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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/12/2025, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1892 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Laviola e Carmela Novaldi ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via Eugenio Siciliano n. 29; parte ricorrente
e
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Pagano e Gerardo Angrisani ed CP_1 elettivamente domiciliato in Roccapiemonte in Via Santa Maria Delle Grazie n. 78;
parte resistente
nonchè
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli.
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.04.2025, chiedeva regolamentarsi le Parte_1 condizioni di affidamento, mantenimento e di collocamento della figlia minore nata (in Per_1 data 11.06.2015) dalla relazione more uxorio con relazione cessata in data CP_1
07.01.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.07.2024, si CP_1 costituiva in giudizio e non si opponeva all'affido condiviso della figlia minore e alla collocazione prevalente presso la madre ma chiedeva regolamentarsi il diritto di visita in spazio neutro e determinarsi l'assegno di mantenimento nella misura di €. 200,00, oltre a regolamentarsi le visite con i nonni e con gli zii paterni.
All'udienza del 02.12.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti accettavano la proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 07.10.2025 ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sul punto, va premesso che con l'ordinanza depositata in data 05.11.2024, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.: “affida la minore in forma condivisa con collocamento privilegiato presso la madre;
assegna la casa coniugale ad
[...]
n quanto genitore collocatario della prole;
dispone che potrà vedere Pt_1 CP_1 la minore alla presenza dei Servizi Sociali secondo il calendario degli incontri da questi ultimi stabilito;
dispone che corrisponda ad la somma mensile di €. CP_1 Parte_1
200,00 a titolo di mantenimento della minore, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, oltre a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT;
5. dispone che le spese straordinarie per la minore siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno”.
Successivamente, con l'ordinanza depositata in data 07.10.2025, è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “conferma dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza depositata in data 05.11.2024; diritto di visita del padre alle condizioni indicate nel decreto depositato in data 02.07.2025; monitoraggio dei Servizi Sociali al fine di verificare la partecipazione dei genitori ai percorsi di supporto alla genitorialità e di tipo psicologico;
spese di lite e di c.t.u. interamente compensate tra le parti”.
Avendo le parti accettato la suddetta proposta (v. atti depositati rispettivamente in data
24.11.2025), il Tribunale ritiene di disporre in conformità a quanto indicato nella proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 07.11.2025, risultando le statuizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi della figlia minore Per_1
Va precisato però che, con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 24.11.2025, la difesa di ha chiesto che il proprio assistito possa incontrare la figlia il giorno del CP_1 sabato anziché quello del lunedì per motivi di lavoro. In ordine a tale richiesta, vanno ribadite le considerazioni già espresse con il decreto depositato in data 27.06.2025, dovendosi evidenziare che la concreta organizzazione degli incontri (in un giorno piuttosto che in un altro) è rimessa ai Servizi Sociali previa autorizzazione da parte del magistrato di Sorveglianza (ove venga mutato il giorno), atteso che il è stato raggiunto dal divieto di soggiorno nel comune di Castel San Giorgio. CP_1
Da ultimo, occorre trasmettere gli atti al giudice tutelare per l'apertura di un fascicolo di vigilanza attiva ex art. 337 c.c., con onere per i Servizi Sociali di trasmettere periodiche relazioni di aggiornamento in merito alla partecipazione dei genitori ai percorsi di sostegno alla genitorialità e di tipo psicologico.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite e di c.t.u. vengono compensate tra le parti secondo quanto previsto nella suindicata proposta conciliativa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone in conformità alla proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 07.11.2025, da intendersi qui integralmente richiamata per relationem;
2. dispone trasmettersi gli atti al giudice tutelare per l'apertura di un procedimento di vigilanza attiva ex art. 337 c.c., affinchè i Servizi Sociali trasmettano periodiche relazioni di aggiornamento;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 02.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire