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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 563/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Franceschi Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Francesco Pronestì e dalla dott.ssa Elvira Sarubbi
-resistente-
avente a oggetto: bonus docente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente espone di essere una docente assunta a tempo indeterminato;
di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente, CP_1 prima dell'immissione in ruolo, in forza di distinti contratti a tempo determinato
Pag. 1 a 7 negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; e di non aver percepito, per il suddetto periodo, la somma di € 500,00 annua, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta elettronica del docente»).
1.1. Eccepisce l'illegittimità della sua esclusione dall'ambito dei beneficiari del bonus per la formazione, ambito circoscritto ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e chiede che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del suddetto bonus di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, con conseguente condanna del alla Controparte_2 corresponsione dell'importo nominale di € 2.500,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
1.2. Parte resistente eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria relativa all'a.s. 2018/2019; rileva che, per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, il bonus per la formazione non spetta, in quanto la docente ha ricevuto incarichi solo per supplenze brevi e saltuarie;
aderisce, infine, alla richiesta di parte ricorrente di vedersi riconoscere il beneficio economico in questione per gli aa.ss. 2019/2020 e
2022/2023, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
2. Preliminarmente, è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
, limitatamente all'a.s. 2018/2019. CP_1
2.1. Posto che, alla fattispecie in esame, deve applicarsi la prescrizione quinquennale (trattandosi di azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente e non di azione risarcitoria per mancata attribuzione della Carta stessa, nel qual caso soltanto la prescrizione è decennale, con decorrenza dalla data della fuoriuscita del docente dal sistema scolastico – cfr., da ultimo, Trib. Cassino – sez. lav., sent. n. 1044/2024), la stessa deve essere fatta decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore,
Pag. 2 a 7 dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (cfr. Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961).
2.2. Ora, l'art. 3 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 stabilisce che “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
2.3. Occorre, quindi, rilevare che il primo giorno in cui parte ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto al bonus previsto dall'art. 1 comma 121, sarebbe stato, per l'a.s. 2018/2019, il 1° settembre 2018, data prevista come momento iniziale in cui i docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma.
2.4. Nel caso di specie, tuttavia, considerato che parte ricorrente ha ricevuto l'incarico per l'a.s. in questione posteriormente al periodo temporale sopra indicato, tale momento deve individuarsi nel 26.9.2018, ossia nella data di conferimento della supplenza, momento a partire dal quale avrebbe potuto essere fatta valere la disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo.
2.5. Considerato, pertanto, che il dies a quo della prescrizione quinquennale è la data del 26.9.2018 per l'a.s. 2018/2019 e che, in atti, risulta che il primo atto interruttivo è costituito dalla diffida stragiudiziale del 28/29 ottobre 2023, il credito relativo al suddetto a.s. è estinto per intervenuta prescrizione.
2.6. Né l'importo di € 500,00 può essere accordato, per il suddetto a.s., a titolo risarcitorio (per come richiesto in via subordinata da parte ricorrente), non essendo stati allegati, né dimostrati i pregiudizi da ristorare mediante l'invocata attribuzione economica.
3. Con riferimento agli altri aa.ss., la domanda è fondata.
Pag. 3 a 7 3.1. In particolare, per ciò che concerne gli aa.ss. 2019/2020 e 2022/2023, posto che non vi è contestazione sulla sussistenza del diritto della ricorrente al bonus per la formazione e non sono controverse (alla luce dei principi sanciti in materia da
Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961) né la sussistenza di incarichi ex art. 4
l. n. 124/1999, né la comparabilità di parte ricorrente con i docenti assunti a tempo indeterminato (atteso che, peraltro, il resistente non ha fornito alcun CP_1 concreto elemento che possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato), né, infine, che la ricorrente sia ancora inserita nel sistema scolastico
(essendo pacifica l'esistenza di un rapporto di ruolo in corso tra le parti al momento della presente decisione, il che non consente dubbi sulla possibilità giuridica e materiale dell'adempimento richiesto da parte ricorrente), deve essere accertato e dichiarato il diritto di a percepire l'importo di € 500,00 annui nelle Parte_1
forme della cd. Carta elettronica docente, relativamente agli aa.ss. 2019/2020 e
2022/2023.
3.2. Con riferimento agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, in relazione ai quali permane controversia tra le parti, dagli atti di causa risulta che la ricorrente ha sottoscritto, per l'a.s. 2020/2021, un contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 13.10.2020/12.6.2021, mentre nell'a.s. 2021/2022 ha svolto soltanto supplenze brevi e saltuarie in virtù di plurimi contratti a tempo determinato.
3.2.1. Ora, se, come già accennato, specie dopo i principi fissati dalla Corte di
Cassazione, alcun dubbio sorge, quanto all'affermazione del diritto dei docenti non di ruolo a percepire il bonus per la formazione di cui alla l. n. 107/2015, per le supplenze annuali cc.dd. su “organico di diritto” e per le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto”, la cui durata è tale da far ritenere sussistente la medesima esigenza di formazione e aggiornamento, diversa appare la situazione per le supplenze temporanee brevi o saltuarie.
3.2.2. Al riguardo, va precisato – si veda l'art. 4, co. 1-3, l. n. 124/1999
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) – che le supplenze annuali
Pag. 4 a 7 cc.dd. su “organico di diritto” sono quelle riguardanti posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto) e con le quali si fa fronte alla copertura dei posti effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno prevedibilmente scoperti per l'intero anno, allorché non sia possibile provvedere con il personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché non vi sia stato assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo.
3.2.3. Le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto”, con scadenza al
30 giugno, sono quelle conferite “fino al termine delle attività didattiche”. Il presupposto per il conferimento di tali supplenze non è la vacanza del posto ma la sua effettiva disponibilità, ipotesi che può verificarsi, ad esempio, per un aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia invariata.
3.2.4. Nell'ipotesi residuale delle supplenze saltuarie, conferite ad es. per la sostituzione di docenti di ruolo assenti per malattia ovvero per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e che sono destinate ad esaurire i loro effetti allorché venga meno l'esigenza per cui sono state disposte, si stima equo individuare, per i fini che qui interessano, un discrimine temporale.
3.2.5. Si reputa necessario che i giorni di supplenza nell'anno scolastico raggiungano la soglia di 180 giorni oppure che il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Si tratta, infatti, di parametri che la legge già prende in considerazione, in special modo, ai fini della ricostruzione di carriera.
3.2.6. Si consideri l'art. 489, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 il quale stabilisce:
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento
è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” (si richiama il precedente art. 485 che prevede il riconoscimento,
Pag. 5 a 7 in una certa misura, del servizio non di ruolo prestato dal personale docente delle scuole elementari e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica).
3.2.7. Circa la durata cui si fa riferimento, il comma 1 dell'articolo 489 citato “è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale” (art. 11, comma 14, L. 124/1999).
3.2.8. D'altra parte, alla ricostruzione di carriera presiede lo stesso principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato già citato (così Trib. Roma, sez. lav., 22 febbraio 2023).
3.2.9. Applicando tali coordinate all'odierno caso di specie, la domanda della ricorrente deve essere accolta anche con riferimento agli aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022, nei quali il servizio è stato prestato per un periodo di tempo superiore a
180 giorni.
3.2.10. Peraltro, quanto all'a.s. 2021/2022, il servizio è stato prestato mediante la stipula di plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria, senza alcuna sostanziale soluzione di continuità, dal 6.9.2021 al 14.6.2022, sempre presso il medesimo istituto scolastico e per la sostituzione di una stessa docente per tutto l'anno scolastico . Persona_1
3.3. In conclusione, la ricorrente ha diritto a percepire l'importo di Parte_2
€ 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, per gli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 2.000,00, in base all'art. 5 DM n.
55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), dell'assenza di autonoma
Pag. 6 a 7 fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate, con aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis,
DM n. 55/2014).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023; b) condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di
€ 2.000,00;
- rigetta nel resto;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.339,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 08/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 563/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Franceschi Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Francesco Pronestì e dalla dott.ssa Elvira Sarubbi
-resistente-
avente a oggetto: bonus docente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente espone di essere una docente assunta a tempo indeterminato;
di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente, CP_1 prima dell'immissione in ruolo, in forza di distinti contratti a tempo determinato
Pag. 1 a 7 negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; e di non aver percepito, per il suddetto periodo, la somma di € 500,00 annua, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta elettronica del docente»).
1.1. Eccepisce l'illegittimità della sua esclusione dall'ambito dei beneficiari del bonus per la formazione, ambito circoscritto ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e chiede che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del suddetto bonus di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, con conseguente condanna del alla Controparte_2 corresponsione dell'importo nominale di € 2.500,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
1.2. Parte resistente eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria relativa all'a.s. 2018/2019; rileva che, per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, il bonus per la formazione non spetta, in quanto la docente ha ricevuto incarichi solo per supplenze brevi e saltuarie;
aderisce, infine, alla richiesta di parte ricorrente di vedersi riconoscere il beneficio economico in questione per gli aa.ss. 2019/2020 e
2022/2023, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
2. Preliminarmente, è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
, limitatamente all'a.s. 2018/2019. CP_1
2.1. Posto che, alla fattispecie in esame, deve applicarsi la prescrizione quinquennale (trattandosi di azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente e non di azione risarcitoria per mancata attribuzione della Carta stessa, nel qual caso soltanto la prescrizione è decennale, con decorrenza dalla data della fuoriuscita del docente dal sistema scolastico – cfr., da ultimo, Trib. Cassino – sez. lav., sent. n. 1044/2024), la stessa deve essere fatta decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore,
Pag. 2 a 7 dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (cfr. Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961).
2.2. Ora, l'art. 3 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 stabilisce che “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
2.3. Occorre, quindi, rilevare che il primo giorno in cui parte ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto al bonus previsto dall'art. 1 comma 121, sarebbe stato, per l'a.s. 2018/2019, il 1° settembre 2018, data prevista come momento iniziale in cui i docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma.
2.4. Nel caso di specie, tuttavia, considerato che parte ricorrente ha ricevuto l'incarico per l'a.s. in questione posteriormente al periodo temporale sopra indicato, tale momento deve individuarsi nel 26.9.2018, ossia nella data di conferimento della supplenza, momento a partire dal quale avrebbe potuto essere fatta valere la disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo.
2.5. Considerato, pertanto, che il dies a quo della prescrizione quinquennale è la data del 26.9.2018 per l'a.s. 2018/2019 e che, in atti, risulta che il primo atto interruttivo è costituito dalla diffida stragiudiziale del 28/29 ottobre 2023, il credito relativo al suddetto a.s. è estinto per intervenuta prescrizione.
2.6. Né l'importo di € 500,00 può essere accordato, per il suddetto a.s., a titolo risarcitorio (per come richiesto in via subordinata da parte ricorrente), non essendo stati allegati, né dimostrati i pregiudizi da ristorare mediante l'invocata attribuzione economica.
3. Con riferimento agli altri aa.ss., la domanda è fondata.
Pag. 3 a 7 3.1. In particolare, per ciò che concerne gli aa.ss. 2019/2020 e 2022/2023, posto che non vi è contestazione sulla sussistenza del diritto della ricorrente al bonus per la formazione e non sono controverse (alla luce dei principi sanciti in materia da
Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961) né la sussistenza di incarichi ex art. 4
l. n. 124/1999, né la comparabilità di parte ricorrente con i docenti assunti a tempo indeterminato (atteso che, peraltro, il resistente non ha fornito alcun CP_1 concreto elemento che possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato), né, infine, che la ricorrente sia ancora inserita nel sistema scolastico
(essendo pacifica l'esistenza di un rapporto di ruolo in corso tra le parti al momento della presente decisione, il che non consente dubbi sulla possibilità giuridica e materiale dell'adempimento richiesto da parte ricorrente), deve essere accertato e dichiarato il diritto di a percepire l'importo di € 500,00 annui nelle Parte_1
forme della cd. Carta elettronica docente, relativamente agli aa.ss. 2019/2020 e
2022/2023.
3.2. Con riferimento agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, in relazione ai quali permane controversia tra le parti, dagli atti di causa risulta che la ricorrente ha sottoscritto, per l'a.s. 2020/2021, un contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 13.10.2020/12.6.2021, mentre nell'a.s. 2021/2022 ha svolto soltanto supplenze brevi e saltuarie in virtù di plurimi contratti a tempo determinato.
3.2.1. Ora, se, come già accennato, specie dopo i principi fissati dalla Corte di
Cassazione, alcun dubbio sorge, quanto all'affermazione del diritto dei docenti non di ruolo a percepire il bonus per la formazione di cui alla l. n. 107/2015, per le supplenze annuali cc.dd. su “organico di diritto” e per le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto”, la cui durata è tale da far ritenere sussistente la medesima esigenza di formazione e aggiornamento, diversa appare la situazione per le supplenze temporanee brevi o saltuarie.
3.2.2. Al riguardo, va precisato – si veda l'art. 4, co. 1-3, l. n. 124/1999
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) – che le supplenze annuali
Pag. 4 a 7 cc.dd. su “organico di diritto” sono quelle riguardanti posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto) e con le quali si fa fronte alla copertura dei posti effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno prevedibilmente scoperti per l'intero anno, allorché non sia possibile provvedere con il personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché non vi sia stato assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo.
3.2.3. Le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto”, con scadenza al
30 giugno, sono quelle conferite “fino al termine delle attività didattiche”. Il presupposto per il conferimento di tali supplenze non è la vacanza del posto ma la sua effettiva disponibilità, ipotesi che può verificarsi, ad esempio, per un aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia invariata.
3.2.4. Nell'ipotesi residuale delle supplenze saltuarie, conferite ad es. per la sostituzione di docenti di ruolo assenti per malattia ovvero per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e che sono destinate ad esaurire i loro effetti allorché venga meno l'esigenza per cui sono state disposte, si stima equo individuare, per i fini che qui interessano, un discrimine temporale.
3.2.5. Si reputa necessario che i giorni di supplenza nell'anno scolastico raggiungano la soglia di 180 giorni oppure che il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Si tratta, infatti, di parametri che la legge già prende in considerazione, in special modo, ai fini della ricostruzione di carriera.
3.2.6. Si consideri l'art. 489, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 il quale stabilisce:
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento
è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” (si richiama il precedente art. 485 che prevede il riconoscimento,
Pag. 5 a 7 in una certa misura, del servizio non di ruolo prestato dal personale docente delle scuole elementari e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica).
3.2.7. Circa la durata cui si fa riferimento, il comma 1 dell'articolo 489 citato “è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale” (art. 11, comma 14, L. 124/1999).
3.2.8. D'altra parte, alla ricostruzione di carriera presiede lo stesso principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato già citato (così Trib. Roma, sez. lav., 22 febbraio 2023).
3.2.9. Applicando tali coordinate all'odierno caso di specie, la domanda della ricorrente deve essere accolta anche con riferimento agli aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022, nei quali il servizio è stato prestato per un periodo di tempo superiore a
180 giorni.
3.2.10. Peraltro, quanto all'a.s. 2021/2022, il servizio è stato prestato mediante la stipula di plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria, senza alcuna sostanziale soluzione di continuità, dal 6.9.2021 al 14.6.2022, sempre presso il medesimo istituto scolastico e per la sostituzione di una stessa docente per tutto l'anno scolastico . Persona_1
3.3. In conclusione, la ricorrente ha diritto a percepire l'importo di Parte_2
€ 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, per gli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 2.000,00, in base all'art. 5 DM n.
55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), dell'assenza di autonoma
Pag. 6 a 7 fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate, con aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis,
DM n. 55/2014).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023; b) condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di
€ 2.000,00;
- rigetta nel resto;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.339,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 08/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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