Sentenza breve 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 08/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02114/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2114 del 2024, proposto da
MI NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montecorvino Rovella (Sa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Di Dato D'Aquino, con domicilio eletto presso il suo studio in Pontecagnano Faiano, via Po 15;
per l'annullamento
a) dell’ingiunzione di demolizione n. 83/2024 dell’8.10.2024, a firma del Capo Area Tecnica Seconda del Comune di Montecorvino Rovella, avente a oggetto “Ingiunzione alla demolizione art. 31, comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. – opere realizzate in assenza di titoli edilizi in Piazza Budetta n. 53 del capoluogo”; b) della comunicazione di avvio del procedimento del 05.08.2024 recante prot. n. 14169/2024; c) della relazione di sopralluogo prot. n. 13774 del 29.07.2024; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montecorvino Rovella (Sa);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente impugna l’ordinanza n. 83 dell’08.10.2024, con cui il Comune di Montecorvino Rovella ha ingiunto la demolizione di un deposito per alimenti non conforme al PUC vigente, realizzato senza titolo in piazza Budetta n. 53, in aderenza ad un immobile commerciale.
Il ricorso è affidato a quattro motivi:
1.- “trattasi, palesemente, di una porzione del locale commerciale che esiste da prima del 1963, acquistato per donazione nel 2003, oggetto di CILA nel 2015 e menzionato nel certificato di agibilità del 2015. Il Comune, nel 2015, ha dichiarato l’agibilità dell’intero locale commerciale sito alla piazza Budetta n. 53 di proprietà del sig. NA, ivi compreso il locale che adesso assume essere stato realizzato recentemente in difformità al PUC vigente (del 2021)”,
2.- “la vetustà della realizzazione dell’opera – esistente sin dal 1963 – avrebbe richiesto un altro tipo di istruttoria da parte della amministrazione e necessitava di una specifica motivazione sulla esistenza dell’interesse pubblico a demolire opere risalenti nel tempo”;
3.- “il locale deposito è stato realizzato in epoca remota, precedentemente alla approvazione del PUC, avvenuta nel 2021”;
4.- “la eliminazione del locale in parola, con il ripristino dello stato dei luoghi, pregiudicherebbe la parte della struttura eseguita in conformità”.
Resiste il Comune di Montecorvino Rovella.
Il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata.
Riguardo ai primi tre motivi, tutti incentrati sulla risalenza dell’opera a prima del 1963, è sufficiente fare richiamo alla relazione amministrativa in data 06.12.2024, depositata dal Comune il 24.01.2025 e non contestata dal ricorrente, dove si afferma che il corpo di fabbrica da demolire, per come oggi esistente, non può essere precedente al 1963, in quanto esso non si trova riportato: - né dal PdF adottato nel 1972 ed approvato nel 1978: - né dall’aerofotogrammetria del 1979; - né dalle tavole di progetto della concessione edilizia n. 104 del 29.03.1988, rilasciata in favore di Di OR NT ed altri, per la ristrutturazione ed il consolidamento statico dell’immobile principale, che riportano solo un piccolo locale adibito a bagno.
Quanto, poi, all’ultimo motivo, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, la situazione di pericolo di stabilità della parte legittima del fabbricato, presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, riguarda la fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione (cfr. T.A.R. Sicilia, sentenza n. 218 del 18 gennaio 2024).
La particolarità della vicenda consente di compensare le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO