TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8889 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 4401/2025 R.G., a cui è riunita quella n. 8658/2024 R.G.
posto che con decreto dell'1.7.2025 l'udienza in prosieguo stata sostituita dal deposito di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito di tali note fino all'1.12.2025;
lette le “note scritte” depositate dall' entro tale termine;
CP_1
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Rotondo
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.4.2024 (al quale è stato assegnato il n. 8658/24 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all' indennità di accompagnamento, sulla CP_ base di una domanda amministrativa inoltrata all' il 23.11.2022.
Lamentava il mancato riconoscimento da parte della Commissione medica dell'indennità di accompagnamento.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione affermando che Persona_1 fin dalla domanda amministrativa la ricorrente non si trovava nell'impossibilità di deambulare e di compere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
1 La ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 23.2.2025 (al quale è stato assegnato il n. 4401/25 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e, dunque, di accertare la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa “e, per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa”.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Disposta la riunione della causa relativa alla precedente fase di ATPO a quella in esame, è stata disposta ed espletata ulteriore consulenza tecnica medico-legale.
*** L'opposizione è infondata.
Anche il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione, dott. confermando Persona_2 le valutazioni del precedente ctu dott. , ha concluso la sua relazione Persona_1 rappresentando l'insussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento.
Tali conclusioni, in quanto basate su precisi e concreti dati obiettivi, oltre che sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rinvia per relationem, vanno pienamente condivise.
Pertanto, in assenza del requisito sanitario oggetto di domanda, la stessa deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, la ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motivo essa non deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, CP_ comprese quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede: a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara parte ricorrente non tenute a pagare all' le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di consulenza a carico dell'
Si comunichi.
In Napoli, il 2.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
2
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 4401/2025 R.G., a cui è riunita quella n. 8658/2024 R.G.
posto che con decreto dell'1.7.2025 l'udienza in prosieguo stata sostituita dal deposito di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito di tali note fino all'1.12.2025;
lette le “note scritte” depositate dall' entro tale termine;
CP_1
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Rotondo
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.4.2024 (al quale è stato assegnato il n. 8658/24 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all' indennità di accompagnamento, sulla CP_ base di una domanda amministrativa inoltrata all' il 23.11.2022.
Lamentava il mancato riconoscimento da parte della Commissione medica dell'indennità di accompagnamento.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione affermando che Persona_1 fin dalla domanda amministrativa la ricorrente non si trovava nell'impossibilità di deambulare e di compere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
1 La ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 23.2.2025 (al quale è stato assegnato il n. 4401/25 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e, dunque, di accertare la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa “e, per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa”.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Disposta la riunione della causa relativa alla precedente fase di ATPO a quella in esame, è stata disposta ed espletata ulteriore consulenza tecnica medico-legale.
*** L'opposizione è infondata.
Anche il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione, dott. confermando Persona_2 le valutazioni del precedente ctu dott. , ha concluso la sua relazione Persona_1 rappresentando l'insussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento.
Tali conclusioni, in quanto basate su precisi e concreti dati obiettivi, oltre che sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rinvia per relationem, vanno pienamente condivise.
Pertanto, in assenza del requisito sanitario oggetto di domanda, la stessa deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, la ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motivo essa non deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, CP_ comprese quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede: a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara parte ricorrente non tenute a pagare all' le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di consulenza a carico dell'
Si comunichi.
In Napoli, il 2.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
2