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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/12/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE
CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. EL NO Presidente
2) dott. Michela Palladino Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1561 del registro generale dell'anno 2024, avente ad oggetto
"separazione giudiziale e divorzio”, vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], CF rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv. Angelo Maietta e , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata dall'avv. Gerarda Russo C.F._2
RICORRENTI
NONCHE'
PM-SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.5.2025; in data 18.10.2024 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15.6.2024, i coniugi in epigrafe hanno proposto domanda congiunta di omologazione della separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
LA PI (AV) il 20.6.2014 (atto n. 7, p.II serie A, registro atti di matrimonio anno 2014).
Dall'unione è nato in data [...] a [...] Persona_1
Con sentenza del 30.9.2024 è stata omologata la separazione tra le parti;
dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- non è possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
-all'udienza del 20.5.2025 le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma di quanto disposto con la citata sentenza di separazione;
Alla medesima udienza, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore nelle note scritte la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione come da sentenza indicata) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l.
06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge a decorrere da giugno 2024, nel procedimento di separazione definito con la sentenza indicata;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente nelle note di udienza.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già indicate in ricorso.
Le condizioni del divorzio sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nato ad Parte_1
Avellino, il 23.12.1983, CF e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
28.01.1981, c.f. in data 20.6.2014, in LA PI registro anno 2014, n. C.F._2
7 parte II serie A ufficio 1;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Presidente Il Giudice
Dott. EL NO dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE
CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. EL NO Presidente
2) dott. Michela Palladino Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1561 del registro generale dell'anno 2024, avente ad oggetto
"separazione giudiziale e divorzio”, vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], CF rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv. Angelo Maietta e , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata dall'avv. Gerarda Russo C.F._2
RICORRENTI
NONCHE'
PM-SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.5.2025; in data 18.10.2024 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15.6.2024, i coniugi in epigrafe hanno proposto domanda congiunta di omologazione della separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
LA PI (AV) il 20.6.2014 (atto n. 7, p.II serie A, registro atti di matrimonio anno 2014).
Dall'unione è nato in data [...] a [...] Persona_1
Con sentenza del 30.9.2024 è stata omologata la separazione tra le parti;
dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- non è possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
-all'udienza del 20.5.2025 le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma di quanto disposto con la citata sentenza di separazione;
Alla medesima udienza, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore nelle note scritte la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione come da sentenza indicata) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l.
06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge a decorrere da giugno 2024, nel procedimento di separazione definito con la sentenza indicata;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente nelle note di udienza.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già indicate in ricorso.
Le condizioni del divorzio sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nato ad Parte_1
Avellino, il 23.12.1983, CF e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
28.01.1981, c.f. in data 20.6.2014, in LA PI registro anno 2014, n. C.F._2
7 parte II serie A ufficio 1;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Presidente Il Giudice
Dott. EL NO dott.ssa Maria Iandiorio