Sentenza 14 maggio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 14/05/2021, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/05/2021
N. 00641/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01030/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sair Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Cicigoi, Ercole Romano, Stefano Sacchetto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via G. Carducci, 45;
contro
Comune di Vigasio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Leoni, Giovanni Sala, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
Regione EN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon ed Emanuele Mio, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Fondamenta Santa Lucia Cannaregio n. 23 Venezia;
Comune di VE, Provincia di Verona, Comune di Nogarole Rocca Sindaco, Comune di Mozzecane Sindaco, Comune di Erbè, Comune di Isola della Scala, Comune di NO SE, Arpav EN, Arpav Direzione Provinciale di Verona, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Autodromo del EN Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rinaldo Bonatti, Lorella Fumarola, Giorgio Orsoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giorgio Orsoni in Venezia, Santa Croce, 205;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale,
della delibera CC n. 3 del 9.2.2009 del Comune di Vigasio recante "controdeduzioni alle osservazioni e approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale per l'inserimento delle "opere preordinate allo sviluppo", successivamente pubblicata all'albo pretorio comunale a partire dal 10.2.2009;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da parte ricorrente in data 10 maggio 2010,
della delibera g.r. n. 4141 del 29 dicembre 2009 pubblicata sul BUR n. 19 del 2.3.2010, recante "Autodromo del EN SpA — Autodromo del veneto Motorcity — comuni di localizzazione: Vigasio e VE (VR) Comuni ineterssati: Nogarole Rocca, Mozzecane, Isola della Scala, NO SE (VR) — procedura di VIA ai sensi dell'art. 10 e 20 L.R. n. 10/99. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale", nonché ogni atto connesso e presupposto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da parte ricorrente in data 2 agosto 2011,
della delibera del Consiglio Provinciale n. 27 dell’8 aprile 2009.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vigasio, della Regione EN e di Autodromo del EN Spa;
Vista la memoria del 19 marzo 2021, notificata il 23 marzo 2021, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 11 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che la società SAIR s.a.s. di LI AL, con ricorso notificato in data 21.4.2009, ha impugnato la Delibera CC n. 3 del 9.2.2009 del Comune di Vigasio recante <<controdeduzioni alle osservazioni e approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale per l'inserimento delle "opere preordinate allo sviluppo">> e ogni atto connesso e presupposto, in quanto preordinati all'esproprio di alcuni terreni di proprietà della ricorrente;
che, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10 maggio 2010, la ricorrente ha impugnato la delibera g.r. n. 4141 del 29 dicembre 2009, recante <<Autodromo del EN SpA — Autodromo del veneto Motorcity — comuni di localizzazione: Vigasio e VE (VR) Comuni interessati: Nogarole Rocca, Mozzecane, Isola della Scala, NO SE (VR) — procedura di VIA ai sensi dell'art. 10 e 20 L.R. n. 10/99. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale">>;
che con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 3 agosto 2011, la ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 dell'8 aprile 2009, recante <<approvazione, con modificazioni dello schema di accordo di programma con la Regione EN, il Comune di VE e il Comune di Vigasio e del relativo atto unilaterale d'obbligo presentati da Autodromo del EN SpA, Serenissima — Società di gestione del risparmio SpA, Spali S.r.l. e Verona Sviluppo srl, per la realizzazione di opere di viabilità connesse alle trasformazioni urbanistiche nell'area sud-ovest del territorio provinciale veronese, nell'ambito dello schema generale del sistema infrastrutturale viabilistico della zona>>;
che si sono costituiti in giudizio il Comune di Vigasio, la Regione EN e Autodromo del EN Spa contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto;
che all’esito dell’udienza straordinaria del 11 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;
che con atto notificato in data 23/24 marzo 2021 la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che, in particolare, la società ricorrente ha dato conto della sopravvenuta carenza di interesse in quanto medio tempore è intervenuto accordo con la Provincia di Verona, ed è stato, quindi, sottoscritto in data 27.9.2018 <<atto di cessione bonaria in luogo di procedura espropriativa ai sensi dell'art. 45 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327' avanti Notaio in Verona dott. Elena Borio Repertorio n. 17.097-17.103-17.110 registrato il 2.10.2018 avente per oggetto la cessione delle aree interessate dai provvedimenti impugnati nel corso del presente contenzioso>>, nel quale si dà anche atto della determinazione e della conseguente liquidazione dell'indennità di esproprio;
che, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto;
che le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara estinto il processo.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO