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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 12/11/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. n.
R.C.F. n. IN NOME EL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 966/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/01/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. CARNELUTTI FEDERICO avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 28/01/2025, i signori consensuale
E hanno presentato, ai sensi Parte_1 Parte_1
dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che dall'unione è nato in data [...] il figlio , Per_1
minorenne; - dato atto che con sentenza n. 147/2025 dd. 25.02.2025 e pubblicata il giorno dopo, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri
, passata in giudicato il Parte_1
15.05.2025;
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 25.02.2025);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 10/12/2005 in
GN EL FR (UD), con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 21, Parte 1, anno 2005, tra
E , alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_1
1) Dà atto che i ricorrenti versano in condizione di sostanziale autosufficienza, anche in ragione della loro età e dell'assenza in capo ad entrambi di impedimenti di sorta al lavoro e che nulla, perciò, reciprocamente si prevede a titolo di assegno di mantenimento per il seguito, essendosi già temporalmente esaurito quanto già previsto in sede di separazione.
2) Dà atto che le parti dichiarano che il debito esistente con l
[...]
come da cartella AT-11590202302468234180 per totali CP_1
euro 8571,75 che nominalmente mette capo alla sig.ra , e del Pt_1
quale è in corso un piano di pagamento rateale in forza della c.d. “rottamazione” delle cartelle esattoriali già approvato dall' , CP_1
continuerà ad essere corrisposto in via esclusiva, sino alla sua estinzione prevista per il 30/11/27, dal sig. , e ciò tramite i pagamenti Pt_1
periodici di euro 428,00 circa, già convenuti con l' . Controparte_1
3) Quanto alla casa coniugale di che la coppia abitava in forza di Per_2
contratto di locazione del quale risulta contraente la sola sig.ra , Pt_1
dà atto che vi permarrà quest'ultima, mentre il sig. si è già Pt_1
trasferito presso altra abitazione, sita in Cervignano del Friuli, via
Gramsci 11, laddove ha anche già collocato la propria residenza anagrafica.
4) Dispone che il figlio minorenne venga affidato in maniera Per_1
condivisa ad entrambi i genitori, con mantenimento diretto da parte loro in ragione della collocazione perfettamente paritaria, favorita dalla vicinanza delle due abitazioni dove i genitori domiciliano e dall'età del minore, e ciò in ragione di una settimana continuativa alternata presso l'uno e poi presso l'altro dei due, con individuazione della residenza anagrafica del minore presso il padre, in Cervignano del Friuli, via
Gramsci n. 11.
Dispone che nel periodo estivo il figlio possa trascorrere con Per_1
ciascuno dei genitori anche due settimane continuative, in costanza delle ferie di ciascuno, con un preavviso all'altro di almeno trenta giorni.
Nel periodo delle vacanze Natalizie, dispone che passi la Vigilia Per_1
di Natale con la madre, mentre il 25 e 26 dicembre con il padre;
dispone, altresì, che Pasqua la trascorra una volta con l'uno e una volta con l'altro dei genitori.
5) Dà atto che i ricorrenti convengono che gestiranno in parti uguali la percezione dell'assegno unico, nonché ogni eventuale trattamento previdenziale o, comunque, di beneficio economico a favore del figlio (a titolo di esempio la c.d. dote famiglia regionale o altro del genere).
Dà atto che, qualora la percezione diretta del trattamento pro quota paritaria non fosse possibile, il trattamento sarà percepito per l'intero da uno dei ricorrenti che si obbliga a metterlo a disposizione per la metà all'altro.
Le spese straordinarie di mantenimento del figlio, tali intendendosi quelle stabilite dal Protocollo di Intesa fra Magistrati e Avvocati redatto dal
Tribunale congiuntamente all'Osservatorio Nazionale sul Diritto di famiglia Sezione territoriale di Udine il 28/8/2015, n. 3477/15, sono poste al 60% a carico del sig. , ed il restante 40% a carico della sig.ra Pt_1
; non appena quest'ultima avrà nuovamente rinvenuto stabile Pt_1
occupazione, la ripartizione tra i genitori tornerà automaticamente in parti uguali.
6) Dà atto che i ricorrenti hanno già provveduto a risolvere ogni altra e diversa questione patrimoniale.
7) Dà atto che i ricorrenti prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio del minore.
8) Nulla per le spese.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di GN EL
FR (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.21, Parte
1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2005.
Udine, li 11.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n. IN NOME EL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 966/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/01/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. CARNELUTTI FEDERICO avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 28/01/2025, i signori consensuale
E hanno presentato, ai sensi Parte_1 Parte_1
dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che dall'unione è nato in data [...] il figlio , Per_1
minorenne; - dato atto che con sentenza n. 147/2025 dd. 25.02.2025 e pubblicata il giorno dopo, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri
, passata in giudicato il Parte_1
15.05.2025;
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 25.02.2025);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 10/12/2005 in
GN EL FR (UD), con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 21, Parte 1, anno 2005, tra
E , alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_1
1) Dà atto che i ricorrenti versano in condizione di sostanziale autosufficienza, anche in ragione della loro età e dell'assenza in capo ad entrambi di impedimenti di sorta al lavoro e che nulla, perciò, reciprocamente si prevede a titolo di assegno di mantenimento per il seguito, essendosi già temporalmente esaurito quanto già previsto in sede di separazione.
2) Dà atto che le parti dichiarano che il debito esistente con l
[...]
come da cartella AT-11590202302468234180 per totali CP_1
euro 8571,75 che nominalmente mette capo alla sig.ra , e del Pt_1
quale è in corso un piano di pagamento rateale in forza della c.d. “rottamazione” delle cartelle esattoriali già approvato dall' , CP_1
continuerà ad essere corrisposto in via esclusiva, sino alla sua estinzione prevista per il 30/11/27, dal sig. , e ciò tramite i pagamenti Pt_1
periodici di euro 428,00 circa, già convenuti con l' . Controparte_1
3) Quanto alla casa coniugale di che la coppia abitava in forza di Per_2
contratto di locazione del quale risulta contraente la sola sig.ra , Pt_1
dà atto che vi permarrà quest'ultima, mentre il sig. si è già Pt_1
trasferito presso altra abitazione, sita in Cervignano del Friuli, via
Gramsci 11, laddove ha anche già collocato la propria residenza anagrafica.
4) Dispone che il figlio minorenne venga affidato in maniera Per_1
condivisa ad entrambi i genitori, con mantenimento diretto da parte loro in ragione della collocazione perfettamente paritaria, favorita dalla vicinanza delle due abitazioni dove i genitori domiciliano e dall'età del minore, e ciò in ragione di una settimana continuativa alternata presso l'uno e poi presso l'altro dei due, con individuazione della residenza anagrafica del minore presso il padre, in Cervignano del Friuli, via
Gramsci n. 11.
Dispone che nel periodo estivo il figlio possa trascorrere con Per_1
ciascuno dei genitori anche due settimane continuative, in costanza delle ferie di ciascuno, con un preavviso all'altro di almeno trenta giorni.
Nel periodo delle vacanze Natalizie, dispone che passi la Vigilia Per_1
di Natale con la madre, mentre il 25 e 26 dicembre con il padre;
dispone, altresì, che Pasqua la trascorra una volta con l'uno e una volta con l'altro dei genitori.
5) Dà atto che i ricorrenti convengono che gestiranno in parti uguali la percezione dell'assegno unico, nonché ogni eventuale trattamento previdenziale o, comunque, di beneficio economico a favore del figlio (a titolo di esempio la c.d. dote famiglia regionale o altro del genere).
Dà atto che, qualora la percezione diretta del trattamento pro quota paritaria non fosse possibile, il trattamento sarà percepito per l'intero da uno dei ricorrenti che si obbliga a metterlo a disposizione per la metà all'altro.
Le spese straordinarie di mantenimento del figlio, tali intendendosi quelle stabilite dal Protocollo di Intesa fra Magistrati e Avvocati redatto dal
Tribunale congiuntamente all'Osservatorio Nazionale sul Diritto di famiglia Sezione territoriale di Udine il 28/8/2015, n. 3477/15, sono poste al 60% a carico del sig. , ed il restante 40% a carico della sig.ra Pt_1
; non appena quest'ultima avrà nuovamente rinvenuto stabile Pt_1
occupazione, la ripartizione tra i genitori tornerà automaticamente in parti uguali.
6) Dà atto che i ricorrenti hanno già provveduto a risolvere ogni altra e diversa questione patrimoniale.
7) Dà atto che i ricorrenti prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio del minore.
8) Nulla per le spese.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di GN EL
FR (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.21, Parte
1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2005.
Udine, li 11.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini