Art. 1.
Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali puo' essere istituito il corso di laurea in scienze dell'informazione.
Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.
All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e' aggiunta la laurea in scienze dell'informazione.
La tabella II, annessa al citato regio decreto numero 1652, e' integrata nel senso che la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia anche la laurea in scienze dell'informazione.
Dopo la tabella XXVI, annessa al citato regio decreto n. 1652, e' inserita, assumendo il numero XXVI-bis, la tabella annessa al presente decreto.
Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali puo' essere istituito il corso di laurea in scienze dell'informazione.
Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.
All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e' aggiunta la laurea in scienze dell'informazione.
La tabella II, annessa al citato regio decreto numero 1652, e' integrata nel senso che la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia anche la laurea in scienze dell'informazione.
Dopo la tabella XXVI, annessa al citato regio decreto n. 1652, e' inserita, assumendo il numero XXVI-bis, la tabella annessa al presente decreto.