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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 16/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 718/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 718/2023 R.G. promossa da
(c.f./iva: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Foligno (PG), Via Vasari snc, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Anna Michelangeli e Silvia Palini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Foligno, Piazza Santa Angela n. 3, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
già COroparte_1 COroparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., (c.f./iva: ) COroparte_3 P.IVA_2
con sede in Spello (PG) Piazza della Pace n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelio
Pugliese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, Piazza Matteotti n.
29, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
pagina 1 di 10 =Appellata=
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di appello;
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva COroparte_3
opposizione, ai sensi dell'art. 615, primo comma c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, avverso il precetto notificato il
23.12.2019 con cui le intimava il pagamento della somma di Parte_1
€.37.289,01 quale residuo avere in forza della sentenza del Tribunale di Spoleto n.
866/2019.
A fondamento dell'opposizione la banca eccepiva in compensazione il credito di cui al contratto di mutuo fondiario rep. n. 74785/24564 del 9.3.2010 per €.17.182,65 e le spese legali liquidate con la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 874/19, oltre accessori.
COr In conformità dei motivi di opposizione la chiedeva che - previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo – fosse accertata la compensazione del credito vantato da con i crediti vantati dalla , da Parte_1 CP_5
cui l'estinzione del credito azionato dall'opposta e conseguentemente la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del precetto opposto, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
Sospesa inaudita altera parte dal Giudice l'efficacia esecutiva del titolo, il provvedimento veniva successivamente revocato dal Tribunale con ordinanza del
27.02.2020, resa all'esito dell'udienza di comparizione parti nel sub procedimento di pagina 2 di 10 inibitoria.
Con comparsa del 03.07.2020 si costituiva nel merito che Parte_1
contestava l'opposizione avversaria e l'eccepita compensazione, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
Autorizzato il deposito delle memorie 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con il solo deposito della documentazione prodotta dalle parti;
quindi il Tribunale di Spoleto,
con sentenza n. 929/2022 accertava la compensazione del credito vantato da
[...]
di cui al precetto opposto con il credito vantato dalla Parte_1 CP_3 CP_3
quale residuo avere del contratto di finanziamento fondiario rep. 74785/24564
[...]
del 9.03.2010, per €.17.182,65 e, per l'effetto, dichiarava l'illegittimità del precetto opposto limitatamente a detta somma, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Con ricorso ex artt. 287 e art. 288 c.p.c., depositato il 28.08.2023,
[...]
(già COroparte_1 COroparte_6
, domandava al Tribunale di Spoleto la correzione dell'errore materiale
[...]
contenuto nella sentenza n. 929/2022, pubblicata il 29.12.2022, laddove il Giudice,
nonostante nella motivazione della sentenza avesse dato atto che l'effetto restitutorio di
COr quanto pagato nelle more da avrebbe costituito effetto automatico di un eventuale accoglimento dell'opposizione a precetto, nulla aveva statuito sul punto nel dispositivo della sentenza medesima.
Chiedeva quindi procedersi alla correzione della sentenza nel senso di condannare
[...]
alla restituzione -in favore della Parte_1 COroparte_1
e del della somma di €.17.182,65, oltre interessi dal dovuto, medio
[...] CP_1
tempore versatele a seguito dell'ordinanza di assegnazione del 27.02.2020.
Si costituiva che si opponeva alla richiesta di correzione ed Parte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'istanza o, comunque, la sua infondatezza nel merito.
pagina 3 di 10 Disposta la comparizione delle parti, con provvedimento n. cron. 11517/2023 del
15.11.2023, il Tribunale di Spoleto accoglieva l'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza 929/2022 del 22.12.2022 e per l'effetto, ad integrazione del dispositivo della predetta sentenza, ordinava a la restituzione, in Parte_1
favore della della somma di COroparte_1
€.17.182,65 oltre interessi dal dovuto e fino all'effettivo soddisfacimento.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 929/2022 del 29.12.2022, come corretta dall'ordinanza cron. n. 11517/2023 del 15.11.2023, ha interposto appello ex art. 288
c.p.c. per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Inammissibilità e/o nullità dell'istanza di correzione. Mancanza di interesse ad agire
ex art. 100.c.p.c.”
Con l'istanza di correzione e del ha lamentato un vizio di omessa CP_5 CP_1
pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il Giudice statuito, in dispositivo, sulla domanda di condanna alla restituzione del perceptum, a carico di
[...]
contenuta nelle conclusioni dei propri scritti. Parte_1
Sostiene l'appellante che il vizio andasse impugnato in sede di appello, non integrando un'ipotesi di errore materiale.
Afferma che con il provvedimento di correzione si è semplicemente consentito a
[...]
di recuperare il termine di scadenza dell'impugnazione, non essendo il Parte_1
Tribunale incorso in alcun errore e/o dimenticanza in quanto le ragioni della mancata pronuncia di condanna sono ben esposte nella parte motiva della sentenza laddove il primo giudice ha specificato che l'effetto restitutorio è conseguenza automatica dell'accoglimento dell'opposizione.
La dunque, essendo in possesso della copia esecutiva del contratto di mutuo CP_1
fondiario (sul quale la domanda restitutoria si fonda) poteva procedere al recupero del pagina 4 di 10 relativo credito senza necessità di alcuna ulteriore pronuncia di condanna, avendo la facoltà di azionare il predetto titolo.
Il primo giudice, pertanto, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. da parte della inteso come interesse al conseguimento di CP_1
un'utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice.
2) “Errata valutazione dell'istanza di correzione e conseguente distorta applicazione
dell'art. 287 c.p.c. in relazione alla violazione degli art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.”
La domanda di restituzione accolta in sede di correzione dell'errore materiale è
inammissibile perché tardiva.
Sostiene l'appellante che, riferendosi a pagamento avvenuto in data 27.2.2020, la richiesta di restituzione doveva essere formulata o alla prima udienza, tenutasi in data
15.7.2020, o al più tardi, entro il primo termine di cui all'art. 183, VI c. c.p.c., con scadenza 14.08.2020 - non trovando applicazione nei giudizi di opposizione all'esecuzione il termine di sospensione feriale - mentre è stata richiesta solo con la memoria depositata in data 14.09.2020.
Erra dunque il primo giudice laddove afferma che l'appellata non sarebbe incorsa in alcuna decadenza, né avrebbe modificato la domanda (perché l'effetto restitutorio sarebbe conseguenza automatica dell'accoglimento dell'opposizione), avendo confuso il diritto alla restituzione quale effetto sostanziale dell'accoglimento dell'opposizione, con la domanda di restituzione che, invece, andava proposta nel rispetto dei i termini di decadenza previsti dalle preclusioni processuali.
In conformità dei motivi dedotti, in riforma della sentenza impugnata, l'appellante ha chiesto revocare e/o annullare il provvedimento di correzione dell'errore materiale pronunciato dal Tribunale di Spoleto il 14.11.2023 e, per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda di restituzione tardivamente introdotta, con condanna pagina 5 di 10 dell'appellata al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta del 13.03.2024 si è costituita
[...]
, già eccependo COroparte_7 COroparte_8
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e,
comunque, contestando nel merito l'appello avversario chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria, il Consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 05.02.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Prioritariamente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale che non sussista alcuna ragionevole possibilità di accoglimento, richiedendo le questioni dedotte attività valutativa ed interpretativa su cui
è possibile controvertere.
L'appello è, dunque, ammissibile.
*****
Il primo motivo di appello prevede in realtà due distinte censure, vale a dire: a)
l'inammissibilità e/o nullità dell'istanza di correzione della sentenza (poi accolta dal primo giudice), visto che l'ipotesi verificatasi era quella dell'omessa pronuncia;
b) la mancanza di interesse ad agire in capo alla banca -ex art. 100.c.p.c.- nel richiedere la correzione in discorso.
pagina 6 di 10 Ritiene questa Corte che entrambe le censure siano infondate.
L'appellante si duole dell'accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale proposta ai sensi dell'art. 287 c.p.c. dalla opponente, con cui il giudice di prime CP_1
cure ha ordinato alla la restituzione in favore dell'appellata della Parte_1
somma di €.17.182,65, versata a seguito dell'ordinanza del 27.02.2020, ciò che nella sua prospettazione violerebbe il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c..
Invero il giudice di prime cure sia nella motivazione della sentenza (cfr. pag. 3), sia nell'ordinanza di accoglimento dell'istanza di correzione del preteso errore materiale
CO (cfr. pag. 1,) ha rilevato “che l'effetto restitutorio di quanto pagato nelle more dalla
costituirebbe effetto automatico di un eventuale accoglimento dell'opposizione a
precetto”.
Osserva la Corte che, in effetti, l'accoglimento dell'opposizione a precetto ha esteso i propri effetti agli atti o provvedimenti di esecuzione (spontanea o anche coattiva) -medio tempore eseguiti dall'opponente- rimasti privi di giustificazione, con conseguente obbligo restitutorio delle somme pagate (effetto sostanziale espansivo esterno della sentenza).
Ai presenti fini è d'uopo rilevare che il primo giudice ha omesso di trascrivere nel dispositivo l'argomentazione adottata in motivazione, sicché mediante il procedimento di correzione ha ovviato ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione (puntualmente espressa nella motivazione) e la sua rappresentazione grafica.
In buona sostanza il procedimento di correzione non ha comportato per il giudice di prime cure alcuna opera di interpretazione o specificazione rispetto a quanto già
affermato (anche perché la somma da restituire era esattamente determinata nel quantum), onde il procedimento di correzione deve considerarsi legittimo in conformità
pagina 7 di 10 della costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Ord.
N.15321/12; Cass. Ord. N.12035/11), cui questo Collegio aderisce con convinzione.
Quanto al preteso difetto di interesse ad agire (art.100 cpc) appare evidente che, in assenza della statuizione relativa all'obbligo restitutorio, la banca avrebbe dovuto incardinare un autonomo procedimento, ciò che giustificava ampiamente l'interesse ad ottenere la correzione in discorso.
Ne deriva che il primo motivo di appello va senz'altro respinto.
*****
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto che la domanda di restituzione accolta in sede di correzione dell'errore materiale fosse inammissibile poiché tardiva.
Sostiene a tale proposito l'appellante che, riferendosi a pagamento avvenuto in data
27.2.2020, la richiesta di restituzione doveva essere formulata o alla prima udienza,
tenutasi in data 15.7.2020, o al più tardi, entro il primo termine di cui all'art. 183, VI c.
c.p.c., con scadenza 14.08.2020 - non trovando applicazione nei giudizi di opposizione all'esecuzione il termine di sospensione feriale - mentre è stata richiesta solo con la memoria depositata in data 14.09.2020.
Sul punto il primo giudice ha affermato che “parte attrice non è incorsa in alcuna
decadenza o modifica della domanda, sicché la mancata statuizione sulla restituzione, in
sede di dispositivo, costituisce una mera svista da parte del giudice e, quindi, un mero
errore materiale” (cfr. pag. 1 del provvedimento di accoglimento dell'istanza di correzione della sentenza).
La Corte rileva che il presupposto da cui è partito il Tribunale di Spoleto sia corretto, nel senso che la domanda di restituzione -di quanto medio tempore pagato- non può
considerarsi domanda nuova, tanto è vero che secondo la consolidata giurisprudenza pagina 8 di 10 della Cassazione tale domanda può essere proposta addirittura nel grado di appello
(Cass. Sent. N.7144/2021; Cass. Sent. N.12622/2010).
In pratica la richiesta restitutoria non si ritiene implicita nell'opposizione, ma va fatta oggetto di specifica domanda (tant'è che, in caso di omessa pronuncia sulla restituzione,
la parte può denunciare la minus petizione in sede di impugnazione oppure riproporre la domanda in un autonomo giudizio;
Cass. 24896/23; Cass. 30495/19; 14253/19), ma la domanda di restituzione degli importi corrisposti non incontra preclusioni.
Infatti tale domanda non altera i termini della controversia (che rimangono immutati) e,
soprattutto, è conforme al principio di economia del giudizio (cfr. Cass. Ord. N.6614 del
2023), visto che in caso contrario vi sarebbe una proliferazione delle cause (la parte che ha pagato e che ha diritto alla restituzione delle somme versate dovrebbe iniziare un autonomo giudizio).
Passando ad esaminare il caso di specie non è superfluo rilevare che, a fronte di un pagamento avvenuto in data 27.2.2020, la richiesta di restituzione è stata avanzata con memoria depositata in data 14.09.2020 e poi reiterata in sede di conclusioni.
Ora, se è vero che secondo l'autorevole arresto della Cassazione la richiesta di restituzione di somme pagate è ammissibile anche in appello e deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame (vedi Cass. 32539/22 e da ultimo Cass.
6788/24), a maggior ragione si ritiene possibile proporre tale domanda nel corso del giudizio di primo grado, fino al momento della precisazione delle conclusioni.
Traendo le fila di quanto argomentato ritiene questa Corte che la richiesta di restituzione delle somme versate (proponibile anche in appello) effettuata con memoria ex art. 183
cpc previgente in primo grado debba considerarsi tempestiva e non inosservante delle preclusioni processuali del relativo grado di giudizio.
Ne consegue che anche il secondo motivo di appello va respinto.
pagina 9 di 10 *****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 COroparte_1
, contrariis reiectis, così provvede:
[...]
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 929/2022
emessa dal Tribunale di Spoleto il 29.12.2022 come corretta con ordinanza n.
11517/2023 del 15.11.2023);
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, che liquida in €.5.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- visto l'art. 13 c.1 quater del DPR n.115/2002 dichiara che sussistono i presupposti per versare il doppio del contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 16 giugno 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 718/2023 R.G. promossa da
(c.f./iva: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Foligno (PG), Via Vasari snc, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Anna Michelangeli e Silvia Palini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Foligno, Piazza Santa Angela n. 3, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
già COroparte_1 COroparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., (c.f./iva: ) COroparte_3 P.IVA_2
con sede in Spello (PG) Piazza della Pace n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelio
Pugliese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, Piazza Matteotti n.
29, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
pagina 1 di 10 =Appellata=
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di appello;
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva COroparte_3
opposizione, ai sensi dell'art. 615, primo comma c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, avverso il precetto notificato il
23.12.2019 con cui le intimava il pagamento della somma di Parte_1
€.37.289,01 quale residuo avere in forza della sentenza del Tribunale di Spoleto n.
866/2019.
A fondamento dell'opposizione la banca eccepiva in compensazione il credito di cui al contratto di mutuo fondiario rep. n. 74785/24564 del 9.3.2010 per €.17.182,65 e le spese legali liquidate con la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 874/19, oltre accessori.
COr In conformità dei motivi di opposizione la chiedeva che - previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo – fosse accertata la compensazione del credito vantato da con i crediti vantati dalla , da Parte_1 CP_5
cui l'estinzione del credito azionato dall'opposta e conseguentemente la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del precetto opposto, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
Sospesa inaudita altera parte dal Giudice l'efficacia esecutiva del titolo, il provvedimento veniva successivamente revocato dal Tribunale con ordinanza del
27.02.2020, resa all'esito dell'udienza di comparizione parti nel sub procedimento di pagina 2 di 10 inibitoria.
Con comparsa del 03.07.2020 si costituiva nel merito che Parte_1
contestava l'opposizione avversaria e l'eccepita compensazione, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
Autorizzato il deposito delle memorie 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con il solo deposito della documentazione prodotta dalle parti;
quindi il Tribunale di Spoleto,
con sentenza n. 929/2022 accertava la compensazione del credito vantato da
[...]
di cui al precetto opposto con il credito vantato dalla Parte_1 CP_3 CP_3
quale residuo avere del contratto di finanziamento fondiario rep. 74785/24564
[...]
del 9.03.2010, per €.17.182,65 e, per l'effetto, dichiarava l'illegittimità del precetto opposto limitatamente a detta somma, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Con ricorso ex artt. 287 e art. 288 c.p.c., depositato il 28.08.2023,
[...]
(già COroparte_1 COroparte_6
, domandava al Tribunale di Spoleto la correzione dell'errore materiale
[...]
contenuto nella sentenza n. 929/2022, pubblicata il 29.12.2022, laddove il Giudice,
nonostante nella motivazione della sentenza avesse dato atto che l'effetto restitutorio di
COr quanto pagato nelle more da avrebbe costituito effetto automatico di un eventuale accoglimento dell'opposizione a precetto, nulla aveva statuito sul punto nel dispositivo della sentenza medesima.
Chiedeva quindi procedersi alla correzione della sentenza nel senso di condannare
[...]
alla restituzione -in favore della Parte_1 COroparte_1
e del della somma di €.17.182,65, oltre interessi dal dovuto, medio
[...] CP_1
tempore versatele a seguito dell'ordinanza di assegnazione del 27.02.2020.
Si costituiva che si opponeva alla richiesta di correzione ed Parte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'istanza o, comunque, la sua infondatezza nel merito.
pagina 3 di 10 Disposta la comparizione delle parti, con provvedimento n. cron. 11517/2023 del
15.11.2023, il Tribunale di Spoleto accoglieva l'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza 929/2022 del 22.12.2022 e per l'effetto, ad integrazione del dispositivo della predetta sentenza, ordinava a la restituzione, in Parte_1
favore della della somma di COroparte_1
€.17.182,65 oltre interessi dal dovuto e fino all'effettivo soddisfacimento.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 929/2022 del 29.12.2022, come corretta dall'ordinanza cron. n. 11517/2023 del 15.11.2023, ha interposto appello ex art. 288
c.p.c. per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Inammissibilità e/o nullità dell'istanza di correzione. Mancanza di interesse ad agire
ex art. 100.c.p.c.”
Con l'istanza di correzione e del ha lamentato un vizio di omessa CP_5 CP_1
pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il Giudice statuito, in dispositivo, sulla domanda di condanna alla restituzione del perceptum, a carico di
[...]
contenuta nelle conclusioni dei propri scritti. Parte_1
Sostiene l'appellante che il vizio andasse impugnato in sede di appello, non integrando un'ipotesi di errore materiale.
Afferma che con il provvedimento di correzione si è semplicemente consentito a
[...]
di recuperare il termine di scadenza dell'impugnazione, non essendo il Parte_1
Tribunale incorso in alcun errore e/o dimenticanza in quanto le ragioni della mancata pronuncia di condanna sono ben esposte nella parte motiva della sentenza laddove il primo giudice ha specificato che l'effetto restitutorio è conseguenza automatica dell'accoglimento dell'opposizione.
La dunque, essendo in possesso della copia esecutiva del contratto di mutuo CP_1
fondiario (sul quale la domanda restitutoria si fonda) poteva procedere al recupero del pagina 4 di 10 relativo credito senza necessità di alcuna ulteriore pronuncia di condanna, avendo la facoltà di azionare il predetto titolo.
Il primo giudice, pertanto, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. da parte della inteso come interesse al conseguimento di CP_1
un'utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice.
2) “Errata valutazione dell'istanza di correzione e conseguente distorta applicazione
dell'art. 287 c.p.c. in relazione alla violazione degli art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.”
La domanda di restituzione accolta in sede di correzione dell'errore materiale è
inammissibile perché tardiva.
Sostiene l'appellante che, riferendosi a pagamento avvenuto in data 27.2.2020, la richiesta di restituzione doveva essere formulata o alla prima udienza, tenutasi in data
15.7.2020, o al più tardi, entro il primo termine di cui all'art. 183, VI c. c.p.c., con scadenza 14.08.2020 - non trovando applicazione nei giudizi di opposizione all'esecuzione il termine di sospensione feriale - mentre è stata richiesta solo con la memoria depositata in data 14.09.2020.
Erra dunque il primo giudice laddove afferma che l'appellata non sarebbe incorsa in alcuna decadenza, né avrebbe modificato la domanda (perché l'effetto restitutorio sarebbe conseguenza automatica dell'accoglimento dell'opposizione), avendo confuso il diritto alla restituzione quale effetto sostanziale dell'accoglimento dell'opposizione, con la domanda di restituzione che, invece, andava proposta nel rispetto dei i termini di decadenza previsti dalle preclusioni processuali.
In conformità dei motivi dedotti, in riforma della sentenza impugnata, l'appellante ha chiesto revocare e/o annullare il provvedimento di correzione dell'errore materiale pronunciato dal Tribunale di Spoleto il 14.11.2023 e, per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda di restituzione tardivamente introdotta, con condanna pagina 5 di 10 dell'appellata al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta del 13.03.2024 si è costituita
[...]
, già eccependo COroparte_7 COroparte_8
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e,
comunque, contestando nel merito l'appello avversario chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria, il Consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 05.02.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Prioritariamente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale che non sussista alcuna ragionevole possibilità di accoglimento, richiedendo le questioni dedotte attività valutativa ed interpretativa su cui
è possibile controvertere.
L'appello è, dunque, ammissibile.
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Il primo motivo di appello prevede in realtà due distinte censure, vale a dire: a)
l'inammissibilità e/o nullità dell'istanza di correzione della sentenza (poi accolta dal primo giudice), visto che l'ipotesi verificatasi era quella dell'omessa pronuncia;
b) la mancanza di interesse ad agire in capo alla banca -ex art. 100.c.p.c.- nel richiedere la correzione in discorso.
pagina 6 di 10 Ritiene questa Corte che entrambe le censure siano infondate.
L'appellante si duole dell'accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale proposta ai sensi dell'art. 287 c.p.c. dalla opponente, con cui il giudice di prime CP_1
cure ha ordinato alla la restituzione in favore dell'appellata della Parte_1
somma di €.17.182,65, versata a seguito dell'ordinanza del 27.02.2020, ciò che nella sua prospettazione violerebbe il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c..
Invero il giudice di prime cure sia nella motivazione della sentenza (cfr. pag. 3), sia nell'ordinanza di accoglimento dell'istanza di correzione del preteso errore materiale
CO (cfr. pag. 1,) ha rilevato “che l'effetto restitutorio di quanto pagato nelle more dalla
costituirebbe effetto automatico di un eventuale accoglimento dell'opposizione a
precetto”.
Osserva la Corte che, in effetti, l'accoglimento dell'opposizione a precetto ha esteso i propri effetti agli atti o provvedimenti di esecuzione (spontanea o anche coattiva) -medio tempore eseguiti dall'opponente- rimasti privi di giustificazione, con conseguente obbligo restitutorio delle somme pagate (effetto sostanziale espansivo esterno della sentenza).
Ai presenti fini è d'uopo rilevare che il primo giudice ha omesso di trascrivere nel dispositivo l'argomentazione adottata in motivazione, sicché mediante il procedimento di correzione ha ovviato ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione (puntualmente espressa nella motivazione) e la sua rappresentazione grafica.
In buona sostanza il procedimento di correzione non ha comportato per il giudice di prime cure alcuna opera di interpretazione o specificazione rispetto a quanto già
affermato (anche perché la somma da restituire era esattamente determinata nel quantum), onde il procedimento di correzione deve considerarsi legittimo in conformità
pagina 7 di 10 della costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Ord.
N.15321/12; Cass. Ord. N.12035/11), cui questo Collegio aderisce con convinzione.
Quanto al preteso difetto di interesse ad agire (art.100 cpc) appare evidente che, in assenza della statuizione relativa all'obbligo restitutorio, la banca avrebbe dovuto incardinare un autonomo procedimento, ciò che giustificava ampiamente l'interesse ad ottenere la correzione in discorso.
Ne deriva che il primo motivo di appello va senz'altro respinto.
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Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto che la domanda di restituzione accolta in sede di correzione dell'errore materiale fosse inammissibile poiché tardiva.
Sostiene a tale proposito l'appellante che, riferendosi a pagamento avvenuto in data
27.2.2020, la richiesta di restituzione doveva essere formulata o alla prima udienza,
tenutasi in data 15.7.2020, o al più tardi, entro il primo termine di cui all'art. 183, VI c.
c.p.c., con scadenza 14.08.2020 - non trovando applicazione nei giudizi di opposizione all'esecuzione il termine di sospensione feriale - mentre è stata richiesta solo con la memoria depositata in data 14.09.2020.
Sul punto il primo giudice ha affermato che “parte attrice non è incorsa in alcuna
decadenza o modifica della domanda, sicché la mancata statuizione sulla restituzione, in
sede di dispositivo, costituisce una mera svista da parte del giudice e, quindi, un mero
errore materiale” (cfr. pag. 1 del provvedimento di accoglimento dell'istanza di correzione della sentenza).
La Corte rileva che il presupposto da cui è partito il Tribunale di Spoleto sia corretto, nel senso che la domanda di restituzione -di quanto medio tempore pagato- non può
considerarsi domanda nuova, tanto è vero che secondo la consolidata giurisprudenza pagina 8 di 10 della Cassazione tale domanda può essere proposta addirittura nel grado di appello
(Cass. Sent. N.7144/2021; Cass. Sent. N.12622/2010).
In pratica la richiesta restitutoria non si ritiene implicita nell'opposizione, ma va fatta oggetto di specifica domanda (tant'è che, in caso di omessa pronuncia sulla restituzione,
la parte può denunciare la minus petizione in sede di impugnazione oppure riproporre la domanda in un autonomo giudizio;
Cass. 24896/23; Cass. 30495/19; 14253/19), ma la domanda di restituzione degli importi corrisposti non incontra preclusioni.
Infatti tale domanda non altera i termini della controversia (che rimangono immutati) e,
soprattutto, è conforme al principio di economia del giudizio (cfr. Cass. Ord. N.6614 del
2023), visto che in caso contrario vi sarebbe una proliferazione delle cause (la parte che ha pagato e che ha diritto alla restituzione delle somme versate dovrebbe iniziare un autonomo giudizio).
Passando ad esaminare il caso di specie non è superfluo rilevare che, a fronte di un pagamento avvenuto in data 27.2.2020, la richiesta di restituzione è stata avanzata con memoria depositata in data 14.09.2020 e poi reiterata in sede di conclusioni.
Ora, se è vero che secondo l'autorevole arresto della Cassazione la richiesta di restituzione di somme pagate è ammissibile anche in appello e deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame (vedi Cass. 32539/22 e da ultimo Cass.
6788/24), a maggior ragione si ritiene possibile proporre tale domanda nel corso del giudizio di primo grado, fino al momento della precisazione delle conclusioni.
Traendo le fila di quanto argomentato ritiene questa Corte che la richiesta di restituzione delle somme versate (proponibile anche in appello) effettuata con memoria ex art. 183
cpc previgente in primo grado debba considerarsi tempestiva e non inosservante delle preclusioni processuali del relativo grado di giudizio.
Ne consegue che anche il secondo motivo di appello va respinto.
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Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 COroparte_1
, contrariis reiectis, così provvede:
[...]
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 929/2022
emessa dal Tribunale di Spoleto il 29.12.2022 come corretta con ordinanza n.
11517/2023 del 15.11.2023);
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, che liquida in €.5.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- visto l'art. 13 c.1 quater del DPR n.115/2002 dichiara che sussistono i presupposti per versare il doppio del contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 16 giugno 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
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