Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1829 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
, C.F , elettivamente domiciliato in Serradifalco, Corso Parte_1 C.F._1
Garibaldi n.99, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ricotta che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all' atto di citazione
-attore
E
C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Caltanissetta, Viale Sicilia n. 126, presso lo studio legale dell'Avv. Claudio Cutrera che lo rappresenta e difende come per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio per ottenere Parte_1
il ristoro di tutti i danni derivanti dai fatti illeciti accertati dal Tribunale di Caltanissetta con la sentenza irrevocabile n. 24/2018 del 27.09.2018 con la quale, in parziale riforma della
risarcimento del dannò da liquidarsi in sede civile.
L'attore, pertanto, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “adversis reiectis, -ritenere e
dichiarare il sig. responsabile esclusivo ai sensi degli artt. 185 c.p. e Parte_2
2043 e ss. del codice civile dei danni descritti in narrativa, subiti dal sig. , in Parte_1
quanto, con la propria condotta dolosa posta in essere commettendo i reati di cui agli artt.
582 e 612 codice penale, come accertati irrevocabilmente con sentenza n. 24/2018 del
Tribunale di Caltanissetta Sezione Penale, ha così determinato la causazione degli eventi
dannosi; - in conseguenza, condannare il sig. al risarcimento dei danni Parte_2
patrimoniali e non per il reato di cui all'art. 582 c.p. nella misura di euro 50.956,25 oltre a
spese mediche di euro 1062,00 nonché in via equitativa ai sensi dell'art. 2056 per i danni
morali conseguenti alla commissione del reato di cui all'art. 612 c.p., ma in misura non
inferiore ad euro 5.000,00,o alla maggiore o minore somma determinata, con gli interessi
legali dal sinistro all'adempimento, così per un totale di euro € 57.018,25, nonché al
pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore
del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.09.21, si Parte_2
costituiva in giudizio, contestava integralmente il contenuto del ricorso introduttivo formulando le seguenti domande: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile, tardiva e/o comunque rigettare con
qualsiasi utile statuizione la domanda svolta da nei confronti di Parte_1 Parte_2
perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata e prescritta.”
[...]
Espletata la CTU e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione. In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c. la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più
liquida.
La domanda attorea è fondata e può essere accolta nei limiti di quanto segue.
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di inammissibilità/improponibilità/tardività della domanda attorea, così come proposta da parte convenuta in quanto assolutamente infondata.
Orbene, nel presente giudizio deve trovare applicazione il principio dell'efficacia del giudicato penale nel processo civile.
Invero, l'art. 651 c.p.p. detta la disciplina del vincolo conseguente alla pronuncia di una sentenza penale irrevocabile “di condanna” nei processi civili di danno.
In tal senso l'art. 651 c.p.p. precisa che la pronuncia penale di condanna ha efficacia di giudicato
(vincolante) “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illeceità penale e
dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le
restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile
civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Per quanto riguarda i poteri di accertamento del giudice civile e la necessità, per tale giudice, di accertare preliminarmente l'an della pretesa risarcitoria nell'ambito dei c.d. reati di danno, è oramai granitico l'orientamento espresso dalla S.C. secondo cui “nel caso di sentenza penale che,
accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia anche condannato in via
definitiva al risarcimento dei danni verso la parte civile, rinviando al giudizio civile la liquidazione
degli stessi, in quella sede ha effetto vincolante, in relazione alla declaratoria iuris, di generica
condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in
sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i
pregiudizi lamentato dai danneggiati” (Cass., sez. III Civile, ordinanza n. 8477/2020; Cass. n.
5660/18; Cass. n. 4318/19).
Il presente giudizio, quindi, attiene esclusivamente alla quantificazione dei danni riportati dall'attore in conseguenza dei fatti descritti nella premessa.
L'an della pretesa risarcitoria non può formare oggetto di alcuna valutazione in questa sede, poiché
l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso al convenuto ed i profili di illiceità del medesimo sono già stati valutati in un procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato,
Atteso quanto sopra, in virtù del giudicato penale formatosi con la citata pronuncia del Tribunale di
Caltanissetta, che ha confermato la responsabilità dell'odierno convenuto, non si è proceduto all'accertamento della sussistenza dell'an del diritto.
Ai fini della definizione della causa è emersa esclusivamente la necessità di individuare le sole lesioni correlabili alla condotta illecita posta in essere dal convenuto e, successivamente, di provvedere alla quantificazione dei danni risarcibili.
Veniva, pertanto, ammessa CTU medico legale al fine di determinare quali lesioni fossero effettivamente ascrivibili ai fatti di causa.
Il CTU incaricato, Dott. , all'esito dell'esame della documentazione in atti e della Persona_1
rituale visita medica, ha rilevato che l'attore: “a seguito di aggressione da parte del Sig. Parte_2
ha riportato un pregresso trauma toracico addominale”. In relazione al trauma toracico ha ritenuto la sussistenza del nesso di causalità ed ha riconosciuto un periodo di: “invalidità temporanea
parziale al 75 in giorni dieci (prognosi di pronto soccorso), un periodo d'invalidità parziale al 50%
d giorni 7, un periodo d'invalidità parziale al 25% di giorni 7. Dalle lesioni descritte non sono
residuati postumi che comportano un'invalidità permanente del soggetto.”
Di contro, lo stesso CTU, con valutazione motivata ed esaustiva, ha ritenuto non riferibili alla aggressione subita la reazione adattativa a stress cronico con disturbo d'ansia generalizzato GAD, la sindrome depressiva di tipo reattivo e la sindrome nevrastenica lamentate dall'attore che,
conseguentemente, non possono essergli riconosciute.
Ciò premesso, il danno biologico temporaneo parziale può essere determinato, considerata la variabilità delle Tabelle di riferimento, in euro 115,00 pro die.
Il consulente ha accertato in capo all'attore un danno biologico da inabilità temporanea parziale di giorni 10 al 75%, quantificabili di € 862,50, di giorni 7 al 50%, pari ad € 402,50 e di ulteriori giorni
7 al 25% per € 201,25.
Trattandosi di danno da fatto illecito penalmente rilevante (art. 582 c.p., lesioni ed art. 612 c.p.,
minaccia), spetta altresì il risarcimento del danno morale previsto dall'art. 2059 c.c. e dall'art. 185
c.p., ossia il “pretium doloris” caratterizzante la sofferenza subita dal danneggiato proprio in quanto vittima di reato, ossia la “sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata” (Cass.
SSUU n. 26972/08).
Danno morale che in via equitativa si ritiene di liquidare in ¼ del danno biologico e perciò in €
366,50.
A , pertanto, dovrà riconoscersi complessivamente la somma di € 1.832,75, oltre Parte_1
interessi dalla data della domanda al soddisfo.
In virtù dell'accoglimento della domanda in misura notevolmente ridotta rispetto all'importo richiesto, ritenuto che il giudizio si è incentrato sulla sola quantificazione del danno risarcibile e non ha comportato la disamina e la trattazione di particolari e complesse questioni di diritto, le spese di lite, - ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014- liquidate in misura ridotta complessivamente in €
2.899,00 di cui € 759,00 per spese ed € 2.140,00, per onorari, vengono poste a carico di parte convenuta per il 50%, pari ad € 1.449,50, oltre accessori come per Legge, e compensate tra le parti per restante il 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- condanna al risarcimento del danno in favore di Parte_2 CP_1
quantificato complessivamente in 1.832,75, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- condanna alla rifusione del 50% delle spese del giudizio, pari ad € Parte_2
1.449,50, oltre accessori come per Legge, in favore di , da distrarsi in favore Parte_1
del procuratore antistatario, Avv. Vincenzo Ricotta, compensato il restante 50%.
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, a carico di entrambe le parti in ragione del 50%.
Così deciso in Caltanissetta, il 30 Dicembre 2024.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì