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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 12063/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
rappresentato e difeso dall' avvocato Lorenzo Franceschinis presso lo Parte_1
studio del quale elegge domicilio in Milano via Lario n.26, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Morpurgo e Anna Menicatti presso lo CP_1
studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano alla via Durini n.20, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo, previa dichiarazione di nullità CP_1 delle clausole contrattuali che non prevedano inclusione dell'incentivo dell'attività di condotta e della indennità di riserva nella retribuzione spettante per ferie, di accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie goduto dal ricorrente, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2023, debba essere retribuito tenendo conto delle suddette indennità variabili nonché della indennità di assenza dalla residenza non incluse nella retribuzione feriale corrisposta agli stessi da , e di condannare, pertanto, la medesima CP_1
pagina 1 di 6 Società al pagamento delle relative differenze retributive in suo favore nella misura di € 4.102,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il ricorrente, dipendente della società convenuta con mansioni di Macchinista, ha rilevato che il presente giudizio trova il suo fondamento in un altro giudizio svolto tra le stesse parti, avente per oggetto la domanda di includere nella retribuzione dei giorni di ferie, premessa la declaratoria di nullità̀ di ogni norma pattizia contraria, anche i compensi, percepiti a titolo di attività̀ “di condotta” e “di riserva”,
disciplinate dall'art.54 del Contratto Aziendale Trenord nonché́ a titolo di “Assenza dalla Residenza” di cui all'art.77.2 del CCNL., calcolati sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle suddette ferie.
Parte attrice ha dedotto che:
-tale precedente giudizio si è concluso con la sentenza 698/2021 del Tribunale di Milano, che ha accertato il diritto fatto valere e ha condannato al pagamento delle somme maturate a tale titolo sino a una CP_1
certa data;
-la società convenuta ha pagato la somma riportata in sentenza ma ha continuato a retribuire le ferie successive senza corrispondere le differenze retributive accertate con la sentenza;
- la suddetta sentenza è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n.1562/23 (doc.3) nonché dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.33779/2023 (doc.4) determinandosi, così, il passaggio in giudicato delle sentenze di merito.
Ha precisato, inoltre, che la società convenuta con l'accordo sindacale del 23.07.2019 ha riconosciuto parzialmente l'incidenza delle voci variabili nella retribuzione durante il periodo feriale per il personale mobile far data dal 01.10.2019, prevedendo per il periodo pregresso un importo lordo di € 20 per i macchinisti e di euro 10 per i capotreno per ogni giorno di ferie goduto, subordinando la corresponsione di tali somme alla sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale all'uopo predisposto.
Verbale di conciliazione che il ricorrente non ha sottoscritto non accettando gli importi di cui sopra ma che,
comunque, sono stati unilateralmente corrisposti da e che il ricorrente ha detratto dai CP_1
conteggi delle differenze retributive richieste.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza delle pretese CP_1
avversarie di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza dell'11.02.2025 il giudice, ritenendo la causa di natura documentale, ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale la stessa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte pagina 2 di 6 La questione oggetto dell'odierno contendere è stata già dibattuta e decisa da questo Giudice con la sentenza n. 3986/24 - RG.5632/24 alla quale, ai fini del decidere ci si riporta, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, in quanto condivisibile in ogni sua parte : “Ai fini del decidere, è dirimente la circostanza che la questione di diritto sottesa al presente giudizio - riguardante il diritto dei ricorrenti ad aver incluso nelle giornate di ferie le voci variabili “attività di condotta” e “ di riserva” disciplinate dall'art. 54 del Contratto Collettivo Aziendale e della voce “Assenza dalla Residenza” disciplinata dall'art. 77.2 del CCNL, nella misura calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie - ha formato oggetto di giudicato posto che la sentenza di primo grado (sent. n. 284/2021 del Tribunale di Milano) è stata confermata sia in grado di appello (sent. .1481/22) che in Corte di cassazione (con l'ordinanza n.2677/2024 del
29.01.2024).
Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudice, nei rapporti di durata, in relazione ai quali l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio "rebus sic stantibus", la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione.
Va, infatti, affermato che la preclusione da giudicato opera anche per i rapporti di durata pur se formatosi in relazione ad un diverso periodo se colpisce il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica.
Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, “Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. civ., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; conformi Cass. civ., 3 ottobre 2005, n. 19317; Cass. civ., 3 marzo 2004, n. 4352). Pertanto, in un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché similari) posizioni creditorie-debitorie, la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni, assume autorità di giudicato esterno, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto stesso (Cass. civ., Sez. Un., 13 luglio 2006, n. 15896).
Ciò determina che “Non è dato rimettere in discussione quanto già ormai definitivamente accertato tra le parti in un precedente giudizio, pur a fronte di una pretesa creditoria afferente ad un diverso
pagina 3 di 6 periodo temporale, attesa l'unicità della fonte del credito, comunque rinvenibile nella disciplina del medesimo rapporto negoziale (Cass. civ., 12 aprile 2006, n. 8612).
Come per il caso affrontato dalla pronuncia richiamata, anche in questo, è pacifico, che ci si trova di fronte ad un rapporto di durata nel quale, nell'arco temporale oggetto del presente giudizio, non è mutata né la situazione giuridica né la situazione fattuale rispetto al rapporto giuridico definito con sentenza passata in giudicato.
Circostanza questa non sconfessata dalla società convenuta, la quale, nel ribadire le argomentazioni poste a supporto della propria difesa, non ha dato atto di circostanze sopravvenute alla formazione del giudicato che consentano una rivalutazione dello stesso punto di diritto già accertato, e risolto in via definitiva, dalle sentenze di merito e di legittimità sopra indicate.
Ciò detto, accertato il riconoscimento della legittimità della domanda del ricorrente a veder comprese nella retribuzione dei giorni di ferie anche la media dei compensi percepiti a titolo di attività “di condotta” e “di riserva”, disciplinate dall'art.54 del Contratto Collettivo Aziendale, nonché́ a titolo di
“Assenza dalla Residenza” di cui all'art.77.2 del CCNL” , risulta fondata la domanda dello stesso ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive per i giorni di ferie goduti.
*
Avuto riguardo, poi all''eccezione della società resistente che ha domandato, in caso di accoglimento del ricorso, la decurtazione dal dovuto del patto di competitività di cui all'articolo 64 del CCA , CP_1
nel rigettare tale eccezione questo Giudice richiama quanto ha già avuto modo di osservare in un contenzioso analogo: “Infatti, è pacifico tra le parti come, per quanto tale emolumento sia pagato in modo fisso per l'intero anno (e quindi anche durante le ferie), nel periodo di lavoro ordinario venga versato contestualmente, e non alternativamente, all'indennità di “scorta” e all'indennità di riserva.
Infatti, dopo aver raggiunto l'armonizzazione dei trattamenti retributivi, grazie al sistema della c.d.
“confluenza” dopo la fusione delle strutture
[...]
e , sono rimasti parte della retribuzione Controparte_2 CP_3 CP_4
conferita al Capo Treno, nel periodo di lavoro ordinario, sia quella del patto di competitività sia le due indennità in questione, sicché non si può ritenere, in alcun modo, che il versamento della prima già includa quanto dovuto nel periodo feriale per le seconde, in termini da soddisfare i principi appena esposti.
Si deve, piuttosto, ritenere che sia il patto di competitività che le indennità di riserva e di “scorta” costituiscano componenti intrinsecamente collegate alla prestazione resa e rappresentino elementi fondamentali di quella retribuzione ordinaria che "deve essere mantenuta", in quanto proporzionata ex articolo 36 Cost. e secondo la normazione comunitaria, pure nel periodo feriale.
pagina 4 di 6 Si deve solo riflettere, in tale soluzione ermeneutica, come le due indennità in questione siano, quindi, semplicemente entrate nella base contabile del patto di cui all'articolo 64, ma risultando, poi, dovute, comunque, in aggiunta allo stesso, non si può, al contempo, concludere che siano state assorbite da tale ulteriore voce, nemmeno nel periodo feriale”.
Per le argomentazioni su richiamate non vi è ragione di scomputare dal dovuto al ricorrente quanto versato per il patto di competitività, trattandosi di emolumento differente e che viene a comporre insieme alle due indennità in questione quella retribuzione "proporzionata" ex articolo 36 Cost. in rapporto alla prestazione normalmente resa e che deve essere mantenuta anche durante le ferie.
Quanto, poi, all'accordo sindacale del 23.7.2019, non risulta rilevante nella presente causa, in quanto la sua applicazione, per il suo tenore testuale, è condizionata alla formalizzazione di accordi individuali dei singoli lavoratori interessati da stipularsi in sede assistita, che, nel caso di specie, non risulta che siano stati sottoscritti dal ricorrente.
Quanto alle differenze retributive pretese, deve osservarsi che il ricorrente ha depositato conteggi analitici, effettuati sulla base degli stessi criteri posti a base della condanna passata in giudicato non contestati dalla società convenuta.
In ogni caso, come noto, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5949 del 12/03/2018).
La convenuta, non solo non ha depositato alcun conteggio alternativo, ma non ha nemmeno indicato specifiche circostanze di fatto dalle quali desumere l'erroneità dei conteggi proposti, limitandosi piuttosto ad una contestazione di stile, del tutto generica ed inidonea ad inficiare la ricostruzione di parte ricorrente.
Le domande attoree devono, quindi, essere accolte anche in punto di quantum debeatur.
Ne consegue che la domanda del ricorrente va accolta e va condannata a corrispondere CP_1
allo stesso le differenze retributive maturate per i giorni di ferie godute dall'1.1.2019 al 31.12.2023 nella misura di € 4.102,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Il ricorso va quindi integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 - condanna a corrispondere, in relazione alle differenze retributive maturate per i CP_1 giorni di ferie godute dall'1.01.2019 al 31.12.2023, al ricorrente l'importo Parte_1
di euro 4.102,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite del ricorrente che liquida in complessivi 1.000,00 oltre IVA, CPA e delle spese generali nella misura del 15%, ed oltre al rimborso del contributo unificato per € 118,50 con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, l'11 febbraio 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
rappresentato e difeso dall' avvocato Lorenzo Franceschinis presso lo Parte_1
studio del quale elegge domicilio in Milano via Lario n.26, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Morpurgo e Anna Menicatti presso lo CP_1
studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano alla via Durini n.20, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo, previa dichiarazione di nullità CP_1 delle clausole contrattuali che non prevedano inclusione dell'incentivo dell'attività di condotta e della indennità di riserva nella retribuzione spettante per ferie, di accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie goduto dal ricorrente, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2023, debba essere retribuito tenendo conto delle suddette indennità variabili nonché della indennità di assenza dalla residenza non incluse nella retribuzione feriale corrisposta agli stessi da , e di condannare, pertanto, la medesima CP_1
pagina 1 di 6 Società al pagamento delle relative differenze retributive in suo favore nella misura di € 4.102,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il ricorrente, dipendente della società convenuta con mansioni di Macchinista, ha rilevato che il presente giudizio trova il suo fondamento in un altro giudizio svolto tra le stesse parti, avente per oggetto la domanda di includere nella retribuzione dei giorni di ferie, premessa la declaratoria di nullità̀ di ogni norma pattizia contraria, anche i compensi, percepiti a titolo di attività̀ “di condotta” e “di riserva”,
disciplinate dall'art.54 del Contratto Aziendale Trenord nonché́ a titolo di “Assenza dalla Residenza” di cui all'art.77.2 del CCNL., calcolati sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle suddette ferie.
Parte attrice ha dedotto che:
-tale precedente giudizio si è concluso con la sentenza 698/2021 del Tribunale di Milano, che ha accertato il diritto fatto valere e ha condannato al pagamento delle somme maturate a tale titolo sino a una CP_1
certa data;
-la società convenuta ha pagato la somma riportata in sentenza ma ha continuato a retribuire le ferie successive senza corrispondere le differenze retributive accertate con la sentenza;
- la suddetta sentenza è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n.1562/23 (doc.3) nonché dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.33779/2023 (doc.4) determinandosi, così, il passaggio in giudicato delle sentenze di merito.
Ha precisato, inoltre, che la società convenuta con l'accordo sindacale del 23.07.2019 ha riconosciuto parzialmente l'incidenza delle voci variabili nella retribuzione durante il periodo feriale per il personale mobile far data dal 01.10.2019, prevedendo per il periodo pregresso un importo lordo di € 20 per i macchinisti e di euro 10 per i capotreno per ogni giorno di ferie goduto, subordinando la corresponsione di tali somme alla sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale all'uopo predisposto.
Verbale di conciliazione che il ricorrente non ha sottoscritto non accettando gli importi di cui sopra ma che,
comunque, sono stati unilateralmente corrisposti da e che il ricorrente ha detratto dai CP_1
conteggi delle differenze retributive richieste.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza delle pretese CP_1
avversarie di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza dell'11.02.2025 il giudice, ritenendo la causa di natura documentale, ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale la stessa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte pagina 2 di 6 La questione oggetto dell'odierno contendere è stata già dibattuta e decisa da questo Giudice con la sentenza n. 3986/24 - RG.5632/24 alla quale, ai fini del decidere ci si riporta, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, in quanto condivisibile in ogni sua parte : “Ai fini del decidere, è dirimente la circostanza che la questione di diritto sottesa al presente giudizio - riguardante il diritto dei ricorrenti ad aver incluso nelle giornate di ferie le voci variabili “attività di condotta” e “ di riserva” disciplinate dall'art. 54 del Contratto Collettivo Aziendale e della voce “Assenza dalla Residenza” disciplinata dall'art. 77.2 del CCNL, nella misura calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie - ha formato oggetto di giudicato posto che la sentenza di primo grado (sent. n. 284/2021 del Tribunale di Milano) è stata confermata sia in grado di appello (sent. .1481/22) che in Corte di cassazione (con l'ordinanza n.2677/2024 del
29.01.2024).
Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudice, nei rapporti di durata, in relazione ai quali l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio "rebus sic stantibus", la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione.
Va, infatti, affermato che la preclusione da giudicato opera anche per i rapporti di durata pur se formatosi in relazione ad un diverso periodo se colpisce il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica.
Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, “Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. civ., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; conformi Cass. civ., 3 ottobre 2005, n. 19317; Cass. civ., 3 marzo 2004, n. 4352). Pertanto, in un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché similari) posizioni creditorie-debitorie, la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni, assume autorità di giudicato esterno, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto stesso (Cass. civ., Sez. Un., 13 luglio 2006, n. 15896).
Ciò determina che “Non è dato rimettere in discussione quanto già ormai definitivamente accertato tra le parti in un precedente giudizio, pur a fronte di una pretesa creditoria afferente ad un diverso
pagina 3 di 6 periodo temporale, attesa l'unicità della fonte del credito, comunque rinvenibile nella disciplina del medesimo rapporto negoziale (Cass. civ., 12 aprile 2006, n. 8612).
Come per il caso affrontato dalla pronuncia richiamata, anche in questo, è pacifico, che ci si trova di fronte ad un rapporto di durata nel quale, nell'arco temporale oggetto del presente giudizio, non è mutata né la situazione giuridica né la situazione fattuale rispetto al rapporto giuridico definito con sentenza passata in giudicato.
Circostanza questa non sconfessata dalla società convenuta, la quale, nel ribadire le argomentazioni poste a supporto della propria difesa, non ha dato atto di circostanze sopravvenute alla formazione del giudicato che consentano una rivalutazione dello stesso punto di diritto già accertato, e risolto in via definitiva, dalle sentenze di merito e di legittimità sopra indicate.
Ciò detto, accertato il riconoscimento della legittimità della domanda del ricorrente a veder comprese nella retribuzione dei giorni di ferie anche la media dei compensi percepiti a titolo di attività “di condotta” e “di riserva”, disciplinate dall'art.54 del Contratto Collettivo Aziendale, nonché́ a titolo di
“Assenza dalla Residenza” di cui all'art.77.2 del CCNL” , risulta fondata la domanda dello stesso ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive per i giorni di ferie goduti.
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Avuto riguardo, poi all''eccezione della società resistente che ha domandato, in caso di accoglimento del ricorso, la decurtazione dal dovuto del patto di competitività di cui all'articolo 64 del CCA , CP_1
nel rigettare tale eccezione questo Giudice richiama quanto ha già avuto modo di osservare in un contenzioso analogo: “Infatti, è pacifico tra le parti come, per quanto tale emolumento sia pagato in modo fisso per l'intero anno (e quindi anche durante le ferie), nel periodo di lavoro ordinario venga versato contestualmente, e non alternativamente, all'indennità di “scorta” e all'indennità di riserva.
Infatti, dopo aver raggiunto l'armonizzazione dei trattamenti retributivi, grazie al sistema della c.d.
“confluenza” dopo la fusione delle strutture
[...]
e , sono rimasti parte della retribuzione Controparte_2 CP_3 CP_4
conferita al Capo Treno, nel periodo di lavoro ordinario, sia quella del patto di competitività sia le due indennità in questione, sicché non si può ritenere, in alcun modo, che il versamento della prima già includa quanto dovuto nel periodo feriale per le seconde, in termini da soddisfare i principi appena esposti.
Si deve, piuttosto, ritenere che sia il patto di competitività che le indennità di riserva e di “scorta” costituiscano componenti intrinsecamente collegate alla prestazione resa e rappresentino elementi fondamentali di quella retribuzione ordinaria che "deve essere mantenuta", in quanto proporzionata ex articolo 36 Cost. e secondo la normazione comunitaria, pure nel periodo feriale.
pagina 4 di 6 Si deve solo riflettere, in tale soluzione ermeneutica, come le due indennità in questione siano, quindi, semplicemente entrate nella base contabile del patto di cui all'articolo 64, ma risultando, poi, dovute, comunque, in aggiunta allo stesso, non si può, al contempo, concludere che siano state assorbite da tale ulteriore voce, nemmeno nel periodo feriale”.
Per le argomentazioni su richiamate non vi è ragione di scomputare dal dovuto al ricorrente quanto versato per il patto di competitività, trattandosi di emolumento differente e che viene a comporre insieme alle due indennità in questione quella retribuzione "proporzionata" ex articolo 36 Cost. in rapporto alla prestazione normalmente resa e che deve essere mantenuta anche durante le ferie.
Quanto, poi, all'accordo sindacale del 23.7.2019, non risulta rilevante nella presente causa, in quanto la sua applicazione, per il suo tenore testuale, è condizionata alla formalizzazione di accordi individuali dei singoli lavoratori interessati da stipularsi in sede assistita, che, nel caso di specie, non risulta che siano stati sottoscritti dal ricorrente.
Quanto alle differenze retributive pretese, deve osservarsi che il ricorrente ha depositato conteggi analitici, effettuati sulla base degli stessi criteri posti a base della condanna passata in giudicato non contestati dalla società convenuta.
In ogni caso, come noto, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5949 del 12/03/2018).
La convenuta, non solo non ha depositato alcun conteggio alternativo, ma non ha nemmeno indicato specifiche circostanze di fatto dalle quali desumere l'erroneità dei conteggi proposti, limitandosi piuttosto ad una contestazione di stile, del tutto generica ed inidonea ad inficiare la ricostruzione di parte ricorrente.
Le domande attoree devono, quindi, essere accolte anche in punto di quantum debeatur.
Ne consegue che la domanda del ricorrente va accolta e va condannata a corrispondere CP_1
allo stesso le differenze retributive maturate per i giorni di ferie godute dall'1.1.2019 al 31.12.2023 nella misura di € 4.102,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Il ricorso va quindi integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 - condanna a corrispondere, in relazione alle differenze retributive maturate per i CP_1 giorni di ferie godute dall'1.01.2019 al 31.12.2023, al ricorrente l'importo Parte_1
di euro 4.102,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite del ricorrente che liquida in complessivi 1.000,00 oltre IVA, CPA e delle spese generali nella misura del 15%, ed oltre al rimborso del contributo unificato per € 118,50 con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, l'11 febbraio 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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