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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/11/2024, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8/2022
R.G.A.C. n. 8/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Luciano Guaglione Consigliere
Alberto Binetti
Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 8 del
2022
T R A
pagina 1 di 40 CF: , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in V.le dai Ginepri n. 10, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maya Di Lillo e Giuseppe Paparella, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bari, Via Saverio Lioce n. 1;
APPELLANTE
E
, C.F: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.03.1954 e ivi residente in [...]Q, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gennaro Marasciuolo e Guido Lagrasta, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bari, Via Nicolai n. 177 APPELLATO E
, CF: nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
20.08.1963 ed ivi residente in Via Titta Ruffo, rappresentato e difeso dall'Avv. Marialuisa Terricone, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corato, Via Notar Domenico n. 35 APPELLATO
NONCHE'
P.IVA Controparte_3
( , con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 23, in persona del suo P.IVA_1 procuratore speciale, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Russi, CP_4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bari, corso Vittorio Emanuele II n. 60;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2039/2021, pubblicata in data
29.11.2021, resa dal Giudice monocratico del Tribunale di Trani, Dott.ssa Silvia
Sammarco.
pagina 2 di 40 ****************
All'udienza del 12.01.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 19.03.2011 citava l'Ing. e Parte_1 Controparte_1
il Geom. innanzi il Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Ruvo di Controparte_2
Puglia, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni avversa difesa, richiesta eccezione e conclusione: 1) accertare e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiararli tenuti alla realizzazione delle opere necessarie alla eliminazione totale di tutti i vizi strutturali all'opera edile, come dedotti in narrativa, ponendo a loro carico tutte le spese dirette e indirette, ivi comprese le spese di progettazione e amministrative connesse;
2) condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, patrimoniale e non, determinati dal loro inadempimento, come dedotti in narrativa in favore del sig. che si Parte_1
chiedono in complessivi € 50.000,00 o nella misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ove non facilmente dimostrabili, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Vinte le spese del giudizio”.
A fondamento della domanda, deduceva l'attore: - che conferiva Parte_1
incarico professionale all'Ing. e al Geom. Controparte_1 Controparte_2
affinché progettassero un capannone per un'officina con carro ponte nonché l'abitazione e gli uffici sopra la medesima officina;
- che, nel 2001, veniva rilasciato il certificato di agibilità del solo capannone ove, nel 2002 trasferiva la propria officina;
- che, Pt_1
solo nel 2005, veniva rilasciato il certificato di agibilità per l'abitazione; - che, a seguito pagina 3 di 40 del trasferimento del e della propria famiglia nella nuova abitazione, gli stessi Pt_1
percepivano rumori di scricchiolii provenienti dalle strutture sovrastanti e sottostanti l'appartamento; inoltre, avevano riscontrato la presenza di fessurazioni nelle pareti e tra le piastrelle dei rivestimenti;
- che i tecnici interpellati, avevano suggerito l'edificazione di un pilastro al centro del capannone;
- che, a seguito di accertamento tecnico preventivo, R.G. n. 2645/2009, il C.T.U., nominato dal Tribunale di Trani, aveva riscontrato lesioni nei soli tramezzi del primo piano, provocate dalla flessione del solaio sottostante, mentre erano esenti da lesione le componenti della struttura principale in cemento armato.
L'attore chiedeva, inoltre, una consulenza tecnica di ufficio, volta ad accertare i danni e quantificare il relativo risarcimento per il ripristino dei luoghi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'Ing. CP_1
chiedendo: - preliminarmente, di disporre la chiamata in causa della
[...]
compagnia assicurativa al fine di essere garantito dalla stessa Controparte_3
nel caso di accoglimento della domanda di risarcimento;
- nel merito, il rigetto delle domande proposte dall'attore, eccependo che nel corso del medesimo anno erano stati eseguiti ulteriori lavori, sull'immobile oggetto di causa, da parte di un terzo professionista, tale AR , lavori che, modificando lo stato dei luoghi, Per_1
conseguentemente, avevano fatto sì che l'immobile non corrispondeva più alla sua consistenza, quando fu consegnato dai professionisti citati in causa: e, infine, domandando la cancellazione delle espressioni asseritamente sconvenienti, contenute nell'atto di citazione, nonché la condanna dell'attore stesso al risarcimento del danno sofferto per le predette espressioni.
In data 12.07.2011 il Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Ruvo di Puglia, autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa e rinviava la data della prima udienza di comparizione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.07.2011, si costituiva in giudizio il Geom. il quale chiedeva il rigetto delle domande Controparte_2
pagina 4 di 40 proposte dall'attore, per le medesime motivazioni indicate dall'Ing. Controparte_1
e, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni lesive dell'onore e il decoro professionale dall'atto di citazione, nonché la condanna dell'attore al risarcimento del danno subito.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 7.02.2012, si costituiva la
(d'ora innanzi ), la quale, preliminarmente eccepiva la Controparte_3 CP_3
prescrizione del diritto fatto valere dall'Ing. derivante dal contratto di CP_1
assicurazione, e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande, aderendo alle difese dei convenuti.
La compagnia assicuratrice rappresentava, peraltro, che, in ogni caso, le condizioni generali del contratto di assicurazione prevedevano una franchigia del 10% sull'importo totale da liquidarsi.
Con decreto del 3.11.2018 il Tribunale, accoglieva disponeva C.T.U., nominando l'Ing.
ponendogli i seguenti quesiti: “..esaminati gli atti e i documenti di Persona_2
causa, compiuti i necessari rilievi sui luoghi di causa, accerti e verifichi la sussistenza dei danni lamentati da specificando se gli stessi siano riconducibili Parte_1
all'incarico professionale svolto dal dott. ing. e dal geom. Controparte_1 CP_2
escludendo, dunque, l'eventuale intervento di altri professionisti. Indichi,
[...]
pertanto, i danni riconducibili allo svolgimento dell'incarico da parte del e CP_1
quelli riconducibili allo svolgimento dell'incarico da parte del specificando, CP_2
altresì, quelli che sono riconducibili all'attività di entrambi in egual misura. Accerti e quantifichi, quindi, i lavori necessari per la rimessione in pristino dei luoghi nonché quantifichi i danni lamentati da Aggiunga quanto ritenuto utile ai fini di Parte_1
causa..” (cfr. decreto del 3.11.2018, in atti, fascicolo carteaceo di primo grado).
In data 7.05.2019 il C.T.U. trasmetteva telematicamente ai legali delle parti la propria relazione tecnica.
Il C.T.U., in risposta al quesito demandato dal Giudice di primo grado, affermava:
“…Sulla scorta di tutto quanto rappresentato in precedenza, ed in particolare sulla pagina 5 di 40 circostanza che le tramezzature esistenti all'attualità sono quelle realizzate all'epoca del progetto originario, si può dedurre che i danni lamentati dal sig. sono Pt_1
riconducibili agli incarichi svolti dal progettista architettonico (ing. e dal CP_1
direttore dei lavori architettonico (geom. , all'epoca impegnati. Infatti, da un CP_2
lato si è appurato che i primi episodi (scricchiolii) avvengono dopo il rilascio del certificato di abitabilità (05/07/2005), dall'altro, l'arch. afferma di non aver Per_1
riscontrato lesioni o condizioni tali da non consentire l'ottenimento dell'agibilità o abitabilità dell'immobile, alla data del 15/04/2005, ma soprattutto di non aver eseguito i lavori di cui alla DIA. In merito alle strutture portanti del fabbricato, si può affermare che le stesse sono state progettate e collaudate nel rispetto della normativa vigente, e non presentano a vista alcun segno di dissesto. Tuttavia, anche se le verifiche di deformabilità succedutesi negli anni sono sempre risultate positive, con le frecce massime di gran lunga inferiori a quelle ammissibili, non si può non prendere atto della luce1 notevole del solaio oggetto di indagine, che avrebbe richiesto l'adozione di accorgimenti tecnici particolari per la progettazione e l'esecuzione delle tramezzature e degli intonaci. A tal riguardo, si fa notare che anche il tecnico di parte dell'ing.
l'ing. , nella propria relazione del 21/01/2010, in atti, alla CP_1 Persona_3
pagina 12, punto 15, afferma che “… il direttore dei lavori della tramezzatura fessurata, arch. , non ha adottato nessuna tecnica nella realizzazione dei tramezzi e degli Per_1
intonaci che tenesse conto dello stato dei luoghi, ovvero della concentrazione di tramezzi, per morfologia molto rigidi, posizionati su solaio di luce notevole.” Appurato, dalle testimonianze rilasciate in udienza, che l'arch. non ha diretto alcun lavoro, Per_1
che le tramezzature esistenti coincidono con quelle realizzate all'epoca del progetto originario, e che la concentrazione di tramezzi è praticamente identica, confrontando la pianta del primo piano a firma del geom. e quella dell'arch. , si può CP_2 Per_1
traslare quanto affermato dall'ing. identificando nel geom. il Per_3 CP_2
direttore dei lavori delle tramezzature e degli intonaci. Però, a parere di chi scrive, 1 n.d.e.: la luce, è la massima distanza tra due appoggi consecutivi, la campata, definita come la porzione di solaio compresa tra due appoggi, l'orditura, che rappresenta la direzione della struttura portante del solaio. pagina 6 di 40 anche l'ing. nella qualità di progettista architettonico delle opere, e quindi CP_1
anche delle tramezzature e degli intonaci, avrebbe dovuto prevedere in fase di progettazione le modalità di esecuzione delle stesse. Nel caso che ci occupa, dovendo richiedere alle tramezzature di resistere a sollecitazioni rilevanti di flessione, causate dalla deformazione del solaio, di luce notevole, le regole dell'arte e della buona tecnica avrebbero dovuto prevedere il rinforzo della parete con un intonaco armato, secondo la stratigrafia riportata di sotto, con armatura realizzabile con rete in fibre di vetro o in fibre sintetiche, inglobata nell'intonaco e ben aderente alla muratura. A parere dello scrivente è obbligo condiviso, al 50% del progettista architettonico (ing. ed CP_1
al 50% del direttore dei lavori architettonico (geom. , individuare la corretta CP_2
metodologia della posa in opera delle tramezzature e degli intonaci, che tenga conto delle condizioni al contorno, in questo caso rappresentate dalla luce notevole, e conseguente rilevante deformabilità del solaio, seppure entro i limiti stabiliti dalla normativa...”
Dall'elaborato peritale, quindi, risultava: - che le strutture portanti del fabbricato
(pilastri, travi e solai) erano integre e non presentavano fessurazioni;
- che le fessurazioni rilevate coincidevano con quelle già evidenziate nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, esperito nel 2009.
Da ciò il C.T.U. deduceva che il quadro fessurativo fosse stabile, non essendoci stata alcuna variazione delle fessurazioni nel corso di ben 9 anni;
- che dal confronto della disposizione delle travi con la pianta a firma del geom. , e quella a firma CP_2
dell'Arch. , si evinceva che non fosse stata posta in essere alcuna opera all'interno Per_1
dell'immobile oggetto di causa;
- che i danni lamentati riguardavano esclusivamente le tramezzature;
- che era necessario ripristinare le tramezzature interessate dalle fessurazioni;
- che le spese per il ripristino dello stato dei luoghi dovevano essere quantificate in € 5.700,00 maggiorate del 10 % per la particolarità dei lavori, per un importo totale di € 6.270,00; - che tali danni dovevano essere ripartiti tra l'Ing. CP_1
e il Geom. in egual misura, in quanto era onere di entrambi i professionisti CP_2
pagina 7 di 40 provvedere alla realizzazione di tramezzature in grado di resistere alla flessione causate dalla deformazione del solaio, prevedendo il rinforzo della parete con un intonaco armato.
A seguito del deposito della relazione peritale, il Sig. e l'Ing. Pt_1 CP_1
trasmettevano al C.T.U. le loro osservazioni.
Il C.T.P. di parte attrice osservava:
1. che la progettazione dei solai non fosse conforme alla normativa vigente.
A tale osservazione il C.T.U. replicava confermando la già evidenziata correttezza di progettazione delle strutture del fabbricato, eseguita nel rispetto della normativa vigente:
“…I solai, quindi, non rientrano nella verifica complessiva della struttura, così come inteso dal D.M. 16/01/1996, tant'è che gli stessi solai si considerano infinitamente rigidi nel loro piano. Pertanto, si conferma quanto già affermato nell'elaborato peritale del
07/05/2019, relativamente alla corretta progettazione delle strutture del fabbricato, nel rispetto della normativa vigente”.
2. che le prove di deformabilità e sulle frecce2 reali non fossero mai state accompagnate da rigorose prove strumentali e, quindi, fossero prive di qualsiasi validità e attendibilità.
Il C.T.P. presupponeva potessero essere presenti componenti di deformazione a lungo termine del solaio “unica prova strumentale è quella che il sottoscritto ha prescritto dopo la rimozione del puntello provvisorio e immediatamente prima del montaggio del presidio strutturale provvisionale. […] al momento della misurazione strumentale eseguita da TECNO LAB S.r.l., il solaio era già deformato ed aveva già espresso la quasi totalità della sua deformazione con i fenomeni lesionativi oggetto di contenzioso.
Dopo la rimozione del puntello, sia pur infinitesimamente, sono stati registrati gli ulteriori abbassamenti di cui al report allegato. Questo lascerebbe presupporre che potrebbero essere presenti (e quindi da valutare e non escludere aprioristicamente) anche componenti di deformazione viscosa a lungo termine (infinitesime ma costanti nel tempo) agenti dopo le deformazioni elatsiche (se non plastiche) a breve termine e di 2 n.d.e.: Nella meccanica delle strutture il termine freccia indica “la deformazione flessionale di una trave di un solaio o di un altro elemento strutturale” (flessione), ... pagina 8 di 40 maggiore entità, già sviluppatesi e che hanno causato il fenomeno fessurativo lamentato. Quindi il cosiddetto “puntellone” durante il suo provvisorio ed improvvisato esercizio sembrerebbe aver avuto un impegno statico di contrasto, limitando ulteriori abbassamenti del solaio. Considerando che la prova strumentale ha avuto una durata dell'ordine di circa 60 minuti, sicuramente la stessa non ha potuto fornire indicazioni circa gli eventuali fenomeni viscosi che andrebbero monitorati, con rigore, nel breve e lungo periodo. […] Va altresì evidenziato che tutte le attività peritali della presente
C.T.U. sono state condotte con la struttura presidiata dalle opere provvisionali di acciaio […] giova evidenziare come nella relazione di C.T.U. non si menzioni affatto la presenza di tali opere che sicuramente allo stato attuale hanno bloccato il protrarsi eventuale delle deformazioni e garantiscono un margine di sicurezza. […] sarebbe auspicabile quanto necessario che il C.T.U. si esprima riguardo la possibilità di rimuovere in sicurezza l'opera provvisionale nella fase di riparazione delle murature.
Ovviamente questa “liberatoria” a poter riparare le murature nella sicurezza che il fenomeno deformativo sia terminato e che il solaio sia “staticamente sicuro” e quindi nello scenario di struttura senza presidio, necessita degli ulteriori approfondimenti di attività peritale, così come richiesto ed evidenziato nei punti successivi della presente
Relazione di Osservazioni nonché altre attività peritali da porre in essere a discrezione del CTU.”
In merito alla seconda osservazione il C.T.U., sulla scorta della documentazione in atti, ripercorreva gli eventi verificatisi sui luoghi oggetto di causa, escludendo fenomeni deformativi a lungo termine “..Alla luce di quanto appena esposto, si può dedurre che dal momento della comparsa delle lesioni (luglio del 2005 secondo quanto affermato anche da parte attrice nell'atto di citazione) a tutto il 2009 (con certezza), ma forse anche a tutto il 2010 (visto che a marzo 2011 veniva depositato l'atto di citazione e si faceva riferimento al “puntello” sul solaio in predalles3 di cui si discute), lo stesso 3 n.d.e.: Il termine, derivato dal francese, è usato per designare il componente prefabbricato in calcestruzzo cementizio armato, normale o precompresso, a forma di piastra piana tralicciata o nervata o di pannello alveolato, utilizzato per la realizzazione di impalcati piani o per coperture di tetti a falda. pagina 9 di 40 solaio non risultava appunto puntellato. La posizione e l'entità delle lesioni lamentate dal sig. accertate dall'ing. nel mese di aprile 2009, e confermate Pt_1 CP_5
dall'ing. nel mese di ottobre 2009, sono le stesse rilevate dallo scrivente nel Per_4
corso delle operazioni peritali (da gennaio a marzo del 2019). Ora, come presupposto dall'ing. , C.T.P. di parte attrice, qualora il solaio in predalles fosse stato CP_6
interessato dai fenomeni di deformazione viscosa a lungo termine, sicuramente nel periodo compreso dall'aprile 2009 alla fine del 2010, in cui il solaio risultava privo di puntelli e/o rinforzi, si sarebbero avuti peggioramenti nel quadro fessurativo;
ma ciò non è avvenuto in quanto i fenomeni lesionativi accertati si sono manifestati nel corso delle manifestazioni elastiche di breve termine. Anzi, sulla scorta della documentazione in atti, è plausibile far risalire il momento della comparsa delle lesioni ad un periodo antecedente al 2005, nella posizione e nell'entità riscontrate ancora oggi. E tutto ciò allargherebbe di gran lunga il periodo in cui il solaio in predalles di copertura del piano primo è rimasto privo dei rinforzi di cui si è detto, di fatto escludendo deformazioni a lungo termine.” (Cfr. Osservazione CTP pag. 11).
3. chiede al CTU di porre in essere ulteriori valutazioni al fine di escludere “… che un contributo all'attuale situazione di danno sia imputabile anche alla fase esecutiva delle opere”.
Il C.T.U. osservava che l'indagine demandata dal Giudice aveva ad oggetto esclusivamente la fase progettuale delle opere e che mai fino a quel momento parte attrice avesse addebitato le cause delle lesioni all'esecuzione delle opere strutturali, ma solo alla progettazione delle stesse “Fermo restando che le indagini richieste esulano dall'incarico ricevuto dallo scrivente, anche perché parte attrice non ha mai addebitato le cause delle lesioni all'esecuzione delle opere strutturali, bensì alla progettazione delle stesse, si vuole rimarcare quanto accertato a vista nel corso dei sopralluoghi, e cioè l'integrità e la mancanza di fessurazioni sulle strutture portanti del fabbricato.
Peraltro, i certificati di prova a compressione del calcestruzzo, nn. 83059 e 83060 del
02/05/2001, allegati alla relazione a strutture ultimate a firma dell'ing. (si CP_1
pagina 10 di 40 vedano allegati alla Memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice del
04/04/2012), depositata in data 06/06/2001 presso l'ex Genio Civile della CP_7
, evidenziano carichi di rottura ben superiori alla resistenza prevista.” (Cfr. pag.
[...]
13 Osservazioni C.T.U.).
4. che doveva essere valutata la sicurezza del solaio ai sensi delle vigenti Norme
Tecniche delle costruzioni relative alle strutture esistenti.
Il C.T.U. non riteneva giustificata tale ulteriore valutazione richiesta dal C.T.P. di parte attrice “Per quanto riguarda, invece, l'aspetto relativo alla sicurezza del solaio ai sensi delle vigenti Norme Tecniche, sulla scorta della documentazione in atti, delle verifiche condotte sin dall'esecuzione dell'opera (prove a compressione per la capacità di resistenza) e successivamente per la deformabilità (con le frecce massime inferiori a quelle ammissibili), nonché sullo stato visivo delle strutture, assolutamente integre, e delle entità e posizione delle lesioni (inalterato dal 2009), si ritiene non giustificata la valutazione sulla sicurezza del solaio così come richiesta dal CTP di parte attrice;
si ribadisce, invece, che la luce notevole del solaio oggetto di indagine avrebbe richiesto l'adozione di accorgimenti tecnici particolari per la progettazione e l'esecuzione delle tramezzature e degli intonaci.”(Cfr. pag. 14 Osservazioni C.T.P.);
5. che non era stata esaminata nella perizia la progettazione della copertura e delle strutture del sottotetto, precisando che “…nel corso del 2018 e 2019, il Sig. ha Pt_1
lamentato la presenza di scricchiolii secchi udibili dal piano sottotetto.”.
A tale ultima osservazione del C.T.P. di parte attrice il C.T.U. rispondeva: “In merito al sottotetto, ed in particolare alla copertura a struttura portante metallica, si può confermare quanto già riportato dal precedente CTU ing. e cioè che l'unica Per_4
lesione rilevata anche dallo scrivente nel corso delle operazioni peritali (vedi foto n. 39
e 40 dell'Allegato n. 9 all'elaborato peritale del 07/05/2019), sul muro esposto a Nord-
Est, sul lato della veranda coperta, è di tipo superficiale e conseguenza di lieve assestamento dello stesso muro in seguito alla realizzazione del tetto. Si puntualizza che, nel corso degli anni, lo schema strutturale della copertura del sottotetto è variato. In
pagina 11 di 40 primo luogo (vedi relazione dell'ing. dell'08/04/2013, incaricato dal Persona_5
sig. in ottemperanza all'Ordinanza Sindacale del Comune di Corato n. 21/2013 Pt_1
del 12/03/2013), al di sotto della trave in acciaio di colmo del tetto erano stati posizionati n. 2 pilastri in acciaio, poggianti sul solaio sottostante. Quindi, nel corso delle operazioni peritali, si è potuto rilevare che tali pilastri erano stati rimossi, e che la trave metallica portante della copertura è stata rinforzata da due saette metalliche di tipo IPE, che scaricano nei pilastri nel sottotetto (vedi foto n. 34, 37 e 38 dell'Allegato
n. 9 all'elaborato peritale del 07/05/2019). Tale rinforzo, su dichiarazione del è Pt_1
stato realizzato successivamente alle indicazioni verbali fornite dall'ing. nel Per_5
2013. Le ulteriori lamentele del sig. relativamente agli scricchiolii uditi anche Pt_1
dall'ing. , non possono essere prese in considerazione per la loro genericità; CP_6
peraltro, bisogna sottolineare che anche le strutture visibili nel piano sottotetto, i due pilastri in c.a. e la trave portante in acciaio, nonché gli elementi della copertura
(arcarecci metallici ed assito in legno), non presentano nessun segno di lesione e/o fessurazioni.” (Cfr. osservazioni CTP pag. 14 – 15 – 16).
Il C.T.P. dell'Ing. osservava: CP_1
1. che “Le attuali tramezzature differiscono da quelle riportate nel progetto architettonico (di massima e/o definitivo per le tramezzature) a firma dell'ing.
. CP_1
Il CTU evidenziava che “Dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali rese dall'arch.
nell'udienza dell'08/01/2016, si deduce, come già riportato Persona_6
nell'elaborato peritale del 07/05/2019, che la DIA del 21/01/2005, firmata dal sig. Pt_1
e dallo stesso architetto quale progettista e direttore dei lavori, è una DIA fittizia, perché i lavori non furono mai realizzati, e lo stato dei luoghi rilevato dal tecnico (si presume nel gennaio del 2005) non corrispondeva a quello riportato nella planimetria catastale a firma del geom. bensì alla planimetria catastale predisposta e CP_2
firmata dall'arch. , che coincide anche con lo stato attuale.”. (Cfr. pag. 17 Per_1
Osservazione CTP)
pagina 12 di 40 2. che “Solo una causa esterna, pilastri sottotetto, carico concentrato del caminetto, rifacimento delle tramezzature, successiva alla ultimazione dei lavori ha potuto determinare l'insorgere dopo quattro anni del quadro fessurativo sulle tramezzature”
Il C.T.U. riteneva, tuttavia, che la comparsa del quadro fessurativo fosse avvenuta ben prima di quanto dichiarato dall'attore con l'atto di citazione e, quindi, prima del 2005.
Rilevava nuovamente che le tramezzature originali non erano mai state oggetto di modifica, ma le tramezzature attuali erano quelle realizzate con l'originaria concessione edilizia. (Cfr. pag. 17 Osservazioni C.T.P.)
3. che l'incarico affidato all'Ing. esulava lo stesso dal progetto esecutivo CP_1
architettonico, ma riguardava solo il progetto architettonico di massima ed il progetto esecutivo e direzione lavori delle strutture in c.a.
Il C.T.U. evidenziando l'assenza in atti di un contratto di incarico professionale in cui fossero precisate le singole competenze dei professionisti convenuti, ribadiva che la corretta metodologia della posa in opera delle tramezzature e degli intonaci fosse obbligo condiviso al 50 % dell'Ing. e al 50 % dal geom. . CP_1 CP_2
In data 17 febbraio con “atto di costituzione nuovo difensore e note critiche ad osservazioni rese dal C.T.U.” si costituivano i nuovi difensori di parte attrice, i quali con il loro scritto difensivo introducevano nuovi profili critici in merito alle indagini peritali svolte, allargavano l'oggetto delle indagini, limitato ai danni derivanti dalla fase progettuale e non anche alla fase esecutiva dell'opera, ed infine rilevavano la nullità della C.T.U. esperita.
In particolare, i nuovi difensori esponevano:
- che il C.T.U. era arrivato a conclusioni opposte rispetto a quelle indicate nella relazione peritale esperita in sede di A.T.P.;
- che non era presente alcuna documentazione relativa alla progettazione del tetto della struttura, da ciò derivando che non era stata esperita alcuna indagine tecnica relativa al tetto o al sottotetto.
I nuovi difensori concludevano chiedendo la dichiarazione di nullità della C.T.U. e la pagina 13 di 40 rinnovazione della stessa, depositando (tardivamente) ulteriore documentazione.
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Con ordinanza del 27.02.2020, il Tribunale, premettendo che la domanda proposta dall'attore aveva ad oggetto esclusivamente il risarcimento dei danni per la fase della progettazione e non anche la fase dell'esecuzione delle opere e, quindi, evidenziando che era alla sola fase della progettazione delle opere che l'indagine peritale dovesse essere demandata, riteneva che alcuni punti della nuova comparsa di costituzione dei nuovi difensori, in merito ai profili di nullità della consulenza tecnica, fossero meritevoli di chiarimenti da parte del C.T.U.
Riservava solo all'esito degli ulteriori chiarimenti del C.T.U., qualsiasi valutazione in ordine alla tardività dei rilievi tecnici formulati dall'attore.
All'udienza del 12.11.2020 il Giudice concedeva un termine al C.T.U. per il deposito di una relazione per i chiarimenti alle parti.
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Il C.T.U. depositava, quindi, un elaborato in cui erano chiariti gli ulteriori profili eccepiti dalle parti:
1. in merito alla nullità della perizia tecnica per violazione del contraddittorio e violazione dell'obbligo dell'ausiliario del Giudice di fondare le proprie conclusioni su elementi obiettivi di riscontro (Cfr. pag. 17 – 20, comparsa di costituzione nuovi difensori, fascicolo attore).
Il C.T.U. dichiarava di aver fondato i propri convincimenti sul rilievo dei luoghi, in particolare sul quadro fessurativo esistente nell'immobile di proprietà del Pt_1
lamentato nell'atto di citazione, e sull'esame dei documenti di causa prodotti dalle parti.
In particolare, la documentazione posta a fondamento delle valutazioni del C.T.U. era stata acquisita nel pieno contraddittorio tra le parti.
Il C.T.U. sottolineava, peraltro, che si fosse attenuto ai quesiti richiesti dal Giudice,
“coniugando il potere di indagine del consulente tecnico con il principio secondo cui quest'ultima attività non debba mai supplire al difetto di allegazione delle parti”. (Cfr.
pagina 14 di 40 pag. 6, Relazione di chiarimenti alla C.T.U.).
2. in merito alla violazione del diritto alla difesa e violazione del contraddittorio per totale mancanza di valutazioni ed esami della struttura del tetto.
Il C.T.U. riferiva che “In riferimento alla copertura del secondo piano (sottotetto), a falde inclinate, si precisa che nel progetto strutturale (pratica n. 166/00 depositata presso gli Uffici del Genio Civile di Bari il 19.09.2000) è presente unicamente una pianta, indicata quale carpenteria copertura secondo piano ed allegata alla tavola n. 5, dalla quale si evince che le travi portanti sono costituite da travi metalliche IPE 200, mentre le travi di bordo e gli arcarecci sono profili metallici di sezione rettangolare
120x40x3, posti ad interasse massimo di 150 cm. Ad integrazione di quanto già detto nei precedenti elaborati, e senza entrare nel merito delle variazioni apportate nel corso degli anni che hanno modificato lo schema strutturale della stessa copertura
(circostanza comunque richiamate dallo scrivente sia nella bozza del 07.05.2019 che nelle valutazioni sulle osservazioni del 19.06.2019), non può non rilevarsi la mancanza del progetto strutturale della copertura, per il quale pertanto non è possibile esprimere valutazioni, tenuto conto che a parte le scarne indicazioni relative alla tipologia delle sezioni ed al massimo interasse degli arcarecci (contenute nella pianta su richiamata - tav. 5), nulla viene detto:
a) sulla tipologia del pacchetto di copertura, necessaria per definire una corretta analisi dei carichi. Unicamente nell'elaborato grafico architettonico (sezioni) allegato alla Concessione Edilizia n. 145/2000, si evince che la copertura è semplicemente in
“… travi, tavole e tegole”;
b) sul tipo di acciaio utilizzato, per poterne definire le caratteristiche meccaniche;
c) sulla tipologia delle connessioni fra gli elementi metallici costituenti la copertura, e fra questi e la struttura in c.a. del fabbricato.”
Veniva, quindi, confermata la carenza documentale relativa al progetto del sottotetto, mai rilevata prima della costituzione dei nuovi difensori, dalle precedenti difese dell'attore.
pagina 15 di 40 3. in merito al mancato rispetto delle norme tecniche in materia di costruzione dell'elaborato peritale, nonché la carenza di elaborazione scientifica del medesimo, in particolare per l'omissione da parte del CTU della segnalazione dell'assenza nel progetto originario circa la calcolazione.
Il C.T.U. dichiarava “..I legali di parte resistente si riferiscono, con ogni probabilità, alle norme tecniche per le costruzioni (testo attualmente vigente il D.M. 17 gennaio
2018); ebbene, non si comprende in quale parte di tale decreto lo scrivente abbia contavvenuto alle disposizioni ivi contenute. Si precisa, a tal riguardo, che le citate norme tecniche per le costruzioni (ma anche tutte quelle che si sono susseguite negli anni) hanno avuto sempre ad oggetto la definizione dei princìpi per “… il progetto,
l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni…”, incarichi non ricompresi nei quesiti posti dall'Ill.mo G.I. Certo, i dettami normativi delle norme tecniche strutturali (in particolare di quelle vigenti all'epoca del progetto di cui si discute) sono state ovviamente di ausilio allo scrivente per l'elaborazione delle valutazioni tecniche basate, si ribadisce, su prove totalmente oggettive (rilievo dei luoghi di causa, documentazione in atti e documentazione acquisita) e tali da definire compiutamente il nesso di causalità tra azione ed evento dannoso. Per tale ultimo aspetto, si conferma quanto già esposto nella bozza di elaborato peritale del 07.05.2019: “ Tuttavia, anche se le verifiche di deformabilità succedutesi negli anni sono sempre risultate positive, con le frecce massime di gran lunga inferiori a quelle ammissibili, non si può non prendere atto della luce notevole del solaio oggetto di indagine, che avrebbe richiesto l'adozione di accorgimenti tecnici particolari per la progettazione e l'esecuzione delle tramezzature e degli intonaci.” In merito alla presunta omissione della carenza documentale della calcolazione, in violazione della Legge n. 1086/1971, nel ribadire quanto affermato in precedenza sulla mancanza del progetto strutturale della copertura, si vuole solo far notare che con nota prot. n. 11388 del 25.10.2000 (allegata in atti dalle parti), l'Ufficio del Genio Civile di Bari trasmetteva al sig. e, per conoscenza, al Pt_1 CP_8
, “… verificata la completezza degli atti allegati”, l'attestazione di avvenuto
[...]
pagina 16 di 40 deposito del progetto strutturale, con relativi allegati, inerenti i lavori di costruzione del capannone oggetto di causa. Quindi, per quello che può servire, l'Ente preposto aveva verificato la completezza degli atti allegati al progetto strutturale a firma dell'ing.
in caso contrario, non avrebbe rilasciato la prevista attestazione. In merito CP_1
alle indagini compiute (o da compiere), si rimanda a quanto già detto in precedenza, sulla circostanza (sempre alla base degli incarichi svolti dal sottoscritto – e di un
C.T.U. in genere) di attenersi scrupolosamente ai quesiti posti dall'Ill.mo G.I. e di eseguire, qualora ritenuto necessario, ulteriori indagini, ma senza che queste vadano a supplire ad un difetto di allegazione delle parti.”
Il C.T.U. concludeva: “Alla luce di quanto esposto, pur confermando quanto affermato nei precedenti elaborati peritali sulla corretta progettazione strutturale (per la normativa all'epoca in vigore) del fabbricato in c.a. (fondazione – pilastri – travi) e dei solai di copertura del piano terra e del piano primo, si rileva la mancanza del progetto strutturale della copertura dell'immobile oggetto di causa che di fatto, seppur in presenza dell'attestazione di avvenuto deposito dell'Ufficio del Genio Civile di Bari
(nota prot. n. 11388 del 25.10.2000), certifica una carenza documentale dell'intero progetto strutturale. Tale circostanza, tuttavia, non modifica le conclusioni a cui lo scrivente era pervenuto negli elaborati peritali del 7 maggio e del 19 giugno 2019, in merito alle cause che hanno determinato le fessurazioni rilevate nell'appartamento in primo piano, e cioè “… la luce notevole del solaio oggetto di indagine (di copertura del piano terra), che avrebbe richiesto l'adozione di accorgimenti tecnici particolari per la progettazione e l'esecuzione delle tramezzature e degli intonaci.”. Pertanto, confermando la quantificazione relativa al ripristino dei luoghi, dell'importo complessivo di € 6.270,00, nonché la riconducibilità dei danni rilevati agli incarichi svolti dal progettista architettonico (ing. e dal direttore dei lavori CP_1
architettonico (geom. ), si ritiene l'imputabilità per la sola progettazione, per CP_2
una somma pari al 50 % (€ 3.135,00), in capo all'ing. Di difficile, se non CP_1
impossibile, quantificazione appare invece il danno subito dal sig. per la mancata Pt_1
pagina 17 di 40 progettazione strutturale della copertura dell'immobile oggetto di causa;
tale difficoltà scaturisce dalla mancanza degli elementi necessari (tipologia del pacchetto di copertura, tipo di acciaio utilizzato, tipologia delle connessioni) per esprimere valutazioni tecniche in merito ad un'eventuale “carenza strutturale” della copertura, così come rappresentata nella pianta (tav. 5) allegata alla pratica n. 166/00, depositata presso gli Uffici del Genio Civile di Bari il 19.09.2000.”
Il Giudice, valutati sufficienti i chiarimenti resi dal C.T.U., e ritenendo non sussistenti i presupposti per la rinnovazione della CTU, rinviava la causa ex art. 281 – sexies c.p.c. all'udienza del 30.09.2021.
Con sentenza n. 2039/2021 pubblicata in data 25.11.2021, il Tribunale di Trani, così decideva:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara la responsabilità dei convenuti e nello svolgimento della prestazione Controparte_1 Controparte_2
professionale svolta in favore di Parte_1
2) per l'effetto condanna:
2.1) a corrispondere a a titolo di risarcimento del Controparte_2 Parte_1
danno l'importo di € 3.135,00 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
2.1) e la , in solido, a corrispondere a: Controparte_1 Controparte_9
a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 2.821,50 oltre interessi Parte_1
legali decorrenti dalla domanda fino all'effettivo soddisfo (al netto della franchigia del
10%);
2.1) a corrispondere a a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1
danno l'importo di € 313,50 (pari alla franchigia del 10% sul totale) oltre interessi legali decorrenti dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna:
3.1) e la al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_9 [...]
delle spese legali che si liquidano in € 191,00 per spese borsuali ed in € Pt_1
pagina 18 di 40 2.430,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario al 15%;
3.2) al pagamento in favore di delle spese legali che Controparte_2 Parte_1
si liquidano in € 191,00 per spese borsuali ed in € 2.430,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario al 15%;
4) rigetta la domanda di cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive utilizzate da nell'atto introduttivo;
Parte_1
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico di e della Controparte_1 [...]
, in solido, da un lato e di dall'altro lato (nella CP_9 Controparte_2
misura del 50% a carico di ciascuna parte) con diritto di di ripetere Parte_1
direttamente nei confronti delle altre parti quanto a tale titolo eventualmente già versato.
A fondamento della propria decisione il Giudice deduceva:
- che l'attività di opera professionale espletata dall'ingegnere o geometra, consistente nella redazione di un progetto, doveva essere considerata un'obbligazione di risultato e non un'obbligazione di mezzi, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza dell'opera, dà luogo a inadempimento dell'incarico (Cass. n.
1214/2017);
- che la prova dell'effettivo espletamento dell'incarico incombeva sul professionista;
- che la prova del danno lamentato nonché la prova del nesso causale tra il danno e l'opera del professionista doveva essere allegata dall'attore che chiedeva di essere risarcito;
- che dalle risultanze della C.T.U. espletata in corso di causa non era emersa la corretta esecuzione dell'opera professionale da parte dei professionisti incaricati;
- che, più precisamente, dalla perizia tecnica risultava che il solaio, progettato nel rispetto della normativa vigente all'epoca, non era stato progettato e calcolato tenendo conto delle condizioni di esercizio delle sovrastanti tramezzature. Sebbene le strutture portanti del fabbricato non presentassero alcun segno di dissesto, erano presenti delle fessurazioni relative alle tramezzature. I danni lamentati dal Sig. erano Pt_1
pagina 19 di 40 riconducibili all'incarico svolto dall'Ing. e il geom. , in quanto gli CP_1 CP_2
stessi avrebbero dovuto tenere conto della luce notevole del solaio, prendendo accorgimenti particolari per la progettazione delle tramezzature e degli intonaci;
- che, sempre dalla perizia tecnica, risultava che la concentrazione di tramezzi era identica a quella del progetto originario, eseguito dai convenuti, e, conseguentemente, non essendo intervenuto nessun altro professionista su tale aspetto, la responsabilità era attribuibile all'Ing. e al geom. nella misura del 50 % ciascuno;
CP_1 CP_2
- che le ulteriori contestazioni sollevate dal in comparsa di costituzione dei nuovi Pt_1
difensori del 17.02.2020 erano inammissibili in quanto introducevano nel giudizio, tardivamente, nuovi temi di indagine rispetto al petitum e la causa petendi già cristallizzati;
- che i rilievi eccepiti dalle parti a seguito della consulenza tecnica non inficiavano l'attività né i risultati del C.T.U.;
- che le espressioni censurate dai convenuti non contenevano frasi offensive o oltraggiose della dignità professionale;
- che doveva ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicuratrice in quanto prima della notifica del ricorso per ATP da parte del in Pt_1
data 20.07.2009, non era mai stata avanzata da parte dell'attore alcuna richiesta di risarcimento nei confronti dell'Ing. La denuncia del sinistro del 9.09.2009 era CP_1
quindi tempestiva.
****************
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, rassegnando le Parte_1
seguenti conclusioni: dichiarare parzialmente nulla, nelle parti specificatamente impugnate, la sentenza N. 2039/2021, del 25 novembre 2021, depositata in cancelleria il
29 novembre 2021 e notificata in data 1° dicembre 2021 dall'avv. Vittorio Russi, nella qualità di difensore della , emessa dal Tribunale di Trani, nel Controparte_9
procedimento N. 95000346/2011 R.G., per i motivi esposti in narrativa;
- disporre la pagina 20 di 40 rinnovazione totale o parziale della CTU svolta in 1° grado a firma dell'ing. , Per_2
in quanto contraddittoria e carente e poiché, di natura deducente ed erronea per quanto in essa ricostruito e concluso, invece che essere di natura percipiente ed autonoma, oltre che completamente mancante della quantificazione del danno dovuto alla grave carenza della progettazione del tetto, affidando l'incarico al un ingegnere civile esperto in strutture;
- in via alternativa, assunti come corretti sia la individuazione della causa dei danni lamentati dal sig. sia la quantificazione del danno afferente al solaio di Pt_1
copertura del piano terra, così come operati in sede di ATP del 2009 a firma dell'ing.
disporre rinnovazione della CTU limitatamente alle problematiche ed ai Per_4
danni afferenti al tetto;
- in via gradata, accogliere la domanda del sig. così come Pt_1
proposta in 1° grado, nel limite di € 50.000,00, giusta quantificazione del danno al solaio di copertura del piano terra contenuta nell'ATP del 2009 ed ammontante ad €
27.813,41 oltre iva, e giusta quantificazione ope iudicis del danno da mancata progettazione del tetto, attualmente retto da opera di presidio e del danno morale;
-
Comunque, condannare i convenuti oltre che agli interessi sul danno liquidato anche alla rivalutazione monetaria come per legge. - In ogni caso, anche qualora fosse confermata la liquidazione del danno così come quantificata dalla sentenza di 1° grado, pronunciare nuova quantificazione delle spese di lite del procedimento di 1° grado in base al corretto scaglione di valore del D.M. 55/2014, parametrato all'effettiva quantificazione del danno, alla complessità delle questioni trattate ed al numero delle controparti (due);- In ogni caso, condannare gli appellati anche al rimborso di onorari e spese sostenute in sede di ATP ex D.M. 55/2014, ivi incluso l'onorario di giudizio ed il costo per l'opera dell'ing. Con vittoria di onorari e spese del presente Per_4
giudizio, oltre accessori di legge e di tariffa, oltre al rimborso dell'eventuale espletanda
CTU, nei confronti dell'Ing. e del Geom. , ovvero di chi spetti”. CP_1 CP_2
Con i motivi di gravame, l'appellante ha denunciato: - 1 la nullità della sentenza per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione sui rilievi critici alla C.T.U., formulati dal C.T.P. e per quanto emerso in sede di chiarimenti resi dal medesimo pagina 21 di 40 C.T.U.; - 2) motivazione apparente non essendo evincibile il perché non sia stato quantificato il danno derivante dalla deformazione del solaio e della mancata progettazione della copertura e struttura del sottotetto;
- 3) violazione di legge con riferimento all'applicazione del D.M. 55/2014 e rimborso delle spese legali dei costi relativi all'ATP, espletata nel 2009;
Instaurato il contradittorio, gli appellati, e hanno Controparte_1 Controparte_2
resistito all'appello, eccependo preliminarmente eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 c.p.c. e 345 c.p.c. e spiegando anche appello incidentale, mediante il quale hanno censurato la sentenza di primo grado nel punto in cui il primo giudice ha dichiarato la responsabilità di entrambi i professionisti, condannandoli al ristoro del danno patito dall'appellante.
Si è costituito in giudizio la che, aderendo integralmente alla Controparte_9
decisione del Tribunale di primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello principale.
In seguito alla costituzione degli appellati, ha eccepito l'inammissibilità Parte_1
dell'appello incidentale, proposto da e Controparte_1 Controparte_2
ritenendoli entrambi tardivi per violazione dei termini ex art. 325 c.p.c.
All'udienza del 12 gennaio 2024, che si è tenuta in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato, solo in minima parte e per quanto di ragione, mentre l'appello incidentale è infondato.
In particolare, come si vedrà, l'appello principale, va accolto in parte, perché è fondata solo la censura afferente la violazione del D.M. n. 55/2014, circa la liquidazione delle spese di lite, mentre, le restanti censure, sono in parte inammissibili e in parte infondate.
***
Rileva la Corte la necessità di esaminare prioritariamente - per il loro carattere pagina 22 di 40 pregiudiziale – le eccezioni di inammissibilità, sollevate dagli appellati nell'atto di costituzione in appello, nonché l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, proposta dall'appellante.
1. La censura proposta dagli appellati, e in Controparte_1 Controparte_2
merito all'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti richiesti dall'art. 342
c.p.c. è infondata e merita di essere rigettata per le seguenti motivazioni.
le Sezioni Unite si sono espresse sulla questione, chiarendo quali siano i requisiti di ammissibilità del ricorso in appello. La Suprema Corte ha sancito che l'appello è un mezzo di gravame con cui si realizza il principio del doppio grado di giurisdizione, ma non è un mezzo di impugnazione a critica vincolata. La giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente per l'ammissibilità dell'impugnazione una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa capace di confutare e contrastare le ragioni adottate dal primo giudice, specificando che non occorre utilizzare forme sacramentali particolari né tantomeno un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
L'onere delle parti, chiamate a motivare l'impugnazione, non è, peraltro, paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione della sentenza, in quanto ciò che viene richiesto è che l'appellante ponga il giudice nelle condizioni di comprendere con chiarezza il contenuto della censura e che indichi il perché le ragioni del giudice di prime cure siano censurabili ( cfr., Cass. civ., Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199, ex plurimis).
Nel caso di specie l'appellante ha rispettato i requisiti di chiarezza imposti dall'art. 342
c.p.c.
Dall'atto di appello è possibile, infatti, comprendere quali sono i capi della sentenza oggetto di censura da parte del (che ha riportato nel proprio scritto difensivo le Pt_1
parti della sentenza impugnate) e risultano chiari i motivi che hanno indotto l'appellante a proporre l'odierna impugnazione: l'asserita assenza delle valutazioni del CTP
pagina 23 di 40 dell'appellante.
Non può essere accolta, inoltre, la critica mossa dagli appellati sulla riproposizione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni proposte in primo grado.
Il non si è limitato a sollevare in maniera sterile le difese già proposte in primo Pt_1
grado, ma ha articolato una specifica critica, sebbene infondata, alle ragioni logiche giuridiche espresse dal giudice di prime cure.
2. La seconda eccezione preliminare formulata dagli appellati, e Controparte_1
, relativa alla violazione dell'art. 345 c.p.c., per aver l'appellante Controparte_2
introdotto nel giudizio di appello nuove domande ed eccezioni, è fondata e deve essere accolta per i motivi che di seguito vengono illustrati.
Nel giudizio di primo grado il ha proposto domanda di risarcimento danni Pt_1
derivanti dall'attività di progettazione eseguita dagli appellati. Nel proprio atto di citazione l'appellante ha lamentato la presenza di fessurazioni nel proprio immobile, chiedendo l'ammissione di una C.T.U. per la quantificazione del relativo danno.
Pur non essendo stato allegato alcun contratto d'incarico intercorrente tra le parti, la controversia ha indiscutibilmente ad oggetto la responsabilità contrattuale dei professionisti incaricati dall'appellante.
In tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per l'inadempimento del debitore, deve fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno “In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe pagina 24 di 40 sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno.” (Cfr. Cass. 10/10/2007, n. 21140).
Il danneggiato, quindi, anche quando agisce per il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, deve allegare lo specifico danno subito e provare il nesso causale tra il comportamento del debitore e la lesione.
Dall'atto di citazione, così come dalla successiva A.T.P., acquisita con provvedimento del 29.06.2018, non è mai stato evidenziato alcun danno relativo alla mancata progettazione del tetto, né è mai stato chiesto il risarcimento per i danni relativi alla fase esecutiva delle opere.
Né l'Ing. nell'accertamento tecnico preventivo, né l'Ing. , durante Per_4 Per_2
le operazioni peritali del primo grado di giudizio, hanno mai relazionato in merito ad un danno derivante dalla mancata progettazione della copertura dell'immobile o derivante dall'esecuzione delle opere, in quanto tali specifici danni non sono mai stati allegati prima della costituzione dei nuovi difensori, avvenuta dopo l'espletamento dell'attività istruttoria e, conseguentemente, con un “thema decidendum” già cristallizzato.
Ancora, Quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale - nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima della P.A. - non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio
(nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum". Infatti, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già
pagina 25 di 40 delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti” (Cass. civ.,
Sez. III, 21/03/2013, n. 7115, Com. Dormelletto C. Battesette, in CED Cassazione,
2013).
Sebbene, dai documenti presenti nel fascicolo di primo grado il progetto, depositato presso il Genio Civile da parte degli appellati, risulti completo in tutti i suoi allegati (cfr.
Attestazione deposito progetto, rilasciato dalla assessorato ai lavori CP_7
pubblici ufficio del genio civile, prot. n. 11388 del 25.10.2000 e il certificato di collaudo strutture, depositato presso il genio civile in data 25.09.2001), il danno che deriverebbe dall'asserita omissione della progettazione del tetto non può essere oggetto di indagine,
e, quindi, oggetto di liquidazione, anche se fosse fondato, in quanto richiesto nel giudizio di primo grado a seguito della cristallizzazione del petitum e della causa petendi.
La Cassazione si è espressa con una recente pronuncia sul tema affermando “In caso di omessa allegazione dei fatti fondanti la domanda, la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum"” (Cfr. Cass. sentenza del 19/10/2017, n. 24607).
Non essendosi espresso il giudice sulle domande proposte tardivamente durante il giudizio di primo grado ed essendo state le stesse riproposte nel giudizio di appello, le medesime devono essere dichiarate inammissibili per violazione dell'art. 345 c.p.c.
3. Non merita invece accoglimento l'eccezione preliminare sollevata dall'appellante, in merito alla tardività dell'appello incidentale, proposto da e Controparte_1 CP_2
.
[...]
L'appellante ritiene che l'appello incidentale, proposto dagli appellati, debba essere dichiarato tardivo, ex art. 325 c.p.c., in quanto autonomo rispetto all'appello principale proposto.
pagina 26 di 40 In realtà le asserzioni dell'appellante non sono conformi a quanto disposto dalla lettera dell'art. 334 c.p.c. né alla più recente giurisprudenza di legittimità.
L'art. 334 c.p.c. sancisce, infatti, che le parti contro le quali sia stata proposta impugnazione possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse “è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza principale”.
L'appello incidentale proposto solo a seguito della notifica dell'atto di impugnazione, tuttavia, perde efficacia quando l'appello principale è dichiarato inammissibile o improcedibile, ma non è questo il caso.
Anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa confermando l'ammissibilità, in virtù del combinato disposto degli artt. 334; 343 e 371 c.p.c., dell'appello incidentale anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (Cfr.
Cass. sent. del 14.02.2020, n. 3830 “In base al combinato disposto di cui agli artt. 334,
343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile. Dunque, la parte cui sia stata notificata l'impugnazione avversaria è legittimata alla proposizione - nel rito del lavoro non meno pagina 27 di 40 che in quello ordinario - della propria impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., comma 1, anche avverso capi di sentenza autonomi rispetto a quelli investiti dal gravame principale, ma pur sempre nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite per l'impugnazione incidentale. Tale orientamento trae fondamento dal principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale. Tale principio è generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purchè sia rispettato il termine per l'appello incidentale ex art. 436
c.p.c.. In conclusione, resta ammissibile, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., l'impugnazione tardiva e con l'appello incidentale possono essere proposti motivi anche autonomi rispetto a quelli oggetto dell'appello principale, sempre entro il termine di cui all'art. 436 c.p.c., nella specie rispettato”).
Deve, pertanto, essere rigettata l'eccezione preliminare dell'appellante.
*****
Passando al merito della controversia, il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, per l'evidente connessione dei rilievi mossi dall'appellante. Entrambi i motivi di appello hanno ad oggetto l'omissione della quantificazione dei danni per l'inflessione del solaio, e i danni per la mancata progettazione del tetto.
I motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili e devono essere rigettati.
Preliminarmente deve essere menzionato il principio della giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che il giudice di merito abbia l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni che lo abbiano indotto a disattendere le puntuali critiche, mosse dal consulente di parte relativamente alla relazione tecnica, redatta dal C.T.U., qualora quest'ultimo non abbia esaminato e confutato i rilievi di parte “Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente pagina 28 di 40 di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.)” (Cfr.
Cass. sentenza del 21.11.2016 n. 23637, Cass. n. 20178/2017).
Nel caso di specie, quindi, il Giudice di prime cure non è incorso in alcun vizio di motivazione, rilevato che, già nel procedimento di primo grado, il C.T.U., Ing.
[...]
, ha puntualmente esaminato e confutato le osservazioni del consulente di parte Per_2
appellante, nella relazione “Valutazione alle osservazioni delle parti” e nei “Chiarimenti alla CTU”.
Nell'ultimo elaborato, peraltro, i chiarimenti del C.T.U. hanno ad oggetto anche le nuove osservazioni sollevate tardivamente dall'appellante, relative ai danni da mancata progettazione della copertura e del sottotetto, nonché i danni derivanti dalla fase di esecuzione delle opere, dichiarate, correttamente, inammissibili dal Giudice di primo grado nella sentenza appellata.
In merito all'omessa osservazione delle norme di progettazione del solaio, il C.T.U. ha più volte ribadito che il solaio di copertura è stato progettato a norma di legge “I solai, quindi, non rientrano nella verifica complessiva della struttura, così come inteso dal
D.M. 16/01/1996, tant'è che gli stessi solai si considerano infinitamente rigidi nel loro piano. Pertanto, si conferma quanto già affermato nell'elaborato peritale del
07/05/2019, relativamente alla corretta progettazione delle strutture del fabbricato, nel rispetto della normativa vigente. Il calcolo e la verifica delle sezioni dei solai, eseguite dall'ing. secondo quanto riportato nei fogli di calcolo allegati al progetto, Per_7
sono state eseguite secondo le citate prescrizioni delle Raccomandazioni Internazionali
FIP-CEB, in conformità ai punti 2.7. e 2.7.1. del D.M. 16 giugno 1976 e successive modificazioni, e quindi anch'esse valide all'epoca della progettazione.” (Cfr.
pagina 29 di 40 Osservazioni CTP pag. 5).
Il C.T.U., quindi, ha dato atto della conformità della progettazione alle norme vigenti, dando, altresì. atto, peraltro, che il solaio non rientra nella verifica complessiva della struttura, come inteso dal D.M. 16.01.1996, confutando le osservazioni del C.T.P. di parte appellante in merito alla diversa metodologia di calcolo adottata per i solai rispetto a quella adottata per l'intero organismo strutturale.
Va evidenziato che la conformità del progetto alla normativa vigente è stata confermata anche dall'ulteriore elaborato peritale, redatto in sede di A.T.P. dall' Ing. “il Per_4
solaio pur essendo stato progettato e calcolato nel rispetto della normativa vigente all'epoca della sua realizzazione per dimensionamento e armatura adottata…non è stato progettato e calcolato tenendo conto delle condizioni di esercizio relativamente alle sovrastanti tramezzature, cosa peraltro prevista nella normativa vigente all'epoca della realizzazione” (Cfr. pag. 15 – 16 A.T.P.), pervenendo alle medesime conclusioni dell'Ing. . Per_2
Con riferimento alla quantificazione dei danni, sia dalla perizia tecnica dell'Ing.
[...]
in sede di ATP, sia dalla perizia tecnica dell'Ing. , in sede di merito, è Per_4 Per_2
stato chiarito che le fessurazioni, lamentate dal nel proprio atto di citazione, hanno Pt_1
ad oggetto le sole tramezzature del primo piano (A.T.P. pag. 10 – 11, CTU pag. 26) e che le stesse sono rimaste inalterate nel tempo, mentre non sono significative le lesioni del vano sottotetto (Cfr. ATP pag. 17 e osservazioni ai CTP pag 14 – 15 – 16).
L'Ing. , consulente tecnico del giudizio di merito, ha ritenuto necessario il Per_2
rifacimento delle sole tramezzature interessate dalle fessurazioni, quantificando i lavori in € 6.270,00, tenendo conto della maggiorazione del 10 % per la particolarità dei lavori, non ritenendo necessario il rifacimento del solaio.
Il C.T.U. ritiene, infatti, non siano presenti componenti di deformazioni viscosa a lungo termine del solaio, agenti dopo le deformazioni elastiche a breve termine che hanno causato le fessurazioni lamentate, tenendo in debita considerazione la possibilità di pagina 30 di 40 rimuovere il presidio strutturale, presente nel fabbricato “nella relazione in data
23/09/2013, a conclusione della C.E.L. prot. n. 509 del 04/09/2013, l'ing.
[...]
dichiarava “… di aver provveduto alla progettazione e, successiva, direzione CP_10
dei lavori per la posa in opera di opere di presidio strutturale a garantire la fruibilità in sicurezza dell'appartamento al piano primo, del sottotetto e del locale opificio a piano terra […] Successivamente è stato monitorato l'eventuale abbassamento delle lastre in predalles costituenti il solaio in mezzeria dello stesso eliminando un puntello esistente posizionato anni fa quale opera provvisoria.”. Quanto affermato dall'ing. è CP_6
in contrasto con quanto dallo stesso asserito nelle osservazioni sopra riportate, quando afferma che la prova di verifica dell'abbassamento del solaio è avvenuta “… dopo la rimozione del puntello provvisorio e immediatamente prima del montaggio del presidio strutturale provvisionale”. Ciò lascerebbe presupporre che l'abbassamento del solaio in predalles di copertura del piano terra, verificato nel corso della prova eseguita dai tecnici della TECNO-LAB S.r.l. di Altamura, di cui al rapporto n. 0187A/13 dell'11/09/2013, pari a -0,35 mm, sia accaduto proprio in seguito alla rimozione del puntellone provvisorio posizionato in mezzeria di una lastra, tant'è che il trasduttore di pressione che ha rilevato tale abbassamento è il Ch2, quello più vicino al puntellone.
Alla luce di quanto appena esposto, si può dedurre che dal momento della comparsa delle lesioni (luglio del 2005 secondo quanto affermato anche da parte attrice nell'atto di citazione) a tutto il 2009 (con certezza), ma forse anche a tutto il 2010 (visto che a marzo 2011 veniva depositato l'atto di citazione e si faceva riferimento al “puntello” sul solaio in predalles di cui si discute), lo stesso solaio non risultava appunto puntellato. La posizione e l'entità delle lesioni lamentate dal sig. accertate Pt_1
dall'ing. nel mese di aprile 2009, e confermate dall'ing. nel mese di CP_5 Per_4
ottobre 2009, sono le stesse rilevate dallo scrivente nel corso delle operazioni peritali
(da gennaio a marzo del 2019). Ora, come presupposto dall'ing. , CTP di CP_6
parte attrice, qualora il solaio in predalles fosse stato interessato dai fenomeni di deformazione viscosa a lungo termine, sicuramente nel periodo compreso dall'aprile pagina 31 di 40 2009 alla fine del 2010, in cui il solaio risultava privo di puntelli e/o rinforzi, si sarebbero avuti peggioramenti nel quadro fessurativo;
ma ciò non è avvenuto in quanto i fenomeni lesionativi accertati si sono manifestati nel corso delle manifestazioni elastiche di breve termine. Anzi, sulla scorta della documentazione in atti, è plausibile far risalire il momento della comparsa delle lesioni ad un periodo antecedente al 2005, nella posizione e nell'entità riscontrate ancora oggi. E tutto ciò allargherebbe di gran lunga il periodo in cui il solaio in predalles di copertura del piano primo è rimasto privo dei rinforzi di cui si è detto, di fatto escludendo deformazioni a lungo termine.”
(Cfr. Osservazione CTP pag. 11).”
In merito ai danni derivanti dalla mancata progettazione del tetto, deve essere ribadito che la carenza progettuale è stata eccepita tardivamente e, quindi, deve essere ritenuta inammissibile.
Il Giudice di primo grado ha rilevato l'inammissibilità di tali eccezioni, dapprima con ordinanza del 26.02.2020 e successivamente con la sentenza impugnata. L'appellante, tuttavia, non ha impugnato il capo della sentenza eccependo la violazione di legge in cui sia incorso il Giudice di primo grado, che possa giustificare l'ammissibilità di tali eccezioni, motivo per il quale, come già anticipato, sono da ritenersi ugualmente tardive nel presente giudizio di secondo grado.
Devono, peraltro, essere ritenute infondate le ulteriori eccezioni, sollevate da parte appellante, in merito alla decisione del giudice di discostarsi dalla quantificazione del danno formulata dall'Ing. consulente tecnico in sede di A.T.P. Per_4
Va evidenziato, infatti, che la consulenza tecnica del primo grado di giudizio è stata eseguita dall'Ing. , incaricato dal Tribunale di Trani alla quantificazione del Per_2
danno, e non dell'Ing. La relazione tecnica, redatta dall'Ing. è stato Per_4 Per_4
uno dei documenti sul quale il C.T.U., Ing. , ha fondato le proprie conclusioni, Per_2
sulle quali a sua volta il giudice deve fondare il proprio convincimento. Il giudice, a contrario di quanto affermato dall'appellante, non si è discostato dalle risultanze della pagina 32 di 40 CTU esperita, ma le ha fatte proprie reputandole valide.
Conclusivamente, le conclusioni cui è giunto il C.T.U., vanno interamente qui condivise, per le ragioni sin qui esposte, considerato che “Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta” (Cass. civ., Sez. I, 05/06/2001, n. 7594).
Benchè sia inibito l C.T.U. effettuare valutazioni giuridiche, la giurisprudenza è graniticamente orientata nel senso che “..la consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova solo quando si risolva in valutazioni tecniche ed in accertamento di situazioni di fatto, tali da essere rilevabili unicamente con il ricorso a date cognizioni tecniche, e non anche quando il c.t. abbia espresso valutazioni giuridiche o di merito;
in questo secondo caso, il giudice, cui spettano istituzionalmente ed inderogabilmente tali compiti, non può risolvere la controversia in base ad un mero richiamo alle conclusioni del c.t., ma può condividerle solo formulando una propria autonoma motivazione che dia sufficiente ragione del suo convincimento ed inoltre tenga conto delle contrarie deduzioni delle parti, se tradotte in rilievi specifici e concreti (Cass. civ., Sez. II,
16/12/1986, n. 7557, Arieta C. Amoroso, in Mass. Giur. It., 1986).
Ancora, La consulenza tecnica - che è sempre discrezionalmente utilizzabile dal giudice per la valutazione tecnica di determinati fatti e che, ai fini della sua esecuzione, può implicare ispezione, esperimenti, nonché esame di documenti e registri contabili anche non prodotti in causa - non costituisce mezzo diretto a sollevare le parti dagli oneri probatori da cui sono gravate ex art. 2697 c. c. e la sua eventuale irritualità, per essere stati, in sede di conferimento dell'incarico o nel corso dell'espletamento del medesimo,
pagina 33 di 40 ecceduti tali limiti ad essa connaturali, se non ne determina nullità - in difetto di espressa previsione di legge - può determinare un vizio di motivazione della sentenza che l'abbia posta a fondamento del giudizio;
pertanto, ove il giudice erroneamente commetta al consulente accertamenti o formulazione di valutazioni giuridiche o di merito ovvero quest'ultimo in tal senso ecceda dall'incarico ricevuto, il giudice stesso non può risolvere la controversia in base ad un semplice richiamo alle conclusioni peritali, ma può condividerle soltanto ove formuli una propria autonoma motivazione, basata sugli elementi probatori legittimamente acquisiti al processo, e dia adeguata giustificazione del proprio convincimento, tenendo anche conto delle deduzioni ed osservazioni difensive formulate dalle parti” (Cass. civ., Sez. lavoro, 02/05/1990, n.
3615, Fabbri C. Soc. comp. agraria Europea appalti, in Mass. Giur. It., 1990).
Nel medesimo senso: “La consulenza tecnica è un mezzo istruttorio, ma non una prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale, tuttavia, nell'ammettere il mezzo stesso deve attenersi al limite ad esso intrinseco e consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico;
pertanto, ove il giudice erroneamente commetta al consulente lo svolgimento di accertamenti e la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito inammissibili, non può risolvere la controversia in base ad un richiamo alle conclusioni del consulente stesso, ma può condividerle soltanto ove formuli una propria autonoma motivazione basata sulla valutazione degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo e dia sufficiente ragione del proprio convincimento, tenendo conto delle contrarie deduzioni delle parti se tradotte in rilievi ed osservazioni specifiche e concrete” (Cass. civ., 18/01/1983, n. 453, Enel in Mass. Giur. It., 1983). Per_8
Per tutto quanto sin qui detto, nella specie, le (peraltro sparute, rispetto al corposo elaborato peritale) valutazioni giuridiche effettuate dal C.T.U., frammiste alle valutazioni strettamente tecniche (assolutamente preponderanti), sono del tutto condivise da questa Corte, in quanto ben e convincentemente motivate, nonché immuni da vizi di pagina 34 di 40 sorta.
*********
Il terzo motivo di appello, relativo alla liquidazione delle spese di primo grado, deve essere accolto per quanto di ragione.
L'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata in quanto il giudice di primo grado non avrebbe correttamente quantificato le spese del giudizio e non avrebbe liquidato le spese di A.T.P.
Effettivamente, il giudice di primo grado non si è attenuto ai criteri imposti dalla legge, né ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità più recente, discostandosi dal criterio del “decisum”.
La Suprema Corte di Cassazione ha indicato le regole che l'organo giudiziario deve osservare in tema di liquidazione delle spese di lite “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'articolo 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del
Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con Dm 5 ottobre 1994 n.
585 del ministro di Grazia e giustizia, avente natura sub-primaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex articolo 360, primo comma, n. 3, del c.p.c.
- sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua a un adempimento intervenuto, nel corso del processo, a opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla pagina 35 di 40 parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa.” (Cfr. Corte di cassazione sentenza del 21.01.2021 n. 1123).
Considerato che il Tribunale di Trani ha condannato entrambi i professionisti al pagamento della somma di € 6.270,00 lo scaglione di riferimento per il rimborso delle spese di lite è quello da € 5.201,00 a € 26.000,00, conseguentemente, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto condannare in solido con la Controparte_1 Controparte_3
e alla refusione delle spese in favore del per l'importo di
[...] Controparte_2 Pt_1
€ 5.077,00 ciascuno.
Non merita di essere accolta l'ulteriore censura, avanzata da in tema di Parte_1
liquidazione delle spese stragiudiziali.
Innanzi tutto, deve essere precisato che la richiesta di liquidazione delle spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, non è stata richiesta in primo grado, ma solo nel secondo grado di giudizio.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha qualificato le spese sostenute dalle parti per il procedimento tecnico preventivo come spese stragiudiziali e non come spese giudiziali
(Cfr. Cass. sentenza del 03.09.2019, n. 21975).
Le spese stragiudiziali, come noto, hanno natura di danno emergente, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova, quindi, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, hanno natura differente dalle spese processuali vere e proprie “Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese pagina 36 di 40 giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio” (Cfr. Cass sentenza del 04.11.2020, n. 24481).
La qualificazione delle spese di A.T.P. come spese stragiudiziali rende l'appellante soggetto al relativo onere di allegazione delle spese stragiudiziali effettivamente sostenute, onere, tuttavia, non soddisfatto dal che non ha provato nulla in merito Pt_1
alle spese sostenute precedentemente al giudizio di primo grado.
****
Infine, l'appello incidentale proposto da e risulta Controparte_1 Controparte_2
del tutto infondato.
e censurano la pronuncia del Tribunale di Trani Controparte_1 Controparte_2
nella parte in cui ritiene accertata la responsabilità dei professionisti per i danni lamentati dall'appellante e, conseguentemente, la condanna delle spese per il ripristino dei luoghi.
Gli appellati ritengono che il reale responsabile delle fessurazioni sia in realtà l'Arch.
, il quale avrebbe realizzato nuovi interventi nell'immobile del modificando Per_1 Pt_1
la disposizione delle tramezzature rispetto agli originali progetti, eseguiti da CP_1
e .
[...] Controparte_2
In realtà, il Giudice ha correttamente imputato la responsabilità dei danni subiti dal attribuendoli ai professionisti appellati, basandosi sulle conclusioni dell'elaborato Pt_1
peritale dell'Ing. . Per_2
Dalla consulenza tecnica, espletata in primo grado, è, infatti, emerso “… che la concentrazione di tramezzi è praticamente identica, confrontando la pianta del primo piano a firma del geom. e quella dell'arch. , si può traslare quanto CP_2 Per_1
affermato dall'ing. identificando nel geom. il direttore dei lavori Per_3 CP_2
delle tramezzature e degli intonaci. Però, a parere di chi scrive, anche l'ing. CP_1
nella qualità di progettista architettonico delle opere, e quindi anche delle tramezzature pagina 37 di 40 e degli intonaci, avrebbe dovuto prevedere in fase di progettazione le modalità di esecuzione delle stesse.” (Cfr. relazione ctu pag. 28, 4^capoverso).
La responsabilità delle lesioni è imputabile ad entrambi i professionisti appellanti, essendo stato appurato, nel corso dell'indagine peritale, che l'Arch. non ha in Per_1
realtà modificato lo stato delle tramezzature, come è risultato dall'esame della pianta del primo piano a firma del e quella a firma dell'Arch. , essendo la CP_2 Per_1
concentrazione di tramezzi identica.
Risulta, inoltre, che anche il avrebbe dovuto, nella sua qualità di progettista CP_1
architettonico, prevedere in fase di progettazione la modalità di esecuzione delle tramezzature, conferendo alle stesse la capacità di resistere alle sollecitazioni, causate dalla deformazione del solaio.
Dall'indagine peritale, risultano, quindi, responsabili per i danni derivanti dalle fessurazioni, entrambi i professionisti appellati.
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Conclusivamente, quindi, la sentenza va riformata solo in merito alla refusione delle spese liquidate in primo grado in violazione del D.M. 55/2014.
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Secondo l'ordinario criterio della soccombenza non è soccombente in Parte_1
parte, soltanto con riguardo al motivo, in rito, riguardante la violazione del D.M.
55/2014 per quanto di ragione, mentre è totalmente soccombente quanto al resto), le spese del secondo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (ex D.M. 55/2014, scaglione da € 5.201,00 – € 26.000,00), vanno compensate, e poste a carico degli appellati nella misura di ¼; i restanti 3/4 vanno posti a carico dell'appellante.
Invero, “..Il giudice d'appello, solo quando riforma totalmente o parzialmente la sentenza di primo grado, dispone d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite, quale conseguenza della pronuncia di merito e in applicazione del criterio unitario pagina 38 di 40 e globale di valutazione ed individuazione della parte alla fine soccombente.
Diversamente, quando conferma la sentenza impugnata, può modificare la regolamentazione delle spese della sentenza di primo grado, solo se investito della decisione mediante specifica impugnazione sul punto. La Corte di Cassazione, ove non siano necessari ulteriori accertamenti e valutazioni fattuali decide nel merito il regolamento delle spese di giudizio, liquidando a carico della parte individuata all'esito del giudizio come soccombente, oltre alle spese del proprio grado, anche quelle delle fasi precedenti, ove il capo delle spese delle sentenze di merito sia stato fatto oggetto di apposita impugnazione” (Cass. civ., Sez. III, 29/09/2017, n. 22849, M.F. CP_11
e altri, in Sito web: “Il caso.it”, 2017).
[...]
Sussistono a carico degli appellanti incidentali e Controparte_1 Controparte_2
i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 2039/2021, Parte_1
pubblicata in data 29.11.2021, resa dal Giudice monocratico del Tribunale di Trani,
Dott.ssa Silvia Sammarco, recante il n. di R.G. 346/2011, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale per quanto di ragione, e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio relative al compenso professionale:
- per l'importo di € 5.077,00, detratte le somme eventualmente già Controparte_2
versate;
- e in solido per l'importo di € 5.077,00, Controparte_1 Controparte_3
detratte le somme eventualmente già versate;
2) Conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
pagina 39 di 40 3) Rigetta l'appello incidentale;
4) Liquida le spese di questo grado, per intero, in complessivi € 5.809,00, oltre accessori di legge, compensa dette spese per ¼, e condanna al Parte_1
rimborso, in favore di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, dei residui ¾;
[...]
5) Dichiara che sussistono a carico degli appellanti incidentali e Controparte_1
i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 Controparte_2
del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8/11/2024.
Il Presidente relatore - estensore dott. Filippo Labellarte
pagina 40 di 40
R.G.A.C. n. 8/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Luciano Guaglione Consigliere
Alberto Binetti
Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 8 del
2022
T R A
pagina 1 di 40 CF: , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in V.le dai Ginepri n. 10, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maya Di Lillo e Giuseppe Paparella, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bari, Via Saverio Lioce n. 1;
APPELLANTE
E
, C.F: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.03.1954 e ivi residente in [...]Q, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gennaro Marasciuolo e Guido Lagrasta, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bari, Via Nicolai n. 177 APPELLATO E
, CF: nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
20.08.1963 ed ivi residente in Via Titta Ruffo, rappresentato e difeso dall'Avv. Marialuisa Terricone, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corato, Via Notar Domenico n. 35 APPELLATO
NONCHE'
P.IVA Controparte_3
( , con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 23, in persona del suo P.IVA_1 procuratore speciale, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Russi, CP_4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bari, corso Vittorio Emanuele II n. 60;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2039/2021, pubblicata in data
29.11.2021, resa dal Giudice monocratico del Tribunale di Trani, Dott.ssa Silvia
Sammarco.
pagina 2 di 40 ****************
All'udienza del 12.01.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 19.03.2011 citava l'Ing. e Parte_1 Controparte_1
il Geom. innanzi il Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Ruvo di Controparte_2
Puglia, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni avversa difesa, richiesta eccezione e conclusione: 1) accertare e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiararli tenuti alla realizzazione delle opere necessarie alla eliminazione totale di tutti i vizi strutturali all'opera edile, come dedotti in narrativa, ponendo a loro carico tutte le spese dirette e indirette, ivi comprese le spese di progettazione e amministrative connesse;
2) condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, patrimoniale e non, determinati dal loro inadempimento, come dedotti in narrativa in favore del sig. che si Parte_1
chiedono in complessivi € 50.000,00 o nella misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ove non facilmente dimostrabili, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Vinte le spese del giudizio”.
A fondamento della domanda, deduceva l'attore: - che conferiva Parte_1
incarico professionale all'Ing. e al Geom. Controparte_1 Controparte_2
affinché progettassero un capannone per un'officina con carro ponte nonché l'abitazione e gli uffici sopra la medesima officina;
- che, nel 2001, veniva rilasciato il certificato di agibilità del solo capannone ove, nel 2002 trasferiva la propria officina;
- che, Pt_1
solo nel 2005, veniva rilasciato il certificato di agibilità per l'abitazione; - che, a seguito pagina 3 di 40 del trasferimento del e della propria famiglia nella nuova abitazione, gli stessi Pt_1
percepivano rumori di scricchiolii provenienti dalle strutture sovrastanti e sottostanti l'appartamento; inoltre, avevano riscontrato la presenza di fessurazioni nelle pareti e tra le piastrelle dei rivestimenti;
- che i tecnici interpellati, avevano suggerito l'edificazione di un pilastro al centro del capannone;
- che, a seguito di accertamento tecnico preventivo, R.G. n. 2645/2009, il C.T.U., nominato dal Tribunale di Trani, aveva riscontrato lesioni nei soli tramezzi del primo piano, provocate dalla flessione del solaio sottostante, mentre erano esenti da lesione le componenti della struttura principale in cemento armato.
L'attore chiedeva, inoltre, una consulenza tecnica di ufficio, volta ad accertare i danni e quantificare il relativo risarcimento per il ripristino dei luoghi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'Ing. CP_1
chiedendo: - preliminarmente, di disporre la chiamata in causa della
[...]
compagnia assicurativa al fine di essere garantito dalla stessa Controparte_3
nel caso di accoglimento della domanda di risarcimento;
- nel merito, il rigetto delle domande proposte dall'attore, eccependo che nel corso del medesimo anno erano stati eseguiti ulteriori lavori, sull'immobile oggetto di causa, da parte di un terzo professionista, tale AR , lavori che, modificando lo stato dei luoghi, Per_1
conseguentemente, avevano fatto sì che l'immobile non corrispondeva più alla sua consistenza, quando fu consegnato dai professionisti citati in causa: e, infine, domandando la cancellazione delle espressioni asseritamente sconvenienti, contenute nell'atto di citazione, nonché la condanna dell'attore stesso al risarcimento del danno sofferto per le predette espressioni.
In data 12.07.2011 il Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Ruvo di Puglia, autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa e rinviava la data della prima udienza di comparizione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.07.2011, si costituiva in giudizio il Geom. il quale chiedeva il rigetto delle domande Controparte_2
pagina 4 di 40 proposte dall'attore, per le medesime motivazioni indicate dall'Ing. Controparte_1
e, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni lesive dell'onore e il decoro professionale dall'atto di citazione, nonché la condanna dell'attore al risarcimento del danno subito.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 7.02.2012, si costituiva la
(d'ora innanzi ), la quale, preliminarmente eccepiva la Controparte_3 CP_3
prescrizione del diritto fatto valere dall'Ing. derivante dal contratto di CP_1
assicurazione, e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande, aderendo alle difese dei convenuti.
La compagnia assicuratrice rappresentava, peraltro, che, in ogni caso, le condizioni generali del contratto di assicurazione prevedevano una franchigia del 10% sull'importo totale da liquidarsi.
Con decreto del 3.11.2018 il Tribunale, accoglieva disponeva C.T.U., nominando l'Ing.
ponendogli i seguenti quesiti: “..esaminati gli atti e i documenti di Persona_2
causa, compiuti i necessari rilievi sui luoghi di causa, accerti e verifichi la sussistenza dei danni lamentati da specificando se gli stessi siano riconducibili Parte_1
all'incarico professionale svolto dal dott. ing. e dal geom. Controparte_1 CP_2
escludendo, dunque, l'eventuale intervento di altri professionisti. Indichi,
[...]
pertanto, i danni riconducibili allo svolgimento dell'incarico da parte del e CP_1
quelli riconducibili allo svolgimento dell'incarico da parte del specificando, CP_2
altresì, quelli che sono riconducibili all'attività di entrambi in egual misura. Accerti e quantifichi, quindi, i lavori necessari per la rimessione in pristino dei luoghi nonché quantifichi i danni lamentati da Aggiunga quanto ritenuto utile ai fini di Parte_1
causa..” (cfr. decreto del 3.11.2018, in atti, fascicolo carteaceo di primo grado).
In data 7.05.2019 il C.T.U. trasmetteva telematicamente ai legali delle parti la propria relazione tecnica.
Il C.T.U., in risposta al quesito demandato dal Giudice di primo grado, affermava:
“…Sulla scorta di tutto quanto rappresentato in precedenza, ed in particolare sulla pagina 5 di 40 circostanza che le tramezzature esistenti all'attualità sono quelle realizzate all'epoca del progetto originario, si può dedurre che i danni lamentati dal sig. sono Pt_1
riconducibili agli incarichi svolti dal progettista architettonico (ing. e dal CP_1
direttore dei lavori architettonico (geom. , all'epoca impegnati. Infatti, da un CP_2
lato si è appurato che i primi episodi (scricchiolii) avvengono dopo il rilascio del certificato di abitabilità (05/07/2005), dall'altro, l'arch. afferma di non aver Per_1
riscontrato lesioni o condizioni tali da non consentire l'ottenimento dell'agibilità o abitabilità dell'immobile, alla data del 15/04/2005, ma soprattutto di non aver eseguito i lavori di cui alla DIA. In merito alle strutture portanti del fabbricato, si può affermare che le stesse sono state progettate e collaudate nel rispetto della normativa vigente, e non presentano a vista alcun segno di dissesto. Tuttavia, anche se le verifiche di deformabilità succedutesi negli anni sono sempre risultate positive, con le frecce massime di gran lunga inferiori a quelle ammissibili, non si può non prendere atto della luce1 notevole del solaio oggetto di indagine, che avrebbe richiesto l'adozione di accorgimenti tecnici particolari per la progettazione e l'esecuzione delle tramezzature e degli intonaci. A tal riguardo, si fa notare che anche il tecnico di parte dell'ing.
l'ing. , nella propria relazione del 21/01/2010, in atti, alla CP_1 Persona_3
pagina 12, punto 15, afferma che “… il direttore dei lavori della tramezzatura fessurata, arch. , non ha adottato nessuna tecnica nella realizzazione dei tramezzi e degli Per_1
intonaci che tenesse conto dello stato dei luoghi, ovvero della concentrazione di tramezzi, per morfologia molto rigidi, posizionati su solaio di luce notevole.” Appurato, dalle testimonianze rilasciate in udienza, che l'arch. non ha diretto alcun lavoro, Per_1
che le tramezzature esistenti coincidono con quelle realizzate all'epoca del progetto originario, e che la concentrazione di tramezzi è praticamente identica, confrontando la pianta del primo piano a firma del geom. e quella dell'arch. , si può CP_2 Per_1
traslare quanto affermato dall'ing. identificando nel geom. il Per_3 CP_2
direttore dei lavori delle tramezzature e degli intonaci. Però, a parere di chi scrive, 1 n.d.e.: la luce, è la massima distanza tra due appoggi consecutivi, la campata, definita come la porzione di solaio compresa tra due appoggi, l'orditura, che rappresenta la direzione della struttura portante del solaio. pagina 6 di 40 anche l'ing. nella qualità di progettista architettonico delle opere, e quindi CP_1
anche delle tramezzature e degli intonaci, avrebbe dovuto prevedere in fase di progettazione le modalità di esecuzione delle stesse. Nel caso che ci occupa, dovendo richiedere alle tramezzature di resistere a sollecitazioni rilevanti di flessione, causate dalla deformazione del solaio, di luce notevole, le regole dell'arte e della buona tecnica avrebbero dovuto prevedere il rinforzo della parete con un intonaco armato, secondo la stratigrafia riportata di sotto, con armatura realizzabile con rete in fibre di vetro o in fibre sintetiche, inglobata nell'intonaco e ben aderente alla muratura. A parere dello scrivente è obbligo condiviso, al 50% del progettista architettonico (ing. ed CP_1
al 50% del direttore dei lavori architettonico (geom. , individuare la corretta CP_2
metodologia della posa in opera delle tramezzature e degli intonaci, che tenga conto delle condizioni al contorno, in questo caso rappresentate dalla luce notevole, e conseguente rilevante deformabilità del solaio, seppure entro i limiti stabiliti dalla normativa...”
Dall'elaborato peritale, quindi, risultava: - che le strutture portanti del fabbricato
(pilastri, travi e solai) erano integre e non presentavano fessurazioni;
- che le fessurazioni rilevate coincidevano con quelle già evidenziate nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, esperito nel 2009.
Da ciò il C.T.U. deduceva che il quadro fessurativo fosse stabile, non essendoci stata alcuna variazione delle fessurazioni nel corso di ben 9 anni;
- che dal confronto della disposizione delle travi con la pianta a firma del geom. , e quella a firma CP_2
dell'Arch. , si evinceva che non fosse stata posta in essere alcuna opera all'interno Per_1
dell'immobile oggetto di causa;
- che i danni lamentati riguardavano esclusivamente le tramezzature;
- che era necessario ripristinare le tramezzature interessate dalle fessurazioni;
- che le spese per il ripristino dello stato dei luoghi dovevano essere quantificate in € 5.700,00 maggiorate del 10 % per la particolarità dei lavori, per un importo totale di € 6.270,00; - che tali danni dovevano essere ripartiti tra l'Ing. CP_1
e il Geom. in egual misura, in quanto era onere di entrambi i professionisti CP_2
pagina 7 di 40 provvedere alla realizzazione di tramezzature in grado di resistere alla flessione causate dalla deformazione del solaio, prevedendo il rinforzo della parete con un intonaco armato.
A seguito del deposito della relazione peritale, il Sig. e l'Ing. Pt_1 CP_1
trasmettevano al C.T.U. le loro osservazioni.
Il C.T.P. di parte attrice osservava:
1. che la progettazione dei solai non fosse conforme alla normativa vigente.
A tale osservazione il C.T.U. replicava confermando la già evidenziata correttezza di progettazione delle strutture del fabbricato, eseguita nel rispetto della normativa vigente:
“…I solai, quindi, non rientrano nella verifica complessiva della struttura, così come inteso dal D.M. 16/01/1996, tant'è che gli stessi solai si considerano infinitamente rigidi nel loro piano. Pertanto, si conferma quanto già affermato nell'elaborato peritale del
07/05/2019, relativamente alla corretta progettazione delle strutture del fabbricato, nel rispetto della normativa vigente”.
2. che le prove di deformabilità e sulle frecce2 reali non fossero mai state accompagnate da rigorose prove strumentali e, quindi, fossero prive di qualsiasi validità e attendibilità.
Il C.T.P. presupponeva potessero essere presenti componenti di deformazione a lungo termine del solaio “unica prova strumentale è quella che il sottoscritto ha prescritto dopo la rimozione del puntello provvisorio e immediatamente prima del montaggio del presidio strutturale provvisionale. […] al momento della misurazione strumentale eseguita da TECNO LAB S.r.l., il solaio era già deformato ed aveva già espresso la quasi totalità della sua deformazione con i fenomeni lesionativi oggetto di contenzioso.
Dopo la rimozione del puntello, sia pur infinitesimamente, sono stati registrati gli ulteriori abbassamenti di cui al report allegato. Questo lascerebbe presupporre che potrebbero essere presenti (e quindi da valutare e non escludere aprioristicamente) anche componenti di deformazione viscosa a lungo termine (infinitesime ma costanti nel tempo) agenti dopo le deformazioni elatsiche (se non plastiche) a breve termine e di 2 n.d.e.: Nella meccanica delle strutture il termine freccia indica “la deformazione flessionale di una trave di un solaio o di un altro elemento strutturale” (flessione), ... pagina 8 di 40 maggiore entità, già sviluppatesi e che hanno causato il fenomeno fessurativo lamentato. Quindi il cosiddetto “puntellone” durante il suo provvisorio ed improvvisato esercizio sembrerebbe aver avuto un impegno statico di contrasto, limitando ulteriori abbassamenti del solaio. Considerando che la prova strumentale ha avuto una durata dell'ordine di circa 60 minuti, sicuramente la stessa non ha potuto fornire indicazioni circa gli eventuali fenomeni viscosi che andrebbero monitorati, con rigore, nel breve e lungo periodo. […] Va altresì evidenziato che tutte le attività peritali della presente
C.T.U. sono state condotte con la struttura presidiata dalle opere provvisionali di acciaio […] giova evidenziare come nella relazione di C.T.U. non si menzioni affatto la presenza di tali opere che sicuramente allo stato attuale hanno bloccato il protrarsi eventuale delle deformazioni e garantiscono un margine di sicurezza. […] sarebbe auspicabile quanto necessario che il C.T.U. si esprima riguardo la possibilità di rimuovere in sicurezza l'opera provvisionale nella fase di riparazione delle murature.
Ovviamente questa “liberatoria” a poter riparare le murature nella sicurezza che il fenomeno deformativo sia terminato e che il solaio sia “staticamente sicuro” e quindi nello scenario di struttura senza presidio, necessita degli ulteriori approfondimenti di attività peritale, così come richiesto ed evidenziato nei punti successivi della presente
Relazione di Osservazioni nonché altre attività peritali da porre in essere a discrezione del CTU.”
In merito alla seconda osservazione il C.T.U., sulla scorta della documentazione in atti, ripercorreva gli eventi verificatisi sui luoghi oggetto di causa, escludendo fenomeni deformativi a lungo termine “..Alla luce di quanto appena esposto, si può dedurre che dal momento della comparsa delle lesioni (luglio del 2005 secondo quanto affermato anche da parte attrice nell'atto di citazione) a tutto il 2009 (con certezza), ma forse anche a tutto il 2010 (visto che a marzo 2011 veniva depositato l'atto di citazione e si faceva riferimento al “puntello” sul solaio in predalles3 di cui si discute), lo stesso 3 n.d.e.: Il termine, derivato dal francese, è usato per designare il componente prefabbricato in calcestruzzo cementizio armato, normale o precompresso, a forma di piastra piana tralicciata o nervata o di pannello alveolato, utilizzato per la realizzazione di impalcati piani o per coperture di tetti a falda. pagina 9 di 40 solaio non risultava appunto puntellato. La posizione e l'entità delle lesioni lamentate dal sig. accertate dall'ing. nel mese di aprile 2009, e confermate Pt_1 CP_5
dall'ing. nel mese di ottobre 2009, sono le stesse rilevate dallo scrivente nel Per_4
corso delle operazioni peritali (da gennaio a marzo del 2019). Ora, come presupposto dall'ing. , C.T.P. di parte attrice, qualora il solaio in predalles fosse stato CP_6
interessato dai fenomeni di deformazione viscosa a lungo termine, sicuramente nel periodo compreso dall'aprile 2009 alla fine del 2010, in cui il solaio risultava privo di puntelli e/o rinforzi, si sarebbero avuti peggioramenti nel quadro fessurativo;
ma ciò non è avvenuto in quanto i fenomeni lesionativi accertati si sono manifestati nel corso delle manifestazioni elastiche di breve termine. Anzi, sulla scorta della documentazione in atti, è plausibile far risalire il momento della comparsa delle lesioni ad un periodo antecedente al 2005, nella posizione e nell'entità riscontrate ancora oggi. E tutto ciò allargherebbe di gran lunga il periodo in cui il solaio in predalles di copertura del piano primo è rimasto privo dei rinforzi di cui si è detto, di fatto escludendo deformazioni a lungo termine.” (Cfr. Osservazione CTP pag. 11).
3. chiede al CTU di porre in essere ulteriori valutazioni al fine di escludere “… che un contributo all'attuale situazione di danno sia imputabile anche alla fase esecutiva delle opere”.
Il C.T.U. osservava che l'indagine demandata dal Giudice aveva ad oggetto esclusivamente la fase progettuale delle opere e che mai fino a quel momento parte attrice avesse addebitato le cause delle lesioni all'esecuzione delle opere strutturali, ma solo alla progettazione delle stesse “Fermo restando che le indagini richieste esulano dall'incarico ricevuto dallo scrivente, anche perché parte attrice non ha mai addebitato le cause delle lesioni all'esecuzione delle opere strutturali, bensì alla progettazione delle stesse, si vuole rimarcare quanto accertato a vista nel corso dei sopralluoghi, e cioè l'integrità e la mancanza di fessurazioni sulle strutture portanti del fabbricato.
Peraltro, i certificati di prova a compressione del calcestruzzo, nn. 83059 e 83060 del
02/05/2001, allegati alla relazione a strutture ultimate a firma dell'ing. (si CP_1
pagina 10 di 40 vedano allegati alla Memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice del
04/04/2012), depositata in data 06/06/2001 presso l'ex Genio Civile della CP_7
, evidenziano carichi di rottura ben superiori alla resistenza prevista.” (Cfr. pag.
[...]
13 Osservazioni C.T.U.).
4. che doveva essere valutata la sicurezza del solaio ai sensi delle vigenti Norme
Tecniche delle costruzioni relative alle strutture esistenti.
Il C.T.U. non riteneva giustificata tale ulteriore valutazione richiesta dal C.T.P. di parte attrice “Per quanto riguarda, invece, l'aspetto relativo alla sicurezza del solaio ai sensi delle vigenti Norme Tecniche, sulla scorta della documentazione in atti, delle verifiche condotte sin dall'esecuzione dell'opera (prove a compressione per la capacità di resistenza) e successivamente per la deformabilità (con le frecce massime inferiori a quelle ammissibili), nonché sullo stato visivo delle strutture, assolutamente integre, e delle entità e posizione delle lesioni (inalterato dal 2009), si ritiene non giustificata la valutazione sulla sicurezza del solaio così come richiesta dal CTP di parte attrice;
si ribadisce, invece, che la luce notevole del solaio oggetto di indagine avrebbe richiesto l'adozione di accorgimenti tecnici particolari per la progettazione e l'esecuzione delle tramezzature e degli intonaci.”(Cfr. pag. 14 Osservazioni C.T.P.);
5. che non era stata esaminata nella perizia la progettazione della copertura e delle strutture del sottotetto, precisando che “…nel corso del 2018 e 2019, il Sig. ha Pt_1
lamentato la presenza di scricchiolii secchi udibili dal piano sottotetto.”.
A tale ultima osservazione del C.T.P. di parte attrice il C.T.U. rispondeva: “In merito al sottotetto, ed in particolare alla copertura a struttura portante metallica, si può confermare quanto già riportato dal precedente CTU ing. e cioè che l'unica Per_4
lesione rilevata anche dallo scrivente nel corso delle operazioni peritali (vedi foto n. 39
e 40 dell'Allegato n. 9 all'elaborato peritale del 07/05/2019), sul muro esposto a Nord-
Est, sul lato della veranda coperta, è di tipo superficiale e conseguenza di lieve assestamento dello stesso muro in seguito alla realizzazione del tetto. Si puntualizza che, nel corso degli anni, lo schema strutturale della copertura del sottotetto è variato. In
pagina 11 di 40 primo luogo (vedi relazione dell'ing. dell'08/04/2013, incaricato dal Persona_5
sig. in ottemperanza all'Ordinanza Sindacale del Comune di Corato n. 21/2013 Pt_1
del 12/03/2013), al di sotto della trave in acciaio di colmo del tetto erano stati posizionati n. 2 pilastri in acciaio, poggianti sul solaio sottostante. Quindi, nel corso delle operazioni peritali, si è potuto rilevare che tali pilastri erano stati rimossi, e che la trave metallica portante della copertura è stata rinforzata da due saette metalliche di tipo IPE, che scaricano nei pilastri nel sottotetto (vedi foto n. 34, 37 e 38 dell'Allegato
n. 9 all'elaborato peritale del 07/05/2019). Tale rinforzo, su dichiarazione del è Pt_1
stato realizzato successivamente alle indicazioni verbali fornite dall'ing. nel Per_5
2013. Le ulteriori lamentele del sig. relativamente agli scricchiolii uditi anche Pt_1
dall'ing. , non possono essere prese in considerazione per la loro genericità; CP_6
peraltro, bisogna sottolineare che anche le strutture visibili nel piano sottotetto, i due pilastri in c.a. e la trave portante in acciaio, nonché gli elementi della copertura
(arcarecci metallici ed assito in legno), non presentano nessun segno di lesione e/o fessurazioni.” (Cfr. osservazioni CTP pag. 14 – 15 – 16).
Il C.T.P. dell'Ing. osservava: CP_1
1. che “Le attuali tramezzature differiscono da quelle riportate nel progetto architettonico (di massima e/o definitivo per le tramezzature) a firma dell'ing.
. CP_1
Il CTU evidenziava che “Dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali rese dall'arch.
nell'udienza dell'08/01/2016, si deduce, come già riportato Persona_6
nell'elaborato peritale del 07/05/2019, che la DIA del 21/01/2005, firmata dal sig. Pt_1
e dallo stesso architetto quale progettista e direttore dei lavori, è una DIA fittizia, perché i lavori non furono mai realizzati, e lo stato dei luoghi rilevato dal tecnico (si presume nel gennaio del 2005) non corrispondeva a quello riportato nella planimetria catastale a firma del geom. bensì alla planimetria catastale predisposta e CP_2
firmata dall'arch. , che coincide anche con lo stato attuale.”. (Cfr. pag. 17 Per_1
Osservazione CTP)
pagina 12 di 40 2. che “Solo una causa esterna, pilastri sottotetto, carico concentrato del caminetto, rifacimento delle tramezzature, successiva alla ultimazione dei lavori ha potuto determinare l'insorgere dopo quattro anni del quadro fessurativo sulle tramezzature”
Il C.T.U. riteneva, tuttavia, che la comparsa del quadro fessurativo fosse avvenuta ben prima di quanto dichiarato dall'attore con l'atto di citazione e, quindi, prima del 2005.
Rilevava nuovamente che le tramezzature originali non erano mai state oggetto di modifica, ma le tramezzature attuali erano quelle realizzate con l'originaria concessione edilizia. (Cfr. pag. 17 Osservazioni C.T.P.)
3. che l'incarico affidato all'Ing. esulava lo stesso dal progetto esecutivo CP_1
architettonico, ma riguardava solo il progetto architettonico di massima ed il progetto esecutivo e direzione lavori delle strutture in c.a.
Il C.T.U. evidenziando l'assenza in atti di un contratto di incarico professionale in cui fossero precisate le singole competenze dei professionisti convenuti, ribadiva che la corretta metodologia della posa in opera delle tramezzature e degli intonaci fosse obbligo condiviso al 50 % dell'Ing. e al 50 % dal geom. . CP_1 CP_2
In data 17 febbraio con “atto di costituzione nuovo difensore e note critiche ad osservazioni rese dal C.T.U.” si costituivano i nuovi difensori di parte attrice, i quali con il loro scritto difensivo introducevano nuovi profili critici in merito alle indagini peritali svolte, allargavano l'oggetto delle indagini, limitato ai danni derivanti dalla fase progettuale e non anche alla fase esecutiva dell'opera, ed infine rilevavano la nullità della C.T.U. esperita.
In particolare, i nuovi difensori esponevano:
- che il C.T.U. era arrivato a conclusioni opposte rispetto a quelle indicate nella relazione peritale esperita in sede di A.T.P.;
- che non era presente alcuna documentazione relativa alla progettazione del tetto della struttura, da ciò derivando che non era stata esperita alcuna indagine tecnica relativa al tetto o al sottotetto.
I nuovi difensori concludevano chiedendo la dichiarazione di nullità della C.T.U. e la pagina 13 di 40 rinnovazione della stessa, depositando (tardivamente) ulteriore documentazione.
****
Con ordinanza del 27.02.2020, il Tribunale, premettendo che la domanda proposta dall'attore aveva ad oggetto esclusivamente il risarcimento dei danni per la fase della progettazione e non anche la fase dell'esecuzione delle opere e, quindi, evidenziando che era alla sola fase della progettazione delle opere che l'indagine peritale dovesse essere demandata, riteneva che alcuni punti della nuova comparsa di costituzione dei nuovi difensori, in merito ai profili di nullità della consulenza tecnica, fossero meritevoli di chiarimenti da parte del C.T.U.
Riservava solo all'esito degli ulteriori chiarimenti del C.T.U., qualsiasi valutazione in ordine alla tardività dei rilievi tecnici formulati dall'attore.
All'udienza del 12.11.2020 il Giudice concedeva un termine al C.T.U. per il deposito di una relazione per i chiarimenti alle parti.
****
Il C.T.U. depositava, quindi, un elaborato in cui erano chiariti gli ulteriori profili eccepiti dalle parti:
1. in merito alla nullità della perizia tecnica per violazione del contraddittorio e violazione dell'obbligo dell'ausiliario del Giudice di fondare le proprie conclusioni su elementi obiettivi di riscontro (Cfr. pag. 17 – 20, comparsa di costituzione nuovi difensori, fascicolo attore).
Il C.T.U. dichiarava di aver fondato i propri convincimenti sul rilievo dei luoghi, in particolare sul quadro fessurativo esistente nell'immobile di proprietà del Pt_1
lamentato nell'atto di citazione, e sull'esame dei documenti di causa prodotti dalle parti.
In particolare, la documentazione posta a fondamento delle valutazioni del C.T.U. era stata acquisita nel pieno contraddittorio tra le parti.
Il C.T.U. sottolineava, peraltro, che si fosse attenuto ai quesiti richiesti dal Giudice,
“coniugando il potere di indagine del consulente tecnico con il principio secondo cui quest'ultima attività non debba mai supplire al difetto di allegazione delle parti”. (Cfr.
pagina 14 di 40 pag. 6, Relazione di chiarimenti alla C.T.U.).
2. in merito alla violazione del diritto alla difesa e violazione del contraddittorio per totale mancanza di valutazioni ed esami della struttura del tetto.
Il C.T.U. riferiva che “In riferimento alla copertura del secondo piano (sottotetto), a falde inclinate, si precisa che nel progetto strutturale (pratica n. 166/00 depositata presso gli Uffici del Genio Civile di Bari il 19.09.2000) è presente unicamente una pianta, indicata quale carpenteria copertura secondo piano ed allegata alla tavola n. 5, dalla quale si evince che le travi portanti sono costituite da travi metalliche IPE 200, mentre le travi di bordo e gli arcarecci sono profili metallici di sezione rettangolare
120x40x3, posti ad interasse massimo di 150 cm. Ad integrazione di quanto già detto nei precedenti elaborati, e senza entrare nel merito delle variazioni apportate nel corso degli anni che hanno modificato lo schema strutturale della stessa copertura
(circostanza comunque richiamate dallo scrivente sia nella bozza del 07.05.2019 che nelle valutazioni sulle osservazioni del 19.06.2019), non può non rilevarsi la mancanza del progetto strutturale della copertura, per il quale pertanto non è possibile esprimere valutazioni, tenuto conto che a parte le scarne indicazioni relative alla tipologia delle sezioni ed al massimo interasse degli arcarecci (contenute nella pianta su richiamata - tav. 5), nulla viene detto:
a) sulla tipologia del pacchetto di copertura, necessaria per definire una corretta analisi dei carichi. Unicamente nell'elaborato grafico architettonico (sezioni) allegato alla Concessione Edilizia n. 145/2000, si evince che la copertura è semplicemente in
“… travi, tavole e tegole”;
b) sul tipo di acciaio utilizzato, per poterne definire le caratteristiche meccaniche;
c) sulla tipologia delle connessioni fra gli elementi metallici costituenti la copertura, e fra questi e la struttura in c.a. del fabbricato.”
Veniva, quindi, confermata la carenza documentale relativa al progetto del sottotetto, mai rilevata prima della costituzione dei nuovi difensori, dalle precedenti difese dell'attore.
pagina 15 di 40 3. in merito al mancato rispetto delle norme tecniche in materia di costruzione dell'elaborato peritale, nonché la carenza di elaborazione scientifica del medesimo, in particolare per l'omissione da parte del CTU della segnalazione dell'assenza nel progetto originario circa la calcolazione.
Il C.T.U. dichiarava “..I legali di parte resistente si riferiscono, con ogni probabilità, alle norme tecniche per le costruzioni (testo attualmente vigente il D.M. 17 gennaio
2018); ebbene, non si comprende in quale parte di tale decreto lo scrivente abbia contavvenuto alle disposizioni ivi contenute. Si precisa, a tal riguardo, che le citate norme tecniche per le costruzioni (ma anche tutte quelle che si sono susseguite negli anni) hanno avuto sempre ad oggetto la definizione dei princìpi per “… il progetto,
l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni…”, incarichi non ricompresi nei quesiti posti dall'Ill.mo G.I. Certo, i dettami normativi delle norme tecniche strutturali (in particolare di quelle vigenti all'epoca del progetto di cui si discute) sono state ovviamente di ausilio allo scrivente per l'elaborazione delle valutazioni tecniche basate, si ribadisce, su prove totalmente oggettive (rilievo dei luoghi di causa, documentazione in atti e documentazione acquisita) e tali da definire compiutamente il nesso di causalità tra azione ed evento dannoso. Per tale ultimo aspetto, si conferma quanto già esposto nella bozza di elaborato peritale del 07.05.2019: “ Tuttavia, anche se le verifiche di deformabilità succedutesi negli anni sono sempre risultate positive, con le frecce massime di gran lunga inferiori a quelle ammissibili, non si può non prendere atto della luce notevole del solaio oggetto di indagine, che avrebbe richiesto l'adozione di accorgimenti tecnici particolari per la progettazione e l'esecuzione delle tramezzature e degli intonaci.” In merito alla presunta omissione della carenza documentale della calcolazione, in violazione della Legge n. 1086/1971, nel ribadire quanto affermato in precedenza sulla mancanza del progetto strutturale della copertura, si vuole solo far notare che con nota prot. n. 11388 del 25.10.2000 (allegata in atti dalle parti), l'Ufficio del Genio Civile di Bari trasmetteva al sig. e, per conoscenza, al Pt_1 CP_8
, “… verificata la completezza degli atti allegati”, l'attestazione di avvenuto
[...]
pagina 16 di 40 deposito del progetto strutturale, con relativi allegati, inerenti i lavori di costruzione del capannone oggetto di causa. Quindi, per quello che può servire, l'Ente preposto aveva verificato la completezza degli atti allegati al progetto strutturale a firma dell'ing.
in caso contrario, non avrebbe rilasciato la prevista attestazione. In merito CP_1
alle indagini compiute (o da compiere), si rimanda a quanto già detto in precedenza, sulla circostanza (sempre alla base degli incarichi svolti dal sottoscritto – e di un
C.T.U. in genere) di attenersi scrupolosamente ai quesiti posti dall'Ill.mo G.I. e di eseguire, qualora ritenuto necessario, ulteriori indagini, ma senza che queste vadano a supplire ad un difetto di allegazione delle parti.”
Il C.T.U. concludeva: “Alla luce di quanto esposto, pur confermando quanto affermato nei precedenti elaborati peritali sulla corretta progettazione strutturale (per la normativa all'epoca in vigore) del fabbricato in c.a. (fondazione – pilastri – travi) e dei solai di copertura del piano terra e del piano primo, si rileva la mancanza del progetto strutturale della copertura dell'immobile oggetto di causa che di fatto, seppur in presenza dell'attestazione di avvenuto deposito dell'Ufficio del Genio Civile di Bari
(nota prot. n. 11388 del 25.10.2000), certifica una carenza documentale dell'intero progetto strutturale. Tale circostanza, tuttavia, non modifica le conclusioni a cui lo scrivente era pervenuto negli elaborati peritali del 7 maggio e del 19 giugno 2019, in merito alle cause che hanno determinato le fessurazioni rilevate nell'appartamento in primo piano, e cioè “… la luce notevole del solaio oggetto di indagine (di copertura del piano terra), che avrebbe richiesto l'adozione di accorgimenti tecnici particolari per la progettazione e l'esecuzione delle tramezzature e degli intonaci.”. Pertanto, confermando la quantificazione relativa al ripristino dei luoghi, dell'importo complessivo di € 6.270,00, nonché la riconducibilità dei danni rilevati agli incarichi svolti dal progettista architettonico (ing. e dal direttore dei lavori CP_1
architettonico (geom. ), si ritiene l'imputabilità per la sola progettazione, per CP_2
una somma pari al 50 % (€ 3.135,00), in capo all'ing. Di difficile, se non CP_1
impossibile, quantificazione appare invece il danno subito dal sig. per la mancata Pt_1
pagina 17 di 40 progettazione strutturale della copertura dell'immobile oggetto di causa;
tale difficoltà scaturisce dalla mancanza degli elementi necessari (tipologia del pacchetto di copertura, tipo di acciaio utilizzato, tipologia delle connessioni) per esprimere valutazioni tecniche in merito ad un'eventuale “carenza strutturale” della copertura, così come rappresentata nella pianta (tav. 5) allegata alla pratica n. 166/00, depositata presso gli Uffici del Genio Civile di Bari il 19.09.2000.”
Il Giudice, valutati sufficienti i chiarimenti resi dal C.T.U., e ritenendo non sussistenti i presupposti per la rinnovazione della CTU, rinviava la causa ex art. 281 – sexies c.p.c. all'udienza del 30.09.2021.
Con sentenza n. 2039/2021 pubblicata in data 25.11.2021, il Tribunale di Trani, così decideva:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara la responsabilità dei convenuti e nello svolgimento della prestazione Controparte_1 Controparte_2
professionale svolta in favore di Parte_1
2) per l'effetto condanna:
2.1) a corrispondere a a titolo di risarcimento del Controparte_2 Parte_1
danno l'importo di € 3.135,00 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
2.1) e la , in solido, a corrispondere a: Controparte_1 Controparte_9
a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 2.821,50 oltre interessi Parte_1
legali decorrenti dalla domanda fino all'effettivo soddisfo (al netto della franchigia del
10%);
2.1) a corrispondere a a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1
danno l'importo di € 313,50 (pari alla franchigia del 10% sul totale) oltre interessi legali decorrenti dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna:
3.1) e la al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_9 [...]
delle spese legali che si liquidano in € 191,00 per spese borsuali ed in € Pt_1
pagina 18 di 40 2.430,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario al 15%;
3.2) al pagamento in favore di delle spese legali che Controparte_2 Parte_1
si liquidano in € 191,00 per spese borsuali ed in € 2.430,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario al 15%;
4) rigetta la domanda di cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive utilizzate da nell'atto introduttivo;
Parte_1
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico di e della Controparte_1 [...]
, in solido, da un lato e di dall'altro lato (nella CP_9 Controparte_2
misura del 50% a carico di ciascuna parte) con diritto di di ripetere Parte_1
direttamente nei confronti delle altre parti quanto a tale titolo eventualmente già versato.
A fondamento della propria decisione il Giudice deduceva:
- che l'attività di opera professionale espletata dall'ingegnere o geometra, consistente nella redazione di un progetto, doveva essere considerata un'obbligazione di risultato e non un'obbligazione di mezzi, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza dell'opera, dà luogo a inadempimento dell'incarico (Cass. n.
1214/2017);
- che la prova dell'effettivo espletamento dell'incarico incombeva sul professionista;
- che la prova del danno lamentato nonché la prova del nesso causale tra il danno e l'opera del professionista doveva essere allegata dall'attore che chiedeva di essere risarcito;
- che dalle risultanze della C.T.U. espletata in corso di causa non era emersa la corretta esecuzione dell'opera professionale da parte dei professionisti incaricati;
- che, più precisamente, dalla perizia tecnica risultava che il solaio, progettato nel rispetto della normativa vigente all'epoca, non era stato progettato e calcolato tenendo conto delle condizioni di esercizio delle sovrastanti tramezzature. Sebbene le strutture portanti del fabbricato non presentassero alcun segno di dissesto, erano presenti delle fessurazioni relative alle tramezzature. I danni lamentati dal Sig. erano Pt_1
pagina 19 di 40 riconducibili all'incarico svolto dall'Ing. e il geom. , in quanto gli CP_1 CP_2
stessi avrebbero dovuto tenere conto della luce notevole del solaio, prendendo accorgimenti particolari per la progettazione delle tramezzature e degli intonaci;
- che, sempre dalla perizia tecnica, risultava che la concentrazione di tramezzi era identica a quella del progetto originario, eseguito dai convenuti, e, conseguentemente, non essendo intervenuto nessun altro professionista su tale aspetto, la responsabilità era attribuibile all'Ing. e al geom. nella misura del 50 % ciascuno;
CP_1 CP_2
- che le ulteriori contestazioni sollevate dal in comparsa di costituzione dei nuovi Pt_1
difensori del 17.02.2020 erano inammissibili in quanto introducevano nel giudizio, tardivamente, nuovi temi di indagine rispetto al petitum e la causa petendi già cristallizzati;
- che i rilievi eccepiti dalle parti a seguito della consulenza tecnica non inficiavano l'attività né i risultati del C.T.U.;
- che le espressioni censurate dai convenuti non contenevano frasi offensive o oltraggiose della dignità professionale;
- che doveva ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicuratrice in quanto prima della notifica del ricorso per ATP da parte del in Pt_1
data 20.07.2009, non era mai stata avanzata da parte dell'attore alcuna richiesta di risarcimento nei confronti dell'Ing. La denuncia del sinistro del 9.09.2009 era CP_1
quindi tempestiva.
****************
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, rassegnando le Parte_1
seguenti conclusioni: dichiarare parzialmente nulla, nelle parti specificatamente impugnate, la sentenza N. 2039/2021, del 25 novembre 2021, depositata in cancelleria il
29 novembre 2021 e notificata in data 1° dicembre 2021 dall'avv. Vittorio Russi, nella qualità di difensore della , emessa dal Tribunale di Trani, nel Controparte_9
procedimento N. 95000346/2011 R.G., per i motivi esposti in narrativa;
- disporre la pagina 20 di 40 rinnovazione totale o parziale della CTU svolta in 1° grado a firma dell'ing. , Per_2
in quanto contraddittoria e carente e poiché, di natura deducente ed erronea per quanto in essa ricostruito e concluso, invece che essere di natura percipiente ed autonoma, oltre che completamente mancante della quantificazione del danno dovuto alla grave carenza della progettazione del tetto, affidando l'incarico al un ingegnere civile esperto in strutture;
- in via alternativa, assunti come corretti sia la individuazione della causa dei danni lamentati dal sig. sia la quantificazione del danno afferente al solaio di Pt_1
copertura del piano terra, così come operati in sede di ATP del 2009 a firma dell'ing.
disporre rinnovazione della CTU limitatamente alle problematiche ed ai Per_4
danni afferenti al tetto;
- in via gradata, accogliere la domanda del sig. così come Pt_1
proposta in 1° grado, nel limite di € 50.000,00, giusta quantificazione del danno al solaio di copertura del piano terra contenuta nell'ATP del 2009 ed ammontante ad €
27.813,41 oltre iva, e giusta quantificazione ope iudicis del danno da mancata progettazione del tetto, attualmente retto da opera di presidio e del danno morale;
-
Comunque, condannare i convenuti oltre che agli interessi sul danno liquidato anche alla rivalutazione monetaria come per legge. - In ogni caso, anche qualora fosse confermata la liquidazione del danno così come quantificata dalla sentenza di 1° grado, pronunciare nuova quantificazione delle spese di lite del procedimento di 1° grado in base al corretto scaglione di valore del D.M. 55/2014, parametrato all'effettiva quantificazione del danno, alla complessità delle questioni trattate ed al numero delle controparti (due);- In ogni caso, condannare gli appellati anche al rimborso di onorari e spese sostenute in sede di ATP ex D.M. 55/2014, ivi incluso l'onorario di giudizio ed il costo per l'opera dell'ing. Con vittoria di onorari e spese del presente Per_4
giudizio, oltre accessori di legge e di tariffa, oltre al rimborso dell'eventuale espletanda
CTU, nei confronti dell'Ing. e del Geom. , ovvero di chi spetti”. CP_1 CP_2
Con i motivi di gravame, l'appellante ha denunciato: - 1 la nullità della sentenza per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione sui rilievi critici alla C.T.U., formulati dal C.T.P. e per quanto emerso in sede di chiarimenti resi dal medesimo pagina 21 di 40 C.T.U.; - 2) motivazione apparente non essendo evincibile il perché non sia stato quantificato il danno derivante dalla deformazione del solaio e della mancata progettazione della copertura e struttura del sottotetto;
- 3) violazione di legge con riferimento all'applicazione del D.M. 55/2014 e rimborso delle spese legali dei costi relativi all'ATP, espletata nel 2009;
Instaurato il contradittorio, gli appellati, e hanno Controparte_1 Controparte_2
resistito all'appello, eccependo preliminarmente eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 c.p.c. e 345 c.p.c. e spiegando anche appello incidentale, mediante il quale hanno censurato la sentenza di primo grado nel punto in cui il primo giudice ha dichiarato la responsabilità di entrambi i professionisti, condannandoli al ristoro del danno patito dall'appellante.
Si è costituito in giudizio la che, aderendo integralmente alla Controparte_9
decisione del Tribunale di primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello principale.
In seguito alla costituzione degli appellati, ha eccepito l'inammissibilità Parte_1
dell'appello incidentale, proposto da e Controparte_1 Controparte_2
ritenendoli entrambi tardivi per violazione dei termini ex art. 325 c.p.c.
All'udienza del 12 gennaio 2024, che si è tenuta in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato, solo in minima parte e per quanto di ragione, mentre l'appello incidentale è infondato.
In particolare, come si vedrà, l'appello principale, va accolto in parte, perché è fondata solo la censura afferente la violazione del D.M. n. 55/2014, circa la liquidazione delle spese di lite, mentre, le restanti censure, sono in parte inammissibili e in parte infondate.
***
Rileva la Corte la necessità di esaminare prioritariamente - per il loro carattere pagina 22 di 40 pregiudiziale – le eccezioni di inammissibilità, sollevate dagli appellati nell'atto di costituzione in appello, nonché l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, proposta dall'appellante.
1. La censura proposta dagli appellati, e in Controparte_1 Controparte_2
merito all'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti richiesti dall'art. 342
c.p.c. è infondata e merita di essere rigettata per le seguenti motivazioni.
le Sezioni Unite si sono espresse sulla questione, chiarendo quali siano i requisiti di ammissibilità del ricorso in appello. La Suprema Corte ha sancito che l'appello è un mezzo di gravame con cui si realizza il principio del doppio grado di giurisdizione, ma non è un mezzo di impugnazione a critica vincolata. La giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente per l'ammissibilità dell'impugnazione una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa capace di confutare e contrastare le ragioni adottate dal primo giudice, specificando che non occorre utilizzare forme sacramentali particolari né tantomeno un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
L'onere delle parti, chiamate a motivare l'impugnazione, non è, peraltro, paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione della sentenza, in quanto ciò che viene richiesto è che l'appellante ponga il giudice nelle condizioni di comprendere con chiarezza il contenuto della censura e che indichi il perché le ragioni del giudice di prime cure siano censurabili ( cfr., Cass. civ., Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199, ex plurimis).
Nel caso di specie l'appellante ha rispettato i requisiti di chiarezza imposti dall'art. 342
c.p.c.
Dall'atto di appello è possibile, infatti, comprendere quali sono i capi della sentenza oggetto di censura da parte del (che ha riportato nel proprio scritto difensivo le Pt_1
parti della sentenza impugnate) e risultano chiari i motivi che hanno indotto l'appellante a proporre l'odierna impugnazione: l'asserita assenza delle valutazioni del CTP
pagina 23 di 40 dell'appellante.
Non può essere accolta, inoltre, la critica mossa dagli appellati sulla riproposizione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni proposte in primo grado.
Il non si è limitato a sollevare in maniera sterile le difese già proposte in primo Pt_1
grado, ma ha articolato una specifica critica, sebbene infondata, alle ragioni logiche giuridiche espresse dal giudice di prime cure.
2. La seconda eccezione preliminare formulata dagli appellati, e Controparte_1
, relativa alla violazione dell'art. 345 c.p.c., per aver l'appellante Controparte_2
introdotto nel giudizio di appello nuove domande ed eccezioni, è fondata e deve essere accolta per i motivi che di seguito vengono illustrati.
Nel giudizio di primo grado il ha proposto domanda di risarcimento danni Pt_1
derivanti dall'attività di progettazione eseguita dagli appellati. Nel proprio atto di citazione l'appellante ha lamentato la presenza di fessurazioni nel proprio immobile, chiedendo l'ammissione di una C.T.U. per la quantificazione del relativo danno.
Pur non essendo stato allegato alcun contratto d'incarico intercorrente tra le parti, la controversia ha indiscutibilmente ad oggetto la responsabilità contrattuale dei professionisti incaricati dall'appellante.
In tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per l'inadempimento del debitore, deve fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno “In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe pagina 24 di 40 sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno.” (Cfr. Cass. 10/10/2007, n. 21140).
Il danneggiato, quindi, anche quando agisce per il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, deve allegare lo specifico danno subito e provare il nesso causale tra il comportamento del debitore e la lesione.
Dall'atto di citazione, così come dalla successiva A.T.P., acquisita con provvedimento del 29.06.2018, non è mai stato evidenziato alcun danno relativo alla mancata progettazione del tetto, né è mai stato chiesto il risarcimento per i danni relativi alla fase esecutiva delle opere.
Né l'Ing. nell'accertamento tecnico preventivo, né l'Ing. , durante Per_4 Per_2
le operazioni peritali del primo grado di giudizio, hanno mai relazionato in merito ad un danno derivante dalla mancata progettazione della copertura dell'immobile o derivante dall'esecuzione delle opere, in quanto tali specifici danni non sono mai stati allegati prima della costituzione dei nuovi difensori, avvenuta dopo l'espletamento dell'attività istruttoria e, conseguentemente, con un “thema decidendum” già cristallizzato.
Ancora, Quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale - nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima della P.A. - non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio
(nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum". Infatti, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già
pagina 25 di 40 delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti” (Cass. civ.,
Sez. III, 21/03/2013, n. 7115, Com. Dormelletto C. Battesette, in CED Cassazione,
2013).
Sebbene, dai documenti presenti nel fascicolo di primo grado il progetto, depositato presso il Genio Civile da parte degli appellati, risulti completo in tutti i suoi allegati (cfr.
Attestazione deposito progetto, rilasciato dalla assessorato ai lavori CP_7
pubblici ufficio del genio civile, prot. n. 11388 del 25.10.2000 e il certificato di collaudo strutture, depositato presso il genio civile in data 25.09.2001), il danno che deriverebbe dall'asserita omissione della progettazione del tetto non può essere oggetto di indagine,
e, quindi, oggetto di liquidazione, anche se fosse fondato, in quanto richiesto nel giudizio di primo grado a seguito della cristallizzazione del petitum e della causa petendi.
La Cassazione si è espressa con una recente pronuncia sul tema affermando “In caso di omessa allegazione dei fatti fondanti la domanda, la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum"” (Cfr. Cass. sentenza del 19/10/2017, n. 24607).
Non essendosi espresso il giudice sulle domande proposte tardivamente durante il giudizio di primo grado ed essendo state le stesse riproposte nel giudizio di appello, le medesime devono essere dichiarate inammissibili per violazione dell'art. 345 c.p.c.
3. Non merita invece accoglimento l'eccezione preliminare sollevata dall'appellante, in merito alla tardività dell'appello incidentale, proposto da e Controparte_1 CP_2
.
[...]
L'appellante ritiene che l'appello incidentale, proposto dagli appellati, debba essere dichiarato tardivo, ex art. 325 c.p.c., in quanto autonomo rispetto all'appello principale proposto.
pagina 26 di 40 In realtà le asserzioni dell'appellante non sono conformi a quanto disposto dalla lettera dell'art. 334 c.p.c. né alla più recente giurisprudenza di legittimità.
L'art. 334 c.p.c. sancisce, infatti, che le parti contro le quali sia stata proposta impugnazione possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse “è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza principale”.
L'appello incidentale proposto solo a seguito della notifica dell'atto di impugnazione, tuttavia, perde efficacia quando l'appello principale è dichiarato inammissibile o improcedibile, ma non è questo il caso.
Anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa confermando l'ammissibilità, in virtù del combinato disposto degli artt. 334; 343 e 371 c.p.c., dell'appello incidentale anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (Cfr.
Cass. sent. del 14.02.2020, n. 3830 “In base al combinato disposto di cui agli artt. 334,
343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile. Dunque, la parte cui sia stata notificata l'impugnazione avversaria è legittimata alla proposizione - nel rito del lavoro non meno pagina 27 di 40 che in quello ordinario - della propria impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., comma 1, anche avverso capi di sentenza autonomi rispetto a quelli investiti dal gravame principale, ma pur sempre nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite per l'impugnazione incidentale. Tale orientamento trae fondamento dal principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale. Tale principio è generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purchè sia rispettato il termine per l'appello incidentale ex art. 436
c.p.c.. In conclusione, resta ammissibile, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., l'impugnazione tardiva e con l'appello incidentale possono essere proposti motivi anche autonomi rispetto a quelli oggetto dell'appello principale, sempre entro il termine di cui all'art. 436 c.p.c., nella specie rispettato”).
Deve, pertanto, essere rigettata l'eccezione preliminare dell'appellante.
*****
Passando al merito della controversia, il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, per l'evidente connessione dei rilievi mossi dall'appellante. Entrambi i motivi di appello hanno ad oggetto l'omissione della quantificazione dei danni per l'inflessione del solaio, e i danni per la mancata progettazione del tetto.
I motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili e devono essere rigettati.
Preliminarmente deve essere menzionato il principio della giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che il giudice di merito abbia l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni che lo abbiano indotto a disattendere le puntuali critiche, mosse dal consulente di parte relativamente alla relazione tecnica, redatta dal C.T.U., qualora quest'ultimo non abbia esaminato e confutato i rilievi di parte “Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente pagina 28 di 40 di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.)” (Cfr.
Cass. sentenza del 21.11.2016 n. 23637, Cass. n. 20178/2017).
Nel caso di specie, quindi, il Giudice di prime cure non è incorso in alcun vizio di motivazione, rilevato che, già nel procedimento di primo grado, il C.T.U., Ing.
[...]
, ha puntualmente esaminato e confutato le osservazioni del consulente di parte Per_2
appellante, nella relazione “Valutazione alle osservazioni delle parti” e nei “Chiarimenti alla CTU”.
Nell'ultimo elaborato, peraltro, i chiarimenti del C.T.U. hanno ad oggetto anche le nuove osservazioni sollevate tardivamente dall'appellante, relative ai danni da mancata progettazione della copertura e del sottotetto, nonché i danni derivanti dalla fase di esecuzione delle opere, dichiarate, correttamente, inammissibili dal Giudice di primo grado nella sentenza appellata.
In merito all'omessa osservazione delle norme di progettazione del solaio, il C.T.U. ha più volte ribadito che il solaio di copertura è stato progettato a norma di legge “I solai, quindi, non rientrano nella verifica complessiva della struttura, così come inteso dal
D.M. 16/01/1996, tant'è che gli stessi solai si considerano infinitamente rigidi nel loro piano. Pertanto, si conferma quanto già affermato nell'elaborato peritale del
07/05/2019, relativamente alla corretta progettazione delle strutture del fabbricato, nel rispetto della normativa vigente. Il calcolo e la verifica delle sezioni dei solai, eseguite dall'ing. secondo quanto riportato nei fogli di calcolo allegati al progetto, Per_7
sono state eseguite secondo le citate prescrizioni delle Raccomandazioni Internazionali
FIP-CEB, in conformità ai punti 2.7. e 2.7.1. del D.M. 16 giugno 1976 e successive modificazioni, e quindi anch'esse valide all'epoca della progettazione.” (Cfr.
pagina 29 di 40 Osservazioni CTP pag. 5).
Il C.T.U., quindi, ha dato atto della conformità della progettazione alle norme vigenti, dando, altresì. atto, peraltro, che il solaio non rientra nella verifica complessiva della struttura, come inteso dal D.M. 16.01.1996, confutando le osservazioni del C.T.P. di parte appellante in merito alla diversa metodologia di calcolo adottata per i solai rispetto a quella adottata per l'intero organismo strutturale.
Va evidenziato che la conformità del progetto alla normativa vigente è stata confermata anche dall'ulteriore elaborato peritale, redatto in sede di A.T.P. dall' Ing. “il Per_4
solaio pur essendo stato progettato e calcolato nel rispetto della normativa vigente all'epoca della sua realizzazione per dimensionamento e armatura adottata…non è stato progettato e calcolato tenendo conto delle condizioni di esercizio relativamente alle sovrastanti tramezzature, cosa peraltro prevista nella normativa vigente all'epoca della realizzazione” (Cfr. pag. 15 – 16 A.T.P.), pervenendo alle medesime conclusioni dell'Ing. . Per_2
Con riferimento alla quantificazione dei danni, sia dalla perizia tecnica dell'Ing.
[...]
in sede di ATP, sia dalla perizia tecnica dell'Ing. , in sede di merito, è Per_4 Per_2
stato chiarito che le fessurazioni, lamentate dal nel proprio atto di citazione, hanno Pt_1
ad oggetto le sole tramezzature del primo piano (A.T.P. pag. 10 – 11, CTU pag. 26) e che le stesse sono rimaste inalterate nel tempo, mentre non sono significative le lesioni del vano sottotetto (Cfr. ATP pag. 17 e osservazioni ai CTP pag 14 – 15 – 16).
L'Ing. , consulente tecnico del giudizio di merito, ha ritenuto necessario il Per_2
rifacimento delle sole tramezzature interessate dalle fessurazioni, quantificando i lavori in € 6.270,00, tenendo conto della maggiorazione del 10 % per la particolarità dei lavori, non ritenendo necessario il rifacimento del solaio.
Il C.T.U. ritiene, infatti, non siano presenti componenti di deformazioni viscosa a lungo termine del solaio, agenti dopo le deformazioni elastiche a breve termine che hanno causato le fessurazioni lamentate, tenendo in debita considerazione la possibilità di pagina 30 di 40 rimuovere il presidio strutturale, presente nel fabbricato “nella relazione in data
23/09/2013, a conclusione della C.E.L. prot. n. 509 del 04/09/2013, l'ing.
[...]
dichiarava “… di aver provveduto alla progettazione e, successiva, direzione CP_10
dei lavori per la posa in opera di opere di presidio strutturale a garantire la fruibilità in sicurezza dell'appartamento al piano primo, del sottotetto e del locale opificio a piano terra […] Successivamente è stato monitorato l'eventuale abbassamento delle lastre in predalles costituenti il solaio in mezzeria dello stesso eliminando un puntello esistente posizionato anni fa quale opera provvisoria.”. Quanto affermato dall'ing. è CP_6
in contrasto con quanto dallo stesso asserito nelle osservazioni sopra riportate, quando afferma che la prova di verifica dell'abbassamento del solaio è avvenuta “… dopo la rimozione del puntello provvisorio e immediatamente prima del montaggio del presidio strutturale provvisionale”. Ciò lascerebbe presupporre che l'abbassamento del solaio in predalles di copertura del piano terra, verificato nel corso della prova eseguita dai tecnici della TECNO-LAB S.r.l. di Altamura, di cui al rapporto n. 0187A/13 dell'11/09/2013, pari a -0,35 mm, sia accaduto proprio in seguito alla rimozione del puntellone provvisorio posizionato in mezzeria di una lastra, tant'è che il trasduttore di pressione che ha rilevato tale abbassamento è il Ch2, quello più vicino al puntellone.
Alla luce di quanto appena esposto, si può dedurre che dal momento della comparsa delle lesioni (luglio del 2005 secondo quanto affermato anche da parte attrice nell'atto di citazione) a tutto il 2009 (con certezza), ma forse anche a tutto il 2010 (visto che a marzo 2011 veniva depositato l'atto di citazione e si faceva riferimento al “puntello” sul solaio in predalles di cui si discute), lo stesso solaio non risultava appunto puntellato. La posizione e l'entità delle lesioni lamentate dal sig. accertate Pt_1
dall'ing. nel mese di aprile 2009, e confermate dall'ing. nel mese di CP_5 Per_4
ottobre 2009, sono le stesse rilevate dallo scrivente nel corso delle operazioni peritali
(da gennaio a marzo del 2019). Ora, come presupposto dall'ing. , CTP di CP_6
parte attrice, qualora il solaio in predalles fosse stato interessato dai fenomeni di deformazione viscosa a lungo termine, sicuramente nel periodo compreso dall'aprile pagina 31 di 40 2009 alla fine del 2010, in cui il solaio risultava privo di puntelli e/o rinforzi, si sarebbero avuti peggioramenti nel quadro fessurativo;
ma ciò non è avvenuto in quanto i fenomeni lesionativi accertati si sono manifestati nel corso delle manifestazioni elastiche di breve termine. Anzi, sulla scorta della documentazione in atti, è plausibile far risalire il momento della comparsa delle lesioni ad un periodo antecedente al 2005, nella posizione e nell'entità riscontrate ancora oggi. E tutto ciò allargherebbe di gran lunga il periodo in cui il solaio in predalles di copertura del piano primo è rimasto privo dei rinforzi di cui si è detto, di fatto escludendo deformazioni a lungo termine.”
(Cfr. Osservazione CTP pag. 11).”
In merito ai danni derivanti dalla mancata progettazione del tetto, deve essere ribadito che la carenza progettuale è stata eccepita tardivamente e, quindi, deve essere ritenuta inammissibile.
Il Giudice di primo grado ha rilevato l'inammissibilità di tali eccezioni, dapprima con ordinanza del 26.02.2020 e successivamente con la sentenza impugnata. L'appellante, tuttavia, non ha impugnato il capo della sentenza eccependo la violazione di legge in cui sia incorso il Giudice di primo grado, che possa giustificare l'ammissibilità di tali eccezioni, motivo per il quale, come già anticipato, sono da ritenersi ugualmente tardive nel presente giudizio di secondo grado.
Devono, peraltro, essere ritenute infondate le ulteriori eccezioni, sollevate da parte appellante, in merito alla decisione del giudice di discostarsi dalla quantificazione del danno formulata dall'Ing. consulente tecnico in sede di A.T.P. Per_4
Va evidenziato, infatti, che la consulenza tecnica del primo grado di giudizio è stata eseguita dall'Ing. , incaricato dal Tribunale di Trani alla quantificazione del Per_2
danno, e non dell'Ing. La relazione tecnica, redatta dall'Ing. è stato Per_4 Per_4
uno dei documenti sul quale il C.T.U., Ing. , ha fondato le proprie conclusioni, Per_2
sulle quali a sua volta il giudice deve fondare il proprio convincimento. Il giudice, a contrario di quanto affermato dall'appellante, non si è discostato dalle risultanze della pagina 32 di 40 CTU esperita, ma le ha fatte proprie reputandole valide.
Conclusivamente, le conclusioni cui è giunto il C.T.U., vanno interamente qui condivise, per le ragioni sin qui esposte, considerato che “Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta” (Cass. civ., Sez. I, 05/06/2001, n. 7594).
Benchè sia inibito l C.T.U. effettuare valutazioni giuridiche, la giurisprudenza è graniticamente orientata nel senso che “..la consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova solo quando si risolva in valutazioni tecniche ed in accertamento di situazioni di fatto, tali da essere rilevabili unicamente con il ricorso a date cognizioni tecniche, e non anche quando il c.t. abbia espresso valutazioni giuridiche o di merito;
in questo secondo caso, il giudice, cui spettano istituzionalmente ed inderogabilmente tali compiti, non può risolvere la controversia in base ad un mero richiamo alle conclusioni del c.t., ma può condividerle solo formulando una propria autonoma motivazione che dia sufficiente ragione del suo convincimento ed inoltre tenga conto delle contrarie deduzioni delle parti, se tradotte in rilievi specifici e concreti (Cass. civ., Sez. II,
16/12/1986, n. 7557, Arieta C. Amoroso, in Mass. Giur. It., 1986).
Ancora, La consulenza tecnica - che è sempre discrezionalmente utilizzabile dal giudice per la valutazione tecnica di determinati fatti e che, ai fini della sua esecuzione, può implicare ispezione, esperimenti, nonché esame di documenti e registri contabili anche non prodotti in causa - non costituisce mezzo diretto a sollevare le parti dagli oneri probatori da cui sono gravate ex art. 2697 c. c. e la sua eventuale irritualità, per essere stati, in sede di conferimento dell'incarico o nel corso dell'espletamento del medesimo,
pagina 33 di 40 ecceduti tali limiti ad essa connaturali, se non ne determina nullità - in difetto di espressa previsione di legge - può determinare un vizio di motivazione della sentenza che l'abbia posta a fondamento del giudizio;
pertanto, ove il giudice erroneamente commetta al consulente accertamenti o formulazione di valutazioni giuridiche o di merito ovvero quest'ultimo in tal senso ecceda dall'incarico ricevuto, il giudice stesso non può risolvere la controversia in base ad un semplice richiamo alle conclusioni peritali, ma può condividerle soltanto ove formuli una propria autonoma motivazione, basata sugli elementi probatori legittimamente acquisiti al processo, e dia adeguata giustificazione del proprio convincimento, tenendo anche conto delle deduzioni ed osservazioni difensive formulate dalle parti” (Cass. civ., Sez. lavoro, 02/05/1990, n.
3615, Fabbri C. Soc. comp. agraria Europea appalti, in Mass. Giur. It., 1990).
Nel medesimo senso: “La consulenza tecnica è un mezzo istruttorio, ma non una prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale, tuttavia, nell'ammettere il mezzo stesso deve attenersi al limite ad esso intrinseco e consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico;
pertanto, ove il giudice erroneamente commetta al consulente lo svolgimento di accertamenti e la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito inammissibili, non può risolvere la controversia in base ad un richiamo alle conclusioni del consulente stesso, ma può condividerle soltanto ove formuli una propria autonoma motivazione basata sulla valutazione degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo e dia sufficiente ragione del proprio convincimento, tenendo conto delle contrarie deduzioni delle parti se tradotte in rilievi ed osservazioni specifiche e concrete” (Cass. civ., 18/01/1983, n. 453, Enel in Mass. Giur. It., 1983). Per_8
Per tutto quanto sin qui detto, nella specie, le (peraltro sparute, rispetto al corposo elaborato peritale) valutazioni giuridiche effettuate dal C.T.U., frammiste alle valutazioni strettamente tecniche (assolutamente preponderanti), sono del tutto condivise da questa Corte, in quanto ben e convincentemente motivate, nonché immuni da vizi di pagina 34 di 40 sorta.
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Il terzo motivo di appello, relativo alla liquidazione delle spese di primo grado, deve essere accolto per quanto di ragione.
L'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata in quanto il giudice di primo grado non avrebbe correttamente quantificato le spese del giudizio e non avrebbe liquidato le spese di A.T.P.
Effettivamente, il giudice di primo grado non si è attenuto ai criteri imposti dalla legge, né ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità più recente, discostandosi dal criterio del “decisum”.
La Suprema Corte di Cassazione ha indicato le regole che l'organo giudiziario deve osservare in tema di liquidazione delle spese di lite “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'articolo 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del
Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con Dm 5 ottobre 1994 n.
585 del ministro di Grazia e giustizia, avente natura sub-primaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex articolo 360, primo comma, n. 3, del c.p.c.
- sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua a un adempimento intervenuto, nel corso del processo, a opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla pagina 35 di 40 parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa.” (Cfr. Corte di cassazione sentenza del 21.01.2021 n. 1123).
Considerato che il Tribunale di Trani ha condannato entrambi i professionisti al pagamento della somma di € 6.270,00 lo scaglione di riferimento per il rimborso delle spese di lite è quello da € 5.201,00 a € 26.000,00, conseguentemente, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto condannare in solido con la Controparte_1 Controparte_3
e alla refusione delle spese in favore del per l'importo di
[...] Controparte_2 Pt_1
€ 5.077,00 ciascuno.
Non merita di essere accolta l'ulteriore censura, avanzata da in tema di Parte_1
liquidazione delle spese stragiudiziali.
Innanzi tutto, deve essere precisato che la richiesta di liquidazione delle spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, non è stata richiesta in primo grado, ma solo nel secondo grado di giudizio.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha qualificato le spese sostenute dalle parti per il procedimento tecnico preventivo come spese stragiudiziali e non come spese giudiziali
(Cfr. Cass. sentenza del 03.09.2019, n. 21975).
Le spese stragiudiziali, come noto, hanno natura di danno emergente, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova, quindi, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, hanno natura differente dalle spese processuali vere e proprie “Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese pagina 36 di 40 giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio” (Cfr. Cass sentenza del 04.11.2020, n. 24481).
La qualificazione delle spese di A.T.P. come spese stragiudiziali rende l'appellante soggetto al relativo onere di allegazione delle spese stragiudiziali effettivamente sostenute, onere, tuttavia, non soddisfatto dal che non ha provato nulla in merito Pt_1
alle spese sostenute precedentemente al giudizio di primo grado.
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Infine, l'appello incidentale proposto da e risulta Controparte_1 Controparte_2
del tutto infondato.
e censurano la pronuncia del Tribunale di Trani Controparte_1 Controparte_2
nella parte in cui ritiene accertata la responsabilità dei professionisti per i danni lamentati dall'appellante e, conseguentemente, la condanna delle spese per il ripristino dei luoghi.
Gli appellati ritengono che il reale responsabile delle fessurazioni sia in realtà l'Arch.
, il quale avrebbe realizzato nuovi interventi nell'immobile del modificando Per_1 Pt_1
la disposizione delle tramezzature rispetto agli originali progetti, eseguiti da CP_1
e .
[...] Controparte_2
In realtà, il Giudice ha correttamente imputato la responsabilità dei danni subiti dal attribuendoli ai professionisti appellati, basandosi sulle conclusioni dell'elaborato Pt_1
peritale dell'Ing. . Per_2
Dalla consulenza tecnica, espletata in primo grado, è, infatti, emerso “… che la concentrazione di tramezzi è praticamente identica, confrontando la pianta del primo piano a firma del geom. e quella dell'arch. , si può traslare quanto CP_2 Per_1
affermato dall'ing. identificando nel geom. il direttore dei lavori Per_3 CP_2
delle tramezzature e degli intonaci. Però, a parere di chi scrive, anche l'ing. CP_1
nella qualità di progettista architettonico delle opere, e quindi anche delle tramezzature pagina 37 di 40 e degli intonaci, avrebbe dovuto prevedere in fase di progettazione le modalità di esecuzione delle stesse.” (Cfr. relazione ctu pag. 28, 4^capoverso).
La responsabilità delle lesioni è imputabile ad entrambi i professionisti appellanti, essendo stato appurato, nel corso dell'indagine peritale, che l'Arch. non ha in Per_1
realtà modificato lo stato delle tramezzature, come è risultato dall'esame della pianta del primo piano a firma del e quella a firma dell'Arch. , essendo la CP_2 Per_1
concentrazione di tramezzi identica.
Risulta, inoltre, che anche il avrebbe dovuto, nella sua qualità di progettista CP_1
architettonico, prevedere in fase di progettazione la modalità di esecuzione delle tramezzature, conferendo alle stesse la capacità di resistere alle sollecitazioni, causate dalla deformazione del solaio.
Dall'indagine peritale, risultano, quindi, responsabili per i danni derivanti dalle fessurazioni, entrambi i professionisti appellati.
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Conclusivamente, quindi, la sentenza va riformata solo in merito alla refusione delle spese liquidate in primo grado in violazione del D.M. 55/2014.
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Secondo l'ordinario criterio della soccombenza non è soccombente in Parte_1
parte, soltanto con riguardo al motivo, in rito, riguardante la violazione del D.M.
55/2014 per quanto di ragione, mentre è totalmente soccombente quanto al resto), le spese del secondo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (ex D.M. 55/2014, scaglione da € 5.201,00 – € 26.000,00), vanno compensate, e poste a carico degli appellati nella misura di ¼; i restanti 3/4 vanno posti a carico dell'appellante.
Invero, “..Il giudice d'appello, solo quando riforma totalmente o parzialmente la sentenza di primo grado, dispone d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite, quale conseguenza della pronuncia di merito e in applicazione del criterio unitario pagina 38 di 40 e globale di valutazione ed individuazione della parte alla fine soccombente.
Diversamente, quando conferma la sentenza impugnata, può modificare la regolamentazione delle spese della sentenza di primo grado, solo se investito della decisione mediante specifica impugnazione sul punto. La Corte di Cassazione, ove non siano necessari ulteriori accertamenti e valutazioni fattuali decide nel merito il regolamento delle spese di giudizio, liquidando a carico della parte individuata all'esito del giudizio come soccombente, oltre alle spese del proprio grado, anche quelle delle fasi precedenti, ove il capo delle spese delle sentenze di merito sia stato fatto oggetto di apposita impugnazione” (Cass. civ., Sez. III, 29/09/2017, n. 22849, M.F. CP_11
e altri, in Sito web: “Il caso.it”, 2017).
[...]
Sussistono a carico degli appellanti incidentali e Controparte_1 Controparte_2
i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 2039/2021, Parte_1
pubblicata in data 29.11.2021, resa dal Giudice monocratico del Tribunale di Trani,
Dott.ssa Silvia Sammarco, recante il n. di R.G. 346/2011, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale per quanto di ragione, e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio relative al compenso professionale:
- per l'importo di € 5.077,00, detratte le somme eventualmente già Controparte_2
versate;
- e in solido per l'importo di € 5.077,00, Controparte_1 Controparte_3
detratte le somme eventualmente già versate;
2) Conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
pagina 39 di 40 3) Rigetta l'appello incidentale;
4) Liquida le spese di questo grado, per intero, in complessivi € 5.809,00, oltre accessori di legge, compensa dette spese per ¼, e condanna al Parte_1
rimborso, in favore di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, dei residui ¾;
[...]
5) Dichiara che sussistono a carico degli appellanti incidentali e Controparte_1
i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 Controparte_2
del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8/11/2024.
Il Presidente relatore - estensore dott. Filippo Labellarte
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