Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 19/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1123/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1123/2024, introdotta da:
, nata ad [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. LUNARDI Sonia e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la ricorrente:
“❖Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2) lett. b), Legge 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle Parti in LI ES, in data 16 dicembre 2006 secondo il rito civile e trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di LI ES con atto n.
7 - Parte I – Anno 2006, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
❖ Affidare in via esclusiva rafforzata i minori e alla madre Persona_1 Persona_2 NO , con collocamento presso quest'ultima; Controparte_1
❖ Disporre che il sig. ersi alla NO , a titolo di contributo ordinario al mantenimento CP_2 CP_1 dei figli, la somma di € 400 mensili, o altra somma maggiore che dovesse risultare congrua in corso di causa, rivalutabile secondo gli indici Istat sin dalla data della presentazione del ricorso per divorzio giudiziale, fissando al 5 di ogni mese il giorno per effettuare il versamento;
Pag. 1
➢ Qualora il Giudice lo ritenga opportuno, si chiede sin d'ora che vengano ascoltati i minori Persona_1
e , in particolare sulla frequentazione del padre e sul rapporto con lui. Persona_2
➢ Si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia ordinare ex art. 210 cpc all' e Controparte_3 all'INPS di fornire ogni dato in loro possesso relativo alla situazione reddituale e contributiva del sig. CP_2
;
[...]
➢ Si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia ordinare ex art. 156 VI comma c.c. al terzo datore di lavoro che dovesse palesarsi in esito all'istruttoria di versare direttamente alla NO il contributo al Controparte_1 mantenimento come sopra quantificato o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale di Novara riterrà di giustizia.”
* Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 17.6.2024, adiva il Tribunale di Novara per Controparte_1 ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto a LI ES (NO) in data 16.12.2006 con atto trascritto nei registri del Comune di LI CP_2
ES Atto n.
7 - Parte I – Anno 2006. Dall'unione tra i coniugi nascevano , in data 5.06.2007 e , in data Persona_1 Persona_2
25.01.2013.
Con decreto di omologa del 11.4.2019, il Tribunale di Novara pronunciava la separazione personale dei coniugi, prevedendo l'affido dei minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della prole a partire dal momento in cui avesse avuto un reddito sufficiente versando alla madre un assegno mensile di importo pari a euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
La ricorrente rappresentava che gli accordi raggiunti in sede di separazione erano frutto di una sudditanza psicologica nei confronti del marito;
che successivamente all'omologa della separazione, in data 28.05.2019, sporgeva denuncia-querela nei confronti di Controparte_1 CP_2 per i maltrattamenti subiti nel corso della convivenza matrimoniale alla quale faceva seguito
[...]
l'apertura presso la Procura della Repubblica di Novara del procedimento penale n. 1973/2019 R.G.N.R. per il reato p. e p. dagli artt. 572 e 61, n. 11 quinquies, c.p. Rappresentava, altresì, che con ordinanza del 9.9.2019 il G.I.P. presso il Tribunale di Novara applicava al la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con prescrizione CP_2 allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie. Parte ricorrente evidenziava che nessun divieto di avvicinamento ai figli veniva imposto al (come da provvedimento del CP_2
18.9.2019).
Pag. 2 Parte ricorrente, inoltre, rappresentava che la misura cessava di avere effetti per decorrenza dei termini e che per i fatti di cui alla denuncia-querela del 28.05.2019 il veniva rinviato a CP_2 giudizio e veniva condannato con sentenza n.69 del 23.1.2023, alla pena di anni due di reclusione, pena sospesa ex art. 163 c.p.. Alla luce di quanto sopra, la ricorrente adiva il Tribunale di Novara per la modifica delle condizioni di separazione. Con decreto del 6.11.2023, il Tribunale di Novara dichiarava la modifica delle condizioni della separazione: “1) affida i figli minori in via super esclusiva alla madre, presso la quale sono collocati;
2) sospende gli incontri padre/figli; 2) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire indirettamente al mantenimento dei figli mediante corresponsione alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, di un assegno mensile di importo pari a euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT (FOI), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-ricreative. Una volta effettuate le spese, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa. L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà interamente percepito dalla madre”. Rappresentava la ricorrente che, dalla separazione, i coniugi non si erano più riconciliati e chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 L.898/70. Evidenziava , inoltre, come il padre non avesse mai contribuito al Controparte_1 mantenimento dei figli, si disinteressasse delle esigenze di cura, istruzione ed educazione degli stessi rendendo difficoltosa la gestione dei minori;
anche solo per il mancato consenso del padre alla partecipazione delle gite scolastiche. Ancora, la ricorrente rappresentava che i minori si mostravano contrari a riprendere i rapporti con il soprattutto, alla luce dell'aggressione subita da da parte del padre. CP_2 Persona_1
Quanto alle proprie condizioni economiche, rappresentava di essere Controparte_1 dipendente dell'esercizio commerciale OVS e di percepire una retribuzione mensile di circa €800,00 mensili e di essere in difficoltà economica, in quanto gravata dal pignoramento di un quinto dello stipendio, per debiti contratti dal marito, nonché di versare l'importo di € 400,00 mensili a titolo di canone di locazione. Precisava, infine, di non avere più alcun rapporto con il CP_2
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 5.11.2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica a parte resistente, ne dichiarava la contumacia e, procedeva all'interrogatorio libero della ricorrente.
, nel corso dell'interrogatorio libero, ha dichiarato: “Abito a LI Controparte_1
ES via Don Minzoni n.81, vivo con i miei due figli. Non ho alcun rapporto con il sig. e lui non ha CP_2 alcun rapporto con i minori tanto da non chiedere neppure agli assistenti sociali di incontrarli. Il padre non versa alcunché né per le spese straordinarie ma anzi sono io che sto pagando i debiti da lui contratti. Chiedo aiuto per la gestione dei ragazzi perché sono in forte difficoltà economica. Attualmente sono seguita dai Servizi Sociali;
il più piccolo è seguito da una psicologa privata”. La ricorrente chiedeva sentenza parziale in punto di status ed il Giudice rimetteva la causa in decisione.
* Con ordinanza del 5 novembre 2024, il Giudice ha confermato le statuizioni economiche previste nel decreto di omologa della separazione, ordinando all'INPS di trasmettere l'estratto contributivo
Pag. 3 relativo alla posizione lavorativa di e ad Agenzia Entrate e Riscossione di CP_2 trasmettere dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. È stata pronunciata, altresì, sentenza parziale in punto status.
****
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate da parte ricorrente e l'acquisizione tramite INPS tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. Sul regime di affidamento e collocamento Come è noto, nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337 ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337 quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace.
L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del genitore;
sul punto, Cassazione ha, infatti, ritenuto che “integrano comportamenti altamente
Pag. 4 sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). Ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., anche in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il Tribunale può, tuttavia, stabilire diversamente, disponendo che, nell'interesse del minore, anche le decisioni di maggior interesse vadano riservate al genitore affidatario, fermo l'obbligo di vigilanza dell'altro genitore. Si tratta del modello di affido c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, in presenza del quale al genitore non affidatario rimane il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Nel caso di specie, il Collegio ritiene, che vi siano i presupposti per confermare l'affido super esclusivo dei minori in favore della madre, come peraltro già disposto dal Tribunale con decreto di modifica delle condizioni di separazione del 6.11.2023. Sul punto, deve, in primo luogo, osservarsi come dal procedimento sia emersa la progressiva indifferenza da parte del resistente nei confronti dei minori, che trova conferma nella mancata costituzione nel presente giudizio. In particolare, è emerso come non mantenga alcun serio ed apprezzabile contatto CP_2 con i minori da, ormai, diversi anni. Ancora, oltre al disinteresse manifestato il resistente si sia mai interessato alla vita dei minori né da un punto di vista materiale né da un punto di vista spirituale. Ancora, il convenuto è stato condannato -seppur con sentenza non ancora passata in giudicato a quanto consta al Collegio- per il reato di maltrattamenti aggravati dalla presenza dei figli minori. Ma vi è di più. il Tribunale, con il già citato decreto di modifica delle condizioni di separazione, ha disposto l'affidamento super-esclusivo dei minori alla madre, osservando quanto segue:
«Innanzitutto si rileva che con sentenza del 23.01.2023 il sig. è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli CP_2 artt. 572 e 61, n. 11 quinquies, c.p. e condannato alla pena di anni due di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della provvisionale liquidata in favore della parte civile Controparte_1
Il Giudice penale ha ritenuto integrata la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 11-quinquies, c.p. dell'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto evidenziando che “in argomento, è puntualissima la testimonianza di la quale ha riferito di come il figlio le avesse raccontato spontaneamente Testimone_1 R_ del calcio inferto dal padre alla madre: viva rappresentazione di una violenza appunto “assistista”, interiorizzata e ricordata dal bambino, chiaramente ricondotta alle dinamiche esistenti tra i genitori”. Il contesto violento cui sono stati esposti e nel corso della convivenza coniugale dei Persona_1 Persona_2 genitori emerge anche da quanto riferito dai ragazzini agli operatori del Servizio di NPI, i quali non hanno rilevato alcun condizionamento nel racconto dei minori. Nella relazione datata 16.05.2023 il Servizio di NPI, cui il Giudice relatore aveva demandato la valutazione della condizione psico-fisica dei minori alla luce delle resistenze da questi mostrate agli incontri con il padre, ha riferito che “Per quanto riguarda gli incontri con il padre, entrambi i fratelli hanno manifestato la loro intenzione di
Pag. 5 non vederlo. Dei due il più categorico è stato spiegando la propria decisione con due motivazioni: la prima ER
è per tutto quello che il padre “ha fatto alla mamma anche in nostra presenza”; la seconda è perché il sig CP_2
“continua a negare tutto quello che ha fatto”. ha raccontato che a marzo 2022 il papà l'ha chiamato una R_ volta, in orario di scuola, sul cellulare che ovviamente lui aveva lasciato a casa. Dato che dopo quell'episodio il papà non ha più richiamato, ritiene che al sig non importi nulla di lui e quindi non reputa di doverlo incontrare… CP_2 inoltre ha raccontato di essersi molto spaventato per un episodio avvenuto verso settembre/ottobre 2022. In R_ quella occasione il padre si è inaspettatamente presentato davanti al cancello del cortile della scuola durante un momento in cui i bambini, compreso erano lì. Il bambino ha riferito che il sig fermava i suoi compagni R_ CP_2 chiedendo del figlio. Questo fatto lo ha spaventato tantissimo perché gli ha fatto temere che il padre potesse scavalcare il cancello e fare a lui “quello che aveva fatto a;
per questo motivo si è nascosto e si è messo a piangere. Le ER maestre hanno capito la situazione e hanno fatto rientrare i bambini. Una volta in classe, ha manifestato alle R_ maestre e ai compagni i suoi timori e ha espresso la preoccupazione che il sig potesse fare male ai compagni e CP_2 alle maestre “come aveva fatto alla mamma”. A questo proposito, il bambino ha riferito alle scriventi di un episodio di violenza alla madre da parte del padre, a cui aveva assistito. Lo stesso episodio era stato visto anche da ER
Per questi motivi
nessuno dei due minori intende al momento rivedere il padre, ed entrambi ritengono che se lo facessero ora, starebbero troppo male. Rispetto al futuro i due fratelli hanno idee molto chiare: pensa che forse potrebbe ER parlare ancora con il padre, ma solo dopo che “avrà scontato la sua pena in carcere, in modo che capisca i suoi sbagli”. Tuttavia, ritiene di dovere rivalutare tale possibilità dopo che il padre avrà scontato la sua pena. Per R_ invece non importa tanto che il padre paghi per i suoi sbagli ma “deve capire quello che ha fatto e se ne deve stare anche un po' da solo per le cose che ha fatto”. Inoltre il bambino reputa che, quando sentirà il bisogno di vedere il padre, sarà lui stesso a chiederglielo, ma al momento non lo ritiene possibile poiché sente di non potersi fidare di lui”. L'episodio che ha visto coinvolto nell'autunno del 2022 dinanzi alla scuola, riportato dal Servizio di NPI, R_
è verosimilmente legato a quanto riferito dal fratello ai Carabinieri il giorno 11.06.2022, vale a dire ER all'aggressione asseritamene subita vicino al bar “Koala” di LI ES ad opera del padre, il quale con spallate e gomitate lo avrebbe colpito al volto. È in atti la denuncia querela sporta dalla madre del minore e il referto del Pronto Soccorso dal quale risulta la diagnosi di “trauma facciale e FLC delle labbra da percosse”. La psicologa e la neuropsichiatra infantile ha poi concluso riportando come “allo stato attuale siano stati messi in atto idonei interventi che stanno aiutando i ragazzi ad approcciarsi a un percorso di elaborazione dei traumi subiti da parte del padre. La NO appare collaborante con i servizi ed è seguita con un intervento di sostegno CP_1 presso il centro Antiviolenza AIED. Le scriventi ritengono che le motivazioni che portano entrambi i fratelli relative al loro rifiuto di vedere il padre, meritino di essere tenute in considerazione e accolte. Pertanto, non si ritiene opportuno modificare in alcun modo le modalità di relazione dei figli con il signor fino a quando i ragazzi appariranno CP_2 pronti ad affrontare un incontro con sufficiente serenità”. Ad avviso del Collegio, il quadro istruttorio disponibile giustifica e impone l'affido dei minori in via super esclusiva alla madre, la quale potrà assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i figli. La tutela del superiore interesse dei minori ad uno sviluppo psico-fisico sereno ed equilibrato rende opportuna, allo stato, la sospensione di qualunque incontro padre/figli.» (cfr. decreto del 6.11.2023). Da quanto riportato, è evidente che in relazione al resistente non è allo stato formulabile alcun giudizio di capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, necessari per il mantenimento dell'affido condiviso. Al contrario, la sua costante assenza nella vita dei minori rende necessario evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia” (Ord. Trib. Milano 20/03/2014 - est. Dott. Giuseppe Buffone).
Pag. 6 Per quanto concerne la madre, non è emerso alcun elemento di allarme in ordine al rapporto con i minori;
la quale è in grado di prendersi cura dei figli in tutti gli aspetti. Né vi sono segnali che la madre abbia indirizzato i minori verso forme di rifiuto del padre. Sulla scorta di quanto sopra, ritiene il Collegio che un affidamento condiviso ad entrambi i genitori sarebbe pregiudizievole per i minori e contrario ai loro interessi, non apparendo il padre come dotato di sufficienti capacità genitoriali. L'affido super esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa prevede, dunque, che anche le decisioni di maggior interesse vengano assunte dalla madre, intendendo per tali le decisioni relative alla residenza, istruzione e profili sanitari. Quanto al regime di visita e frequentazione, il Tribunale ritiene, considerato quanto sopra e rilevato l'assenza di contatti tra le parti, di non dover disporre allo stato un palinsesto di visite minime tra il padre e i minori, tenuto conto delle vicende processuali in corso e della già detta comprovata noncuranza e trascuratezza dimostrata nei confronti dei figli. Deve, pertanto, confermarsi la sospensione degli incontri tra il padre ed i figli.
4. Sulla domanda di mantenimento Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento dei figli minorenni della coppia, deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Dall'estratto conto contributivo trasmesso dall'INPS in data 6.7.2023 emerge che il CP_2 disoccupato nel 2019, ha successivamente svolto attività lavorativa dal 2020 al 2023. Sono state acquisite le certificazioni uniche rilasciate dai diversi datori di lavoro e riferite agli anni di imposta 2020-2022. Il resistente risulta aver percepito redditi di poco superiori agli € 10.000,00 (cfr. estratto contributivo INPS del 6.11.2024). Dalle dichiarazioni dei redditi della ricorrente emergono, per l'anno di imposta 2022, un reddito lordo di € 13.291,00 per l'anno di imposta 2023, un reddito lordo di € 14.502,00. Le condizioni reddituali delle parti sono, dunque, similari a quelle dell'anno in cui è stata pronunciata la separazione consensuale. Inoltre, a fronte delle invariate condizioni economiche delle parti, parte resistente non ha alcun onere di contribuzione diretta dei figli, che non vede e i quali non pernottano presso di lui. Tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti, delle esigenze dei minori e la circostanza che la totalità della cura e dell'accudimento gravino sulla madre il Collegio ritiene congruo che il padre contribuisca al mantenimento dei minori, versando l'importo di € 400,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda, oltre a rivalutazione ISTAT;
le spese straordinarie saranno poste a carico di ciascun genitore al 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. Stante il regime di affidamento super-esclusivo, l'assegno unico deve essere percepito integralmente dalla madre.
Pag. 7 La domanda formulata dalla ricorrente di pagamento diretto in suo favore da parte del datore di lavoro di è inammissibile, atteso che l'art. 473 bis.37 c.p.c. non prevede più alcun CP_2 provvedimento giurisdizionale per il pagamento diretto da parte del terzo.
5. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte ricorrente nella misura di € 3809,00 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità bassa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Affida i figli minori in via super esclusiva alla madre, presso la quale sono collocati;
2. obbliga a corrispondere a , a titolo di assegno di CP_2 Controparte_1 mantenimento per i figli e , l'importo di euro 400,00 Persona_1 Persona_2 mensili con decorrenza dalla data della domanda, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
3. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
4. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
5. condanna versare a le spese di lite, che liquida in CP_2 Controparte_1 complessivi € 3.809,00 oltre a IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 10.4.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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