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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1584/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1584/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 20 maggio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. NASO DOMENICO, oggi sostituito dall'avv. Elisa Parte_1
Mazzucato
Per l funzionario . CP_1 Controparte_2
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1584/2024 promossa da:
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1030 /2024 RG Lav. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. NASO DOMENICO, elettivamente domiciliato il di lui studio sito in Roma,
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 con le Dott.sse FUCCI CHIARA e MORBIOLI NICOLETTA, elettivamente domiciliato presso l' di sito in Borgo Scroffa n. 2 – Controparte_4 CP_5 CP_5
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- Il ricorrente allega di aver lavorato negli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docenti e CP_3 domanda, per le predette annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per ciascuna annualità Controparte_3 sopra indicata;
- il si è costituito in giudizio, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il CP_3 rigetto del ricorso;
in particolare ha eccepito l'intervenuta prescrizione del beneficio relativo agli aa.ss. 2017/18, 2018/19 e 2019/20;
- all'udienza del 20/05/2025, le parti hanno proceduto alla discussione della causa precisando le conclusioni come da atti introduttivi;
rilevato che: - l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_6 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso (si richiamano, ex multiis, anche ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c., i seguenti precedenti sentt. nn. 617/2024, 586/2024, 635/2024, 611/2024), a cui si intende dar seguito, anche sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui, pure, si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.; - la pronuncia della S.C. in parola ha sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_3 all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- ciò posto, va anzitutto accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal rispetto agli aa.ss. CP_3
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;
- la sentenza della S.C. sopra citata ha infatti precisato che: “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”;
- considerato che il predetto DPCM fissa nel periodo compreso tra l'1 settembre ed il 30 ottobre di ciascun anno scolastico la finestra temporale in cui è possibile per il docente di ruolo accedere al beneficio, nel caso di specie il momento in cui il diritto poteva essere fatto valere coincide con il conferimento degli incarichi in quanto tutti non anteriori alla predetta finestra temporale, in particolare essendo stati stipulati con decorrenza dal 26.10.2017, 1.10.2018, 25.9.2019. Pertanto, avuto riguardo all'ultimo anno scolastico sopra indicato, considerato quale dies a quo la data del
25.9.2019, in mancanza di ulteriori idonei atti interruttivi, al momento della notificazione del presente ricorso (25.9.2019) era inutilmente decorso il termine quinquennale di prescrizione;
- invero, l'interruzione del termine di prescrizione non è stata dimostrata in modo efficace da parte ricorrente, non essendo in particolare provato che le diffide prodotte in giudizio fossero specificamente riferita al ricorrente (all. 14 ric.);
- con riferimento alle restanti domande della parte ricorrente il ricorso deve trovare accoglimento;
- risulta documentalmente provato, infatti, che parte ricorrente, immessa in ruolo con decorrenza 1.9.2023, ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del CP_3 convenuto, per quel che qui interessa, durante gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, con contratti di lavoro prevedenti il servizio annuale o fino al termine delle attività didattiche;
- in relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo.
- deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente è oggi dipendente del convenuto in ruolo con decorrenza giuridica dal 01.09.2023, ed è pertanto titolare della CP_3 carta in cui è caricata la somma per l'anno scolastico in corso. Parte ricorrente domanda, tuttavia, il riconoscimento delle somme riferite agli anni scolastici 2017/18 e ss. in cui ha svolto il proprio servizio in forza di contratti a termine;
- nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
- il deve quindi essere condannato all'accredito sulla Carta di cui la ricorrente è già in CP_3 possesso della somma pari a complessivi euro 1.500,00. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015;
- le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa (€ 1.500), possono essere liquidate come in dispositivo, compensate al 50 % in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il all'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione CP_3 del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n.
107/2015 in dotazione al docente della somma pari ad euro Parte_1
1.500,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- liquida in € 515,00 le spese di lite, oltre a € 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Vicenza, 20/05/2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Neri i
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1584/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 20 maggio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. NASO DOMENICO, oggi sostituito dall'avv. Elisa Parte_1
Mazzucato
Per l funzionario . CP_1 Controparte_2
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1584/2024 promossa da:
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1030 /2024 RG Lav. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. NASO DOMENICO, elettivamente domiciliato il di lui studio sito in Roma,
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 con le Dott.sse FUCCI CHIARA e MORBIOLI NICOLETTA, elettivamente domiciliato presso l' di sito in Borgo Scroffa n. 2 – Controparte_4 CP_5 CP_5
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- Il ricorrente allega di aver lavorato negli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docenti e CP_3 domanda, per le predette annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per ciascuna annualità Controparte_3 sopra indicata;
- il si è costituito in giudizio, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il CP_3 rigetto del ricorso;
in particolare ha eccepito l'intervenuta prescrizione del beneficio relativo agli aa.ss. 2017/18, 2018/19 e 2019/20;
- all'udienza del 20/05/2025, le parti hanno proceduto alla discussione della causa precisando le conclusioni come da atti introduttivi;
rilevato che: - l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_6 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso (si richiamano, ex multiis, anche ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c., i seguenti precedenti sentt. nn. 617/2024, 586/2024, 635/2024, 611/2024), a cui si intende dar seguito, anche sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui, pure, si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.; - la pronuncia della S.C. in parola ha sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_3 all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- ciò posto, va anzitutto accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal rispetto agli aa.ss. CP_3
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;
- la sentenza della S.C. sopra citata ha infatti precisato che: “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”;
- considerato che il predetto DPCM fissa nel periodo compreso tra l'1 settembre ed il 30 ottobre di ciascun anno scolastico la finestra temporale in cui è possibile per il docente di ruolo accedere al beneficio, nel caso di specie il momento in cui il diritto poteva essere fatto valere coincide con il conferimento degli incarichi in quanto tutti non anteriori alla predetta finestra temporale, in particolare essendo stati stipulati con decorrenza dal 26.10.2017, 1.10.2018, 25.9.2019. Pertanto, avuto riguardo all'ultimo anno scolastico sopra indicato, considerato quale dies a quo la data del
25.9.2019, in mancanza di ulteriori idonei atti interruttivi, al momento della notificazione del presente ricorso (25.9.2019) era inutilmente decorso il termine quinquennale di prescrizione;
- invero, l'interruzione del termine di prescrizione non è stata dimostrata in modo efficace da parte ricorrente, non essendo in particolare provato che le diffide prodotte in giudizio fossero specificamente riferita al ricorrente (all. 14 ric.);
- con riferimento alle restanti domande della parte ricorrente il ricorso deve trovare accoglimento;
- risulta documentalmente provato, infatti, che parte ricorrente, immessa in ruolo con decorrenza 1.9.2023, ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del CP_3 convenuto, per quel che qui interessa, durante gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, con contratti di lavoro prevedenti il servizio annuale o fino al termine delle attività didattiche;
- in relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo.
- deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente è oggi dipendente del convenuto in ruolo con decorrenza giuridica dal 01.09.2023, ed è pertanto titolare della CP_3 carta in cui è caricata la somma per l'anno scolastico in corso. Parte ricorrente domanda, tuttavia, il riconoscimento delle somme riferite agli anni scolastici 2017/18 e ss. in cui ha svolto il proprio servizio in forza di contratti a termine;
- nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
- il deve quindi essere condannato all'accredito sulla Carta di cui la ricorrente è già in CP_3 possesso della somma pari a complessivi euro 1.500,00. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015;
- le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa (€ 1.500), possono essere liquidate come in dispositivo, compensate al 50 % in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il all'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione CP_3 del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n.
107/2015 in dotazione al docente della somma pari ad euro Parte_1
1.500,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- liquida in € 515,00 le spese di lite, oltre a € 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Vicenza, 20/05/2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Neri i