Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1425/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. GIAMBALVO FRANCESCO
Appellante nei confronti di:
N.Q. DI IMPRESA DESIGNATA DAL F.G.V.S. Controparte_1
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. GRISAFI MAURIZIO
(c.f. ), contumace CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
Appellate
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
appellante: “Si insiste nei motivi di appello ed attesa la peculiarità della vicenda e le motivazioni addotte dal Giudice di Prime cure a fondamento della propria decisione, si insiste affinché venga disposto giuramento suppletorio del sig. ”; Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, aveva chiesto, a Parte_1
(già n.q. di Impresa Controparte_4 Controparte_5
Designata dal F.G.V.S. e a CONSAP-Servizio F.G.V.S., il risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro stradale occorso il 25 gennaio 2011. Aveva narrato l'attore che, mentre stava percorrendo, alla guida dell'autoveicolo BMW tg.
EA081WZ, la “strada statale S.S. 624, in prossimità bivio Misilbesi, alle ore 19:40 circa”, venne urtato da un'autovettura in seguito dileguatasi, perdendo il controllo del mezzo e riportando gravi lesioni. Nel contraddittorio con l'Impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, che aveva contestato ogni avversa deduzione, la pretesa (riscontrato che l'attore non aveva assolto al proprio onere probatorio) è stata disattesa dal Tribunale di Sciacca, così negando il chiesto ristoro.
L'odierno appellante, col gravame, contesta le ragioni poste a fondamento della statuizione, basata sull'assunto di non avere il danneggiato fornito, con il compendio probatorio offerto, piena prova dell'accadimento: evidenzia invece l'attendibilità del teste escusso (quello che avrebbe assistito al sinistro), sottolineando la congruenza rispetto gli altri mezzi di prova.
costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, contestando le CP_1
doglianze dell'appellante.
Senza incombenti istruttori, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, con ordinanza dell'11 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione, assegnandosi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame ex
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 art. 342 c.p.c., giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007,
1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare quale responsabile del sinistro stradale il conducente dell'autovettura rimasta non identificata) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Riepilogati come prima evidenziato i principali fatti di causa, il gravame risulta infondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
In punto di responsabilità, vale innanzitutto osservare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c. Dunque, il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno e, per il caso di risarcimento del danno da sinistro stradale cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'addebitabilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro veicolo (cfr. in tal senso
Cassazione civile sez. III, 19 settembre 1992 n° 10762; v. anche Cassazione civile sez. III n* 5892/2016).
Nella fattispecie, la pretesa, così come prospettata, è fondata sul fatto che l'incidente per cui è causa si sarebbe verificato per la esclusiva condotta colposa del conducente del veicolo rimasto non identificato, che nel transitare sulla “SS
624, in prossimità del bivio Misilbesi”, avrebbe urtato l'autovettura guidata dal che avrebbe perso il controllo del mezzo finendo col riportare gravi lesioni Pt_1
personali.
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria espletata in prime cure, Parte_1
non ha raggiunto prova in ordine alle descritte modalità di accadimento del sinistro
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 e, dunque, sulla responsabilità del conducente di veicolo rimasto non identificato.
Con i due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante contesta il vaglio di allegazioni e prove da parte del giudice di prime cure: precisamente, si duole del vaglio della testimonianza resa dal teste , evidenziando alcune circostanze che Testimone_1
sarebbero coerenti a quanto narrato dal teste (cioè che, dato il lungo lasso di tempo trascorso dal sinistro, le incertezze e inesattezze delle dichiarazioni rese provano la loro veridicità, che la mancata identificazione del teste da parte dei Carabinieri intervenuti “è giustificata dal fatto che il quando loro arrivarono era già Tes_1
andato via”, consegnando un biglietto da visita a un ufficiale, e che “probabilmente colui che ha ricevuto il biglietto da visita del sig. ha dimenticato di Tes_1
consegnarlo ai Carabinieri”), e si duole pure del vaglio della consulenza tecnica di parte.
Quanto alla prova testimoniale, quanto addotto si incentra sulla attendibilità del teste, che tuttavia deve essere valutata unitamente a tutti gli elementi offerti al decidente, e che conducono a ritenere non provata la tesi dell'odierno appellante.
Sul punto, in sede di legittimità si è precisato che “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (ex multiis Cass.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 n.15712/2010).
Incidono sulla attendibilità del teste, asseritamente presente sui luoghi, le numerose imprecisioni nelle sue dichiarazioni, con alcune circostanze in evidente contrasto con le altre risultanze.
Segnatamente, il testimone ha riferito che “ fossero le 16.30, era prima che facesse buio” (cfr. verbale d'udienza del 16/03/2017), mentre nella comunicazione della notizia di reato redatta dalla Legione Carabinieri di Sciacca si legge che “In data 25.01.2011 alle ore 20:00 circa (…) giungeva una segnalazione il cui interlocutore richiedeva l'intervento dei Carabinieri a seguito di un sinistro stradale con feriti verificatosi sulla S.S. 624 località Misilbesi agro di Sambuca di
Sicilia ove un'autovettura si era ribaltata”.
Quanto dichiarato dai Carabinieri di Sciacca trova peraltro conferma nel verbale di Pronto Soccorso, dal quale risulta “data e ora di ingresso 25/01/2011 20:17”, e nel verbale di ricezione della denuncia/querela sporta da il quale Parte_1
ha riferito che “verso le 19.40 circa, mentre transitavo lungo la SS. 624
(denominata fondovalle) Palermo-Sciacca, con direzione verso Sciacca, dopo aver superato il bivio Misilibesi e precisamente mentre percorrevo la prima curva a destra vedo sopraggiungere, in direzione opposta alla mia, una autovettura (…), che effettuato un sorpasso in curva invadeva la mia corsia di marcia (…). A seguito dell'urto andavo fuori strada”.
L'appellante, tuttavia, sostiene che “dato il lasso di tempo trascorso, circa 7 anni dal sinistro, ci può stare che il teste si sbagli sull'orario” e che “è plausibile che
l'incidente si sia verificato intorno alle 19:00” (cfr. pagg. 4-5, atto di appello). Ma allora deve comunque escludersi che il sinistro, contrariamente a quanto riferito dal teste, siasi verificato “prima che facesse buio”, in quanto è noto che in pieno inverno già alle ore 19:00 non vi sia più luce;
né il teste ha inteso riferirsi a condizioni di luce artificiale, appunto per l'indicazione oraria riferita.
Ancora, il testimone ha affermato che “c'era anche un'altra persona, non ricordo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 se fosse un finanziere o un carabiniere. Il sig. era ferito (…). Non ricordo se Pt_1
ci fosse sangue. È venuta l'ambulanza e nell'occasione gli lasciavo un biglietto da visita. Non ricordo di averlo visto in piedi, il bigliettino lo diedi all'ufficiale” (cfr. verbale d'udienza del 16/03/2017).
La dichiarazione è generica e non trova riscontro nella documentazione in atti, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure. In particolare, i
Carabinieri hanno affermato che “non si rinvenivano sulla sede stradale tracce di frenata ne tantomeno la presenza di eventuali punti d'urto dovuti all'impatto con altri veicoli, ne tantomeno sul luogo la presenza di testimoni che avevano assistito agli eventi” (v. p. 3, comunicazione della notizia di reato).
Test Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è implausibile che il abbia consegnato un biglietto da visita ad un pubblico ufficiale e che
[...]
quest'ultimo abbia dimenticato di consegnarlo alle autorità competenti: vengono rappresentate, in sintesi, dall'appellante circostanze ipotetiche (come quella sui tempi di percorrenza dell'ambulanza, a suo dire non compatibile con quanto sarebbe emerso) che, prive di riscontro, non valgono a supportare la pretesa.
In definitiva, si è in presenza di un quadro dal quale emergono elementi di irredimibile contrasto rispetto alla documentazione in atti, tali da non poter ritenere attendibile la deposizione del teste . Testimone_1
Quanto al vaglio della consulenza tecnica di parte, l'appellante eccepisce che “il
Giudice di prime cure avrebbe dovuto dare maggiore peso alla relazione tecnica di parte redatta dall'Ing. atteso che questa con tanto di riproduzioni Per_1
fotografiche, dimostra in maniera scientifica i punti di contatto con l'autovettura che ha fatto sbandare l'auto del e che, invece, “ha preferito dare maggiore Pt_1
rilevanza ad una relazione, quella dei Carabinieri di Sciacca, del tutto priva di elementi e rilievi tecnici” (cfr. p. 7-8, atto di appello).
Ancora la Suprema Corte ha di recente chiarito che la “perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 1/2/2023 n. 2980), rimanendo
“semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cassazione civile, sez. II, ordinanza 30/11/2020 n. 27297).
Nel caso di specie, i dati offerti nella relazione si pongono in contrasto con quanto documentato dai Carabinieri di Sciacca;
segnatamente, il consulente di parte rappresenta che il “punto ove si è materializzato il primo e solo contatto tra i veicoli in movimento non può che trovarsi nelle immediate vicinanze dell'uscita dalla curva” e che “l'evento sinistrorso ebbe a verificarsi per colpa esclusiva del conducente la vettura antagonista” (cfr. p. 11-14, CTP), mentre i Carabinieri hanno esplicitato che “non si rinvenivano sulla sede stradale tracce di frenata ne tantomeno la presenza di eventuali punti d'urto dovuti all'impatto con altri veicoli”
(v. p.3, comunicazione notizia di reato;
p. 34, rilevamento tecnico-descrittivo).
Non è da tralasciare poi che è lo stesso CTP ad affermare che “il risultato della velocità trovata, non risulta compatibile con il limite imposto in quel tratto” e che
“il rispetto dei divieti e della segnaletica verticale associati ad una velocità più moderata, avrebbero sicuramente fatto evitare o minimizzare il sinistro (…), evitando così quei danni fisici e materiali a cui è andato incontro il conducente la
BMW” (cfr. p. 13-14, relazione).
Alla luce delle considerazioni svolte, non è emersa prova che l'autoveicolo dell'appellante si sia ribaltato a causa dell'urto prodotto dal conducente di un'autovettura non identificata (e in difetto di un pur limitato quadro probatorio del tutto superfluo si appalesa il giuramento suppletorio sollecitato dallo stesso appellante).
Pertanto, il gravame risulta infondato e deve essere disatteso, con conferma della impugnata statuizione.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 Quanto alle spese di lite, ferma la statuizione di primo grado, risultando confermata la soccombenza di per il presente grado vanno poste a Parte_1
carico dell'appellante soccombente;
la liquidazione come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da con atto di citazione del 27/6/2019 Parte_1
avverso la sentenza n.12/2019 resa dal Tribunale di Sciacca il 9/1/2019.
Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1
n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S., Controparte_4
liquidate in complessivi € 3.400,00, per compensi, oltre rimborso forfettario,
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 19 marzo 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8