Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/02/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01720/2025REG.PROV.COLL.
N. 03876/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3876 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell’interno, Ministero della difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione seconda), -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, ex assistente capo del Corpo forestale dello Stato, impugna la sentenza del T.a.r. del Lazio, indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso proposto per contestare la legittimità della propria assegnazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito della procedura di cui all’art. 12, comma 2 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177.
1.1. Al momento dell’entrata in vigore del citato decreto – che, in attuazione della l. 7 agosto 2015, n. 124, ha previsto l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato e del relativo personale nell’Arma dei carabinieri – l’appellante prestava servizio all’interno dei nuclei operativi speciali (NOS) del Corpo, presso la sede di Rieti. Egli rientrava, pertanto, all’interno di quel limitato contingente di personale destinato a transitare (ai sensi dell’art. 12 comma 2, lettera a), punto 2 del d.lgs.) nel Corpo dei vigili del fuoco, cui sono state attribuite le funzioni “in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi” (art. 9).
1.2. Egli ritiene, tuttavia, che tale assegnazione non sia stata rispettosa della professionalità sviluppata nel corso della propria carriera presso il Corpo forestale, durante la quale non ha mai svolto funzioni, né acquisto specifica formazione, in materia di “ lotta attiva contro gli incendi boschivi” .
2. Con il ricorso di primo grado – omettendo di considerare i motivi (dal terzo al sesto), proposti al fine di contestare la legittimità costituzionale del disegno di riforma e non coltivati dopo la sentenza Corte cost., 10 luglio 2019, n. 170 – si è censurata:
- la violazione del principio, previsto dalla legge delega 124/2015, di necessaria corrispondenza tra le competenze del Corpo forestale trasferite alle varie amministrazioni e il transito del relativo personale;
- la violazione del parere reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato (14 ottobre 2016, n. 2212), che ha parimenti valorizzato il predetto principio, di cui sono espressivi i criteri enucleati – secondo un rapporto di applicazione progressiva – dall’art. 12, comma 2, lettere a), b), c) del d.lgs. 177/2016. Sarebbe, quindi, illegittima l’assegnazione del ricorrente al Corpo dei vigili del fuoco, intervenuta « in base all’articolo 12, comma 2, lettera b) n.1 del d.lgs.177/2016 » senza considerare prioritariamente il criterio di cui alla lettera a).
3. La sentenza appellata ha respinto integralmente il ricorso, compensando le spese tra le parti. Nello specifico:
- quanto al primo motivo, il T.a.r. rileva che il legislatore « nell’ambito della sua discrezionalità, ha espressamente previsto che il personale già assegnato ai NOS, come il ricorrente, sia destinato al Corpo dei Vigili del fuoco sul presupposto che a quest’ultimo siano state trasferite le funzioni espletate dai NOS nell’ambito del Corpo forestale dello Stato ». L’ iter procedurale prescritto dall’art. 12 del d.lgs. 77/2016 non prescrive, invece, « alcuna verifica in concreto circa la reale natura delle funzioni espletate dai dipendenti del Corpo forestale dello Stato e la loro riconducibilità a quelle trasferite ai Vigili del fuoco, in quanto tale valutazione è stata effettuata direttamente dal legislatore allorché ha stabilito che il personale già in servizio presso i NOS dovesse essere assegnato ai Vigili del fuoco ».
- quanto al secondo motivo, il T.a.r. ritiene che esso muova « da un presupposto di fatto insussistente ovvero che l’assegnazione del ricorrente sia avvenuta in applicazione del criterio di cui all’art. 12 comma 2 lettera b) n. 1 d. lgs. n. 177/16», mentre in realtà, « come emerge dall’esame del decreto n. 81273 del 31/10/16, l’assegnazione del ricorrente al Corpo dei Vigili del fuoco è avvenuta in applicazione dell’art. 12 comma 2 lettera a) n. 2 d. lgs. n. 177/16 tenendo conto, in particolare, della pregressa appartenenza del medesimo ai NOS». Non risulta, quindi, alcuna violazione del parere del 2212/2016, essendo stato seguito l’ordine di priorità tra i criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, indicato dalla Commissione speciale;
- è stata, conseguentemente, rigettata la domanda risarcitoria proposta, «difettando il presupposto dell’illegittimità dell’agere amministrativo ».
4. L’appello è affidato ai seguenti motivi:
I. « Error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 177/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. n. 124/2015, sotto il profilo dello sviamento dei criteri di delega che impongono che il personale da trasferire segua le funzioni trasferite », con cui sono ribadite le censure articolate in primo grado, circa il mancato rispetto del principio di corrispondenza tra funzioni trasferite e transito di personale.
II. « Error in iudicando sotto altro profilo », con cui è riproposta la domanda di risarcimento del danno.
5. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con atto del 17 maggio 2022, senza tuttavia articolare difese.
6. L’appello è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 21 gennaio 2025.
7. Oggetto del giudizio è l’assegnazione dell’appellante al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui è contestata la conformità al principio della “ necessaria corrispondenza tra funzioni trasferite e transito di personale”, sancito dall’art. 8, co. 1, lett. a) della legge delega (l. 7 agosto 2015, n. 124). Il principio troverebbe espressione, all’interno della disciplina di cui al d.lgs. 77/2016, nell’art. 12, comma 2, laddove prevede che il personale da assegnare alle diverse amministrazioni sia individuato “ sulla base dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato” , nonché nella lett. a) del medesimo comma, che impone di considerare l’esercizio delle « funzioni trasferite » all’Arma dei carabinieri.
7.1. Secondo l’appellante, quindi, l’amministrazione non avrebbe potuto assegnarlo al Corpo dei vigili del fuoco, senza procedere ad una previa ricognizione delle sue specifiche competenze e delle sue esperienze di servizio. Ritiene, infatti, che una corretta valutazione del proprio profilo professionale avrebbe senz’altro imposto la sua assegnazione all’Arma dei carabinieri, avendo egli svolto, per l’intera carriera fino al momento del transito, esclusivamente funzioni oggi attribuite a tale forza di polizia.
8. L’appello è infondato.
8.1. Il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, in attuazione della delega conferita dall’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha disposto l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri (art. 7), ad eccezione delle specifiche e limitate competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Ministero delle politiche agricole, ambientali e forestali (artt. 9, 10 e 11).
8.2. Coerentemente, l’art. 12 del d.lgs. 177/2016 ha previsto che il personale del Corpo forestale sia destinato a transitare nell’Arma dei carabinieri, con esclusione di limitati contingenti da assegnare alle altre amministrazioni sopra menzionate. In particolare, a fronte della “naturale” destinazione all’Arma dei carabinieri di “ tutto il personale assegnato negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, il quale permane nelle medesime sezioni per l’assolvimento delle specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali e agroalimentari ” (art. 12, comma 2, lett. a) n. 1 del d.lgs.), il personale da assegnare diversamente è stato individuato secondo il criterio costituito “dall’impiego, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle unità dedicate all’assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni” , di seguito specificamente elencate (art. 12, comma 1, lett. a), nn. 2-5).
8.3. Pur ricercandosi, dunque, la tendenziale continuità delle funzioni svolte dal personale del Corpo forestale prima e dopo il suo assorbimento in altre amministrazioni, tale obiettivo è perseguito avendo primario riguardo al dato “formale”, relativo all’ufficio o reparto di appartenenza del dipendente al momento del transito. Non si prevede, invece, alcuna approfondita valutazione delle specifiche mansioni o competenze proprie del singolo, che sarebbe stata difficilmente conciliabile con la portata generale della procedura di assorbimento.
8.4. Come di recente affermato da questa sezione, « i criteri graduali delineati dal legislatore impongono che la prima operazione da compiere sia quella di valutare se il personale da assegnare all’una o all’altra delle Amministrazioni indicate nel comma 1 dell’art.12 (Arma dei carabinieri; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Polizia di Stato; Corpo della Guardia di Finanza; Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) fosse impiegato, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nelle unità dedicate all’assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime amministrazioni. Solo ove non si riscontrasse detta condizione vanno applicati i criteri enucleati alle lettere b) e c) sopra citate; mentre, e per converso, detti supplementari criteri di assegnazione rimangono non operativi ove il ricorso al solo criterio di cui alla lett. a) venga a rilevarsi risolutivo» (cfr. Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2024, n. 1607).
9. Ciò premesso, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 77/2016, l’appellante era in servizio presso il nucleo operativo speciale (NOS) di Rieti, quindi inquadrato all’interno di un’unità operativa preposta all’assolvimento di funzioni trasferite al Corpo dei vigili del fuoco (cfr. art, 12, comma 1, lett. a), n. 2).
9.1. Tale circostanza determina, come detto, l’operatività esclusiva del criterio di cui alla lett. a), facente leva sull’inquadramento formale del dipendente, con conseguente impossibilità di valorizzare l’acquisizione di competenze o lo svolgimento in concreto di mansioni più affini a quelle attribuite all’Arma dei carabinieri (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2023, n. 2373 e i numerosi precedenti ivi richiamati).
10. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
10.1. Le particolarità della vicenda e l’esistenza di precedenti giurisprudenziali in parte difformi giustificano la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.