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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/07/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.1077/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA cf. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GU RT
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GERMANI RICCARDO
PARTE RESISTENTE
Oggi 16/07/2025 ad ore 12.30 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
NC CI, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Massimo Guenci per parte resistente l'avv. GERMANI RICCARDO
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione condannare la società convenuta a corrispondere alla ricorrente, per i titoli indicati in ricorso, la complessiva somma di € 3.290,48 (dei quali € 235,27 per TFR) al lordo delle ritenute di legge, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà dovuta. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori. In via istruttoria, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e per testi sulle circostanze di fatto esposte in narrativa ai punti da 1 a 4, da intendersi tutti qui integralmente trascritti, preceduti dalle parole “vero che” e depurati dalle espressioni che dovessero essere ritenute valutative, nonché prova contraria sulle circostanze che saranno eventualmente dedotte da controparte, con riserva di indicare i testi.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis Rigettare integralmente le pretese della ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
Dichiarare la piena legittimità dell'operato della convenuta e dell'applicazione delle norme contrattuali e legislative vigenti;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di casua ex DM 55/2014 con attribuzione al procuratore antistatario.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea NC CI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1077/2024 promossa da: cf. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GU RT
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv.GERMANI RICCARDO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 [...] rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento Controparte_1 ha allegato:
- di aver lavorato per conto della società convenuta dal 13.2.23 al 24.12.23, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario part-time di 20 ore settimanali ed inquadramento nel “livello 6 AREA 3” del CCNL per gli Operai agricoli e OV;
- di aver pattuito e ricevuto una retribuzione lorda mensile di € 611,78 per 13 mensilità (cfr. docc. nn. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente);
- di aver sempre svolto la propria attività lavorativa presso la sede di Torre d'Isola;
- di aver lavorato per un periodo superiore alle 180 giornate lavorative di modo che il proprio rapporto di lavoro non rientra nella categoria del c.d. lavoro avventizio con conseguente applicazione dell'art. 22 del CCNL menzionato;
- di avere diritto alle differenze retributive specificate nel ricorso.
1.1. Si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
Dalla lettera di assunzione viene in rilievo l'avvenuta stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato e l'applicazione integrale al rapporto del C.C.N.L. operai agricoli e OV (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Giova sottolineare che l'art. 22 del contratto collettivo nazionale menzionato individua tre tipologie di rapporti di lavoro stabilendo che si considerano operai a tempo determinato:
“a) gli operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato, quali, ad esempio, quelli assunti per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionale o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, ai quali l'azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale di cui all'art. 14, o nelle convenzioni di cui all'art. 28, debbono essere indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l'operaio garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;
c) gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo”.
Nel caso di specie non essendovi nel contratto individuale le specificazioni di cui alle lettere A e B ed avendo le parti preventivato una durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, il rapporto dedotto in giudizio deve essere ricondotto all'ambito normativo di cui alla lettera C dell'articolo menzionato.
L'art. 50 del CCNL stabilisce, per quanto qui di interesse, che “Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti: salario contrattuale, definito dai contratti provinciali secondo i criteri di cui all'art. 31 e fissato per singole figure o per gruppi di figure”.
Viene poi stabilito dal medesimo articolo che “I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 23 maggio 2022 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del CCNL 19 giugno 2018, sono incrementati: • a decorrere dal 1° giugno 2022 del 3 per cento;
• a decorrere dal 1° gennaio 2023 dell'1,2 per cento;
• a decorrere dal 1° giugno 2023 dello 0,5 per cento”.
Il contratto provinciale applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente), stipulato il 10 marzo 2021, prevede che la retribuzione mensile spettante ai dipendenti inquadrati nel livello più basso della classificazione contrattuale prevista per gli operai OV (operaio comune) ammonta a € 1400,40 dal 1 gennaio
2021; in forza degli aumenti previsti dall'art. 50 del CCNL la retribuzione mensile ammonta a
€ 1.459,11 dal 1.1.23 e a € 1.466,11 dal 1.6.23.
Ciò posto occorre evidenziare che la mansioni espletate dalla ricorrente e i conteggi formulati dalla stessa, oltre a trovare riscontro nella documentazione contrattuale menzionata, non hanno ricevuto alcuna specifica contestazione della parte resistente.
Spetta, pertanto, alla ricorrente la somma di euro 2.058,25 per differenze retributive, comprensive della 13ma e della 14ma mensilità ex artt. 52 e 53 CCNL, che maturano in ragione di un dodicesimo della retribuzione globale mensile ordinaria per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Spettano inoltre le competenze di fine rapporto e in particolare le ferie non godute e la differenza del TFR così come specificate nel ricorso perché coerenti con le previsioni contrattuale e immuni da contestazioni specifiche della resistente. Il credito ammonta ad euro
996,96 per le ferie non godute e ad euro 235,27 per differenze sul tfr. In definitiva, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.290,48 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato dalle singole scadenze al saldo.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 1.100 e 5.200, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.290,48 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna altresì la parte resistente a rimborsare ai procuratori di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.030 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%,
c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 16 luglio 2025
Il Giudice
Andrea NC CI
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA cf. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GU RT
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GERMANI RICCARDO
PARTE RESISTENTE
Oggi 16/07/2025 ad ore 12.30 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
NC CI, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Massimo Guenci per parte resistente l'avv. GERMANI RICCARDO
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione condannare la società convenuta a corrispondere alla ricorrente, per i titoli indicati in ricorso, la complessiva somma di € 3.290,48 (dei quali € 235,27 per TFR) al lordo delle ritenute di legge, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà dovuta. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori. In via istruttoria, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e per testi sulle circostanze di fatto esposte in narrativa ai punti da 1 a 4, da intendersi tutti qui integralmente trascritti, preceduti dalle parole “vero che” e depurati dalle espressioni che dovessero essere ritenute valutative, nonché prova contraria sulle circostanze che saranno eventualmente dedotte da controparte, con riserva di indicare i testi.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis Rigettare integralmente le pretese della ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
Dichiarare la piena legittimità dell'operato della convenuta e dell'applicazione delle norme contrattuali e legislative vigenti;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di casua ex DM 55/2014 con attribuzione al procuratore antistatario.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea NC CI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1077/2024 promossa da: cf. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GU RT
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv.GERMANI RICCARDO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 [...] rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento Controparte_1 ha allegato:
- di aver lavorato per conto della società convenuta dal 13.2.23 al 24.12.23, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario part-time di 20 ore settimanali ed inquadramento nel “livello 6 AREA 3” del CCNL per gli Operai agricoli e OV;
- di aver pattuito e ricevuto una retribuzione lorda mensile di € 611,78 per 13 mensilità (cfr. docc. nn. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente);
- di aver sempre svolto la propria attività lavorativa presso la sede di Torre d'Isola;
- di aver lavorato per un periodo superiore alle 180 giornate lavorative di modo che il proprio rapporto di lavoro non rientra nella categoria del c.d. lavoro avventizio con conseguente applicazione dell'art. 22 del CCNL menzionato;
- di avere diritto alle differenze retributive specificate nel ricorso.
1.1. Si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
Dalla lettera di assunzione viene in rilievo l'avvenuta stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato e l'applicazione integrale al rapporto del C.C.N.L. operai agricoli e OV (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Giova sottolineare che l'art. 22 del contratto collettivo nazionale menzionato individua tre tipologie di rapporti di lavoro stabilendo che si considerano operai a tempo determinato:
“a) gli operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato, quali, ad esempio, quelli assunti per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionale o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, ai quali l'azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale di cui all'art. 14, o nelle convenzioni di cui all'art. 28, debbono essere indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l'operaio garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;
c) gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo”.
Nel caso di specie non essendovi nel contratto individuale le specificazioni di cui alle lettere A e B ed avendo le parti preventivato una durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, il rapporto dedotto in giudizio deve essere ricondotto all'ambito normativo di cui alla lettera C dell'articolo menzionato.
L'art. 50 del CCNL stabilisce, per quanto qui di interesse, che “Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti: salario contrattuale, definito dai contratti provinciali secondo i criteri di cui all'art. 31 e fissato per singole figure o per gruppi di figure”.
Viene poi stabilito dal medesimo articolo che “I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 23 maggio 2022 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del CCNL 19 giugno 2018, sono incrementati: • a decorrere dal 1° giugno 2022 del 3 per cento;
• a decorrere dal 1° gennaio 2023 dell'1,2 per cento;
• a decorrere dal 1° giugno 2023 dello 0,5 per cento”.
Il contratto provinciale applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente), stipulato il 10 marzo 2021, prevede che la retribuzione mensile spettante ai dipendenti inquadrati nel livello più basso della classificazione contrattuale prevista per gli operai OV (operaio comune) ammonta a € 1400,40 dal 1 gennaio
2021; in forza degli aumenti previsti dall'art. 50 del CCNL la retribuzione mensile ammonta a
€ 1.459,11 dal 1.1.23 e a € 1.466,11 dal 1.6.23.
Ciò posto occorre evidenziare che la mansioni espletate dalla ricorrente e i conteggi formulati dalla stessa, oltre a trovare riscontro nella documentazione contrattuale menzionata, non hanno ricevuto alcuna specifica contestazione della parte resistente.
Spetta, pertanto, alla ricorrente la somma di euro 2.058,25 per differenze retributive, comprensive della 13ma e della 14ma mensilità ex artt. 52 e 53 CCNL, che maturano in ragione di un dodicesimo della retribuzione globale mensile ordinaria per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Spettano inoltre le competenze di fine rapporto e in particolare le ferie non godute e la differenza del TFR così come specificate nel ricorso perché coerenti con le previsioni contrattuale e immuni da contestazioni specifiche della resistente. Il credito ammonta ad euro
996,96 per le ferie non godute e ad euro 235,27 per differenze sul tfr. In definitiva, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.290,48 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato dalle singole scadenze al saldo.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 1.100 e 5.200, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.290,48 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna altresì la parte resistente a rimborsare ai procuratori di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.030 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%,
c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 16 luglio 2025
Il Giudice
Andrea NC CI