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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/12/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, Presidente di Sezione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4865.2023 R.G. TRA (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 sig. , con sede legale in Merì (ME) via Granatari, SNC, elettivamente domiciliata in Parte_2 Barcellona P.G. (ME) via Umberto I n. 396 presso lo studio dell'avv. Antonino Filippo La Rosa, (C.F. ), del Foro di Barcellona P.G., dal quale è rappresentata e difesa, C.F._1 unitamente e disgiuntamente all'avv. Loretta Ravidà, (C.F. ) C.F._2 ricorrente E
(P.I. con sede in Roma, via Giuseppe Controparte_1 P.IVA_2 Grezar n. 14, in persona del sig. n.q. di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Controparte_2 Sicilia, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Visalli del Foro di Messina (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, via C.F._3 Industriale n. 110 resistente Avente per oggetto: opposizione esecuzione esattoriale Conclusioni: come da verbale d'udienza di discussione del 4.12.2025 In fatto e in diritto Nel ricorso introduttivo del presente giudizio la deduceva che, in data Parte_1 07.09.2023, l' aveva notificato alla medesima compagine Controparte_1 ricorrente e al terzo, – sede di Messina, l'atto di pignoramento dei Controparte_3 crediti verso terzi n. 29584202300001567/001 e ciò in forza di un credito di € 50.106,80 portato dalle cartelle di pagamento n. 9520200022343792, n. 29520210031879717, n. 29520220031269738, n. 29520230006792525; che al terzo era ordinato “di pagare, nei limiti previsti di legge, direttamente al suddetto Agente della riscossione versando nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica”; che il giorno della notifica del pignoramento il terzo - Controparte_3
– aveva eseguito in favore dell' il pagamento
[...] Controparte_1 della somma di € 50.106,80, somma invero disponibile sul conto corrente n. 00002 2/330/784 intrattenuto dalla Società presso la stessa banca;
che l'odierna ricorrente, nella Parte_1 stessa data del 07.09.2023, aveva formulato richiesta di rateizzazione del debito;
che, in data
11.09.2023, l' di Messina aveva accolto tale istanza;
che, in data Controparte_1
12.09.2023, era stato eseguito il pagamento della prima rata secondo il convenuto piano di rateizzazione;
che, in data 29.09.2023, l'esattore resistente aveva trasmesso alla ed Parte_1 al terzo pignorato un atto di rinuncia al pignoramento presso terzi eseguito in data 01.09.2023; che, in data 05.10.2023, la parte ricorrente aveva inoltrato a mezzo pec un'istanza all'esattore di restituzione degli importi già corrisposti dal terzo;
che, con Controparte_3 comunicazione del 21.11.2023, in riscontro alla suddetta istanza, l'esattore aveva rappresentato “che le stesse somme risultano trasmesse con data valuta 08/09/2023, ossia in data antecedente il
1 pagamento della prima rata della rateizzazione richiesta, effettuata in data 12.09.2023 e, pertanto, come previsto dall'art. 19-1 quater del DPR 602/1973, dette somme non potranno essere restituite. Per quanto alla notifica dell'atto di rinuncia al pignoramento notificato con prot. n. 9372775 del 29.09.2023, si precisa che lo stesso è stato redatto, per mero errore materiale, con indicata una motivazione non corretta;
l'estinzione della procedura è da intendersi avvenuta giuste le motivazioni sopra richiamate ovvero a seguito pagamento delle somme staggite da parte del terzo pignorato. Si precisa, infine, che la rateizzazione sulle cartelle di pagamento oggetto del pignoramento in parola, in considerazione dell'estinzione a saldo delle stesse, è stata annullata e il pagamento effettuato per la prima rata è andato in eccedenza e disponibile per la restituzione all'intestatario direttamente presso i ns sportelli o, su richiesta, con accredito su conto corrente”; che aveva provveduto, comunque, nelle more del giudizio, al pagamento delle rate così come previste dal piano di rateizzazione convenuto. Tutto ciò premesso e considerato in punto di fatto, la (P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rassegnava le seguenti conclusioni: P.IVA_1
“1) Dare atto che l' ha accolto il piano di rateizzazione inoltrato CP_1 Controparte_1 CP dalla società ricorrente in data 07.09.2023. 2) Dare atto che la ha effettuato il CP_5 pagamento della prima rata allegata al piano di rateizzazione. 3) Dare atto che la rinuncia del pignoramento è collegata alle cartelle esattoriali, oggetto del pignoramento, al piano di rateizzazione inoltrato dalla società ricorrente ed al conseguente pagamento della prima rata, conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto della società ricorrente alla restituzione delle somme versate dal terzo pignorato, per un importo pari ad € 50.106,80, oltre interessi e Controparte_3 conseguentemente condannare l'ente convenuto alla restituzione della somma pari ad 50.106,80 per le ragioni sopra esposte. 4) Con vittoria di spese e compensi”. Si costituiva in giudizio l' , la quale contestava quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccepito. Sosteneva, infatti, che ai sensi dell'articolo 19, comma 1 quater, del d.p.r. 602/73, “non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48 bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1” e che, in virtù della disciplina richiamata, non fosse possibile restituire le somme staggite da parte del terzo pignorato istituto di credito. In data 16.05.2025 veniva fissata l'udienza di discussione del 11.12.2025 anticipata al 4.12.2025 per i medesimi adempimenti processuali. Nelle note conclusive, parte ricorrente deduceva che la rinuncia al pignoramento trasmessa in data 29.09.2023 era indiscutibilmente legata all'accoglimento del piano di rateizzazione ed al pagamento della prima rata – così come si legge dai documenti in atti – e che, pertanto, alcun errore materiale poteva essere ricondotto alla redazione della motivazione dell'atto di rinuncia;
rappresentava, inoltre, che il caso controverso integrava un'ipotesi di novazione ai sensi dell'articolo 1230 c.c. dal momento che le parti avevano concordato di sostituire l'obbligazione originaria con una nuova con previsione della rateizzazione;
a sostegno di tale tesi, la evidenziava che Parte_1
l'accordo riguardava le stesse cartelle di pagamento, che il creditore rinunciante aveva accettato la rateizzazione come se il debito fosse in essere, non potendo pretendere due volte la stessa somma, e infine che il comportamento dello stesso creditore (di accettazione del pagamento della prima rata) era incompatibile con la volontà di trattenere le somme precedentemente pagate dal terzo. Nelle note conclusive depositate in data 26.11.2025, parte resistente insisteva nella legittimità della procedura esecutiva (che si completa nel momento del pagamento da parte del terzo pignorato) e precisava che, nella stessa comunicazione di riscontro alla richiesta di restituzione delle somme bonificate dal terzo pignorato – allegata agli atti - si leggeva che la rateizzazione sulle cartelle oggetto del pignoramento in parola, in considerazione dell'estinzione a saldo delle stesse, è stata annullata e il pagamento effettuato per la prima rata è andato in eccedenza e disponibile per la restituzione all'intestatario direttamente presso i ns sportelli o, su richiesta, con accredito su conto corrente.
2 All'udienza del 4.12.2025 le parti discutevano la causa e il Presidente designato riservava di depositare sentenza nei successivi 30 giorni. Giova premettere che, a norma dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, l'ordine di pagamento rivolto al terzo dall' configura una forma speciale di pignoramento che dà Controparte_6 luogo ad un vero e proprio giudizio esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, che si differenzia da quella ordinaria sostanzialmente per la possibilità del creditore di ordinare direttamente al terzo – senza la mediazione de giudice - il pagamento delle somme pignorate;
a siffatta procedura si applica, quindi, in quanto compatibile, la disciplina ordinaria del giudizio esecutivo. Tale forma di pignoramento speciale, laddove esso abbia (come nel caso in ispecie) ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all'art. 546 c.p.c.; quindi il saldo attivo del conto corrente va versato direttamente all'agente della riscossione per mano della banca terza pignorata e ciò anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se
– e nella misura in cui – esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell'ordine di pagamento diretto), indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell'ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all'agente della riscossione (Cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/10/2025
, n. 28520). Nella fattispecie in esame l'istituto bancario e terzo pignorato (debito debitoris) ha provveduto al pagamento dell'intera somma pignorata nello stesso giorno in cui ha ricevuto la notifica dell'avvenuto pignoramento;
tale pagamento per una somma pari al credito azionato dall'esattore ha evidentemente provocato l'estinzione del debito dell'esecutato e della procedura esecutiva esattoriale avviata con il pignoramento del 7.9.2023. Ai sensi dell'art. 19 comma 1 quater del D.p.r. 602/1973 per effetto della presentazione della richiesta di dilazione e rateazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma “a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive….Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”; dal che si ricava che l'istanza di dilazione/rateazione formalizzata dalla parte ricorrente (e già esecutata), per quanto avanzata nella stessa data della notifica del pignoramento (ma anche del pagamento estintivo), non ha prodotto alcun effetto (sospensivo) sulla procedura esecutiva avviata e definitasi nello stesso giorno;
a ciò va soggiunto che la stessa rinunzia dell'esattore (senza voler approfondire il dato della forma dalla stessa rivestita), invero postuma rispetto alla data del pagamento estintivo, non può spiegare effetto alcuno su una procedura esecutiva (esattoriale speciale) ormai definitasi. È pacifica, infine, la circostanza che segue: nel corso del presente giudizio parte ricorrente ha continuato a pagare diverse rate derivanti da quel piano di rateizzazione (inopinatamente in ragione della caducazione del credito sottostante) accolto dall'esattore resistente in data 11.09.2023; sennonché, accertata l'estinzione della procedura esecutiva in esito al versamento della somma pignorata nelle mani dell'esattore da parte del terzo le somme Controparte_3 ulteriormente versate dalla ricorrente odierna (e già debitrice esecutata) in esecuzione del piano di rateizzazione devono considerarsi indebitamente incassate e trattenute da parte dell'
[...]
che – giova rimarcarlo – ha già formalizzato la disponibilità alla restituzione Controparte_1 (si cfr. la nota del 21.11.2023 che, nella parte finale, recita che “la rateizzazione sulla cartelle oggetto del pignoramento in parola, in considerazione dell'estinzione a saldo delle stesse, è stata annullata e il pagamento effettuato per la prima rata è andato in eccedenza e disponibile per la restituzione all'intestatario direttamente presso i nostri sportelli o, su richiesta, con accredito su conto corrente”
3 allegato 9); va, infine, rammentato che ogni trasferimento patrimoniale deve essere retto dal principio di causalità, sicché se si verifica uno spostamento patrimoniale non giustificato, l'ordinamento riconosce al soggetto impoverito un rimedio per far fronte a questo spostamento privo di giustificazione causale;
a tale spostamento patrimoniale non dovuto, la legge ricollega una obbligazione restitutoria in forza della quale chi ha ricevuto il pagamento dal solvens deve restituire quanto ha indebitamente ricevuto;
indebito non è certamente – in forza di tutte le considerazioni già svolte - il pagamento eseguito dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordine contenuto nel pignoramento allo stesso notificato;
diversamente può, invece argomentarsi per le somme pagate dalla ricorrente in esecuzione della convenuta rateazione;
sennonché la ricorrente non ha formalizzato nel presente giudizio alcuna domanda di restituzione di tali ultime somme. Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4865/2023 promossa da (P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. , con sede legale in Merì (ME) via Granatari, SNC, Parte_2 elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. (ME) via Umberto I n. 396 presso lo studio dell'avv. Antonino Filippo La Rosa, (C.F. ), del Foro di Barcellona P.G., dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'avv. Loretta Ravidà, (C.F.
), parte ricorrente, nei confronti di (P.I. C.F._2 Controparte_1
) con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del sig. P.IVA_2 Controparte_2 n.q. di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Visalli del Foro di Messina (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 studio sito in Messina, via Industriale n. 110, parte resistente, disattesa ogni contraria istanza e difesa così provvede:
- rigetta le domande di parte ricorrente;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Messina, il 5.12.2025 Il Presidente di Sezione (dott. U. Scavuzzo)
4
(P.I. con sede in Roma, via Giuseppe Controparte_1 P.IVA_2 Grezar n. 14, in persona del sig. n.q. di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Controparte_2 Sicilia, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Visalli del Foro di Messina (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, via C.F._3 Industriale n. 110 resistente Avente per oggetto: opposizione esecuzione esattoriale Conclusioni: come da verbale d'udienza di discussione del 4.12.2025 In fatto e in diritto Nel ricorso introduttivo del presente giudizio la deduceva che, in data Parte_1 07.09.2023, l' aveva notificato alla medesima compagine Controparte_1 ricorrente e al terzo, – sede di Messina, l'atto di pignoramento dei Controparte_3 crediti verso terzi n. 29584202300001567/001 e ciò in forza di un credito di € 50.106,80 portato dalle cartelle di pagamento n. 9520200022343792, n. 29520210031879717, n. 29520220031269738, n. 29520230006792525; che al terzo era ordinato “di pagare, nei limiti previsti di legge, direttamente al suddetto Agente della riscossione versando nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica”; che il giorno della notifica del pignoramento il terzo - Controparte_3
– aveva eseguito in favore dell' il pagamento
[...] Controparte_1 della somma di € 50.106,80, somma invero disponibile sul conto corrente n. 00002 2/330/784 intrattenuto dalla Società presso la stessa banca;
che l'odierna ricorrente, nella Parte_1 stessa data del 07.09.2023, aveva formulato richiesta di rateizzazione del debito;
che, in data
11.09.2023, l' di Messina aveva accolto tale istanza;
che, in data Controparte_1
12.09.2023, era stato eseguito il pagamento della prima rata secondo il convenuto piano di rateizzazione;
che, in data 29.09.2023, l'esattore resistente aveva trasmesso alla ed Parte_1 al terzo pignorato un atto di rinuncia al pignoramento presso terzi eseguito in data 01.09.2023; che, in data 05.10.2023, la parte ricorrente aveva inoltrato a mezzo pec un'istanza all'esattore di restituzione degli importi già corrisposti dal terzo;
che, con Controparte_3 comunicazione del 21.11.2023, in riscontro alla suddetta istanza, l'esattore aveva rappresentato “che le stesse somme risultano trasmesse con data valuta 08/09/2023, ossia in data antecedente il
1 pagamento della prima rata della rateizzazione richiesta, effettuata in data 12.09.2023 e, pertanto, come previsto dall'art. 19-1 quater del DPR 602/1973, dette somme non potranno essere restituite. Per quanto alla notifica dell'atto di rinuncia al pignoramento notificato con prot. n. 9372775 del 29.09.2023, si precisa che lo stesso è stato redatto, per mero errore materiale, con indicata una motivazione non corretta;
l'estinzione della procedura è da intendersi avvenuta giuste le motivazioni sopra richiamate ovvero a seguito pagamento delle somme staggite da parte del terzo pignorato. Si precisa, infine, che la rateizzazione sulle cartelle di pagamento oggetto del pignoramento in parola, in considerazione dell'estinzione a saldo delle stesse, è stata annullata e il pagamento effettuato per la prima rata è andato in eccedenza e disponibile per la restituzione all'intestatario direttamente presso i ns sportelli o, su richiesta, con accredito su conto corrente”; che aveva provveduto, comunque, nelle more del giudizio, al pagamento delle rate così come previste dal piano di rateizzazione convenuto. Tutto ciò premesso e considerato in punto di fatto, la (P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rassegnava le seguenti conclusioni: P.IVA_1
“1) Dare atto che l' ha accolto il piano di rateizzazione inoltrato CP_1 Controparte_1 CP dalla società ricorrente in data 07.09.2023. 2) Dare atto che la ha effettuato il CP_5 pagamento della prima rata allegata al piano di rateizzazione. 3) Dare atto che la rinuncia del pignoramento è collegata alle cartelle esattoriali, oggetto del pignoramento, al piano di rateizzazione inoltrato dalla società ricorrente ed al conseguente pagamento della prima rata, conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto della società ricorrente alla restituzione delle somme versate dal terzo pignorato, per un importo pari ad € 50.106,80, oltre interessi e Controparte_3 conseguentemente condannare l'ente convenuto alla restituzione della somma pari ad 50.106,80 per le ragioni sopra esposte. 4) Con vittoria di spese e compensi”. Si costituiva in giudizio l' , la quale contestava quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccepito. Sosteneva, infatti, che ai sensi dell'articolo 19, comma 1 quater, del d.p.r. 602/73, “non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48 bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1” e che, in virtù della disciplina richiamata, non fosse possibile restituire le somme staggite da parte del terzo pignorato istituto di credito. In data 16.05.2025 veniva fissata l'udienza di discussione del 11.12.2025 anticipata al 4.12.2025 per i medesimi adempimenti processuali. Nelle note conclusive, parte ricorrente deduceva che la rinuncia al pignoramento trasmessa in data 29.09.2023 era indiscutibilmente legata all'accoglimento del piano di rateizzazione ed al pagamento della prima rata – così come si legge dai documenti in atti – e che, pertanto, alcun errore materiale poteva essere ricondotto alla redazione della motivazione dell'atto di rinuncia;
rappresentava, inoltre, che il caso controverso integrava un'ipotesi di novazione ai sensi dell'articolo 1230 c.c. dal momento che le parti avevano concordato di sostituire l'obbligazione originaria con una nuova con previsione della rateizzazione;
a sostegno di tale tesi, la evidenziava che Parte_1
l'accordo riguardava le stesse cartelle di pagamento, che il creditore rinunciante aveva accettato la rateizzazione come se il debito fosse in essere, non potendo pretendere due volte la stessa somma, e infine che il comportamento dello stesso creditore (di accettazione del pagamento della prima rata) era incompatibile con la volontà di trattenere le somme precedentemente pagate dal terzo. Nelle note conclusive depositate in data 26.11.2025, parte resistente insisteva nella legittimità della procedura esecutiva (che si completa nel momento del pagamento da parte del terzo pignorato) e precisava che, nella stessa comunicazione di riscontro alla richiesta di restituzione delle somme bonificate dal terzo pignorato – allegata agli atti - si leggeva che la rateizzazione sulle cartelle oggetto del pignoramento in parola, in considerazione dell'estinzione a saldo delle stesse, è stata annullata e il pagamento effettuato per la prima rata è andato in eccedenza e disponibile per la restituzione all'intestatario direttamente presso i ns sportelli o, su richiesta, con accredito su conto corrente.
2 All'udienza del 4.12.2025 le parti discutevano la causa e il Presidente designato riservava di depositare sentenza nei successivi 30 giorni. Giova premettere che, a norma dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, l'ordine di pagamento rivolto al terzo dall' configura una forma speciale di pignoramento che dà Controparte_6 luogo ad un vero e proprio giudizio esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, che si differenzia da quella ordinaria sostanzialmente per la possibilità del creditore di ordinare direttamente al terzo – senza la mediazione de giudice - il pagamento delle somme pignorate;
a siffatta procedura si applica, quindi, in quanto compatibile, la disciplina ordinaria del giudizio esecutivo. Tale forma di pignoramento speciale, laddove esso abbia (come nel caso in ispecie) ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all'art. 546 c.p.c.; quindi il saldo attivo del conto corrente va versato direttamente all'agente della riscossione per mano della banca terza pignorata e ciò anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se
– e nella misura in cui – esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell'ordine di pagamento diretto), indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell'ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all'agente della riscossione (Cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/10/2025
, n. 28520). Nella fattispecie in esame l'istituto bancario e terzo pignorato (debito debitoris) ha provveduto al pagamento dell'intera somma pignorata nello stesso giorno in cui ha ricevuto la notifica dell'avvenuto pignoramento;
tale pagamento per una somma pari al credito azionato dall'esattore ha evidentemente provocato l'estinzione del debito dell'esecutato e della procedura esecutiva esattoriale avviata con il pignoramento del 7.9.2023. Ai sensi dell'art. 19 comma 1 quater del D.p.r. 602/1973 per effetto della presentazione della richiesta di dilazione e rateazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma “a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive….Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”; dal che si ricava che l'istanza di dilazione/rateazione formalizzata dalla parte ricorrente (e già esecutata), per quanto avanzata nella stessa data della notifica del pignoramento (ma anche del pagamento estintivo), non ha prodotto alcun effetto (sospensivo) sulla procedura esecutiva avviata e definitasi nello stesso giorno;
a ciò va soggiunto che la stessa rinunzia dell'esattore (senza voler approfondire il dato della forma dalla stessa rivestita), invero postuma rispetto alla data del pagamento estintivo, non può spiegare effetto alcuno su una procedura esecutiva (esattoriale speciale) ormai definitasi. È pacifica, infine, la circostanza che segue: nel corso del presente giudizio parte ricorrente ha continuato a pagare diverse rate derivanti da quel piano di rateizzazione (inopinatamente in ragione della caducazione del credito sottostante) accolto dall'esattore resistente in data 11.09.2023; sennonché, accertata l'estinzione della procedura esecutiva in esito al versamento della somma pignorata nelle mani dell'esattore da parte del terzo le somme Controparte_3 ulteriormente versate dalla ricorrente odierna (e già debitrice esecutata) in esecuzione del piano di rateizzazione devono considerarsi indebitamente incassate e trattenute da parte dell'
[...]
che – giova rimarcarlo – ha già formalizzato la disponibilità alla restituzione Controparte_1 (si cfr. la nota del 21.11.2023 che, nella parte finale, recita che “la rateizzazione sulla cartelle oggetto del pignoramento in parola, in considerazione dell'estinzione a saldo delle stesse, è stata annullata e il pagamento effettuato per la prima rata è andato in eccedenza e disponibile per la restituzione all'intestatario direttamente presso i nostri sportelli o, su richiesta, con accredito su conto corrente”
3 allegato 9); va, infine, rammentato che ogni trasferimento patrimoniale deve essere retto dal principio di causalità, sicché se si verifica uno spostamento patrimoniale non giustificato, l'ordinamento riconosce al soggetto impoverito un rimedio per far fronte a questo spostamento privo di giustificazione causale;
a tale spostamento patrimoniale non dovuto, la legge ricollega una obbligazione restitutoria in forza della quale chi ha ricevuto il pagamento dal solvens deve restituire quanto ha indebitamente ricevuto;
indebito non è certamente – in forza di tutte le considerazioni già svolte - il pagamento eseguito dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordine contenuto nel pignoramento allo stesso notificato;
diversamente può, invece argomentarsi per le somme pagate dalla ricorrente in esecuzione della convenuta rateazione;
sennonché la ricorrente non ha formalizzato nel presente giudizio alcuna domanda di restituzione di tali ultime somme. Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4865/2023 promossa da (P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. , con sede legale in Merì (ME) via Granatari, SNC, Parte_2 elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. (ME) via Umberto I n. 396 presso lo studio dell'avv. Antonino Filippo La Rosa, (C.F. ), del Foro di Barcellona P.G., dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'avv. Loretta Ravidà, (C.F.
), parte ricorrente, nei confronti di (P.I. C.F._2 Controparte_1
) con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del sig. P.IVA_2 Controparte_2 n.q. di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Visalli del Foro di Messina (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 studio sito in Messina, via Industriale n. 110, parte resistente, disattesa ogni contraria istanza e difesa così provvede:
- rigetta le domande di parte ricorrente;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Messina, il 5.12.2025 Il Presidente di Sezione (dott. U. Scavuzzo)
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