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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 16 dicembre 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Nella causa per opposizione a precetto
promossa da
in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. G. De Giosa come da mandato in atti
contro
Controparte_1
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il in Parte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 comma c.p.c. avverso atto di precetto, notificato in data 07/11/2024, con il quale la società ha intimato il pagamento della complessiva Controparte_1
somma pari ad Euro15.593,00 in forza del decreto ingiuntivo n. Decreto Ingiuntivo n.
810/2022, emesso in data 19.04.2022 e notificato in forma esecutiva in data 20.10.2022.
Dichiarata la contumacia di , la causa veniva rinviata per Controparte_1
la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Con l'unico motivo di opposizione, il contesta la pretesa Parte_1
creditoria azionata in quanto in contrasto con l'accordo successivamente raggiunto tra le parti avente carattere novativo.
In particolare, deduce che in forza del suddetto accordo novativo le parti convenivano il pagamento della somma omnicomprensiva di Euro 12000 da corrispondere ratealmente.
Conclude chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di precetto notificato
A supporto delle proprie ragioni l'opponente ha prodotto in giudizio l'accordo transattivo sottoscritto dalle parti e i successivi versamenti effettuati in forza dello stesso.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che le parti avevano convenuto il pagamento omnicomprensivo di Euro12000 e che il ha provveduto a versare Parte_1
la somma di Euro 5000 ( come da quietanza in atti), rimanendo, pertanto, debitrice della minore somma di € 7.000,00.
Sul punto è bene precisare che la eventuale eccessività della somma portata a precetto non inficia di nullità l'intero atto, ma semmai ne determina la inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il Giudice in sede di merito.
Inoltre, la , in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1
2 sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita;
così, deliberatamente, ritenendo di non contestare i fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda.
Con la formulazione dell'art. 115 c.p.c., introdotta con la legge di riforma del processo civile 18 giugno 2008 n. 69, “ i fatti non specificamente contestati” devono essere posti a fondamento della decisione del giudice. Di recente, il principio di ritenere provati i fatti non contestati è stato accolto dalla Corte di Cassazione per i giudizi ordinari di cognizione.
Sul punto, infatti, sono intervenute le sentenze del Supremo Collegio del 22 giugno 2009 Sez. III e del 21 maggio 2008, Sez. III n. 13078.
Cio premesso, la somma precettata deve essere rideterminata nel minore importo di € 7.000,00.
Il parziale accoglimento della opposizione e il contegno della parte rimasta contumace, inducono il Giudicante a disporre la compensazione delle spese di lite
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione promossa da in Parte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, ridetermina l'importo precettato nella minore somma di € 7.000,00
2) Spese compensate
3 . Lecce, 16 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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