in Parte_1 Controparte_1 persona del curatore nonché ai creditori istanti per la dichiarazione di fallimento Controparte_2
atto di citazione ex art. 404 comma I c.p.c. per Pt_1 Controparte_3 Persona_2 opposizione di terzo alla sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata dal Tribunale di CP_1
Milano e pubblicata in data 23 maggio 2022.
L'attore ha illustrato di aver ricevuto in data 15 settembre 2023 da parte di un legale officiato dal fallimento una richiesta di risarcimento per i danni arrecati ai creditori della fallita da atti di mala gestio ascritti all'esponente nella sua asserita qualità di amministratore di fatto della società. Respingendo detta qualificazione, e ritenendo conseguentemente sussistente un pregiudizio arrecatogli dalla sentenza rilevante ex art. 404 comma 1 c.p.c., il ha dedotto il mancato superamento dei limiti Pt_1 dimensionali di cui all'art. 1 lf, chiedendo l'annullamento o la declaratoria di invalidità/illegittimità/inefficacia nei suoi confronti della sentenza dichiarativa del fallimento di
Parte_3
Costituendosi regolarmente in giudizio il fallimento ha eccepito l'incompetenza del CP_1
Tribunale adìto, per essere competente la Corte d'appello di Milano;
ha contestato la legittimazione attiva dell'attore, ha rammentato che la sentenza dichiarativa di fallimento era stata resa oggetto di reclamo ex art. 18 lf da parte della società; reclamo respinto con specifico riferimento all'avvenuto superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 lf.
Gli altri convenuti sono stati dichiarati contumaci.
Il giudice istruttore ha concesso un rinvio funzionale ad una interlocuzione conciliativa tra le parti, richiamando espressamente alle stesse quanto statuito dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 4786/2020. Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
In via preliminare deve essere affermata la competenza di questo tribunale. Diversamente da quanto argomentato dalla procedura convenuta, il fallimento di è stato dichiarato dal Tribunale di CP_1
Milano e la sentenza è stata resa oggetto di reclamo ex art. 18 lf respinto dalla Corte d'Appello con sentenza 3475/2022 del 7.11.2022. La sentenza che passa in giudicato è evidentemente la sentenza di primo grado, vista la reiezione dell'impugnazione. E ai sensi dell'art. 405 c.p.c., l'opposizione si propone davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, che per l'appunto è il tribunale di Milano in composizione collegiale, come previsto dall'art. 16 lf. Anche la decisione del presente giudizio compete dunque al Collegio.
Ciò chiarito, deve essere rilevata l'inammissibilità dell'opposizione.
Come persuasivamente affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra menzionata, “Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è esclusa l'esperibilità dell'opposizione del terzo, ex art. 404, comma 1, c.p.c., in quanto detto rimedio è assorbito in quello di carattere generale previsto dall'art. 18
l.fall., proponibile oltre che dal debitore fallito anche da "qualunque interessato".
Le ragioni di tale inammissibilità sono altrettanto persuasivamente illustrate nel medesimo provvedimento, e condivise da questo tribunale. Detta Ordinanza si occupa di fattispecie regolata dalla legge fallimentare secondo la diversa fisionomia dell'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento vigente prima dei d. lgs. 5/2006 e 119 /2007; ma la Corte ha cura di ben illustrare come i pagina 3 di 5 principi da applicarsi non siano affatto mutati con l'introduzione della disciplina del reclamo ex art. 18 lf avanti alla Corte d'Appello. Indubbiamente, le argomentazioni svolte dalla Corte sono applicabili anche al caso di specie, come sarebbero invero applicabili anche nel contesto normativo del CCII.
La Corte osserva in primo luogo come la legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, prevista in favore di qualunque interessato, discende dalla natura stessa della dichiarazione di fallimento, la quale dispiega í suoi plurimi effetti non solo nei confronti dei partecipanti alla fase prefallimentare, ma di una pluralità di soggetti che con l'imprenditore avessero intessuto una svariata rete di rapporti: soggetti cui, per tale ragione, il legislatore attribuisce la legittimazione ad aggredire la sentenza dichiarativa di fallimento con lo strumento di cui all'articolo 18 lf.
Avendo riguardo alla disciplina dell'art. 18 lf vigente al momento dell'apertura del fallimento CP_1 si osserva che il termine per il reclamo decorre per tutti gli interessati, diversi dal debitore, dalla data della iscrizione al registro delle imprese della sentenza.
Prosegue la Corte affermando come non sia dubbio che il riconoscimento della legittimazione processuale «a qualunque interessato», nei ristretti termini e con le modalità previste dalla norma, mirasse a conseguire - nel testo previgente come in quello successivo alle riforme del 2006 e 2007 -
“un risultato di stabilità giuridica della sentenza dichiarativa di fallimento, che non avrebbe potuto realizzare la propria funzione se fosse stata impugnabile anche a notevole distanza di tempo da un numero indeterminato di soggetti.
“In definitiva, deve concludersi che gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si estendono verso una pluralità di terzi, titolari di posizioni giuridiche che sono soggette a modifica dalla pronuncia, i quali avrebbero potuto proporre l'opposizione ex articolo 18 della legge fallimentare: rimedio che, per essi, svolgeva una funzione sostanzialmente analoga a quella che, nel giudizio di cognizione ordinaria, spetta all'opposizione di terzo.”
L'unico rimedio impugnatorio esperibile è dunque il reclamo ex art. 18 lf, nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla norma, ed è escluso il ricorso all'opposizione di terzo. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione. Il profilo è assorbente e dispensa da qualsivoglia approfondimento in ordine alla sussistenza degli altri presupposti della domanda. Tantomeno rilevano le censure in fatto mosse alla sentenza dichiarativa di fallimento, come anche le confutazioni di merito argomentate dal fallimento. Alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione consegue la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto. Avuto riguardo alla bassa complessità della fattispecie, all'assenza di una fase istruttoria e del deposito di memorie finali, dette spese si liquidano in € 2.300,00 per compenso oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge.
Si respinge la domanda formulata ex art. 96 comma III c.p.c., atteso che l'inammissibilità dell'opposizione di terzo costituisce tema rilevato d'ufficio dal giudice e sottoposto al contraddittorio delle parti, non eccepito dal convenuto;
il quale ha invero sviluppato anche argomentazioni non fondate, quanto alla competenza territoriale e alla identificazione della pronuncia sulla quale si è formato il giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
pagina 4 di 5 1) dichiara inammissibile l'opposizione di terzo proposta ex art. 404 comma I c.p.c.;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal fallimento Parte_3 liquidate in € 2.300,00 per compenso oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge;
3) rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Milano, il 9 gennaio 2025.
Il presidente est.
Dott.ssa Caterina Macchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei giudici:
dott.ssa Caterina Macchi presidente rel dott. Luca Giani giudice dott.ssa Rosa Grippo giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37746/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GIUNTA FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. LEREDE MATTEO, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.
Si riportano le conclusioni come precisate dalle parti costituite:
Per parte attrice:
In via cautelare - sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza opposta.
Nel merito:
pagina 1 di 5 - annullare la sentenza stessa, e/o dichiararne l'invalidità/illegittimità e l'inefficacia nei confronti dell'attore.
- annullare in sede di emendatio libelli, in virtù della costante giurisprudenza della suprema Corte di cassazione, anche la successiva sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3475/2022 pubbl. il 07/11/2022, RG n. 2002/2022, Repert. n. 3375/2022, in quanto affetta dai medesimi vizi già dai noi denunciati in questa sede.
Per il Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- rigettare l'opposizione di terzo per cui è causa così e come tutte le domande ex adverso formulate in quanto improcedibili e/o inammissibili e/o in ogni caso destituite di qualsiasi fondamento sia in fatto sia in diritto;
- condannare l'attore a rifondere in favore del le spese di lite, oltre una somma Controparte_1 equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.; In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale dell'attore opponente sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che il 21.9.2022 avanti il Giudice Delegato Dott. Sergio Rossetti erano presenti la sig.ra ed il sig. Parte_2 Parte_1
2) vero che il 27.9.2022 presso lo studio del Curatore Dott. in Legnano (MI) era presente Persona_1 la sig.ra Parte_2
3) vero che nell'occasione la sig.ra veniva accompagnata dal marito sig. Parte_2
il quale l'attendeva in auto sotto lo studio;
Parte_1
4) vero che il 21.12.22 presso lo studio del Curatore Dott. in Legnano (MI) erano Persona_1 presenti la sig.ra il sig. e l'Avv. Flavia Parte_2 Parte_1
Galli; 5) vero che l'Avv. Flavia Galli rappresentava sia la sig.ra sia il sig. Parte_2 [...]
Parte_1 Contr 6) vero che per gli anni 2019, 2020 e 2021 la ha ricevuto diverse richieste sia dall'INPS che dal Comune per pagamenti, multe, sanzioni e Tari.
Si indica a teste: Dott.ssa presso lo studio del Curatore Dott. Testimone_1 Persona_1
pagina 2 di 5 Motivi della decisione ha notificato in data 11.10.2023 al in Parte_1 Controparte_1 persona del curatore nonché ai creditori istanti per la dichiarazione di fallimento Controparte_2
atto di citazione ex art. 404 comma I c.p.c. per Pt_1 Controparte_3 Persona_2 opposizione di terzo alla sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata dal Tribunale di CP_1
Milano e pubblicata in data 23 maggio 2022.
L'attore ha illustrato di aver ricevuto in data 15 settembre 2023 da parte di un legale officiato dal fallimento una richiesta di risarcimento per i danni arrecati ai creditori della fallita da atti di mala gestio ascritti all'esponente nella sua asserita qualità di amministratore di fatto della società. Respingendo detta qualificazione, e ritenendo conseguentemente sussistente un pregiudizio arrecatogli dalla sentenza rilevante ex art. 404 comma 1 c.p.c., il ha dedotto il mancato superamento dei limiti Pt_1 dimensionali di cui all'art. 1 lf, chiedendo l'annullamento o la declaratoria di invalidità/illegittimità/inefficacia nei suoi confronti della sentenza dichiarativa del fallimento di
Parte_3
Costituendosi regolarmente in giudizio il fallimento ha eccepito l'incompetenza del CP_1
Tribunale adìto, per essere competente la Corte d'appello di Milano;
ha contestato la legittimazione attiva dell'attore, ha rammentato che la sentenza dichiarativa di fallimento era stata resa oggetto di reclamo ex art. 18 lf da parte della società; reclamo respinto con specifico riferimento all'avvenuto superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 lf.
Gli altri convenuti sono stati dichiarati contumaci.
Il giudice istruttore ha concesso un rinvio funzionale ad una interlocuzione conciliativa tra le parti, richiamando espressamente alle stesse quanto statuito dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 4786/2020. Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
In via preliminare deve essere affermata la competenza di questo tribunale. Diversamente da quanto argomentato dalla procedura convenuta, il fallimento di è stato dichiarato dal Tribunale di CP_1
Milano e la sentenza è stata resa oggetto di reclamo ex art. 18 lf respinto dalla Corte d'Appello con sentenza 3475/2022 del 7.11.2022. La sentenza che passa in giudicato è evidentemente la sentenza di primo grado, vista la reiezione dell'impugnazione. E ai sensi dell'art. 405 c.p.c., l'opposizione si propone davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, che per l'appunto è il tribunale di Milano in composizione collegiale, come previsto dall'art. 16 lf. Anche la decisione del presente giudizio compete dunque al Collegio.
Ciò chiarito, deve essere rilevata l'inammissibilità dell'opposizione.
Come persuasivamente affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra menzionata, “Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è esclusa l'esperibilità dell'opposizione del terzo, ex art. 404, comma 1, c.p.c., in quanto detto rimedio è assorbito in quello di carattere generale previsto dall'art. 18
l.fall., proponibile oltre che dal debitore fallito anche da "qualunque interessato".
Le ragioni di tale inammissibilità sono altrettanto persuasivamente illustrate nel medesimo provvedimento, e condivise da questo tribunale. Detta Ordinanza si occupa di fattispecie regolata dalla legge fallimentare secondo la diversa fisionomia dell'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento vigente prima dei d. lgs. 5/2006 e 119 /2007; ma la Corte ha cura di ben illustrare come i pagina 3 di 5 principi da applicarsi non siano affatto mutati con l'introduzione della disciplina del reclamo ex art. 18 lf avanti alla Corte d'Appello. Indubbiamente, le argomentazioni svolte dalla Corte sono applicabili anche al caso di specie, come sarebbero invero applicabili anche nel contesto normativo del CCII.
La Corte osserva in primo luogo come la legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, prevista in favore di qualunque interessato, discende dalla natura stessa della dichiarazione di fallimento, la quale dispiega í suoi plurimi effetti non solo nei confronti dei partecipanti alla fase prefallimentare, ma di una pluralità di soggetti che con l'imprenditore avessero intessuto una svariata rete di rapporti: soggetti cui, per tale ragione, il legislatore attribuisce la legittimazione ad aggredire la sentenza dichiarativa di fallimento con lo strumento di cui all'articolo 18 lf.
Avendo riguardo alla disciplina dell'art. 18 lf vigente al momento dell'apertura del fallimento CP_1 si osserva che il termine per il reclamo decorre per tutti gli interessati, diversi dal debitore, dalla data della iscrizione al registro delle imprese della sentenza.
Prosegue la Corte affermando come non sia dubbio che il riconoscimento della legittimazione processuale «a qualunque interessato», nei ristretti termini e con le modalità previste dalla norma, mirasse a conseguire - nel testo previgente come in quello successivo alle riforme del 2006 e 2007 -
“un risultato di stabilità giuridica della sentenza dichiarativa di fallimento, che non avrebbe potuto realizzare la propria funzione se fosse stata impugnabile anche a notevole distanza di tempo da un numero indeterminato di soggetti.
“In definitiva, deve concludersi che gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si estendono verso una pluralità di terzi, titolari di posizioni giuridiche che sono soggette a modifica dalla pronuncia, i quali avrebbero potuto proporre l'opposizione ex articolo 18 della legge fallimentare: rimedio che, per essi, svolgeva una funzione sostanzialmente analoga a quella che, nel giudizio di cognizione ordinaria, spetta all'opposizione di terzo.”
L'unico rimedio impugnatorio esperibile è dunque il reclamo ex art. 18 lf, nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla norma, ed è escluso il ricorso all'opposizione di terzo. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione. Il profilo è assorbente e dispensa da qualsivoglia approfondimento in ordine alla sussistenza degli altri presupposti della domanda. Tantomeno rilevano le censure in fatto mosse alla sentenza dichiarativa di fallimento, come anche le confutazioni di merito argomentate dal fallimento. Alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione consegue la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto. Avuto riguardo alla bassa complessità della fattispecie, all'assenza di una fase istruttoria e del deposito di memorie finali, dette spese si liquidano in € 2.300,00 per compenso oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge.
Si respinge la domanda formulata ex art. 96 comma III c.p.c., atteso che l'inammissibilità dell'opposizione di terzo costituisce tema rilevato d'ufficio dal giudice e sottoposto al contraddittorio delle parti, non eccepito dal convenuto;
il quale ha invero sviluppato anche argomentazioni non fondate, quanto alla competenza territoriale e alla identificazione della pronuncia sulla quale si è formato il giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
pagina 4 di 5 1) dichiara inammissibile l'opposizione di terzo proposta ex art. 404 comma I c.p.c.;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal fallimento Parte_3 liquidate in € 2.300,00 per compenso oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge;
3) rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Milano, il 9 gennaio 2025.
Il presidente est.
Dott.ssa Caterina Macchi
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