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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 487/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da: in proprio e con il patrocinio, per mandato in atti, dall'avv. Parte_1
Susanna Galeazzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in La Spezia,
V. Pieve 16,
APPELLANTE
contro
, in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Mattia Biso, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato, Email_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, in totale riforma della sentenza n. 635 del 15.11.2021 del Tribunale della Spezia, dichiarare inesi- stente, nulla o inammissibile l'opposizione proposta, a sensi dell'art. 615, comma
2, c.p.c., dal condominio , , all'esecuzione for- Parte_2 Parte_3 zata intrapresa contro di esso in forza della sentenza n. 739/18 del Tribunale del- la Spezia da o comunque rigettarla. Con vittoria di spese e Parte_1 competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per la parte Appellata: “Voglia codesto Ecc.ma Corte di Appello contrariis reiec- tis: In via principale : rigettare l'appello proposto da integral- Parte_1
1 mente confermando la sentenza n°635/2021 del Tribunale della Spezia. Vinte le spese di lite, con condanna ex art.96 cpc della parte appellante.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , proponeva opposizione ex Parte_4 artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la procedura esecutiva instaurata da Pt_1 creditore in forza della sentenza n. 739/2018 del Tribunale della Spezia, che co- stituiva pronuncia definitiva resa all'esito di un procedimento (n. 1112/12 R.G.) nel quale era già stata resa una sentenza non definitiva (la n. 938/16) la cui ese- cutorietà era stata sospesa dalla Corte d'Appello con ordinanza 14 giugno 2017.
Il GE, con ordinanza 20 novembre 2018, sospendeva l'efficacia del titolo aziona- to da il quale riassumeva il procedimento di opposizione per sentirne Pt_1 accertare inammissibilità e infondatezza, nonchè per ottenere la condanna del
Condominio ex art. 96 c.p.c..
Con sentenza n. 635 del 15 novembre 2021 il Tribunale della Spezia così statuiva:
“Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Respinge ogni domanda avanzata proposta da di Parte_1 declaratoria di inammissibilità o di rigetto dell'opposizione all'esecuzione propo- sta dal Controparte_2
- Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore del Controparte_2
determinate in euro 4,000, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per
[...] legge .”.
Avverso tale decisione interponeva appello con atto di citazione ri- Pt_1 tualmente notificato in data 16 maggio 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio il , con Controparte_3 comparsa depositata in data 1 settembre 2022, chiedendo la reiezione del gra- vame.
Con ordinanza 15 gennaio 2024 la Corte rinviava la controversia per precisazio- ne delle conclusioni al 25 settembre 2024.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisavamo le conclusioni e, con ordinanza 2 ottobre 2024, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
Il primo motivo d'appello è rubricato “Violazione degli art. 75 e 182 c.p.c. an- che in relazione agli artt. 1130 e 1131 c.c...”.
2 Il primo Giudice avrebbe ad avviso dell'appellante errato nel rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per difetto di ius postulandi del procuratore che l'ha sottoscritta, nonostante non vi fosse delibera assembleare. ribadisce che le azioni che l'amministratore può compiere senza man- Pt_1 dato dell'assemblea sono soltanto quelle essenziali, mentre l'impugnazione dell'azione esecutiva intrapresa non lo era.
Per rafforzare l'argomentazione il Tribunale, si duole l'appellante, ha valorizzato la circostanza che fosse intervenuta delibera di ratifica, errando perché, secondo il Supremo Collegio, in tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte in- teressata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di asse- gnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso e, in assenza di una immediata reazione all'eccezione, la nullità della procura diventa insanabile.
Il Collegio ritiene il motivo infondato.
La procura alle liti sulla scorta della quale il Condominio ha promosso l'opposizione all'esecuzione era quella rilasciata per la costituzione nel giudizio di merito Tribunale della Spezia RG n. 1112/2012, deciso con la sentenza parziale n. 938/2016 sull'an debeatur e con la sentenza definitiva n. 739/2018 sul quan- tum debeatur, che rappresenta il titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione op- posta.
Detta procura (prodotta telematicamente in primo grado all'atto della costituzione nel giudizio di opposizione riassunto da conferiva mandato al difenso- Pt_1 re a rappresentare e difendere il “giusta delibera condominiale del CP_2
25.09.2012, …. Nella presente procedura, in ogni fase, stato e grado, anche di impugnazione, di cautela monitoria,, di esecuzione, di relative opposizioni, re- clami e riassunzioni, compreso l'appello, nonché nelle procedure connesse e di- pendenti …”.
Come condivisibilmente evidenziato dal Giudice di primo grado, la procura confe- rita dal per il giudizio di cognizione non conteneva una espressa li- CP_2 mitazione ma, all'opposto, specificava che i poteri del difensore erano estesi a ogni stato e grado del processo , “ ... anche di ... esecuzione, di relative opposi- zioni ....”.
3 Dal punto di vista sostanziale, poi, è comunque intervenuta delibera dell'assemblea condominiale in data 10 aprile 2019 (cfr. fascicolo primo grado appellato, doc. B – pag. 42), che ha espressamente conferito all'avv. Mattia Biso
l'incarico di costituirsi nel giudizio di reclamo introdotto da avverso la Pt_1 sospensione della procedura esecutiva disposta dal GE, ratificando altresì
l'incarico già affidato al medesimo difensore di proporre opposizione avverso il pignoramento presso terzi notificato dallo stesso ovverosia il giudizio di Pt_1 opposizione la cui fase a cognizione piena si è conclusa con la sentenza oggetto del presente gravame).
Il Supremo Collegio a SSUU, con l'arresto n. 18332 del 6 agosto 2010, ha stabili- to che l'amministratore di condominio, in base al disposto dell'art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavore- vole senza previa autorizzazione a tanto dall'assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione, chiarendo, in motivazione, che: “ ... l'amministratore convenuto può anche auto- nomamente costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfavorevole, nel quadro generale di tutela (in via d'urgenza) di quell'interesse comune che integra la ratio della figura dell'amministratore di condominio e della legittimazione passi- va generale, ma il suo operato deve essere ratificato dall'assemblea, titolare del relativo potere. La ratifica, che vale a sanare con effetti ex tunc l'operato dell'amministratore che abbia agito senza autorizzazione dell'assemblea, è ne- cessaria sia per paralizzare la dedotta eccezione di inammissibilità della costitu- zione in giudizio o dell'impugnazione, sia per ottemperare al rilievo ufficioso del giudice che, in tal caso, dovrà assegnare, ex art. 182.”.
La citata delibera condominiale del 10 aprile 2019 ha appunto, come anzi detto, ratificato l'incarico di proporre l'opposizione all'esecuzione conferito dall'amministratore, così sanandone ex tunc l'operato.
Il secondo motivo d'appello è rubricato “Violazione degli artt. 615, comma 1,
100, 112, 165 e 183 c.p.c.”.
Il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che: “ ... tra la sentenza parziale
(sull'an) e la sentenza definitiva (sul quantum) esiste un rapporto di dipendenza logica;
- tale rapporto trova esplicitazione nell'art. 336 c.p.c., il quale disciplina
l'ipotesi in cui il processo originario si sia biforcato, essendo stata (come nel caso di specie) impugnata la sentenza parziale ed essendo proseguito senza sospen- sione il processo di primo grado sul quantum (non necessaria, secondo i principi
4 espressi in modo ormai consolidato dalla Corte di Cassazione) e abbia visto la ri- forma della prima, prevendendosi, in tal caso, che la riforma estenda i suoi effetti anche alle parti dipendenti della seconda;
- l'interpretazione logica e sistematica delle disposizioni relative alla provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, impone, pertanto, di considerare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza parziale sull'an estesa alla sentenza definitiva sul quantum, es- sendo la questione relativa alla quantificazione delle somme dovute chiaramente pregiudicata dalla questione relativa alla debenza delle medesime somme. La conseguenza, in caso contrario, sarebbe quella di consentire l'esecuzione forzata di un obbligo di pagamento pur avendo il giudice d'appello ritenuto che sussi- stessero gravi e fondati motivi per sospendere l'efficacia esecutiva della senten- za che tale obbligo riconosceva ”.
L'appellante deduce che al giudice dell'esecuzione (e così pure a quello investito dell'opposizione esecutiva) la legge demanda il mero controllo della regolarità del titolo e che, quando si tratti di un provvedimento giudiziale, al GE è preclusa la cognizione circa la sua ritualità e giustizia.
Il fatto che l'opposizione non implicasse l'esame di fatti sopravvenuti all'emissione dl titolo sulla quale l'esecuzione si fondava era pacifico, posto che la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 938/16 disposta da que- sta Corte il 23 giugno 2017 (nel procedimento RG n. 116/17) era anteriore di cir- ca diciassette mesi rispetto alla sentenza 739/18 della cui esecuzione si discute.
Il provvedimento di sospensione, non incidendo sulla seconda sentenza ma solo sulla prima, avrebbe comunque costituito una circostanza irrilevante, poiché
l'esame dei rapporti tra le due sentenze, la prognosi di successo dell'impugnazione di quella non definitiva e i riflessi che la riforma di questa avrebbe potuto avere su quella definitiva competeva esclusivamente al giudice dell'impugnazione di quest'ultima.
Il Collegio ritiene il motivo fondato.
I principi di diritto cui si attiene la Corte sono quelli esposti nella sentenza deposi- tata nella causa RG nr. 675/2021, Sentenza C.A. nr. 481/2024, qui richiamata ex art. 118 disp. Att. C.p.c., con le necessarie specificazioni relative al caso in esa- me.
Quando il titolo su cui si fonda l'esecuzione è costituito, come nel caso che ci oc- cupa, da una sentenza, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non possono dedursi fatti che andavano allegati nel processo all'interno del quale il titolo si è formato o che vanno allegati nel giudizio di appello.
5 L'opponente può soltanto avanzare contestazioni riguardanti l'efficacia esecutiva del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti successivamente alla formazione del titolo medesimo, mentre non possono fondare l'opposizione questioni inerenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione in esso contenuta, aspetti per i quali l'ordinamento ap- pronta altri rimedi.
Tali principi sono affermati dal Supremo Collegio in maniera univoca e costante
(cfr., tra le molte, Sez. III, Ordinanza n. 2209 del 2 agosto 2021; Sez. II, Ordinan- za n. 20331 del 16 luglio 2021; Sez. VI - 3, Ordinanza n. 3716 del 14 febbraio
2020; Sez. VI – 3, ordinanza n. 3277 del 18 febbraio 2015; Sez. lavoro, Sentenza
n. 3667 del 14 febbraio 2013 e Sez. VI - 3, Ordinanza n. 3277 del 18 febbraio
2015, secondo cui: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base
a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procede- re ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedi- mento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli al- tri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spet- tando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata
(od è tuttora) in esame.”, nonché Sez. lav., Sentenza n. 26948 del 19 dicembre
2014, nella cui motivazione si legge: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce infatti causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado
d'appello (Cass. n. 22402 del 2008). Il potere di cognizione del giudice dell'oppo- sizione all'esecuzione è quindi limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione di detto titolo devono essere fatte valere uni- camente tramite l'impugnazione della sentenza che lo costituisce (Cass. n.
24752/2008).”
Ad avviso del Collegio, il primo Giudice non ha fatto corretta applicazione del co- stante insegnamento del Supremo Collegio, poiché l'opposizione di cui si discute era, inammissibilmente, fondata su un fatto, la sospensione della sentenza par- ziale (che gli opponenti allegavano rappresentare antecedente logico di quella definitiva azionata esecutivamente) verificatosi in data 14 giugno 2017 (cfr. doc.
6 4 fascicolo primo grado appellati), ovverosia intervenuto prima della formazione del titolo posto a base dell'esecuzione (sentenza definitiva n. 739 del 2 novembre
2018), la sospensione della cui esecutività poteva e doveva dunque essere chie- sta in sede di gravame.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal odierno appellato do- CP_2 veva pertanto essere dichiarata inammissibile e l'impugnata decisione deve es- sere in tale senso riformata.
Dall'accoglimento del secondo motivo di gravame deriva l'assorbimento dei rimanenti motivi.
Rileva infine il Collegio che la domanda di condanna della parte appellata ex art. 96 c.p.c., formulata da ell'atto di citazione in appello, non è sta- Pt_1 ta riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e deve quindi intendersi ri- nunciata, né si ravvisano i presupposti per provvedere d'ufficio secondo quanto previsto dal III comma della disposizione citata, posto che le argomentazioni svolte dal appellato, sebbene non condivise da questo Collegio, non CP_2 appaiono capziose e si traducono in una legittima posizione difensiva.
La riforma dell'impugnata decisione impone alla Corte di procedere, quale con- seguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini del- la liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le molte, sez. I, Sentenza n. 14916 del 13 Luglio 2020; sez. III, Ordinanza n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III, Sentenza n. 3438 del 22 febbraio 2016 e sez. VI Lavoro, Or- dinanza n. 6259 del 18 marzo 2014).
A carico degli originari opponenti e odierni appellanti devono pertanto essere po- ste le spese di lite relativamente a entrambi i gradi di giudizio.
Dette spese si liquidano come segue, in base ai parametri di cui al DM 147/2022, nei valori minimi stante la non particolare difficoltà delle questioni trattate, tenuto conto del valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e della natura della controversia:
I grado
1. fase di studio € 460,00
2. fase introduttiva € 389,00
3. fase istruttoria o di trattazione € 840,00
4. fase decisionale € 851,00
Totale € 2.540,00 per corrispettivi, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
7 II grado
1. fase di studio € 567,00
2. fase introduttiva € 461,00
3. fase istruttoria o di trattazione € 922,00
4. fase decisionale € 956,00
Totale complessivi € 2.906,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA e oltre esborsi € 382,50
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1) Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inam- missibile l'opposizione all'esecuzione proposta dalla parte appellata;
2) dichiara tenuta e condanna la parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liqui- da, quanto al primo grado, in € 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre rimbor- so forfettario, CPA e IVA come per legge e, quanto al secondo grado, in €
2.906,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge e oltre esborsi € 382,50;
3) Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, alli 14 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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