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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6373/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione seconda civile -
in persona del Giudice monocratico, dott. Gaetano Negro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
nella causa di primo grado, iscritta al n. 6373/2018 del r.g., in decisione all'udienza del 18.2.2025, tenuta in modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
tra
in persona del curatore fallimentare Parte_1
OPPONENTE CONTUMACE
nonché
, cod. fisc.: Parte_2 CodiceFiscale_1
, C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2
C.F.: , Parte_3 CodiceFiscale_3
C.F.: ), tutti nella qualità di fideiussori della Controparte_2 CodiceFiscale_4 [...] rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Luongo e Rosetta Belmonte ed Parte_1 elettivamente domiciliati presso il rispettivo domicilio digitale
- opponenti-
E
, c.f.: e per essa quale mandataria con sede CP_3 P.IVA_1 Parte_4 legale in Verona, Piazzetta Monte, 1, c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Carmine Picone ed elettivamente domiciliata in Latina, Piazza della Libertà n. 21 presso lo Studio dell'Avv. Gianluca Carfagna
pagina 1 di 11 - opposta -
e cf. e, per essa, quale mandataria, la Controparte_4 P.IVA_3 [...] cf. rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Picone ed Controparte_5 P.IVA_4 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore predetto;
- intervenuta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contrati bancari
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.09.2023 le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2015/18 , per l'importo di
€235.464,73emesso in data 4.9.2018 a favore di ,la CP_3 Controparte_6
- nonché i sigg. , ,
[...] Parte_2 Controparte_1 Parte_3
e quali fideiussori in solido tra loro, gli opponenti contestavano la Controparte_2 pretesa creditoria dell'Istituto di credito e in particolare chiedevano:
1) in via principale annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto per mancata prova del credito vantato dalla ricorrente, per insufficiente documentazione;
2) revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'invalidità della certificazione di cui all'art. 50 TUB;
4) accertare e dichiarare l'usura ab origine dei contratti di sconto-effetti, e per l'effetto scorporare tutte le somme corrisposte a tale titolo, prevedendone la restituzione a favore della correntista, aumentati di interessi e rivalutazioni come per legge e, se del caso, compensarli con l'eventuale credito vantato dalla controparte;
5) dichiarare la nullità e/o inefficacia dei contratti di fideiussione per contrarietà all'art. 33 comma 2 legge 287/90 e 1957 c.c. con tutte le conseguenze di legge;
7) accertare e dichiarare il reale rapporto dare-avere tra le parti, previa epurazione di tutte le poste non dovute anche tramite CTU;
In data 01.03.2019 si costituiva in giudizio per il tramite della mandataria Controparte_3
al fine di resistere alle avverse domande, e chiedeva, nel merito, rigettare Parte_4
l'opposizione spiegata dagli opponenti, siccome infondata in fatto ed in diritto, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 11 In data 19.10.2019, si costituiva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la Controparte_4 per il tramite della mandataria reiterando e facendo Controparte_5 proprie tutte le difese spiegate dalla cedente e chiedeva l'estromissione di Controparte_3 quest'ultima dal presente giudizio.
All'udienza del 24.09.2020 questo Tribunale, preso atto del fallimento in data 30/01/2020 della società opponente , dichiarava l'interruzione del Controparte_6 processo, poi tempestivamente riassunto unicamente dai fideiussori , Parte_2 CP_1
, e .
[...] Parte_3 Controparte_2
1.1 In via preliminare e in rito occorre dichiarare la contumacia della fallita in quanto non costituita a seguito della prosecuzione del giudizio da parte dei soli fidejussori della obbligata principale.
1.2 Sempre in rito occorre dare atto nei confronti della predetta fallita dell'applicazione del seguente principio. Con l'art. 24 l. fall.- ratione temporis vigente - viene delineata una competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile (per tutte, Cass., n. 11647/04; Cass., n. 10116/00) e per giurisprudenza consolidata le questioni concernenti il giudice dinanzi al quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento anche se impropriamente formulate in termini di competenza sono, in realtà, questioni attinenti al rito sicché il giudice erroneamente adito nelle forme ordinarie è tenuto a dichiarare l'improponibilità della domanda siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda litis ingressus impediens concettualmente distinta da un'eccezione di incompetenza (Cass., n. 19984/2005; Cass., n. 8018/2000).
1.3 Sempre in rito va dichiarata come tardivo l'atto di intervento depositato addì 19.2.2025 da con il patrocinio del'avv. Andrea Fioretti in quanto avvenuto ben oltre Controparte_7 la udienza di precisazione delle conclusioni (18.4.2024)
2. In via preliminare e nel merito occorre interrogarsi sulla natura giuridica della fidejussione prodotta in atti ai fini della verifica della proponibilità dei motivi di opposizione indicati nell'atto introduttivo di giudizio.
2.1) Sul punto, va dato atto che il problema dell'individuazione del discrimine tra garanzia personale e contratto autonomo di garanzia, degli indici attestanti l'autonomia dell'obbligazione del garante e del valore ermeneutico da attribuire alla clausola “a prima pagina 3 di 11 richiesta”– ovvero se la stessa abbia una portata equivalente e se comprovi in modo assoluto o solo presuntivo il carattere astratto del negozio di garanzia in cui sono inserite – ha impegnato da tempo la dottrina e la giurisprudenza, nell'ambito delle quali, nonostante l'importante pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 3947 del 2010, si sono registrati orientamenti contrastanti.
Partendo dall'esame del rapporto della clausola suddetta, alcune pronunce ne affermano l'equipollenza e l'idoneità a precludere al garante, in deroga all'art. 1945 c.c., l'opponibilità al creditore delle eccezioni relative al rapporto principale (Cass., n. 65/2012; Cass., n. 29215/2008). Secondo un altro orientamento è essenziale l'inserimento dell'espressione
“senza eccezioni” al fine di ritenere l'autonomia dell'obbligazione del garante (Cass., n. 19300/2005; Cass., n. 3964/1999). In linea con tale impostazione si pone la richiamata sentenza n. 3947/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame si rileva come i contratti di fideiussione allegati al fascicolo monitorio recano clausole del seguente tenore: “pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (come si evince dall'art. 6 delle fideiussioni).
Secondo altra giurisprudenza di legittimità la distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione va colta nell'ambito della valutazione complessiva del regolamento contrattuale, nel senso che deve essere attribuita centralità alla relazione in cui si è inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi considerare, ai fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell'accordo tra debitore principale e garante (Cass., n. 15108/2013; Cass., n. 7345/1995; Cass., n. 3964/1999)
Per tale ultimo orientamento interpretativo il dato letterale emergente complessivamente dal negozio non assurge a fattore esclusivo, ma viene corroborato dai canoni ex artt. 1362 e 1363 c.c. e la clausola “a prima richiesta” da fattore costitutivo diviene prova, avente natura indiziaria, della garanzia autonoma.
Tale ultimo orientamento è stato di recente confermato con le seguenti considerazioni: «a norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime” (cfr. Cass. civ. n. 32786/2022).
Sulla fattispecie di causa si rileva che in contrasto con l'astrazione causale tipica del pagina 4 di 11 Garantievertrag è la pattuita deroga espressa all'art. 1957 c.c., prevista in contratto all'art. 5 a mente della quale “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, e il termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 cc, si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza della obbligazione garantita”.
L'esigenza di derogare espressamente all'onere del creditore di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, previsto dalla disposizione appena richiamata, postula la sussistenza di quel collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale che costituisce uno degli elementi strutturali in cui si manifesta l'accessorietà nella fideiussione.
Parimenti ultronea, in un negozio che dovrebbe essere caratterizzato dall'automatica astrazione dal rapporto garantito, appare la previsione dell'art. 6 (ultima parte) secondo la quale “l'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”.
Si ritiene che anche tali condizioni contrattuali si pongano in evidente discrasia rispetto alla clausola di pagamento a prima richiesta e che per questo valgano a escludere la scissione causale della garanzia rispetto al rapporto di valuta che costituisce un tratto morfologico indefettibile del contratto autonomo di garanzia.
Tali considerazioni consentono di pervenire alla conclusione che la clausola “a semplice richiesta scritta” contenuta nella garanzia prestata dagli opponenti non può reputarsi ostativa all'esame delle contestazioni dai medesimi svolte in relazione ai rapporti bancari azionati dall'istituto di credito opposto.
2.2) Con riferimento al dedotto riconoscimento di debito degli odierni garanti contenuto nella rimodulazione del credito prodotta dalla opposta, trattandosi di rilievi concernenti la nullità del rapporto ( cfr. all. 8 al ricorso monitorio) occorre rilevare quanto segue.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la promessa di pagamento fa presumere, fino a prova contraria, l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra il promittente e il destinatario della stessa.
Ciò significa che la dichiarazione del dichiarante non è un negozio giuridico unilaterale astratto costitutivo di un'obbligazione autonoma del promittente, non ha una portata dispositiva, ma probatoria del fatto costitutivo del rapporto fondamentale.
Più precisamente per effetto della dichiarazione il soggetto attivo del rapporto fondamentale che fa valere il suo diritto di credito è sollevato dall'onere di allegare il fatto specifico costitutivo del suo diritto ed in pari tempo sollevato dall'onere di dedurre mezzi di prova diversi dalla dichiarazione sintetica della sussistenza di una fattispecie che dal dichiarante non è specificamente individuata, generativa dell'obbligo del promittente.
pagina 5 di 11 Come chiarito in dottrina, alla parte dichiarante spetta l'onere di prospettare essa stessa nel processo, nel quale è evocata per il pagamento della somma esatta, la fattispecie costitutiva del rapporto fondamentale e di fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi della stessa ovvero la prova negativa dello stesso fatto costitutivo del rapporto.
Appare pertanto doveroso l'esame dei motivi di opposizione sollevati dai garanti.
3) Venendo al primo motivo di opposizione, con riferimento all' eccezione di violazione dei presupposti di cui all' art 50 TUB, si rileva come l'eccezione sia infondata e non meriti accoglimento per le seguenti ragioni: in tema di prova del credito fornita da un Istituto bancario, l'ordinario estratto conto, è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Nel caso di specie, sin dalla fase monitoria, sono stati prodotti tutti gli estratti conto continuativi dal 1.1.2008 al 31.8.2017 successivamente integrati dagli estratti conto precedenti nella costituzione nella presente fase di opposizione (cfr. all. n. 4 alla comparsa depositata da il 01.03.2019), assolvendo, pertanto, all' onere probatorio di cui CP_3 era gravata nella fase di merito con riferimento al rapporto di conto corrente e alle aperture di credito confluite sul conto predetto.
4) Relativamente alle operazioni di sconto, si osserva che lo stesso è disciplinato dagli artt. 1858 e ss c.c. ed è il contratto con cui la , previa deduzione dell'interesse, CP_8 anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Sicchè, con la operazione di anticipazione delle fatture, la “anticipa” al cliente una parte delle somme CP_8 indicate nelle fatture emesse e non ancora pagate. Solitamente, le poste attive e passive che derivano dall'operazione in questione vengono annotate in un apposito conto, accessorio a quello ordinario del cliente, che prende il nome di “conto- anticipi”. Pertanto, nel conto anticipi, le somme anticipate dalla banca vengono registrate “a debito” e messe a disposizione del cliente mediante accredito nel conto corrente ordinario del cliente stesso, sino al limite dell'affidamento concessogli. Le somme anticipate rappresentano, in ogni caso, un debito del cliente nei confronti della , che varierà a seconda che il debitore del correntista paghi o meno gli CP_8 importi portati dalle fatture scontate. Sicchè i rapporti di debito e credito relativi alle operazioni di anticipazione delle fatture vengono regolati mediante annotazioni sul conto corrente di corrispondenza, con conseguente applicazione di tutte le condizioni contrattuali previste per tale conto. Ed infatti, la Suprema Corte ha al riguardo statuito che iIn tema di contratto di sconto bancario, che risulti stipulato per
pagina 6 di 11 fatti concludenti, non rileva - al fine del sorgere delle obbligazioni derivanti dal contratto, né l'assenza di un contratto di apertura di credito, né la mancanza di un "castelletto di sconto", atteso che il contratto di sconto non richiede la forma scritta nè "ad substantiam" né "ad probationem", ferma restando, ove lo sconto avvenga mediante girata, l'osservanza delle formalità richieste dalla legge di circolazione del titolo. Il "castelletto di sconto", infatti è un negozio distinto dal contratto di apertura di credito in quanto con esso la banca s'impegna, nel limite e per il tempo concordati, a scontare, a favore di un soggetto determinato, gli effetti e le ricevute bancarie che questo le presenterà senza implicare, anche se regolato in conto corrente, alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della "messa a disposizione") con la conseguenza che detto trasferimento avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto e l'obbligazione restitutoria dello scontatario sorgerà solo ove i documenti scontati rimangano insoluti. (Sez. 1, Sentenza n. 16560 del 14/07/2010, Rv. 614692 - 01)”. Nel caso di specie le doglianze lamentate dagli opponenti non possono essere meritevoli di tutela, stante l'assoluta genericità dei rilievi mossi e la loro infondatezza, non supportati neanche da una perizia contabile di parte. Al contrario, l'onere assertivo ed asseverativo dell è stato sul punto correttamente Controparte_9 adempiuto, mediante la produzione degli atti negoziali fonte di costituzione delle obbligazioni restitutorie dedotte in sede monitoria e della certificazione ex art. 50 TUB.
5) Sull'eccezione dell'inapplicabilità dell'anatocismo quantomeno a far data dal 1° gennaio 2014
È necessario soffermarsi brevemente sull'istituto dell'anatocismo:
l'art. 1283 c.c., in mancanza di usi contrari, stabilisce che gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Il problema si pone nell'ambito dei rapporti di conto corrente bancario, nei quali (come previsto già dalle Norme bancarie uniformi) i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento.
Gli interessi debitori, quindi, vengono scritti in conto e diventano una delle componenti della voce competenze. In questo modo essi concorrono a formare il primo saldo per valuta del trimestre successivo, sul quale si calcolano nuovi interessi. Ne deriva che, in questo modo, si calcolano interessi su interessi scaduti, nel che consiste l'anatocismo.
Prima del 2000 per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli pagina 7 di 11 interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° CP_1 co. dell'art. 2 della cit. delib. a sua volta, dispone: “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità. Alcuna specifica allegazione è stata formalizzata sulla violazione della regola della pari periodicità stabilita dalla delibera CICR indicata, applicandosi alla fattispecie di causa la regola della verifica della medesima capitalizzazione temporale della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (rapporto bancario successivo al 2000).
A decorrere dal 1° gennaio 2014, tuttavia, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2 TUB è stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati).
La predetta lettura è avallata dalla Corte di Cassazione che così ha stabilito sul tema: in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”
A tanto consegue la eliminazione della capitalizzazione degli interessi per il periodo tra il 1.12.2014 e sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016 pagina 8 di 11
6) Sulla dedotta usura ab origine
Relativamente all' asserita usura pattizia ab origine lamentata dagli opponenti vale la pena ricordare che la disciplina dell'usura prevede una cosiddetta usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che inizialmente era il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
L'eccezione di interessi ultralegali sollevata dagli opponenti è infondata e da rigettare, stante la mancanza di una contestazione specifica dalla quale evincere quale tasso d'interesse sarebbe stato di volta in volta applicato dalla banca, in difformità a quello pattuito. Ed invero non è stato effettuato alcun richiamo all'entità dei tassi soglia vigenti per le ipotesi contrattuali, della natura ed entità di eventuali scostamenti, se ab origine o in corso di rapporto. In particolare la parte che deduce la violazione del divieto di usura, vale a dire l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, pertanto la contestazione in tal senso non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica. (Tribunale di Roma, sentenza n. 4065 del 21 febbraio 2018).
Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” ( cfr. Cass. civ. Sezioni Unite 19597/20).
pagina 9 di 11 7) Sulla deroga all'art. 1957 c.c.
Sulla deroga alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. i garanti contestano la legittimità dell'azione della banca, sostenendo che l'istituto di credito non avrebbe proposto istanze contro il debitore principale entro il termine di sei mesi, come previsto dall'art. 1957 c.c. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che le parti possono validamente derogare a tale termine mediante apposita pattuizione contrattuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007, Rv. 597879 - 01).
Nel caso di specie, il contratto di fideiussione prevede una deroga espressa al termine di sei mesi, stabilendo un periodo di 36 mesi entro cui la banca può escutere i fideiussori (art. 5 contratti di fideiussione). Tale clausola, non essendo contraria a norme imperative, è pienamente valida e vincolante. Peraltro, risulta dagli atti che la banca ha esercitato l'azione di escussione entro il termine previsto, con il deposito del ricorso monitorio in data 03/11/2017 ovvero dopo soltanto due mesi dalla revoca di ogni finanziamento e/o affidamento nei confronti del debitore principale del 28/09/2017.
Pertanto, anche tale eccezione in relazione alla decadenza ex art. 1957 c.c. deve essere rigettata.
8) Sulla nullità della fideiussione ex art. 33 comma 2 L. n. 287 del 1990 e art. 2 comma 2 L. n. 287 del 1990
I garanti eccepiscono l'invalidità del contratto di fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust, in particolare dell'art. 2 e dell'art. 33, co. 2, della Legge n. 287/1990. Sul punto, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che la violazione della normativa sulla concorrenza non comporta la nullità integrale del contratto di fideiussione, bensì esclusivamente delle clausole ritenute contrarie ai principi antitrust (Cass. n. 25212/2011; Cass. n. 24846/2016).
Vige sul tema il seguente principio: “la nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito”, (Sez. 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014, Rv. 633338 - 01).
Alcuna prova hanno allegato agli opponenti sulla eventuale modifica della volontà negoziale rispetto alla successiva conoscenza della nullità della intesa vietata e pertanto il rilievo è da rigettare.
pagina 10 di 11 9) In conclusione, la opposizione va integralmente respinta, eccezion fatta per la deduzione sulla capitalizzazione degli interessi successivi all'avvento dell'art. 1 comma 629 legge 147/2013, per la quale occorre apposita ctu, diversamente opinando rispetto al precedente Istruttore.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di a seguito della Parte_1 declaratoria di fallimento della predetta;
- dichiara improcedibile la domanda monitoria nei confronti di
[...]
e, per l'effetto, revoca nei suoi confronti il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2015/18 del 04.09.2018;
- rigetta tutti i motivi di opposizione sollevati dai rimanenti opponenti al decreto ingiuntivo n. 2015/18 del 04.09.2018 eccezion fatta per la capitalizzazione degli interessi del rapporto a far data dalla entrata in vigore della legge di stabilità 2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016
- rimette la causa in trattazione come da separata ordinanza per la rideterminazione degli interessi dovuti e per la definitiva quantificazione del credito della opposta;
- spese alla sentenza definitiva.
Latina, 21.02.2025
Il Giudice dott. Gaetano Negro
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c comma 3 cpc.,
pagina 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione seconda civile -
in persona del Giudice monocratico, dott. Gaetano Negro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
nella causa di primo grado, iscritta al n. 6373/2018 del r.g., in decisione all'udienza del 18.2.2025, tenuta in modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
tra
in persona del curatore fallimentare Parte_1
OPPONENTE CONTUMACE
nonché
, cod. fisc.: Parte_2 CodiceFiscale_1
, C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2
C.F.: , Parte_3 CodiceFiscale_3
C.F.: ), tutti nella qualità di fideiussori della Controparte_2 CodiceFiscale_4 [...] rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Luongo e Rosetta Belmonte ed Parte_1 elettivamente domiciliati presso il rispettivo domicilio digitale
- opponenti-
E
, c.f.: e per essa quale mandataria con sede CP_3 P.IVA_1 Parte_4 legale in Verona, Piazzetta Monte, 1, c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Carmine Picone ed elettivamente domiciliata in Latina, Piazza della Libertà n. 21 presso lo Studio dell'Avv. Gianluca Carfagna
pagina 1 di 11 - opposta -
e cf. e, per essa, quale mandataria, la Controparte_4 P.IVA_3 [...] cf. rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Picone ed Controparte_5 P.IVA_4 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore predetto;
- intervenuta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contrati bancari
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.09.2023 le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2015/18 , per l'importo di
€235.464,73emesso in data 4.9.2018 a favore di ,la CP_3 Controparte_6
- nonché i sigg. , ,
[...] Parte_2 Controparte_1 Parte_3
e quali fideiussori in solido tra loro, gli opponenti contestavano la Controparte_2 pretesa creditoria dell'Istituto di credito e in particolare chiedevano:
1) in via principale annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto per mancata prova del credito vantato dalla ricorrente, per insufficiente documentazione;
2) revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'invalidità della certificazione di cui all'art. 50 TUB;
4) accertare e dichiarare l'usura ab origine dei contratti di sconto-effetti, e per l'effetto scorporare tutte le somme corrisposte a tale titolo, prevedendone la restituzione a favore della correntista, aumentati di interessi e rivalutazioni come per legge e, se del caso, compensarli con l'eventuale credito vantato dalla controparte;
5) dichiarare la nullità e/o inefficacia dei contratti di fideiussione per contrarietà all'art. 33 comma 2 legge 287/90 e 1957 c.c. con tutte le conseguenze di legge;
7) accertare e dichiarare il reale rapporto dare-avere tra le parti, previa epurazione di tutte le poste non dovute anche tramite CTU;
In data 01.03.2019 si costituiva in giudizio per il tramite della mandataria Controparte_3
al fine di resistere alle avverse domande, e chiedeva, nel merito, rigettare Parte_4
l'opposizione spiegata dagli opponenti, siccome infondata in fatto ed in diritto, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 11 In data 19.10.2019, si costituiva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la Controparte_4 per il tramite della mandataria reiterando e facendo Controparte_5 proprie tutte le difese spiegate dalla cedente e chiedeva l'estromissione di Controparte_3 quest'ultima dal presente giudizio.
All'udienza del 24.09.2020 questo Tribunale, preso atto del fallimento in data 30/01/2020 della società opponente , dichiarava l'interruzione del Controparte_6 processo, poi tempestivamente riassunto unicamente dai fideiussori , Parte_2 CP_1
, e .
[...] Parte_3 Controparte_2
1.1 In via preliminare e in rito occorre dichiarare la contumacia della fallita in quanto non costituita a seguito della prosecuzione del giudizio da parte dei soli fidejussori della obbligata principale.
1.2 Sempre in rito occorre dare atto nei confronti della predetta fallita dell'applicazione del seguente principio. Con l'art. 24 l. fall.- ratione temporis vigente - viene delineata una competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile (per tutte, Cass., n. 11647/04; Cass., n. 10116/00) e per giurisprudenza consolidata le questioni concernenti il giudice dinanzi al quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento anche se impropriamente formulate in termini di competenza sono, in realtà, questioni attinenti al rito sicché il giudice erroneamente adito nelle forme ordinarie è tenuto a dichiarare l'improponibilità della domanda siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda litis ingressus impediens concettualmente distinta da un'eccezione di incompetenza (Cass., n. 19984/2005; Cass., n. 8018/2000).
1.3 Sempre in rito va dichiarata come tardivo l'atto di intervento depositato addì 19.2.2025 da con il patrocinio del'avv. Andrea Fioretti in quanto avvenuto ben oltre Controparte_7 la udienza di precisazione delle conclusioni (18.4.2024)
2. In via preliminare e nel merito occorre interrogarsi sulla natura giuridica della fidejussione prodotta in atti ai fini della verifica della proponibilità dei motivi di opposizione indicati nell'atto introduttivo di giudizio.
2.1) Sul punto, va dato atto che il problema dell'individuazione del discrimine tra garanzia personale e contratto autonomo di garanzia, degli indici attestanti l'autonomia dell'obbligazione del garante e del valore ermeneutico da attribuire alla clausola “a prima pagina 3 di 11 richiesta”– ovvero se la stessa abbia una portata equivalente e se comprovi in modo assoluto o solo presuntivo il carattere astratto del negozio di garanzia in cui sono inserite – ha impegnato da tempo la dottrina e la giurisprudenza, nell'ambito delle quali, nonostante l'importante pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 3947 del 2010, si sono registrati orientamenti contrastanti.
Partendo dall'esame del rapporto della clausola suddetta, alcune pronunce ne affermano l'equipollenza e l'idoneità a precludere al garante, in deroga all'art. 1945 c.c., l'opponibilità al creditore delle eccezioni relative al rapporto principale (Cass., n. 65/2012; Cass., n. 29215/2008). Secondo un altro orientamento è essenziale l'inserimento dell'espressione
“senza eccezioni” al fine di ritenere l'autonomia dell'obbligazione del garante (Cass., n. 19300/2005; Cass., n. 3964/1999). In linea con tale impostazione si pone la richiamata sentenza n. 3947/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame si rileva come i contratti di fideiussione allegati al fascicolo monitorio recano clausole del seguente tenore: “pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (come si evince dall'art. 6 delle fideiussioni).
Secondo altra giurisprudenza di legittimità la distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione va colta nell'ambito della valutazione complessiva del regolamento contrattuale, nel senso che deve essere attribuita centralità alla relazione in cui si è inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi considerare, ai fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell'accordo tra debitore principale e garante (Cass., n. 15108/2013; Cass., n. 7345/1995; Cass., n. 3964/1999)
Per tale ultimo orientamento interpretativo il dato letterale emergente complessivamente dal negozio non assurge a fattore esclusivo, ma viene corroborato dai canoni ex artt. 1362 e 1363 c.c. e la clausola “a prima richiesta” da fattore costitutivo diviene prova, avente natura indiziaria, della garanzia autonoma.
Tale ultimo orientamento è stato di recente confermato con le seguenti considerazioni: «a norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime” (cfr. Cass. civ. n. 32786/2022).
Sulla fattispecie di causa si rileva che in contrasto con l'astrazione causale tipica del pagina 4 di 11 Garantievertrag è la pattuita deroga espressa all'art. 1957 c.c., prevista in contratto all'art. 5 a mente della quale “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, e il termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 cc, si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza della obbligazione garantita”.
L'esigenza di derogare espressamente all'onere del creditore di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, previsto dalla disposizione appena richiamata, postula la sussistenza di quel collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale che costituisce uno degli elementi strutturali in cui si manifesta l'accessorietà nella fideiussione.
Parimenti ultronea, in un negozio che dovrebbe essere caratterizzato dall'automatica astrazione dal rapporto garantito, appare la previsione dell'art. 6 (ultima parte) secondo la quale “l'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”.
Si ritiene che anche tali condizioni contrattuali si pongano in evidente discrasia rispetto alla clausola di pagamento a prima richiesta e che per questo valgano a escludere la scissione causale della garanzia rispetto al rapporto di valuta che costituisce un tratto morfologico indefettibile del contratto autonomo di garanzia.
Tali considerazioni consentono di pervenire alla conclusione che la clausola “a semplice richiesta scritta” contenuta nella garanzia prestata dagli opponenti non può reputarsi ostativa all'esame delle contestazioni dai medesimi svolte in relazione ai rapporti bancari azionati dall'istituto di credito opposto.
2.2) Con riferimento al dedotto riconoscimento di debito degli odierni garanti contenuto nella rimodulazione del credito prodotta dalla opposta, trattandosi di rilievi concernenti la nullità del rapporto ( cfr. all. 8 al ricorso monitorio) occorre rilevare quanto segue.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la promessa di pagamento fa presumere, fino a prova contraria, l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra il promittente e il destinatario della stessa.
Ciò significa che la dichiarazione del dichiarante non è un negozio giuridico unilaterale astratto costitutivo di un'obbligazione autonoma del promittente, non ha una portata dispositiva, ma probatoria del fatto costitutivo del rapporto fondamentale.
Più precisamente per effetto della dichiarazione il soggetto attivo del rapporto fondamentale che fa valere il suo diritto di credito è sollevato dall'onere di allegare il fatto specifico costitutivo del suo diritto ed in pari tempo sollevato dall'onere di dedurre mezzi di prova diversi dalla dichiarazione sintetica della sussistenza di una fattispecie che dal dichiarante non è specificamente individuata, generativa dell'obbligo del promittente.
pagina 5 di 11 Come chiarito in dottrina, alla parte dichiarante spetta l'onere di prospettare essa stessa nel processo, nel quale è evocata per il pagamento della somma esatta, la fattispecie costitutiva del rapporto fondamentale e di fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi della stessa ovvero la prova negativa dello stesso fatto costitutivo del rapporto.
Appare pertanto doveroso l'esame dei motivi di opposizione sollevati dai garanti.
3) Venendo al primo motivo di opposizione, con riferimento all' eccezione di violazione dei presupposti di cui all' art 50 TUB, si rileva come l'eccezione sia infondata e non meriti accoglimento per le seguenti ragioni: in tema di prova del credito fornita da un Istituto bancario, l'ordinario estratto conto, è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Nel caso di specie, sin dalla fase monitoria, sono stati prodotti tutti gli estratti conto continuativi dal 1.1.2008 al 31.8.2017 successivamente integrati dagli estratti conto precedenti nella costituzione nella presente fase di opposizione (cfr. all. n. 4 alla comparsa depositata da il 01.03.2019), assolvendo, pertanto, all' onere probatorio di cui CP_3 era gravata nella fase di merito con riferimento al rapporto di conto corrente e alle aperture di credito confluite sul conto predetto.
4) Relativamente alle operazioni di sconto, si osserva che lo stesso è disciplinato dagli artt. 1858 e ss c.c. ed è il contratto con cui la , previa deduzione dell'interesse, CP_8 anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Sicchè, con la operazione di anticipazione delle fatture, la “anticipa” al cliente una parte delle somme CP_8 indicate nelle fatture emesse e non ancora pagate. Solitamente, le poste attive e passive che derivano dall'operazione in questione vengono annotate in un apposito conto, accessorio a quello ordinario del cliente, che prende il nome di “conto- anticipi”. Pertanto, nel conto anticipi, le somme anticipate dalla banca vengono registrate “a debito” e messe a disposizione del cliente mediante accredito nel conto corrente ordinario del cliente stesso, sino al limite dell'affidamento concessogli. Le somme anticipate rappresentano, in ogni caso, un debito del cliente nei confronti della , che varierà a seconda che il debitore del correntista paghi o meno gli CP_8 importi portati dalle fatture scontate. Sicchè i rapporti di debito e credito relativi alle operazioni di anticipazione delle fatture vengono regolati mediante annotazioni sul conto corrente di corrispondenza, con conseguente applicazione di tutte le condizioni contrattuali previste per tale conto. Ed infatti, la Suprema Corte ha al riguardo statuito che iIn tema di contratto di sconto bancario, che risulti stipulato per
pagina 6 di 11 fatti concludenti, non rileva - al fine del sorgere delle obbligazioni derivanti dal contratto, né l'assenza di un contratto di apertura di credito, né la mancanza di un "castelletto di sconto", atteso che il contratto di sconto non richiede la forma scritta nè "ad substantiam" né "ad probationem", ferma restando, ove lo sconto avvenga mediante girata, l'osservanza delle formalità richieste dalla legge di circolazione del titolo. Il "castelletto di sconto", infatti è un negozio distinto dal contratto di apertura di credito in quanto con esso la banca s'impegna, nel limite e per il tempo concordati, a scontare, a favore di un soggetto determinato, gli effetti e le ricevute bancarie che questo le presenterà senza implicare, anche se regolato in conto corrente, alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della "messa a disposizione") con la conseguenza che detto trasferimento avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto e l'obbligazione restitutoria dello scontatario sorgerà solo ove i documenti scontati rimangano insoluti. (Sez. 1, Sentenza n. 16560 del 14/07/2010, Rv. 614692 - 01)”. Nel caso di specie le doglianze lamentate dagli opponenti non possono essere meritevoli di tutela, stante l'assoluta genericità dei rilievi mossi e la loro infondatezza, non supportati neanche da una perizia contabile di parte. Al contrario, l'onere assertivo ed asseverativo dell è stato sul punto correttamente Controparte_9 adempiuto, mediante la produzione degli atti negoziali fonte di costituzione delle obbligazioni restitutorie dedotte in sede monitoria e della certificazione ex art. 50 TUB.
5) Sull'eccezione dell'inapplicabilità dell'anatocismo quantomeno a far data dal 1° gennaio 2014
È necessario soffermarsi brevemente sull'istituto dell'anatocismo:
l'art. 1283 c.c., in mancanza di usi contrari, stabilisce che gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Il problema si pone nell'ambito dei rapporti di conto corrente bancario, nei quali (come previsto già dalle Norme bancarie uniformi) i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento.
Gli interessi debitori, quindi, vengono scritti in conto e diventano una delle componenti della voce competenze. In questo modo essi concorrono a formare il primo saldo per valuta del trimestre successivo, sul quale si calcolano nuovi interessi. Ne deriva che, in questo modo, si calcolano interessi su interessi scaduti, nel che consiste l'anatocismo.
Prima del 2000 per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli pagina 7 di 11 interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° CP_1 co. dell'art. 2 della cit. delib. a sua volta, dispone: “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità. Alcuna specifica allegazione è stata formalizzata sulla violazione della regola della pari periodicità stabilita dalla delibera CICR indicata, applicandosi alla fattispecie di causa la regola della verifica della medesima capitalizzazione temporale della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (rapporto bancario successivo al 2000).
A decorrere dal 1° gennaio 2014, tuttavia, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2 TUB è stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati).
La predetta lettura è avallata dalla Corte di Cassazione che così ha stabilito sul tema: in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”
A tanto consegue la eliminazione della capitalizzazione degli interessi per il periodo tra il 1.12.2014 e sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016 pagina 8 di 11
6) Sulla dedotta usura ab origine
Relativamente all' asserita usura pattizia ab origine lamentata dagli opponenti vale la pena ricordare che la disciplina dell'usura prevede una cosiddetta usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che inizialmente era il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
L'eccezione di interessi ultralegali sollevata dagli opponenti è infondata e da rigettare, stante la mancanza di una contestazione specifica dalla quale evincere quale tasso d'interesse sarebbe stato di volta in volta applicato dalla banca, in difformità a quello pattuito. Ed invero non è stato effettuato alcun richiamo all'entità dei tassi soglia vigenti per le ipotesi contrattuali, della natura ed entità di eventuali scostamenti, se ab origine o in corso di rapporto. In particolare la parte che deduce la violazione del divieto di usura, vale a dire l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, pertanto la contestazione in tal senso non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica. (Tribunale di Roma, sentenza n. 4065 del 21 febbraio 2018).
Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” ( cfr. Cass. civ. Sezioni Unite 19597/20).
pagina 9 di 11 7) Sulla deroga all'art. 1957 c.c.
Sulla deroga alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. i garanti contestano la legittimità dell'azione della banca, sostenendo che l'istituto di credito non avrebbe proposto istanze contro il debitore principale entro il termine di sei mesi, come previsto dall'art. 1957 c.c. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che le parti possono validamente derogare a tale termine mediante apposita pattuizione contrattuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007, Rv. 597879 - 01).
Nel caso di specie, il contratto di fideiussione prevede una deroga espressa al termine di sei mesi, stabilendo un periodo di 36 mesi entro cui la banca può escutere i fideiussori (art. 5 contratti di fideiussione). Tale clausola, non essendo contraria a norme imperative, è pienamente valida e vincolante. Peraltro, risulta dagli atti che la banca ha esercitato l'azione di escussione entro il termine previsto, con il deposito del ricorso monitorio in data 03/11/2017 ovvero dopo soltanto due mesi dalla revoca di ogni finanziamento e/o affidamento nei confronti del debitore principale del 28/09/2017.
Pertanto, anche tale eccezione in relazione alla decadenza ex art. 1957 c.c. deve essere rigettata.
8) Sulla nullità della fideiussione ex art. 33 comma 2 L. n. 287 del 1990 e art. 2 comma 2 L. n. 287 del 1990
I garanti eccepiscono l'invalidità del contratto di fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust, in particolare dell'art. 2 e dell'art. 33, co. 2, della Legge n. 287/1990. Sul punto, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che la violazione della normativa sulla concorrenza non comporta la nullità integrale del contratto di fideiussione, bensì esclusivamente delle clausole ritenute contrarie ai principi antitrust (Cass. n. 25212/2011; Cass. n. 24846/2016).
Vige sul tema il seguente principio: “la nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito”, (Sez. 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014, Rv. 633338 - 01).
Alcuna prova hanno allegato agli opponenti sulla eventuale modifica della volontà negoziale rispetto alla successiva conoscenza della nullità della intesa vietata e pertanto il rilievo è da rigettare.
pagina 10 di 11 9) In conclusione, la opposizione va integralmente respinta, eccezion fatta per la deduzione sulla capitalizzazione degli interessi successivi all'avvento dell'art. 1 comma 629 legge 147/2013, per la quale occorre apposita ctu, diversamente opinando rispetto al precedente Istruttore.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di a seguito della Parte_1 declaratoria di fallimento della predetta;
- dichiara improcedibile la domanda monitoria nei confronti di
[...]
e, per l'effetto, revoca nei suoi confronti il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2015/18 del 04.09.2018;
- rigetta tutti i motivi di opposizione sollevati dai rimanenti opponenti al decreto ingiuntivo n. 2015/18 del 04.09.2018 eccezion fatta per la capitalizzazione degli interessi del rapporto a far data dalla entrata in vigore della legge di stabilità 2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016
- rimette la causa in trattazione come da separata ordinanza per la rideterminazione degli interessi dovuti e per la definitiva quantificazione del credito della opposta;
- spese alla sentenza definitiva.
Latina, 21.02.2025
Il Giudice dott. Gaetano Negro
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c comma 3 cpc.,
pagina 11 di 11