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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/12/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 6989/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6989 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. DONATELLA Parte_1
VICARI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario ELISA
IC
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/11/2024, ritualmente notificato all' il CP_1
3/01/2025, la ricorrente in epigrafe indicata adiva questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di frequenza, di cui all'art. 1 L. 289/90, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (07/04/2022), con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente deduceva:
- che, con decreto di omologa del 07/02/2024, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto da STALLONE DONATELLA, quale esercente la responsabilità genitoriale su , all'epoca Parte_1 minorenne, riconosceva quest'ultima in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 L. 289/90 con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato il suddetto decreto di omologa all' in data 28/02/2024; CP_1
- di aver trasmesso, in data 12/07/2024, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Nel costituirsi in giudizio, l' rappresentava che “il competente ufficio CP_1 amministrativo sta provvedendo alla liquidazione della predetta prestazione”, chiedendo un “rinvio ad altra udienza al fine di completare l'istruttoria”.
Inoltre, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.11.2025, fissata per la discussione della causa, l'ente convenuto precisava che “il ritardo nella lavorazione della pratica è dovuto alla mancata trasmissione dell'ap 70. La pec di trasmissione non contiene allegati come si evince dalla stampa che si produce”.
All'esito di detta udienza, pertanto, questo giudice invitava parte ricorrente a depositare le ricevute di accettazione e consegna della PEC di notifica del modello
AP70 (all. 2 ricorso) nel prescritto formato .eml, al fine di consentire la verifica del contenuto dei singoli allegati, rinviando la discussione della causa all'odierna udienza del 16/12/2025, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore della ricorrente, oltre a dare atto di aver depositato telematicamente, in data 18/11/2025, le ricevute di accettazione e consegna della PEC di notifica del modello AP70 in formato .eml, ha dedotto che
“in data 09/12/2025, come da documentazione allegata (screenshot dell'accredito
e email di comunicazione), l' ha provveduto al pagamento della CP_1 prestazione” ed ha chiesto, pertanto, “dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite da distrarsi”.
L'intervenuto pagamento è stato confermato anche dall' , il quale ha precisato CP_1
che “la prestazione è stata liquidata come da documentazione che si produce (all.
01 Modello TP/150). Il 09.12.2025 la ricorrente ha ricevuto la somma complessiva di € 6.245,50 (di cui € 185,94 a titolo di pensione, € 5.642,32 per indennità, € 417,24 interessi legali) come da cedolino che si produce (all.02
Cedolino)”, associandosi, pertanto, alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, seppur con “con compensazione integrale o in subordine parziale delle spese”.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' , che ha provveduto alla liquidazione della CP_1
prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Al riguardo, occorre evidenziare come il ritardo dell'ente convenuto nel dare esecuzione all'omologa non possa ritenersi giustificato dalla asserita tardiva presentazione, da parte della ricorrente, del modello AP70, in quanto lo stesso risulta essere stato regolarmente trasmesso alla sede competente, via PEC, in data 12/07/2024.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 16/12/2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6989 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. DONATELLA Parte_1
VICARI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario ELISA
IC
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/11/2024, ritualmente notificato all' il CP_1
3/01/2025, la ricorrente in epigrafe indicata adiva questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di frequenza, di cui all'art. 1 L. 289/90, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (07/04/2022), con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente deduceva:
- che, con decreto di omologa del 07/02/2024, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto da STALLONE DONATELLA, quale esercente la responsabilità genitoriale su , all'epoca Parte_1 minorenne, riconosceva quest'ultima in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 L. 289/90 con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato il suddetto decreto di omologa all' in data 28/02/2024; CP_1
- di aver trasmesso, in data 12/07/2024, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Nel costituirsi in giudizio, l' rappresentava che “il competente ufficio CP_1 amministrativo sta provvedendo alla liquidazione della predetta prestazione”, chiedendo un “rinvio ad altra udienza al fine di completare l'istruttoria”.
Inoltre, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.11.2025, fissata per la discussione della causa, l'ente convenuto precisava che “il ritardo nella lavorazione della pratica è dovuto alla mancata trasmissione dell'ap 70. La pec di trasmissione non contiene allegati come si evince dalla stampa che si produce”.
All'esito di detta udienza, pertanto, questo giudice invitava parte ricorrente a depositare le ricevute di accettazione e consegna della PEC di notifica del modello
AP70 (all. 2 ricorso) nel prescritto formato .eml, al fine di consentire la verifica del contenuto dei singoli allegati, rinviando la discussione della causa all'odierna udienza del 16/12/2025, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore della ricorrente, oltre a dare atto di aver depositato telematicamente, in data 18/11/2025, le ricevute di accettazione e consegna della PEC di notifica del modello AP70 in formato .eml, ha dedotto che
“in data 09/12/2025, come da documentazione allegata (screenshot dell'accredito
e email di comunicazione), l' ha provveduto al pagamento della CP_1 prestazione” ed ha chiesto, pertanto, “dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite da distrarsi”.
L'intervenuto pagamento è stato confermato anche dall' , il quale ha precisato CP_1
che “la prestazione è stata liquidata come da documentazione che si produce (all.
01 Modello TP/150). Il 09.12.2025 la ricorrente ha ricevuto la somma complessiva di € 6.245,50 (di cui € 185,94 a titolo di pensione, € 5.642,32 per indennità, € 417,24 interessi legali) come da cedolino che si produce (all.02
Cedolino)”, associandosi, pertanto, alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, seppur con “con compensazione integrale o in subordine parziale delle spese”.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' , che ha provveduto alla liquidazione della CP_1
prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Al riguardo, occorre evidenziare come il ritardo dell'ente convenuto nel dare esecuzione all'omologa non possa ritenersi giustificato dalla asserita tardiva presentazione, da parte della ricorrente, del modello AP70, in quanto lo stesso risulta essere stato regolarmente trasmesso alla sede competente, via PEC, in data 12/07/2024.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 16/12/2025
Il Giudice
IO Busoli