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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 512/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 25/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 512 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1
Perticaro giusta procura in atti
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con gli avv.ti Giuliano Montaretto Marullo e Gianfranco Montaretto Marullo che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1462/2025, pubblicata in data 04/02/2025 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 24.11.2023 impugnava il licenziamento Parte_1 disciplinare intimatogli dalla con lettera del 9.5.2023 Controparte_1 all'esito della contestazione 17.4.2023 con cui gli veniva addebitato l'utilizzo abusivo dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 di cui godeva in favore della madre. Concludeva chiedendo “- IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente ricorso, la nullità per ritorsione del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. 300/70 e PER L'EFFETTO: -ordinare alla resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare immediatamente il ricorrente nel posto di lavoro occupato, allo stesso orario, mansioni livello ed inquadramento sussistenti al momento del licenziamento (cioè contratto a tempo indeterminato full time, livello 3° del
CCNL applicato mansioni di operaio); - condannare altresì la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore del ricorrente delle mensilità di retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento e sino alla data di effettiva reintegra in servizio e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità (o la diversa somma ritenuta di giustizia), sulla base dello stipendio percepito al momento del licenziamento cioè pari ad € 1334,00 netti, oltre aumenti successivi dovuti per legge o per contratto, il tutto oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo pagamento;
- condannare altresì la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maggiorati degli interessi;
- IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente ricorso, l'annullabilità/illegittimità del licenziamento, in quanto intimato in violazione dell'art. 18 comma 4 della L. 300/70 nonché dell'art. 2119 c.c. poiché non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo per insussistenza del fatto ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa previste dalla normativa e PER L'EFFETTO: -ordinare alla resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare immediatamente il ricorrente nel posto di lavoro occupato, allo stesso orario, mansioni livello ed inquadramento sussistenti al momento del licenziamento (cioè contratto a tempo indeterminato full time, livello 3° del CCNL applicato mansioni di operaio); -condannare altresì la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore del 3
ricorrente delle mensilità di retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento e sino alla data di effettiva reintegra in servizio o comunque nella misura massima d 12 mensilità
(o la diversa somma ritenuta di giustizia), sulla base dello stipendio percepito al momento del licenziamento cioè pari ad € 1334,00 netti, oltre aumenti successivi dovuti per legge o per contratto, il tutto oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo pagamento;
- condannare altresì la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maggiorati degli interessi;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente ricorso, l'illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 18 comma 5 l. 300/70 non ricorrendo i presupposti della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, e PER L' , condannare la resistente, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima di 24 mensilità (o la diversa somma ritenuta di giustizia) sulla base dello stipendio percepito al momento del licenziamento, stipendio netto pari ad € 1334,00, oltre aumenti successivi dovuti per legge o per contratto, il tutto oltre rivalutazione ed interessi sino all'effettivo pagamento;
- IN VIA ANCORA SUBORDINATA, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente ricorso, l'inefficacia del licenziamento de quo, ai sensi dell'art. 18 comma 6 L. 300/70 poiché comminato in violazione dell'art. 7 L. 300/70 e, PER L'EFFETTO, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità (o la diversa somma ritenuta di giustizia), sulla base dello stipendio percepito al momento del licenziamento stipendio netto pari ad € 1334,00, oltre aumenti successivi dovuti per legge o per contratto, il tutto oltre rivalutazione ed interessi sino all'effettivo pagamento;
- IN OGNI CASO, per tutti i motivi di cui al presente ricorso, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 1307,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi …” A fondamento della domanda esponeva:
di aver lavorato alle dipendenze della dal Controparte_1
2.5.2005; di essere divenuto titolare dei permessi ex lege n. 104/1992 dal dicembre 2018 e di averne iniziato a fruire dal 2021; che la società datrice di lavoro frapponeva ostacoli alla fruizione dei permessi;
4
che le attività di assistenza espletate consistevano negli acquisti alimentari e non, nella gestione della casa, nel disbrigo di pratiche amministrative e mediche, nella gestione degli immobili di proprietà dei genitori;
che in data 17.4.2023 gli veniva contestato il seguente addebito: «Siamo venuti a conoscenza che , nelle giornate del 14 Febbraio 2023, nonché 02, 30 e 31 Pt_2
Marzo u.s. in cui risultava assegnato in turno dalle ore 06:00 alle ore 13:30 per la giornata del 14/02, dalle ore 13:30 alle ore 21:00 per la giornata del 02/03, dalle ore 06:00 alle ore 13:30 per le giornate del 30 e 31/03 presso il ns. stabilimento produttivo di
Via Affile 18, ma nelle quali ha richiesto di assentarsi per godere di giorni di permesso ai sensi dell'Art. 33 L. 104/92 per prestare assistenza al suo familiare disabile, sig.ra
[...]
(che ci risulta essere Sua madre), ha illegittimamente utilizzato tali permessi. Parte_3
Dalla documentazione, anche fotografica, in ns. possesso, acquisita in data 12 Aprile
2023, è emerso infatti che nelle predette giornate Lei non ha prestato alcun tipo di assistenza nei confronti del disabile che avrebbe dovuto assistere, non essendosi mai recato presso la di lei abitazione di Roma, Via Capo Sottile 21 (se non per soli 20 minuti circa nella giornata del 31 Marzo u.s.) avendo svolto, invece, tutte attività incompatibili e comunque non collegate ai doveri di assistenza sottesi al godimento dei permessi in parola.
In particolare: - In data 14 febbraio 2023, è stato presso la sua abitazione sita in
Campagnano, in strada Fosso del Casalino 7 fino a tarda mattinata;
dopodiché si è recato presso una falegnameria di zona - la “Salaris Legnami” - per ritirare della legna che riportava poi, a bordo del suo veicolo, presso la sua abitazione. Dopoché riusciva nuovamente per fare sosta ad una stazione di servizio - “CF Petroli” - per fare rifornimento GPL e per recarsi presso il supermercato “Carrefour Express” sito in via di
San Sebastiano 21/G e presso un altro supermercato “IN'S” in via della Dottrina 2/8, rientrando infine a casa alle ore 12:10 circa. Alle 16:45 usciva nuovamente sempre a bordo di una Fiat Punto, in compagnia di una anziana signora, presumibilmente sua suocera (dato che, contestualmente, in via Capo Sottile 41 era presente sua madre assistita unicamente da suo padre) con la quale raggiungeva un ambulatorio medico “Angelini” sito a Campagnano in via Unità d'Italia 1/a per poi fare rientro a casa alle ore 18:30 circa e senza più uscire. In data 02 Marzo 2023, veniva visto uscire da casa alle ore 07:30 circa e raggiungeva il centro storico del paese, giungendo presso l'indirizzo di via San Giovanni 2 alle ore 07:42, introducendosi in un appartamento sito nel plesso, al primo piano dello stabile, con dei lavori in corso. In detta occasione, Lei indossava abiti da lavoro caratterizzati da diverse macchie di vernice compatibili con lo svolgimento di piccoli lavori edili. Dopodiché si allontanava definitivamente da detto indirizzo alle ore 11:30 circa per 5
tornare a casa e riuscire pochi minuti dopo, alle ore 12:00 circa, in compagnia di una donna (verosimilmente sua moglie) per raggiungere in auto il paese di Campagnano e fare la spesa, per poi tornare presso la sua abitazione alle ore 13:10 circa. Alle 18:10 circa della medesima giornata veniva nuovamente visto uscire, solo, per recarsi nuovamente presso il
“Carrefour Express” di via San Sebastiano 21/G, facendo rientro a casa alle ore 18:40 circa e senza da lì più uscire. In data 30 Marzo 2023, veniva visto rientrare, alle ore
15:30 circa, nella sua abitazione, con abiti da lavoro sporchi di vernice dopo aver svolto verosimilmente dei lavori edili nel corso della mattinata. In seguito, alle ore 16:30 circa, veniva visto nuovamente allontanarsi verso Nepi, accedendo ad una proprietà privata sita al civico numero 19 di via Porciano, dalla quale poi usciva alle ore 17:30 circa per recarsi dapprima presso il supermercato “Carrefour” sito in via Roma snc sempre a Nepi, per poi far definitivamente rientro presso la sua residenza. In data 31 Marzo 2023, per gran parte della mattinata Lei rimaneva in casa per poi uscire alle 12:30 circa dirigendosi verso Campagnano (centro paese), fare una breve sosta presso l'istituto bancario “Banca di
Credito Cooperativo del Lazio” e poi imboccare la Cassia bis in direzione di Roma ed arrivare, per la prima volta nei quattro giorni sopra menzionati, presso la residenza di sua madre di Via Capo Sottile 21, ove giungeva alle ore 13:20 circa. Tuttavia Lei rimaneva presso l'abitazione di sua madre per soli 20 minuti circa, per poi uscirvi nuovamente alle ore
13:40, allontanandosi velocemente a bordo della vettura Fiat Idea, a Lei quel giorno in uso. Visto dirigersi verso il quartiere Tor bella Monaca, ove giungeva alle ore 13:50 circa, stazionava per qualche minuto per poi ripartire e fare rientro presso la sua residenza in
Campagnano alle 14:40. Alle ore 15:00 circa lei veniva visto nuovamente uscire dalla sua abitazione, fare alcuni giri presso il paese di Campagnano e Sacrofano e tornare a casa alle
19:30 circa, senza più uscirvi. Orbene, nelle quattro giornate analizzate, in cui ha chiesto e fruito di permessi 104 per la (presunta) assistenza del suo familiare disabile, Lei ha posto in essere comportamenti incompatibili con le predette e da Lei dichiarate esigenze di assistenza. In particolare, fatta eccezione per soli 20 minuti (dalle ore 13:20 alle ore 13:40 circa del 31/03 u.s.) la sig.ra - sua madre - è sempre stata sola ed ha goduto Parte_3 della sola assistenza del di lei marito (suo padre , oltre che di altra Persona_1 signora che, verosimilmente, durante la mattinata, presta assistenza ed aiuta sua madre e suo padre. In buona sostanza, nei giorni analizzati 14 Febbraio 2023, 02, 30 e 31
Marzo u.s. - fatta eccezione per un brevissimo e non rilevante intervallo temporale di soli 20 minuti della giornata del 31/03 - Lei non si è mai recato presso l'abitazione del disabile che avrebbe dovuto assistere, ma ha svolto attività incompatibili e comunque non collegate con la presunta attività di tipo assistenziale sottese alle richieste di permesso da Lei 6
formulate; attività assistenziale quest'ultima, invece, essenziale ed indispensabile ai fini di un corretto e genuino utilizzo dell'istituto in parola»;
che il licenziamento intimato era nullo perché ritorsivo;
che i fatti contestati erano insussistenti avendo egli sempre prestato assistenza alla propria madre, facendole la spese e preparandole i pasti;
che la contestazione disciplinare era tardiva;
che la sanzione espulsiva era comunque sproporzionata e la contestazione era tardiva.
Si costituiva la società convenuta resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
All'esito della espletata istruttoria il Tribunale con la sentenza indicata in epigrafe rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla refusione delle spese processuali. Disattesi i rilievi di tardività della contestazione, osservava il Tribunale che la natura ritorsiva del recesso presupponeva l'accertamento dell'insussistenza dei fatti a fondamento dello stesso. Riteneva l'utilizzabilità della relazione investigativa posta a fondamento degli addebiti e, sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite, evidenziava che nelle giornate del 14.2.2023, 2.3.2023 e 30.3.2023 il ricorrente non si era mai recato dalla madre e non risultava aver svolto alcuna attività assistenziale mentre in data
31.3.2023 si era trattenuto presso l'abitazione della madre per soli 20 minuti. Dunque, nei giorni in questione il lavoratore si era occupato della madre per un esiguo lasso temporale, così abusando dei permessi. Tale condotta, secondo il Tribunale, risultava idonea a fondare la sanzione espulsiva.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 sollevando tre articolati motivi di censura. Con il primo motivo deduce l'erronea valutazione delle prove testimoniali, ribadendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi e , la maggior attendibilità delle Tes_1 Tes_2 testi ed rispettivamente madre e moglie del ) e il Parte_3 Tes_3 Pt_1 raggiungimento della prova dello svolgimento di attività assistenziale, da intendersi non già come presenza fisica presso il disabile, ma come il compimento di tutte quelle attività necessarie a supportare lo stesso. Tanto più che, secondo l'appellante, era onere della controparte di dimostrare che le attività da lui svolte nei giorni di fruizione dei permessi non fossero funzionali al supporto alla propria madre. Con il secondo motivo di appello ha censurato 7
le statuizioni con cui il Tribunale ha escluso la natura ritorsiva del licenziamento, senza valutare tutte le circostanze analiticamente dedotte nel ricorso introduttivo a fondamento della strumentalità del recesso. Con il terzo motivo di appello ha dedotto l'erronea valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva e la violazione dell'art. 5 bis della legge n. 104/1992. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- In via principale e nel merito, riformare totalmente/revocare la sentenza e, per l'effetto, ordinare alla società appellata la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché condannare la società appellata al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo giudicante dovesse non ritenere sussistente il diritto alla reintegrazione, dichiarare comunque l'illegittimità del licenziamento per sproporzione della sanzione e, per l'effetto, condannare la società appellata al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse legittimo il licenziamento, dichiarare comunque la violazione del principio di proporzionalità della sanzione e condannare la società appellata al pagamento di un'indennità risarcitoria ridotta ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda dispiegata, compensare le spese di lite del presente giudizio”.
Si è costituita la società appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Giova premettere che non sono state oggetto di specifica censura le argomentazioni con cui il Tribunale ha ritenuto utilizzabili le risultanze della relazione investigativa, facendo corretta applicazione del consolidato orientamento della S.C. secondo cui “… le disposizioni degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a 8
tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustificano l'intervento in questione non solo per l'avvenuta prospettazione di illeciti e per l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (cfr. Cass. n. 3590 del 2011; Cass. n.
8373 del 2018); inoltre, il suddetto intervento deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell'obbligazione (Cass. n. 9167 del 2003). Invero,
i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento (o inadempimento) della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970 (ex aliis, Cass. n. 6174 del 2019, Cass n. 8373 del 2018; Cass. nn. 10636 e 26682 del 2017;
Cass. n. 9167 del 2023; Cass. nn. 27610 e 30079 del 2024)” (così da ultimo Cass. n. 8710 del 02/04/2025).
Le risultanze delle relazioni ispettive, confermate dai testi e Tes_1
che hanno svolto le indagini, consentono di escludere la dedotta Tes_2 inattendibilità degli stessi.
Osserva la Corte che, in tema di benefici ex art. 33, co. 3 L. n. 104/1992, la Suprema Corte ha chiarito quanto segue:
- il permesso al lavoratore dipendente, che assiste un congiunto portatore di handicap grave, spetta in relazione causale diretta con l'assistenza fornita, senza che il dato testuale e la ratio della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate al fine. Consegue che il comportamento del dipendente, che si avvalga del beneficio per attendere a esigenze diverse, integra abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede nei confronti sia del datore di lavoro sia dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche disciplinare. L'assistenza può essere prestata con modalità e forme diverse e anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché comunque nell'immediato interesse del familiare assistito (v. Cass. n. 1394/2020, che richiama Cass. n. 23891/2018, n. 21529/2019, n. 8310/2019, n. 17968/2016,
n. 9217/2016, n. 8784/2015); 9
- le agevolazioni indicate nell'art. 33 della L. n. 104/1992 costituiscono forme d'intervento assistenziale riconosciute ai soggetti affetti da handicap sub specie di agevolazioni concesse alle persone che di tali individui si occupano. Come si evince dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (Corte Cost. n.
213/2016, n. 203/2013, n. 19/2009, n. 158/2007, n. 233/2005), si tratta di agevolazioni e provvidenze riconosciute quali espressione dello Stato sociale, sul presupposto che il ruolo della famiglia sia basilare nella cura e nell'assistenza dei disabili e che detta assistenza, con particolare riguardo al soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione del disabile in tutte le sue modalità esplicative, rappresenti un fondamentale fattore di sviluppo della personalità e un idoneo strumento di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (Cass. n.
8793/2020, n. 8436/2003).
Dunque, la tutela rispondente alla ratio della norma è di garantire al portatore di handicap grave un'assistenza sotto l'egida dell'art. 38 della Costituzione e non invece di assegnare benefici compensativi ai lavoratori che assistono un congiunto disabile. Pertanto, poiché si tratta di agevolazioni in favore di un soggetto che è terzo rispetto al rapporto lavorativo, il godimento di dette agevolazioni non può che essere bilanciato con le esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro, pure garantite dalla Costituzione all'art. 41, al fine di evitarne l'uso illegittimo.
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si comprende allora in modo agevole perché l'illegittima fruizione dei permessi ex art. 33, co. 3 cit. da parte del lavoratore sia considerata dalla Suprema Corte come un abuso del diritto idoneo ad assurgere a giusta causa di licenziamento: infatti, tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva degli obblighi di buona fede (artt. 1375, 1175 cc) in quanto lo priva sine causa della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, e integra, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del correlato trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale (Cass. n. 4984/2014, n. 1394/2020).
La riferita esegesi della normativa da applicare alla fattispecie controversa, senza dubbio da prediligere in quanto costituzionalmente orientata, porta quindi a dedurre che, se è vero che anche l'assistenza morale 10
assicurata dal lavoratore dipendente al congiunto disabile attraverso l'espletamento di incombenze quotidiane può soddisfare il requisito di legge, in quanto anche tale tipo di supporto può in linea di principio contribuire alla socializzazione dell'assistito, è altrettanto vero che detto supporto deve essere fornito dal lavoratore in permesso con concreta e congrua iniziativa nell'interesse del portatore di handicap. Infatti, come si evince dall'art. 33, co.
5 della L. n. 104/1992 (anche nel testo vigente dopo le modifiche recate dal D.lgs. n. 119/2011), condizione per la concessione dei permessi è che il lavoratore già assista il famigliare handicappato (v. co. 3: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità … ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito
…”).
In altri termini, poiché il punto di partenza per la concessione dei permessi ex art. 33, co. 3 cit. è che il lavoratore già contemperi il tempo per la prestazione di lavoro e per l'assistenza al disabile, lo sbilanciamento nel senso dell'assistenza richiede un quid pluris, dato appunto dall'attendere ad una cura specifica o a un sostegno di particolare contenuto a favore dell'assistito.
Ebbene, nel caso di specie le risultanze delle relazioni ispettive e le dichiarazioni rese dai testi consentono di ritenere dimostrato Testimone_4 che il : Pt_1
in data 14.2.2023, allorquando avrebbe dovuto osservare il turno lavorativo dalle 6 alle 13,30 si è trattenuto nella propria abitazione sita in
Campagnano sino alle 11 circa;
si è poi recato presso un rivenditore di legname, trattenendosi per circa 15 minuti e dopo essere rincasato si è recato ad una stazione di rifornimento gas ove si è fermato per qualche minuto;
si è infine recato presso due supermercati ed ha fatto rientro nella propria abitazione prima di pranzo. Nel pomeriggio è uscito per accompagnare la suocera presso uno studio medico e in farmacia, rientrando a casa verso le
18,30 senza mai essersi recato dalla madre, la cui abitazione è sita in Roma;
in data 2.3.2023 (turno dalle 13,30 alle 21,00) è uscito di casa verso le
7,30 per recarsi, in abiti da lavoro, presso un appartamento sito in Campagnano over si stavano svolgendo lavori edili ed è rincasato poco prima di mezzogiorno per poi uscire con la moglie pochi minuti dopo per 11
accompagnarla in banca ed al supermercato;
rincasati verso le 13,00, il
è uscito per recarsi ad altro supermercato verso le 18 per poi tornare Pt_1
a casa poco dopo senza mai essersi recato presso l'abitazione della madre sita in Roma;
il giorno 30 marzo 2023 (turno dalle 6 alle 13,30) è uscito di casa nel pomeriggio verso le 16,30 per recarsi presso un'abitazione sita in Nepi e dopo essersi fermato presso un negozio ed un supermercato, è rincasato verso le 17,45 senza mai recarsi presso la madre;
il giorno 31 marzo 2023 (turno dalle 6 alle 13,30) è uscito di casa verso le 12,30 e, dopo essersi fermato ad un bancomat, si è recato a Roma ove si è fermato nell'abitazione della madre (senza portare alcuna busta con sé) per circa 20 minuti per poi recarsi a via dell'Archeologia ed infine rientrare a casa.
È palese l'insussistenza di un utile rapporto qualitativo e quantitativo tra il tempo che nei giorni in esame l'appellante ha dedicato alla propria madre disabile e quello sottratto alla prestazione di lavoro, con conseguente abuso dell'utilizzo dei permessi ex L. n. 104/1992.
Né tale conclusione è infirmata dalle dichiarazioni rese dalle testi
[...] ed (rispettivamente madre e moglie del Parte_3 Testimone_5
) le quali, come correttamente evidenziato dal Tribunale, hanno Pt_1 riferito di non ricordare con precisione le giornate in contestazione e si sono limitate a riferire genericamente che alcune volte il portava le Pt_1 bombole del gas o la spesa e che andava a trovare la madre “… tante volte prima di andare al lavoro … anche alle 14 di pomeriggio oppure quando usciva dal lavoro” (teste ), che “… si occupava dei genitori … Parte_3 spesso passava a casa loro al termine del lavoro per vedere se avessero bisogno di qualcosa” e che si occupava della preparazione dei pasti per i genitori (teste . Infatti non vi è alcun elemento che consenta di Tes_3 ritenere che tali attività siano state espletate dal in concomitanza con Pt_1 la fruizione dei permessi. Anzi proprio la circostanza che la madre abbia riferito che la veniva a trovare prima o dopo il lavoro, come affermato anche dalla moglie, consente di escluderlo.
Peraltro, il criterio discretivo per stabilire se la fruizione dei permessi ex L. n. 104/1992 sia o meno abusiva risiede nella verifica della congrua 12
finalizzazione all'assistenza del disabile delle incombenze svolte dal lavoratore nel periodo di riferimento. Di conseguenza, una volta che le incombenze svolte per l'assistito sono accertate in giudizio nella loro dimensione qualitativa e quantitativa, non interessa individuare la precisa consistenza di tutte quelle svolte dal lavoratore per scopi personali, se è certo che si tratti comunque di attività estranee al fine di legge.
Pertanto, appurare se il abbia o meno acquistato una bombola Pt_1 di gas per la madre non riveste peso decisivo nell'economia della presente indagine, appunto perché l'eliminazione di una tale condotta (peraltro durata una decina di minuti) dalle attività svolte dal lavoratore per fini personali non incrementa in alcun modo il novero di quelle da lui svolte in favore della madre disabile, viepiù in difetto della prova che durante quell'arco di tempo egli si sia in concreto occupato della stessa.
Si aggiunga che tale acquisto si colloca temporalmente in una giornata in cui le attività assistenziali svolte dal lavoratore in favore della madre erano state pressoché nulle.
In sostanza, nell'arco dei quattro giorni in esame l'attività assistenziale è stata svolta dal lavoratore in modo minimale rispetto ai permessi richiesti, talché deve ritenersi sussistente l'uso non corretto dei permessi ex L. n. 104/1992. Difetta nel caso di specie quell'assistenza qualificata e significativa in favore del disabile che legittima la fruizione del beneficio da parte del lavoratore.
Neppure coglie nel segno la richiesta di ammissione di nuove prove sulle effettive necessità assistenziali della propria madre, essendo dimostrato che durante la fruizione dei permessi il non si è occupato dell'assistenza Pt_1 diretta od indiretta alla madre ovvero se ne è occupato in parte minimale.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto sussistente la violazione disciplinare sanzionabile.
Infine, si sottrae a censura pure la valutazione del Giudice di primo grado di proporzionalità tra la sanzione irrogata e la violazione rimproverabile al lavoratore.
Infatti, si tratta di valutazione che collima perfettamente con i principi di diritto sopra esaminati, perché il grave disvalore delle inadempienze perpetrate 13
dal lavoratore, lesivo in modo irrimediabile della fiducia datoriale, è espresso dal marginale e inconsistente assolvimento dell'obbligo assistenziale a suo carico e dallo speculare uso, essenziale e massiccio, del tempo destinato ai permessi per interessi personali, tempo così sottratto alla prestazione di lavoro in reiterato disinteresse per le esigenze aziendali e in spregio dei principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratto.
Da ultimo, osserva la Corte che correttamente il Tribunale non si è pronunciato sulla discriminatorietà del licenziamento atteso che con l'originario ricorso introduttivo era stata dedotta solo la sua natura ritorsiva. Né l'appellante si è confrontato con le puntuali e condivisibili argomentazioni del primo giudice secondo cui, come costantemente ribadito dalla S.C., l'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento postula l'insussistenza della causale posta a fondamento del recesso (vd. Cass. n. 6838 del 07/03/2023 e Cass. n. 17266 del 24/06/2024).
Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021), non avendo l'appellante allegato la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che ne consentano la compensazione.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
3.500,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
14
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 25/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 512/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 25/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 512 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1
Perticaro giusta procura in atti
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con gli avv.ti Giuliano Montaretto Marullo e Gianfranco Montaretto Marullo che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1462/2025, pubblicata in data 04/02/2025 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 24.11.2023 impugnava il licenziamento Parte_1 disciplinare intimatogli dalla con lettera del 9.5.2023 Controparte_1 all'esito della contestazione 17.4.2023 con cui gli veniva addebitato l'utilizzo abusivo dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 di cui godeva in favore della madre. Concludeva chiedendo “- IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente ricorso, la nullità per ritorsione del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. 300/70 e PER L'EFFETTO: -ordinare alla resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare immediatamente il ricorrente nel posto di lavoro occupato, allo stesso orario, mansioni livello ed inquadramento sussistenti al momento del licenziamento (cioè contratto a tempo indeterminato full time, livello 3° del
CCNL applicato mansioni di operaio); - condannare altresì la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore del ricorrente delle mensilità di retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento e sino alla data di effettiva reintegra in servizio e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità (o la diversa somma ritenuta di giustizia), sulla base dello stipendio percepito al momento del licenziamento cioè pari ad € 1334,00 netti, oltre aumenti successivi dovuti per legge o per contratto, il tutto oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo pagamento;
- condannare altresì la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maggiorati degli interessi;
- IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente ricorso, l'annullabilità/illegittimità del licenziamento, in quanto intimato in violazione dell'art. 18 comma 4 della L. 300/70 nonché dell'art. 2119 c.c. poiché non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo per insussistenza del fatto ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa previste dalla normativa e PER L'EFFETTO: -ordinare alla resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare immediatamente il ricorrente nel posto di lavoro occupato, allo stesso orario, mansioni livello ed inquadramento sussistenti al momento del licenziamento (cioè contratto a tempo indeterminato full time, livello 3° del CCNL applicato mansioni di operaio); -condannare altresì la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore del 3
ricorrente delle mensilità di retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento e sino alla data di effettiva reintegra in servizio o comunque nella misura massima d 12 mensilità
(o la diversa somma ritenuta di giustizia), sulla base dello stipendio percepito al momento del licenziamento cioè pari ad € 1334,00 netti, oltre aumenti successivi dovuti per legge o per contratto, il tutto oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo pagamento;
- condannare altresì la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maggiorati degli interessi;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente ricorso, l'illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 18 comma 5 l. 300/70 non ricorrendo i presupposti della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, e PER L' , condannare la resistente, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima di 24 mensilità (o la diversa somma ritenuta di giustizia) sulla base dello stipendio percepito al momento del licenziamento, stipendio netto pari ad € 1334,00, oltre aumenti successivi dovuti per legge o per contratto, il tutto oltre rivalutazione ed interessi sino all'effettivo pagamento;
- IN VIA ANCORA SUBORDINATA, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente ricorso, l'inefficacia del licenziamento de quo, ai sensi dell'art. 18 comma 6 L. 300/70 poiché comminato in violazione dell'art. 7 L. 300/70 e, PER L'EFFETTO, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità (o la diversa somma ritenuta di giustizia), sulla base dello stipendio percepito al momento del licenziamento stipendio netto pari ad € 1334,00, oltre aumenti successivi dovuti per legge o per contratto, il tutto oltre rivalutazione ed interessi sino all'effettivo pagamento;
- IN OGNI CASO, per tutti i motivi di cui al presente ricorso, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 1307,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi …” A fondamento della domanda esponeva:
di aver lavorato alle dipendenze della dal Controparte_1
2.5.2005; di essere divenuto titolare dei permessi ex lege n. 104/1992 dal dicembre 2018 e di averne iniziato a fruire dal 2021; che la società datrice di lavoro frapponeva ostacoli alla fruizione dei permessi;
4
che le attività di assistenza espletate consistevano negli acquisti alimentari e non, nella gestione della casa, nel disbrigo di pratiche amministrative e mediche, nella gestione degli immobili di proprietà dei genitori;
che in data 17.4.2023 gli veniva contestato il seguente addebito: «Siamo venuti a conoscenza che , nelle giornate del 14 Febbraio 2023, nonché 02, 30 e 31 Pt_2
Marzo u.s. in cui risultava assegnato in turno dalle ore 06:00 alle ore 13:30 per la giornata del 14/02, dalle ore 13:30 alle ore 21:00 per la giornata del 02/03, dalle ore 06:00 alle ore 13:30 per le giornate del 30 e 31/03 presso il ns. stabilimento produttivo di
Via Affile 18, ma nelle quali ha richiesto di assentarsi per godere di giorni di permesso ai sensi dell'Art. 33 L. 104/92 per prestare assistenza al suo familiare disabile, sig.ra
[...]
(che ci risulta essere Sua madre), ha illegittimamente utilizzato tali permessi. Parte_3
Dalla documentazione, anche fotografica, in ns. possesso, acquisita in data 12 Aprile
2023, è emerso infatti che nelle predette giornate Lei non ha prestato alcun tipo di assistenza nei confronti del disabile che avrebbe dovuto assistere, non essendosi mai recato presso la di lei abitazione di Roma, Via Capo Sottile 21 (se non per soli 20 minuti circa nella giornata del 31 Marzo u.s.) avendo svolto, invece, tutte attività incompatibili e comunque non collegate ai doveri di assistenza sottesi al godimento dei permessi in parola.
In particolare: - In data 14 febbraio 2023, è stato presso la sua abitazione sita in
Campagnano, in strada Fosso del Casalino 7 fino a tarda mattinata;
dopodiché si è recato presso una falegnameria di zona - la “Salaris Legnami” - per ritirare della legna che riportava poi, a bordo del suo veicolo, presso la sua abitazione. Dopoché riusciva nuovamente per fare sosta ad una stazione di servizio - “CF Petroli” - per fare rifornimento GPL e per recarsi presso il supermercato “Carrefour Express” sito in via di
San Sebastiano 21/G e presso un altro supermercato “IN'S” in via della Dottrina 2/8, rientrando infine a casa alle ore 12:10 circa. Alle 16:45 usciva nuovamente sempre a bordo di una Fiat Punto, in compagnia di una anziana signora, presumibilmente sua suocera (dato che, contestualmente, in via Capo Sottile 41 era presente sua madre assistita unicamente da suo padre) con la quale raggiungeva un ambulatorio medico “Angelini” sito a Campagnano in via Unità d'Italia 1/a per poi fare rientro a casa alle ore 18:30 circa e senza più uscire. In data 02 Marzo 2023, veniva visto uscire da casa alle ore 07:30 circa e raggiungeva il centro storico del paese, giungendo presso l'indirizzo di via San Giovanni 2 alle ore 07:42, introducendosi in un appartamento sito nel plesso, al primo piano dello stabile, con dei lavori in corso. In detta occasione, Lei indossava abiti da lavoro caratterizzati da diverse macchie di vernice compatibili con lo svolgimento di piccoli lavori edili. Dopodiché si allontanava definitivamente da detto indirizzo alle ore 11:30 circa per 5
tornare a casa e riuscire pochi minuti dopo, alle ore 12:00 circa, in compagnia di una donna (verosimilmente sua moglie) per raggiungere in auto il paese di Campagnano e fare la spesa, per poi tornare presso la sua abitazione alle ore 13:10 circa. Alle 18:10 circa della medesima giornata veniva nuovamente visto uscire, solo, per recarsi nuovamente presso il
“Carrefour Express” di via San Sebastiano 21/G, facendo rientro a casa alle ore 18:40 circa e senza da lì più uscire. In data 30 Marzo 2023, veniva visto rientrare, alle ore
15:30 circa, nella sua abitazione, con abiti da lavoro sporchi di vernice dopo aver svolto verosimilmente dei lavori edili nel corso della mattinata. In seguito, alle ore 16:30 circa, veniva visto nuovamente allontanarsi verso Nepi, accedendo ad una proprietà privata sita al civico numero 19 di via Porciano, dalla quale poi usciva alle ore 17:30 circa per recarsi dapprima presso il supermercato “Carrefour” sito in via Roma snc sempre a Nepi, per poi far definitivamente rientro presso la sua residenza. In data 31 Marzo 2023, per gran parte della mattinata Lei rimaneva in casa per poi uscire alle 12:30 circa dirigendosi verso Campagnano (centro paese), fare una breve sosta presso l'istituto bancario “Banca di
Credito Cooperativo del Lazio” e poi imboccare la Cassia bis in direzione di Roma ed arrivare, per la prima volta nei quattro giorni sopra menzionati, presso la residenza di sua madre di Via Capo Sottile 21, ove giungeva alle ore 13:20 circa. Tuttavia Lei rimaneva presso l'abitazione di sua madre per soli 20 minuti circa, per poi uscirvi nuovamente alle ore
13:40, allontanandosi velocemente a bordo della vettura Fiat Idea, a Lei quel giorno in uso. Visto dirigersi verso il quartiere Tor bella Monaca, ove giungeva alle ore 13:50 circa, stazionava per qualche minuto per poi ripartire e fare rientro presso la sua residenza in
Campagnano alle 14:40. Alle ore 15:00 circa lei veniva visto nuovamente uscire dalla sua abitazione, fare alcuni giri presso il paese di Campagnano e Sacrofano e tornare a casa alle
19:30 circa, senza più uscirvi. Orbene, nelle quattro giornate analizzate, in cui ha chiesto e fruito di permessi 104 per la (presunta) assistenza del suo familiare disabile, Lei ha posto in essere comportamenti incompatibili con le predette e da Lei dichiarate esigenze di assistenza. In particolare, fatta eccezione per soli 20 minuti (dalle ore 13:20 alle ore 13:40 circa del 31/03 u.s.) la sig.ra - sua madre - è sempre stata sola ed ha goduto Parte_3 della sola assistenza del di lei marito (suo padre , oltre che di altra Persona_1 signora che, verosimilmente, durante la mattinata, presta assistenza ed aiuta sua madre e suo padre. In buona sostanza, nei giorni analizzati 14 Febbraio 2023, 02, 30 e 31
Marzo u.s. - fatta eccezione per un brevissimo e non rilevante intervallo temporale di soli 20 minuti della giornata del 31/03 - Lei non si è mai recato presso l'abitazione del disabile che avrebbe dovuto assistere, ma ha svolto attività incompatibili e comunque non collegate con la presunta attività di tipo assistenziale sottese alle richieste di permesso da Lei 6
formulate; attività assistenziale quest'ultima, invece, essenziale ed indispensabile ai fini di un corretto e genuino utilizzo dell'istituto in parola»;
che il licenziamento intimato era nullo perché ritorsivo;
che i fatti contestati erano insussistenti avendo egli sempre prestato assistenza alla propria madre, facendole la spese e preparandole i pasti;
che la contestazione disciplinare era tardiva;
che la sanzione espulsiva era comunque sproporzionata e la contestazione era tardiva.
Si costituiva la società convenuta resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
All'esito della espletata istruttoria il Tribunale con la sentenza indicata in epigrafe rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla refusione delle spese processuali. Disattesi i rilievi di tardività della contestazione, osservava il Tribunale che la natura ritorsiva del recesso presupponeva l'accertamento dell'insussistenza dei fatti a fondamento dello stesso. Riteneva l'utilizzabilità della relazione investigativa posta a fondamento degli addebiti e, sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite, evidenziava che nelle giornate del 14.2.2023, 2.3.2023 e 30.3.2023 il ricorrente non si era mai recato dalla madre e non risultava aver svolto alcuna attività assistenziale mentre in data
31.3.2023 si era trattenuto presso l'abitazione della madre per soli 20 minuti. Dunque, nei giorni in questione il lavoratore si era occupato della madre per un esiguo lasso temporale, così abusando dei permessi. Tale condotta, secondo il Tribunale, risultava idonea a fondare la sanzione espulsiva.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 sollevando tre articolati motivi di censura. Con il primo motivo deduce l'erronea valutazione delle prove testimoniali, ribadendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi e , la maggior attendibilità delle Tes_1 Tes_2 testi ed rispettivamente madre e moglie del ) e il Parte_3 Tes_3 Pt_1 raggiungimento della prova dello svolgimento di attività assistenziale, da intendersi non già come presenza fisica presso il disabile, ma come il compimento di tutte quelle attività necessarie a supportare lo stesso. Tanto più che, secondo l'appellante, era onere della controparte di dimostrare che le attività da lui svolte nei giorni di fruizione dei permessi non fossero funzionali al supporto alla propria madre. Con il secondo motivo di appello ha censurato 7
le statuizioni con cui il Tribunale ha escluso la natura ritorsiva del licenziamento, senza valutare tutte le circostanze analiticamente dedotte nel ricorso introduttivo a fondamento della strumentalità del recesso. Con il terzo motivo di appello ha dedotto l'erronea valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva e la violazione dell'art. 5 bis della legge n. 104/1992. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- In via principale e nel merito, riformare totalmente/revocare la sentenza e, per l'effetto, ordinare alla società appellata la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché condannare la società appellata al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo giudicante dovesse non ritenere sussistente il diritto alla reintegrazione, dichiarare comunque l'illegittimità del licenziamento per sproporzione della sanzione e, per l'effetto, condannare la società appellata al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse legittimo il licenziamento, dichiarare comunque la violazione del principio di proporzionalità della sanzione e condannare la società appellata al pagamento di un'indennità risarcitoria ridotta ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda dispiegata, compensare le spese di lite del presente giudizio”.
Si è costituita la società appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Giova premettere che non sono state oggetto di specifica censura le argomentazioni con cui il Tribunale ha ritenuto utilizzabili le risultanze della relazione investigativa, facendo corretta applicazione del consolidato orientamento della S.C. secondo cui “… le disposizioni degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a 8
tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustificano l'intervento in questione non solo per l'avvenuta prospettazione di illeciti e per l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (cfr. Cass. n. 3590 del 2011; Cass. n.
8373 del 2018); inoltre, il suddetto intervento deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell'obbligazione (Cass. n. 9167 del 2003). Invero,
i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento (o inadempimento) della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970 (ex aliis, Cass. n. 6174 del 2019, Cass n. 8373 del 2018; Cass. nn. 10636 e 26682 del 2017;
Cass. n. 9167 del 2023; Cass. nn. 27610 e 30079 del 2024)” (così da ultimo Cass. n. 8710 del 02/04/2025).
Le risultanze delle relazioni ispettive, confermate dai testi e Tes_1
che hanno svolto le indagini, consentono di escludere la dedotta Tes_2 inattendibilità degli stessi.
Osserva la Corte che, in tema di benefici ex art. 33, co. 3 L. n. 104/1992, la Suprema Corte ha chiarito quanto segue:
- il permesso al lavoratore dipendente, che assiste un congiunto portatore di handicap grave, spetta in relazione causale diretta con l'assistenza fornita, senza che il dato testuale e la ratio della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate al fine. Consegue che il comportamento del dipendente, che si avvalga del beneficio per attendere a esigenze diverse, integra abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede nei confronti sia del datore di lavoro sia dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche disciplinare. L'assistenza può essere prestata con modalità e forme diverse e anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché comunque nell'immediato interesse del familiare assistito (v. Cass. n. 1394/2020, che richiama Cass. n. 23891/2018, n. 21529/2019, n. 8310/2019, n. 17968/2016,
n. 9217/2016, n. 8784/2015); 9
- le agevolazioni indicate nell'art. 33 della L. n. 104/1992 costituiscono forme d'intervento assistenziale riconosciute ai soggetti affetti da handicap sub specie di agevolazioni concesse alle persone che di tali individui si occupano. Come si evince dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (Corte Cost. n.
213/2016, n. 203/2013, n. 19/2009, n. 158/2007, n. 233/2005), si tratta di agevolazioni e provvidenze riconosciute quali espressione dello Stato sociale, sul presupposto che il ruolo della famiglia sia basilare nella cura e nell'assistenza dei disabili e che detta assistenza, con particolare riguardo al soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione del disabile in tutte le sue modalità esplicative, rappresenti un fondamentale fattore di sviluppo della personalità e un idoneo strumento di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (Cass. n.
8793/2020, n. 8436/2003).
Dunque, la tutela rispondente alla ratio della norma è di garantire al portatore di handicap grave un'assistenza sotto l'egida dell'art. 38 della Costituzione e non invece di assegnare benefici compensativi ai lavoratori che assistono un congiunto disabile. Pertanto, poiché si tratta di agevolazioni in favore di un soggetto che è terzo rispetto al rapporto lavorativo, il godimento di dette agevolazioni non può che essere bilanciato con le esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro, pure garantite dalla Costituzione all'art. 41, al fine di evitarne l'uso illegittimo.
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si comprende allora in modo agevole perché l'illegittima fruizione dei permessi ex art. 33, co. 3 cit. da parte del lavoratore sia considerata dalla Suprema Corte come un abuso del diritto idoneo ad assurgere a giusta causa di licenziamento: infatti, tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva degli obblighi di buona fede (artt. 1375, 1175 cc) in quanto lo priva sine causa della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, e integra, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del correlato trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale (Cass. n. 4984/2014, n. 1394/2020).
La riferita esegesi della normativa da applicare alla fattispecie controversa, senza dubbio da prediligere in quanto costituzionalmente orientata, porta quindi a dedurre che, se è vero che anche l'assistenza morale 10
assicurata dal lavoratore dipendente al congiunto disabile attraverso l'espletamento di incombenze quotidiane può soddisfare il requisito di legge, in quanto anche tale tipo di supporto può in linea di principio contribuire alla socializzazione dell'assistito, è altrettanto vero che detto supporto deve essere fornito dal lavoratore in permesso con concreta e congrua iniziativa nell'interesse del portatore di handicap. Infatti, come si evince dall'art. 33, co.
5 della L. n. 104/1992 (anche nel testo vigente dopo le modifiche recate dal D.lgs. n. 119/2011), condizione per la concessione dei permessi è che il lavoratore già assista il famigliare handicappato (v. co. 3: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità … ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito
…”).
In altri termini, poiché il punto di partenza per la concessione dei permessi ex art. 33, co. 3 cit. è che il lavoratore già contemperi il tempo per la prestazione di lavoro e per l'assistenza al disabile, lo sbilanciamento nel senso dell'assistenza richiede un quid pluris, dato appunto dall'attendere ad una cura specifica o a un sostegno di particolare contenuto a favore dell'assistito.
Ebbene, nel caso di specie le risultanze delle relazioni ispettive e le dichiarazioni rese dai testi consentono di ritenere dimostrato Testimone_4 che il : Pt_1
in data 14.2.2023, allorquando avrebbe dovuto osservare il turno lavorativo dalle 6 alle 13,30 si è trattenuto nella propria abitazione sita in
Campagnano sino alle 11 circa;
si è poi recato presso un rivenditore di legname, trattenendosi per circa 15 minuti e dopo essere rincasato si è recato ad una stazione di rifornimento gas ove si è fermato per qualche minuto;
si è infine recato presso due supermercati ed ha fatto rientro nella propria abitazione prima di pranzo. Nel pomeriggio è uscito per accompagnare la suocera presso uno studio medico e in farmacia, rientrando a casa verso le
18,30 senza mai essersi recato dalla madre, la cui abitazione è sita in Roma;
in data 2.3.2023 (turno dalle 13,30 alle 21,00) è uscito di casa verso le
7,30 per recarsi, in abiti da lavoro, presso un appartamento sito in Campagnano over si stavano svolgendo lavori edili ed è rincasato poco prima di mezzogiorno per poi uscire con la moglie pochi minuti dopo per 11
accompagnarla in banca ed al supermercato;
rincasati verso le 13,00, il
è uscito per recarsi ad altro supermercato verso le 18 per poi tornare Pt_1
a casa poco dopo senza mai essersi recato presso l'abitazione della madre sita in Roma;
il giorno 30 marzo 2023 (turno dalle 6 alle 13,30) è uscito di casa nel pomeriggio verso le 16,30 per recarsi presso un'abitazione sita in Nepi e dopo essersi fermato presso un negozio ed un supermercato, è rincasato verso le 17,45 senza mai recarsi presso la madre;
il giorno 31 marzo 2023 (turno dalle 6 alle 13,30) è uscito di casa verso le 12,30 e, dopo essersi fermato ad un bancomat, si è recato a Roma ove si è fermato nell'abitazione della madre (senza portare alcuna busta con sé) per circa 20 minuti per poi recarsi a via dell'Archeologia ed infine rientrare a casa.
È palese l'insussistenza di un utile rapporto qualitativo e quantitativo tra il tempo che nei giorni in esame l'appellante ha dedicato alla propria madre disabile e quello sottratto alla prestazione di lavoro, con conseguente abuso dell'utilizzo dei permessi ex L. n. 104/1992.
Né tale conclusione è infirmata dalle dichiarazioni rese dalle testi
[...] ed (rispettivamente madre e moglie del Parte_3 Testimone_5
) le quali, come correttamente evidenziato dal Tribunale, hanno Pt_1 riferito di non ricordare con precisione le giornate in contestazione e si sono limitate a riferire genericamente che alcune volte il portava le Pt_1 bombole del gas o la spesa e che andava a trovare la madre “… tante volte prima di andare al lavoro … anche alle 14 di pomeriggio oppure quando usciva dal lavoro” (teste ), che “… si occupava dei genitori … Parte_3 spesso passava a casa loro al termine del lavoro per vedere se avessero bisogno di qualcosa” e che si occupava della preparazione dei pasti per i genitori (teste . Infatti non vi è alcun elemento che consenta di Tes_3 ritenere che tali attività siano state espletate dal in concomitanza con Pt_1 la fruizione dei permessi. Anzi proprio la circostanza che la madre abbia riferito che la veniva a trovare prima o dopo il lavoro, come affermato anche dalla moglie, consente di escluderlo.
Peraltro, il criterio discretivo per stabilire se la fruizione dei permessi ex L. n. 104/1992 sia o meno abusiva risiede nella verifica della congrua 12
finalizzazione all'assistenza del disabile delle incombenze svolte dal lavoratore nel periodo di riferimento. Di conseguenza, una volta che le incombenze svolte per l'assistito sono accertate in giudizio nella loro dimensione qualitativa e quantitativa, non interessa individuare la precisa consistenza di tutte quelle svolte dal lavoratore per scopi personali, se è certo che si tratti comunque di attività estranee al fine di legge.
Pertanto, appurare se il abbia o meno acquistato una bombola Pt_1 di gas per la madre non riveste peso decisivo nell'economia della presente indagine, appunto perché l'eliminazione di una tale condotta (peraltro durata una decina di minuti) dalle attività svolte dal lavoratore per fini personali non incrementa in alcun modo il novero di quelle da lui svolte in favore della madre disabile, viepiù in difetto della prova che durante quell'arco di tempo egli si sia in concreto occupato della stessa.
Si aggiunga che tale acquisto si colloca temporalmente in una giornata in cui le attività assistenziali svolte dal lavoratore in favore della madre erano state pressoché nulle.
In sostanza, nell'arco dei quattro giorni in esame l'attività assistenziale è stata svolta dal lavoratore in modo minimale rispetto ai permessi richiesti, talché deve ritenersi sussistente l'uso non corretto dei permessi ex L. n. 104/1992. Difetta nel caso di specie quell'assistenza qualificata e significativa in favore del disabile che legittima la fruizione del beneficio da parte del lavoratore.
Neppure coglie nel segno la richiesta di ammissione di nuove prove sulle effettive necessità assistenziali della propria madre, essendo dimostrato che durante la fruizione dei permessi il non si è occupato dell'assistenza Pt_1 diretta od indiretta alla madre ovvero se ne è occupato in parte minimale.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto sussistente la violazione disciplinare sanzionabile.
Infine, si sottrae a censura pure la valutazione del Giudice di primo grado di proporzionalità tra la sanzione irrogata e la violazione rimproverabile al lavoratore.
Infatti, si tratta di valutazione che collima perfettamente con i principi di diritto sopra esaminati, perché il grave disvalore delle inadempienze perpetrate 13
dal lavoratore, lesivo in modo irrimediabile della fiducia datoriale, è espresso dal marginale e inconsistente assolvimento dell'obbligo assistenziale a suo carico e dallo speculare uso, essenziale e massiccio, del tempo destinato ai permessi per interessi personali, tempo così sottratto alla prestazione di lavoro in reiterato disinteresse per le esigenze aziendali e in spregio dei principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratto.
Da ultimo, osserva la Corte che correttamente il Tribunale non si è pronunciato sulla discriminatorietà del licenziamento atteso che con l'originario ricorso introduttivo era stata dedotta solo la sua natura ritorsiva. Né l'appellante si è confrontato con le puntuali e condivisibili argomentazioni del primo giudice secondo cui, come costantemente ribadito dalla S.C., l'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento postula l'insussistenza della causale posta a fondamento del recesso (vd. Cass. n. 6838 del 07/03/2023 e Cass. n. 17266 del 24/06/2024).
Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021), non avendo l'appellante allegato la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che ne consentano la compensazione.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
3.500,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
14
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 25/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)