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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/10/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1713/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
DEL 09 OTTOBRE 2025
All'udienza del 09/10/2025, innanzi al Giudice dr. Vincenzo Conte, sono comparsi l'Avv.
NO BO per parte ricorrente e l'Avv. Giuseppe Basile per l' . L'Avv. Basile, CP_1
stante il deposito del provvedimento di archiviazione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione,
integrale o parziale, delle spese di lite. L'Avv. BO aderisce alla richiesta formulata dall' di declaratoria di cessazione della materia del contendere e insiste per la CP_1
rifusione delle spese di lite.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente.
Il Giudice
Dr. Vincenzo Conte
pagina 1 di 5 ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA
DEL 09 OTTOBRE 2025
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1713/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. NO BO;
RICORRENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Basile;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione – cessazione della materia del contendere – soccombenza virtuale – spese di lite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6, D. Lgs. n. 150/2011 del 29.10.2024, Parte_1
chiedeva annullarsi l'ordinanza-ingiunzione prot. n. .5000.30/09/2024.0413759 CP_1
(emessa il 30/09/2024 e notificata l'11/10/2024), dell'importo di €. 1.094,72, relativa pagina 2 di 5 alla rettifica della sanzione amministrativa, già applicata, scaturente dall'omesso versamento di ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei dipendenti per l'anno 2013
(cfr. doc. 1 ricorrente).
L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, chiedeva dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere per intervenuta archiviazione dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
2. Sulla cessazione della materia del contendere
2.1. L' ha dato atto della intervenuta “archiviazione dell'ordinanza-ingiunzione CP_1 opposta da controparte con il suo presente ricorso” (cfr. pag. 1 memoria difensiva). Nel provvedimento di archiviazione n. OA-000011765 si legge: “esaminati gli atti dell'ufficio e ritenuto di dover emettere ordinanza di archiviazione (con o senza riferimento alle motivazioni contenute negli scritti difensivi), considerata la fondatezza delle motivazioni addotte: VIOLAZIONE COMMESSA PER COMPORTAMENTO INCOLPEVOLE DELL'AUTORE
(ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 689/1981)
- ritenuto pertanto di doversi procedere all'archiviazione degli atti a carico del sig.
Parte_1
- vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
O R D I N A
- per i motivi di cui in premessa l'archiviazione degli atti a carico del sig. Parte_1
nato il [...] a [...] e residente in [...]
[...]
ALESSANDRO 15 codice fiscale ai sensi dell' articolo 18 della C.F._2 legge n. 689/1981” (doc. 2 resistente).
2.2. Secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (cfr. Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito, posto che con l'archiviazione dell'ordinanza opposta è cessato il contrasto tra le parti in ordine pagina 3 di 5 alla debenza della somma ingiunta. Anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
3. Sulle spese di lite
3.1. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. n. 3148/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. n. 19160/2007, Cass. n.
10553/2009).
3.2. L'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente, avendo riconosciuto la fondatezza delle doglianze attoree con l'archiviazione della posizione del ricorrente per insussistenza dei presupposti di legge.
Si rileva, peraltro, che dalla documentazione in atti non è dato evincersi la data di emissione dell'ordinanza di archiviazione, portata a conoscenza dell'attore solamente in corso di causa, a seguito della costituzione in giudizio dell' resistente. CP_2
3.3. La particolarità della vicenda esaminata e il comportamento processuale del convenuto giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del
50%. La restante quota del 50% deve essere quindi posta a carico dell' in ragione CP_1 della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n.
147/2022; lo scaglione di riferimento è quello fino €. 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) ON l' a rifondere al ricorrente il 50% delle spese di lite, che liquida nella CP_1
complessiva somma di €. 443,00 - già ridotta del 50% - di cui €. 400,00 per competenze legali e €. 43,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
3) DICHIARA compensate le spese di lite nella misura del 50%. pagina 4 di 5 Modena, 09 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
DEL 09 OTTOBRE 2025
All'udienza del 09/10/2025, innanzi al Giudice dr. Vincenzo Conte, sono comparsi l'Avv.
NO BO per parte ricorrente e l'Avv. Giuseppe Basile per l' . L'Avv. Basile, CP_1
stante il deposito del provvedimento di archiviazione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione,
integrale o parziale, delle spese di lite. L'Avv. BO aderisce alla richiesta formulata dall' di declaratoria di cessazione della materia del contendere e insiste per la CP_1
rifusione delle spese di lite.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente.
Il Giudice
Dr. Vincenzo Conte
pagina 1 di 5 ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA
DEL 09 OTTOBRE 2025
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1713/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. NO BO;
RICORRENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Basile;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione – cessazione della materia del contendere – soccombenza virtuale – spese di lite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6, D. Lgs. n. 150/2011 del 29.10.2024, Parte_1
chiedeva annullarsi l'ordinanza-ingiunzione prot. n. .5000.30/09/2024.0413759 CP_1
(emessa il 30/09/2024 e notificata l'11/10/2024), dell'importo di €. 1.094,72, relativa pagina 2 di 5 alla rettifica della sanzione amministrativa, già applicata, scaturente dall'omesso versamento di ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei dipendenti per l'anno 2013
(cfr. doc. 1 ricorrente).
L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, chiedeva dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere per intervenuta archiviazione dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
2. Sulla cessazione della materia del contendere
2.1. L' ha dato atto della intervenuta “archiviazione dell'ordinanza-ingiunzione CP_1 opposta da controparte con il suo presente ricorso” (cfr. pag. 1 memoria difensiva). Nel provvedimento di archiviazione n. OA-000011765 si legge: “esaminati gli atti dell'ufficio e ritenuto di dover emettere ordinanza di archiviazione (con o senza riferimento alle motivazioni contenute negli scritti difensivi), considerata la fondatezza delle motivazioni addotte: VIOLAZIONE COMMESSA PER COMPORTAMENTO INCOLPEVOLE DELL'AUTORE
(ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 689/1981)
- ritenuto pertanto di doversi procedere all'archiviazione degli atti a carico del sig.
Parte_1
- vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
O R D I N A
- per i motivi di cui in premessa l'archiviazione degli atti a carico del sig. Parte_1
nato il [...] a [...] e residente in [...]
[...]
ALESSANDRO 15 codice fiscale ai sensi dell' articolo 18 della C.F._2 legge n. 689/1981” (doc. 2 resistente).
2.2. Secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (cfr. Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito, posto che con l'archiviazione dell'ordinanza opposta è cessato il contrasto tra le parti in ordine pagina 3 di 5 alla debenza della somma ingiunta. Anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
3. Sulle spese di lite
3.1. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. n. 3148/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. n. 19160/2007, Cass. n.
10553/2009).
3.2. L'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente, avendo riconosciuto la fondatezza delle doglianze attoree con l'archiviazione della posizione del ricorrente per insussistenza dei presupposti di legge.
Si rileva, peraltro, che dalla documentazione in atti non è dato evincersi la data di emissione dell'ordinanza di archiviazione, portata a conoscenza dell'attore solamente in corso di causa, a seguito della costituzione in giudizio dell' resistente. CP_2
3.3. La particolarità della vicenda esaminata e il comportamento processuale del convenuto giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del
50%. La restante quota del 50% deve essere quindi posta a carico dell' in ragione CP_1 della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n.
147/2022; lo scaglione di riferimento è quello fino €. 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) ON l' a rifondere al ricorrente il 50% delle spese di lite, che liquida nella CP_1
complessiva somma di €. 443,00 - già ridotta del 50% - di cui €. 400,00 per competenze legali e €. 43,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
3) DICHIARA compensate le spese di lite nella misura del 50%. pagina 4 di 5 Modena, 09 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 5 di 5