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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 06/02/2026, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1779/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:45 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente EGIDI GIORGIO, Relatore FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15772/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021-003-DI-000008632-0-001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12409/2025 depositato il 05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 18.10.2024, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione nr. 2021/003/DI/000008632/0/001, dell'importo di € 15.890,00 (oltre € 8,75 per spese di notifica), notificatogli a titolo di imposta di registro, con applicazione della aliquota del 3% sulla base imponibile, costituita – da un lato - dalla somma di € 50.000,00 di cui al D.I. n. 8632/2021 (N. 9192/2021 di R.G. del Tribunale di Roma); dall'altro lato, dalle scritture private di enunciazione, richiamate nel D.I. suddetto, relative ad un prestito di € 215.045,00, oltre alla relativa sanzione del 120%, per omessa registrazione delle predette scritture private.
A fondamento del ricorso, il contribuente ha dedotto:
1) che, quanto alla somma di € 50.000,00, la tassazione non doveva essere applicata, in quanto il D.I. in questione, sebbene dichiarato provvisoriamente esecutivo, non era mai stato azionato, mentre il giudizio di opposizione (nr. 44835/2021 R.G. del Tribunale di Roma) era stato poi abbandonato, con conseguente sua estinzione e cancellazione dal ruolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 cpc (doc.4);
2) che, quanto alle scritture private di enunciazione del prestito di € 215.045,00, si trattava sostanzialmente di un atto di ricognizione del debito per il quale, secondo la Corte di Cassazione, avendo natura dichiarativa, andava applicata una tassazione proporzionale, seppur con aliquota dell'1% (cfr. Cass nr. 3370/2020 e nr. 24107/2014). Dunque, nel caso di specie, appariva evidente l'errore nel quale era incorso l'Ufficio che - a tutto voler ammettere e concedere - avrebbe dovuto tassare la base imponibile portata da quelle scritture di enunciazione - pari ad € 215.045,00 - applicando l'aliquota dell'1% e non del 3%, con ogni conseguenza anche in ordine all'applicazione delle relative sanzioni.
Con le controdeduzioni depositate in data 28.10.2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I^ di Roma, contestando l'avverso ricorso e deducendo:
1) che i decreti ingiuntivi erano soggetti ad imposta di registro ex art. 37 del TUR, in forza della loro natura esecutiva, a prescindere dall'apposizione ad essi della formula esecutiva o dall'eventuale sospensione dell'esecutorietà in caso di opposizione (cfr. ex multis Cass. ordinanza n. 4327/2021); in altri termini, l'imposta veniva applicata sulla base della "esecutività del decreto ingiuntivo e non sulla sua esecuzione in concreto" (cfr. Cass., sez. Trib., n. 11663/2001), in quanto “l'imposta di registro colpiva una manifestazione di capacità contributiva (articolo 53 Costituzione), indipendentemente dalla volontà dell'istante di procedere all'esecuzione del titolo”;
2) che, in ordine all'avvenuta tassazione delle scritture private di enunciazione del debito, occorreva considerare la chiara disposizione di cui all'art. 22 D.P.R. 131/1986, secondo cui: “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche
2 la pena pecuniaria di cui all'art. 69 L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita”.
Il contribuente Ricorrente_1 ha depositato, in data 22.11.2025, una memoria illustrativa con cui si è limitato a riportarsi ai motivi del ricorso nonché ad insistere per l'accoglimento.
All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 04.12.2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo, già regolarmente comunicato alle Parti.
* * *
Venendo all'esame del ricorso proposto dal contribuente, si deve rilevare - quanto all'imposto di registro sulla somma di € 50.000,00 di cui al D.I oggetto di causa - che, come indicato dall'Ufficio, in base all'art. 37 del TUR, i decreti ingiuntivi sono soggetti a tassazione in forza della loro natura esecutiva, a prescindere dall'apposizione ad essi della formula esecutiva o dall'eventuale sospensione dell'esecutorietà in caso di opposizione (cfr., ex multis, Cass. ordinanza n. 4327/2021); che, in ogni caso, l'estinzione del giudizio di opposizione, avvenuta ai sensi dell'art. 309 c.p.c., comportata il passaggio in giudicato del D.I. che, quindi, costituendo un valido titolo esecutivo, deve essere soggetto alla tassazione applicata del 3%.
Quanto, invece, alla tassazione delle scritture di enunciazione (relative all'asserito prestito di € 215.045,00), si deve premettere che la Corte di Cassazione (n. 28559/2019) abbia chiarito come: “si deve invero considerare che, per potersi configurare la enunciazione, è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a se' stante. La tassazione per enunciazione, dunque, non può operare se nell'atto soggetto a registrazione siano menzionate circostanze dalle quali possa solo dedursi che esiste tra le parti il rapporto giuridico non denunciato, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per se' stesse, e quindi senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico”.
Orbene, nel caso in esame, le Parti non hanno depositato il decreto ingiuntivo che dovrebbe contenere l'enunciazione in questione e, quindi, non è possibile verificare a cosa si riferisca l'enunciazione e se sia completa di tutti gli elementi costitutivi, volti a dare certezza del rapporto giuridico sottoposto a tassazione.
3 In altri termini, viene a mancare proprio quella situazione giuridicamente rilevata, nella misura in cui è in grado di conferire “certezza” al rapporto preesistente sotteso fra le parti, denominata appunto “enunciazione”, che ai sensi dell'art 22 del TUR fa scattare l'obbligo fiscale di corrispondere l'imposta di registro anche in relazione all'ulteriore “atto enunciato”.
Dunque, in mancanza di tali elementi di certezza, l'avviso opposto deve essere annullato quanto alla tassazione delle scritture di enunciazione del prestito di € 215.045,00 (con relative sanzioni), mentre deve essere confermato unicamente con riferimento alla tassazione della somma di € 50.000,00 di cui al D.I. n. 8632/2021.
A fronte della parziale reciproca soccombenza, appare corretto, ex art. 92 c.p.c., disporre l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso così come in motivazione. Compensa le spese di lite.
Così deciso il 4.12.2025
Il Giudice relatore La Presidente
IO EG LA RR
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Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:45 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente EGIDI GIORGIO, Relatore FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15772/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021-003-DI-000008632-0-001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12409/2025 depositato il 05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 18.10.2024, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione nr. 2021/003/DI/000008632/0/001, dell'importo di € 15.890,00 (oltre € 8,75 per spese di notifica), notificatogli a titolo di imposta di registro, con applicazione della aliquota del 3% sulla base imponibile, costituita – da un lato - dalla somma di € 50.000,00 di cui al D.I. n. 8632/2021 (N. 9192/2021 di R.G. del Tribunale di Roma); dall'altro lato, dalle scritture private di enunciazione, richiamate nel D.I. suddetto, relative ad un prestito di € 215.045,00, oltre alla relativa sanzione del 120%, per omessa registrazione delle predette scritture private.
A fondamento del ricorso, il contribuente ha dedotto:
1) che, quanto alla somma di € 50.000,00, la tassazione non doveva essere applicata, in quanto il D.I. in questione, sebbene dichiarato provvisoriamente esecutivo, non era mai stato azionato, mentre il giudizio di opposizione (nr. 44835/2021 R.G. del Tribunale di Roma) era stato poi abbandonato, con conseguente sua estinzione e cancellazione dal ruolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 cpc (doc.4);
2) che, quanto alle scritture private di enunciazione del prestito di € 215.045,00, si trattava sostanzialmente di un atto di ricognizione del debito per il quale, secondo la Corte di Cassazione, avendo natura dichiarativa, andava applicata una tassazione proporzionale, seppur con aliquota dell'1% (cfr. Cass nr. 3370/2020 e nr. 24107/2014). Dunque, nel caso di specie, appariva evidente l'errore nel quale era incorso l'Ufficio che - a tutto voler ammettere e concedere - avrebbe dovuto tassare la base imponibile portata da quelle scritture di enunciazione - pari ad € 215.045,00 - applicando l'aliquota dell'1% e non del 3%, con ogni conseguenza anche in ordine all'applicazione delle relative sanzioni.
Con le controdeduzioni depositate in data 28.10.2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I^ di Roma, contestando l'avverso ricorso e deducendo:
1) che i decreti ingiuntivi erano soggetti ad imposta di registro ex art. 37 del TUR, in forza della loro natura esecutiva, a prescindere dall'apposizione ad essi della formula esecutiva o dall'eventuale sospensione dell'esecutorietà in caso di opposizione (cfr. ex multis Cass. ordinanza n. 4327/2021); in altri termini, l'imposta veniva applicata sulla base della "esecutività del decreto ingiuntivo e non sulla sua esecuzione in concreto" (cfr. Cass., sez. Trib., n. 11663/2001), in quanto “l'imposta di registro colpiva una manifestazione di capacità contributiva (articolo 53 Costituzione), indipendentemente dalla volontà dell'istante di procedere all'esecuzione del titolo”;
2) che, in ordine all'avvenuta tassazione delle scritture private di enunciazione del debito, occorreva considerare la chiara disposizione di cui all'art. 22 D.P.R. 131/1986, secondo cui: “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche
2 la pena pecuniaria di cui all'art. 69 L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita”.
Il contribuente Ricorrente_1 ha depositato, in data 22.11.2025, una memoria illustrativa con cui si è limitato a riportarsi ai motivi del ricorso nonché ad insistere per l'accoglimento.
All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 04.12.2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo, già regolarmente comunicato alle Parti.
* * *
Venendo all'esame del ricorso proposto dal contribuente, si deve rilevare - quanto all'imposto di registro sulla somma di € 50.000,00 di cui al D.I oggetto di causa - che, come indicato dall'Ufficio, in base all'art. 37 del TUR, i decreti ingiuntivi sono soggetti a tassazione in forza della loro natura esecutiva, a prescindere dall'apposizione ad essi della formula esecutiva o dall'eventuale sospensione dell'esecutorietà in caso di opposizione (cfr., ex multis, Cass. ordinanza n. 4327/2021); che, in ogni caso, l'estinzione del giudizio di opposizione, avvenuta ai sensi dell'art. 309 c.p.c., comportata il passaggio in giudicato del D.I. che, quindi, costituendo un valido titolo esecutivo, deve essere soggetto alla tassazione applicata del 3%.
Quanto, invece, alla tassazione delle scritture di enunciazione (relative all'asserito prestito di € 215.045,00), si deve premettere che la Corte di Cassazione (n. 28559/2019) abbia chiarito come: “si deve invero considerare che, per potersi configurare la enunciazione, è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a se' stante. La tassazione per enunciazione, dunque, non può operare se nell'atto soggetto a registrazione siano menzionate circostanze dalle quali possa solo dedursi che esiste tra le parti il rapporto giuridico non denunciato, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per se' stesse, e quindi senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico”.
Orbene, nel caso in esame, le Parti non hanno depositato il decreto ingiuntivo che dovrebbe contenere l'enunciazione in questione e, quindi, non è possibile verificare a cosa si riferisca l'enunciazione e se sia completa di tutti gli elementi costitutivi, volti a dare certezza del rapporto giuridico sottoposto a tassazione.
3 In altri termini, viene a mancare proprio quella situazione giuridicamente rilevata, nella misura in cui è in grado di conferire “certezza” al rapporto preesistente sotteso fra le parti, denominata appunto “enunciazione”, che ai sensi dell'art 22 del TUR fa scattare l'obbligo fiscale di corrispondere l'imposta di registro anche in relazione all'ulteriore “atto enunciato”.
Dunque, in mancanza di tali elementi di certezza, l'avviso opposto deve essere annullato quanto alla tassazione delle scritture di enunciazione del prestito di € 215.045,00 (con relative sanzioni), mentre deve essere confermato unicamente con riferimento alla tassazione della somma di € 50.000,00 di cui al D.I. n. 8632/2021.
A fronte della parziale reciproca soccombenza, appare corretto, ex art. 92 c.p.c., disporre l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso così come in motivazione. Compensa le spese di lite.
Così deciso il 4.12.2025
Il Giudice relatore La Presidente
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