Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12370 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 12370 / 2024 promossa da:
nato il [...] in [...] Parte_1
nato il [...] in [...] Persona_1
nata il [...] in [...] Persona_2
nato il [...] in [...] Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. MONICA LIS RESTANIO
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, previa dichiarazione di competenza ex comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 e di legittimazione passiva del , Controparte_2
2) Nel caso che una modifica di legge introducesse precetti diversi riguardo l'attuale posizione giuridico soggettiva di Parte Ricorrente, vagliare comunque la presente causa da codesto Ill.mo
Giudice adito, nel marco del presente quadro normativo e, di conseguenza,
3) Ex art. 17 DPR 396/2000 ed ogni normativa in vigore applicabile al caso di specie, ordinare al
e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile della propria cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 9.7.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_1
accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (in Argentina, ) nato in Persona_3 Persona_4
Italia, Vigone (TO), il 10/2/1861 (doc. 1).
, sposatosi con (doc. 2), emigrava in Argentina, Persona_3 Persona_5
e ivi dalla loro unione nasceva il figlio (doc. 4) in data 1.9.1897. Inoltre, l'avo Persona_6
italiano non si naturalizzava cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di apostille (cfr. doc. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 30.7.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 13.2.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il Giudice con decreto del 24.1.2025, vista l'istanza di trattazione scritta, visto l'art. 127-ter c.p.c. disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione con deposito di note scritte entro il termine perentorio del 13.2.2025.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. 2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13. Nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_3
conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_4
contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo (in Argentina, ), cittadino italiano, è Persona_3 Persona_4
nato il [...] a [...] e trasferitosi in Argentina ha generato con la sig.ra
[...] il figlio l'1.9.1897 (All. 4); Persona_5 Persona_6
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_3
certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (All. 3);
- che dal matrimonio tra e nel 1922 (All. 5) è nato in Persona_6 Controparte_3
Argentina il figlio: in data 16.1.1930 (All. 6); Persona_7
- che ha contratto matrimonio con nel 1956 Persona_7 Persona_8
(All. 7) e dalla loro unione nascevano i figli: il 30.7.1960 (All. 8) e Persona_9
il 6.9.1965 (doc. All. 10); Persona_10
- che contraeva matrimonio con nel 1981 (All. Persona_9 Persona_11
9) e dalla loro unione nascevano i figli e odierni ricorrenti: in Parte_1
data 26.7.1982, in data 27.6.1990 e in data Persona_1 Persona_2
12.11.1991– sposatasi con nel 2022 - (All. 12-15); Persona_12
- che ha contratto matrimonio con (All. 11) e dalla loro Persona_10 Persona_13
unione nasceva il figlio e odierno ricorrente: in data 23.6.1994 (All. 16). Parte_2 5.1. Nel merito, risulta che nato il [...] a [...], come Persona_3
risulta dalla copia del registro dell'atto di nascita (cfr. doc. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario.
Invero, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché́ deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno
d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di
[...]
veniva dimostrata dall'atto di nascita del figlio nato Persona_3 Persona_6 nell'ottobre 1987, dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero, nato prima del Regno
d'Italia, moriva dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. 4) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana. Altresì, giova rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome originario dell'antenato dei ricorrenti
( ) con quello che ha assunto in Argentina ( Persona_3 Persona_4
l'identità della persona in questione, in ogni caso, è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di nascita del figlio, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita dei suoi discendenti. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56- Controparte_4
6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre Controparte_4
1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”.
Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
5.2. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché
l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della consolidata giurisprudenza, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati
(mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nato il Parte_1
26.07.1982 in Argentina, nato il [...] in [...], Persona_1
nata il [...] in [...], nato il Persona_2 Parte_2
23.06.1994 in Argentina, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 13/2/2025
Il Giudice
Dr. Andrea Natale