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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2024, n. 18030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18030 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 56709/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
avv. Simona Rampiconi
E
Controparte_1 avv.ti Carlo Gamba e Fabio Taglialatela
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo raggiunto tra le parti di seguito indicato con riferimento alla sola domanda di separazione, avendo le parti all'udienza del 6.11.2024 rinunciato alla domanda di divorzio:
"l'abitazione coniugale resterà nel godimento della Parte 1 la quale corrisponderà al marito la somma di euro 250,00 mensili, a titolo di occupazione materiale del bene in comproprietà, con rinuncia alla domanda di divorzio"; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di compensare le spese di lite, in vista della natura della causa e del raggiunto accodo tra le parti,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte 1 coniugati on Roma in data 15.10.1975, alle condizioni indicate in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1975, parte II, atto n. 1582, serie A);
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 8.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 56709/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
avv. Simona Rampiconi
E
Controparte_1 avv.ti Carlo Gamba e Fabio Taglialatela
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo raggiunto tra le parti di seguito indicato con riferimento alla sola domanda di separazione, avendo le parti all'udienza del 6.11.2024 rinunciato alla domanda di divorzio:
"l'abitazione coniugale resterà nel godimento della Parte 1 la quale corrisponderà al marito la somma di euro 250,00 mensili, a titolo di occupazione materiale del bene in comproprietà, con rinuncia alla domanda di divorzio"; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di compensare le spese di lite, in vista della natura della causa e del raggiunto accodo tra le parti,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte 1 coniugati on Roma in data 15.10.1975, alle condizioni indicate in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1975, parte II, atto n. 1582, serie A);
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 8.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi