Art. 4.
All'assessore anziano ed agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle amministrazioni provinciali e' corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal consiglio provinciale entro i limiti previsti dall'articolo 2, rapportati all'indennita' assegnata al presidente. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 dicembre 1979 n. 632 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A decorrere dal 1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1 , 2 , 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169 , entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennita' in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento".
All'assessore anziano ed agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle amministrazioni provinciali e' corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal consiglio provinciale entro i limiti previsti dall'articolo 2, rapportati all'indennita' assegnata al presidente. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 dicembre 1979 n. 632 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A decorrere dal 1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1 , 2 , 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169 , entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennita' in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento".