Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 1976, salvo quelli di cui all'articolo 6 che si applicano dal 1 gennaio 1975.
Le societa' e gli enti ai quali l'imposta viene estesa per effetto dell'articolo 1 devono presentare la dichiarazione, relativamente agli immobili per i quali il primo decennio e' gia' scaduto alla data del 1° gennaio 1976, entro il 31 luglio 1976, e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.