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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 4702 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento numero 734 pubblicata il 13 aprile 2021 e non notificata, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(cf ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Laura Portoghese (cf ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Benevento, Via G. Calandriello, 1, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellante
e
(cf e (cf Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), in proprio e nella qualità di eredi di C.F._4 Persona_1 nonché , rappresentate e difese dall'Avv. Fabrizio Carletti (cf Controparte_3
, elettivamente domiciliate nello studio del difensore in C.F._5
Milano, Viale Piceno, 19, giusta mandato alle liti in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (per le comunicazioni: pec
; Email_2
1 appellate-appellanti incidentali
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 novembre 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e proponevano Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 separate opposizioni (successivamente riunite) avverso il decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto nei loro confronti da per l'importo di € Parte_1
20.935,20, per il pagamento delle prestazioni professionali consistite in lavori di progettazione ai fini dell'ottenimento del contributo di cui alla L 219/1981.
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e chiedendo Parte_1 la conferma dell'ingiunzione.
Il Tribunale di Benevento, istruita documentalmente la causa, riteneva che le prestazioni svolte dalla , in mancanza di prova contraria, avessero a Pt_1 oggetto la sola predisposizione della documentazione utile alla presentazione della domanda di contributo e non anche l'effettiva erogazione dello stesso ovvero la predisposizione di tutta la documentazione che l'ente avrebbe potuto richiedere sino alla conclusione dell'iter amministrativo.
Il compenso per l'attività svolta dalla professionista nell'anno 1987, commissionata da , proprietario del fabbricato e deceduto Persona_1 nell'anno 2002, con predisposizione del progetto di ricostruzione del fabbricato, del progetto denominato “parallelo economico – intervento di riparazione e rinforzo statico”, del rilievo “stato di fatto”, della relazione tecnica illustrativa, della perizia giurata e del computo metrico e stima, nonché per l'ulteriore incarico ricevuto sempre dal nel 1998, a seguito di richiesta di ulteriore Persona_1 documentazione formulata dal Comune, doveva ritenersi prescritto per decorso del termine decennale, come da tempestiva eccezione sollevata dalle opponenti.
Nell'anno 2012, la sola , a seguito di richiesta inoltrata Controparte_1 dal Comune agli eredi , conferiva diverso e nuovo incarico alla in CP Pt_1 relazione all'aggiornamento del contributo, esauritosi con la relazione giurata del
4 novembre 2012.
Per tale incarico il Tribunale riconosceva in favore dell'Ingegnere l'importo di
2 € 1.500,00 oltre oneri di legge a titolo di compenso, condannando la sola
[...]
al pagamento e compensando integralmente tra le parti le spese di CP lite.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec l'11 novembre 2021, invocandone l'integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Riformare l'impugnata sentenza e per
l'effetto rigettare l'opposizione Decreto Ingiuntivo proposta dalle Si. CP_4
perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto per tutto quanto
[...] dettagliatamente esposto al punto A del presente atto;
b) confermare il Decreto Ingiuntivo n. 867/2015, revocato con la Sentenza di cui in questa sede si chiede la riforma per tutto quanto dettagliatamente esposto e motivato al punto B del presente atto;
c) Rigettare l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalle Sig. re CP_4
considerato che l'incarico conferito all'Ing. , in quanto
[...] Pt_1 prestazione di risultato, è da ritenersi unitario per tutto quanto specificato a punto C del presente atto e per l'effetto condannare le Sig. , Parte_2
e , in proprio e nella qualità di eredi Controparte_1 Controparte_2 del Sig. , al pagamento in favore dell'Ing della Persona_1 Parte_1 somma di € 20.935,20, oltre interessi se dovuti;
d) condannare le controparti alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Laura Portoghese, dichiaratosi antistatario”.
Con comparsa depositate il 6 febbraio 2022, si costituivano in giudizio CP_3
e chiedendo il rigetto
[...] Controparte_1 Controparte_2 dell'appello, rispetto al quale sollevavano, altresì, eccezione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi, e spiegavano, a loro volta, appello incidentale avverso il capo della sentenza afferente al regolamento delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del 9 aprile 2024 il processo veniva interrotto per il dichiarato decesso di e tempestivamente Controparte_3 riassunto dall'appellante.
All'udienza del 12 novembre 2024, svolta a trattazione scritta, per la quale e provvedevano a costituirsi anche nella Controparte_1 Controparte_2
3 qualità di , sulle conclusioni delle parti, come da note Controparte_5 telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e le appellate-appellanti incidentali depositavano comparse e memorie di replica conclusionale.
L'appellante formula un unico motivo di gravame, non rubricato, suddiviso in paragrafi, col quale sostanzialmente, lamenta che la sentenza impugnata sarebbe del tutto errata poiché il primo giudice, seppure seguendo e specificando un iter logico a sostegno della propria decisione, non preciserebbe in alcuno dei punti della sentenza impugnata il supporto giuridico alla base della sua decisione, non consentendo in alcun modo di comprendere il ragionamento seguito e le motivazioni a sostegno della decisione assunta, con motivazione del tutto apparente.
Non si comprenderebbe, infatti, la ragione per la quale il Tribunale avrebbe qualificato l'obbligazione professionale quale obbligazione di mezzi e non di risultato, sostenendo unicamente che non vi sarebbe prova contraria, non chiarendo, nell'accogliere l'eccezione di prescrizione, la ragione per la quale l'incarico non poteva ritenersi unitario.
Le prestazioni svolte dalla professionista non sarebbero, invece, suscettibili di valutazione separata poiché l'incarico, conferito nell'anno 1987, si era concluso solo nel 2013 a seguito di richiesta di integrazione, sempre a firma dell'Ing.
, a seguito della quale le eredi avevano ottenuto il Pt_1 Persona_1 contributo per la ricostruzione in misura di € 105.000,00.
La perizia giurata depositata nel 2012 non sarebbe un atto separato a sé stante rispetto alla domanda di concessione del contributo ma atto necessario e integrante rispetto alla domanda originaria, al fine di adeguare i valori del progetto a suo tempo presentato.
La aveva anche seguito l'iter burocratico e amministrativo, come Pt_1 dimostrato dalla corrispondenza in atti intercorsa tra e Controparte_1
l'Ing. che altri non sarebbe se non un tecnico nominato dalla Per_2 professionista per assisterla e aiutarla nella pratica.
La prestazione resa da Ingegneri e Architetti, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, sarebbe non di mezzi bensì, pacificamente, di risultato, come
4 affermato dalla univoca e costante giurisprudenza di legittimità. Anche per tale ulteriore ragione la sentenza sarebbe errata.
L'incarico professionale svolto dall'Ing. sarebbe iniziato nel Parte_1
1987, data in cui il conferiva incarico di redigere un progetto, Persona_1 accompagnato da perizia giurata e di seguire poi la pratica al fine dell'ottenimento del contributo di cui alla L. 219/1981, come sarebbe certificato dalle comunicazioni intercorse tra il Comune di Vallesaccarda e l'Ing. , tra l'Ing. Pt_1
e il Sig. prima e, dopo, le sue eredi, come documentato in atti. Pt_1 CP
Nel caso concreto, dunque, il diritto al compenso in capo all'Ing. Pt_1 maturerebbe dalla data del provvedimento di concessione del contributo da parte del Comune di Vallesaccarda, 26 agosto 2013, in ragione dell'impossibilità di frazione e scollegare le une dalle altre le diverse prestazioni rese.
L'appello presenta superabili profili d'inammissibilità ma è, comunque, infondato.
A differenza di quanto dedotto dall'appellante, infatti, non vi è in atti prova che l'originario incarico ricevuto da avesse a oggetto la presentazione Persona_1
e il disbrigo dell'iter burocratico per l'ottenimento del contributo per la ricostruzione ai sensi della L 219/1981.
Non solo non vi è alcun conferimento scritto di incarico ma la corrispondenza cui fa riferimento la difesa appellante è intercorsa, dopo l'anno 2012, tra l'Ing.
e ed è afferente alla successiva fase di Per_2 Controparte_1 aggiornamento del contributo, non essendovi neanche alcun elemento in atti dal quale dedurre che l'altro professionista sia intervenuto nella qualità di tecnico delegato dalla , la quale, dopo aver redatto la perizia giurata non ha avuto Pt_1 altri contatti con la cliente.
La domanda originaria venne presentata direttamente dal , con CP allegata la documentazione tecnica predisposta dalla professionista nell'anno
1987, e tutta la corrispondenza ad essa afferente è intercorsa direttamente tra il
Comune e il e, successivamente, i di lui eredi, in particolare CP [...]
, la quale si è occupata di persona delle domande e richieste connesse CP all'aggiornamento del contributo, sulla base della perizia giurata predisposta dall'appellante.
Le tre diverse prestazioni rese dall'Ingegnere risultano tra loro ovviamente
5 connesse poiché necessarie al cliente per ottenere il contributo ma, per l'assenza di un mandato espressamente conferente l'obbligo di portare a termine l'iter della pratica per l'ottenimento del contributo, l'ulteriore assenza di qualsivoglia interazione tra la professionista, il Comune e/o il cliente nonché i lunghi lassi di tempo intercorsi tra le redazioni degli elaborati (1987, 1998 e 2012), non si può ritenere che l'incarico fosse unico e inscindibile.
La sentenza è, dunque, corretta e va confermata.
L'appello incidentale proposto dalle appellate va, parimenti, CP disatteso.
Lamentano le appellanti incidentali che “... non ricorrevano i presupposti per la compensazione, se non forse in minima parte, laddove è stato ritenuto dovuto il compenso pari a euro 1.500,00 per l'attività di adeguamento chiesta dal
Comune di Vallesaccarda agli eredi. Considerato il valore della lite ossia euro
20.935,20, la compensazione non avrebbe potuto operare se non in minima parte, precisamente per una percentuale di circa un sesto. A tutto voler concedere un quarto del compenso dovuto per spese di lite in favore delle attrici opponenti”.
La tesi non può essere accolta giacché è risultata, all'esito Parte_1 dell'accoglimento parziale dell'opposizione, pur sempre creditrice del minor importo di € 1.500,00, dunque, non potendo l'accoglimento parziale della domanda essere qualificato come soccombenza, vi era impossibilità di condanna della parte vittoriosa alle spese di lite (Cass. 32061/2022).
In assenza di ulteriori censure, la statuizione va, dunque, confermata.
Le spese di lite del grado possono, in ragione del rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale, essere compensate in misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico di , e si liquidano, sulla Parte_1 scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 20.00o,00 circa, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.201,00
a € 26.000,00, in € 2.906,00, quindi, operata la compensazione, in € 1.937,34 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Al rigetto totale dell'appello principale e dell'appello incidentale consegue l'onere
6 di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento numero 734 pubblicata il 13 aprile 2021, proposto da nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
e , in proprio e nella qualità di Eredi e
[...] Controparte_2 Persona_1
, così provvede: Controparte_3
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado Parte_1 di giudizio in favore di e , in proprio e Controparte_1 Controparte_2 nella qualità, liquidate, già operata la compensazione, in € 1.937,34 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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