Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 06/02/2026, n. 1779
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Tassazione D.I. provvisoriamente esecutivo

    I decreti ingiuntivi sono soggetti a tassazione in base alla loro natura esecutiva, indipendentemente dall'apposizione della formula esecutiva o dalla sospensione dell'esecutorietà. L'estinzione del giudizio di opposizione ha comportato il passaggio in giudicato del D.I., che costituisce valido titolo esecutivo soggetto alla tassazione applicata.

  • Accolto
    Tassazione scritture private di enunciazione

    Perché si configuri la tassazione per enunciazione, è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia un espresso richiamo al negozio posto in essere, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi che ne identificano natura e contenuto. Le parti non hanno depositato il decreto ingiuntivo contenente l'enunciazione, rendendo impossibile verificare la completezza degli elementi e la certezza del rapporto giuridico sotteso. In mancanza di tali elementi di certezza, l'avviso va annullato quanto alla tassazione delle scritture di enunciazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 06/02/2026, n. 1779
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1779
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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