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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI CARLO MARIA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3615/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Dragoni - Via Roma Snc 81010 Dragoni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl P.I._1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67 TASSA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5332/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 67 del 14/04/2025, notificatogli dalla Pubblialifana S.r.l. avente ad oggetto il pagamento dell' IMU relativa all'anno d'imposta 2022 al Comune di Dragoni.
Eccepiva di non essere proprietario di tutti i beni indicati nell'avviso di accertamento ma di essere comproprietario di soli due immobili;
contestava la validità della notifica per non essere stata eseguita collettivamente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius Nominativo_2; contestava la sua qualità di erede per non aver ancora accettato l'eredità o denunciato la successione.
Chiedeva l'annullamento dell'atto, in subordine la rettifica dell'accertamento impugnato, con il pagamento della sola somma relativa i soli due immobili ( foglio 23, N. 7 e foglio 24 N. 137) con vittoria di spese .
La Pubblialifana srl si costituiva e preliminarmente precisava che con provvedimento di rettifica del
02/07/2025, trasmessa all'odierno ricorrente in data 09/07/2025, aveva provveduto a rettificare l'accertamento impugnato, così come gli avvisi notificati agli altri eredi anche per le annualità successive poiché per errore materiale in fase di stampa degli stessi non era stato richiamato il campo relativo all'intestatario degli immobili: "in riferimento agli immobili intestati a Nominativo_2 IA (c.f. CF_1) deceduta in data 25/05/2019 e in mancanza della dichiarazione di successione".
Controdeduceva l'infondatezza dell'eccezione sollevate per le seguenti ragioni: a) la notificazione dell' avviso di accertamento, in quanto avente ad oggetto l'omesso versamento dell'IMU per gli anni successivi al decesso del proprietario degli immobili non già per gli anni pregressi , non era assoggettata alla disciplina dell'art. 65 DPR n.600/73; b) nel caso di specie infatti, il mancato pagamento dell'IMU per le annualità successive al decesso del titolare dell'immobile era stato accertato nei confronti di tutti gli eredi pro quota;
c) l'avviso di accertamento era sufficientemente motivato contenendo lo stesso tutti i dati relativi ai presupposti oggettivi e soggettivi della pretesa tributaria ed avendo il contribuente avuto la possibilità di esercitare pienamente il suo diritto di difesa ( si è difeso contestando la qualità di erede e ciò ancor prima della rettifica) .
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze con distrazione a favore del difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato .
Va rilevato che la pretesa tributaria si fonda su presupposti verificatisi dopo la morte del de cuius e dunque trattasi di obbligazioni proprie del ricorrente per essere divenuto comproprietario. Quindi l'avviso di accertamento non doveva essere notificato collettivamente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto , modalità prevista per debiti del de cuius per i quali vige la solidarietà art 65 DPR n.600/73 a mente del quale Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. …..La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.
Inoltre l'allegazione della parte resistente secondo cui la pretesa tributaria era stata avanzata pro quota ereditaria e non per l'intero non risulta specificamente contestata.
Quanto alla contestazione della qualità di erede per difetto di accettazione o di dichiarazione di successione, va rilevato a) che la dichiarazione di successione esplica i suoi effetti in ambito fiscale e non
è dimostrativa della qualità o non qualità di erede a seconda della sua presentazione o meno;
b) che l'accettazione non necessariamente deve essere espressa ben potendo essere tacita . Ebbene laddove il ricorrente riconosce “ il pagamento della imu solo dei terreni agricoli indicati nell'accertamento de quo
(foglio 23, n. 7 e foglio 24 n. 137)” implicitamente riconosce l'obbligazione tributaria anche per la quota formalmente intestata al de cuius e dunque la sua qualità di erede.
Appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di lite per la controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI CARLO MARIA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3615/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Dragoni - Via Roma Snc 81010 Dragoni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl P.I._1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67 TASSA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5332/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 67 del 14/04/2025, notificatogli dalla Pubblialifana S.r.l. avente ad oggetto il pagamento dell' IMU relativa all'anno d'imposta 2022 al Comune di Dragoni.
Eccepiva di non essere proprietario di tutti i beni indicati nell'avviso di accertamento ma di essere comproprietario di soli due immobili;
contestava la validità della notifica per non essere stata eseguita collettivamente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius Nominativo_2; contestava la sua qualità di erede per non aver ancora accettato l'eredità o denunciato la successione.
Chiedeva l'annullamento dell'atto, in subordine la rettifica dell'accertamento impugnato, con il pagamento della sola somma relativa i soli due immobili ( foglio 23, N. 7 e foglio 24 N. 137) con vittoria di spese .
La Pubblialifana srl si costituiva e preliminarmente precisava che con provvedimento di rettifica del
02/07/2025, trasmessa all'odierno ricorrente in data 09/07/2025, aveva provveduto a rettificare l'accertamento impugnato, così come gli avvisi notificati agli altri eredi anche per le annualità successive poiché per errore materiale in fase di stampa degli stessi non era stato richiamato il campo relativo all'intestatario degli immobili: "in riferimento agli immobili intestati a Nominativo_2 IA (c.f. CF_1) deceduta in data 25/05/2019 e in mancanza della dichiarazione di successione".
Controdeduceva l'infondatezza dell'eccezione sollevate per le seguenti ragioni: a) la notificazione dell' avviso di accertamento, in quanto avente ad oggetto l'omesso versamento dell'IMU per gli anni successivi al decesso del proprietario degli immobili non già per gli anni pregressi , non era assoggettata alla disciplina dell'art. 65 DPR n.600/73; b) nel caso di specie infatti, il mancato pagamento dell'IMU per le annualità successive al decesso del titolare dell'immobile era stato accertato nei confronti di tutti gli eredi pro quota;
c) l'avviso di accertamento era sufficientemente motivato contenendo lo stesso tutti i dati relativi ai presupposti oggettivi e soggettivi della pretesa tributaria ed avendo il contribuente avuto la possibilità di esercitare pienamente il suo diritto di difesa ( si è difeso contestando la qualità di erede e ciò ancor prima della rettifica) .
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze con distrazione a favore del difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato .
Va rilevato che la pretesa tributaria si fonda su presupposti verificatisi dopo la morte del de cuius e dunque trattasi di obbligazioni proprie del ricorrente per essere divenuto comproprietario. Quindi l'avviso di accertamento non doveva essere notificato collettivamente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto , modalità prevista per debiti del de cuius per i quali vige la solidarietà art 65 DPR n.600/73 a mente del quale Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. …..La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.
Inoltre l'allegazione della parte resistente secondo cui la pretesa tributaria era stata avanzata pro quota ereditaria e non per l'intero non risulta specificamente contestata.
Quanto alla contestazione della qualità di erede per difetto di accettazione o di dichiarazione di successione, va rilevato a) che la dichiarazione di successione esplica i suoi effetti in ambito fiscale e non
è dimostrativa della qualità o non qualità di erede a seconda della sua presentazione o meno;
b) che l'accettazione non necessariamente deve essere espressa ben potendo essere tacita . Ebbene laddove il ricorrente riconosce “ il pagamento della imu solo dei terreni agricoli indicati nell'accertamento de quo
(foglio 23, n. 7 e foglio 24 n. 137)” implicitamente riconosce l'obbligazione tributaria anche per la quota formalmente intestata al de cuius e dunque la sua qualità di erede.
Appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di lite per la controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese.