Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3279/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza carto- lare resa all'esito dell'udienza del 13.03.2025 con la quale è stata disposta la tratta- zione dell'udienza del 09.06.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 09.06.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies ul- timo comma c.p.c., come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscri- zione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3279/2024 R.G., avente ad oggetto: appello sentenza giudice di pace – risarcimento del danno da lesione personale, vertente tra
(Compagnia Assicuratrice (Cod. Controparte_1 Controparte_1
Fisc./P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Bologna al- P.IVA_1
la via Larga 8, rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizio Russo (Cod. Fisc.
) e SS AC (Cod. Fisc. ) ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale in San Controparte_2
Leucio (CE) alla via Mengs 19-21, in virtù di procura speciale allegata in atti appellante
e
(Cod. Fisc. ) e (Cod. CP_3 C.F._3 Controparte_4
Fisc. ) entrambe rappresentate e difese dall'avv.to Antonio C.F._4
d'Angelo (Cod. Fisc. ) presso il cui studio sono elettivamente C.F._5
domiciliate in Villa di Briano (CE) alla via Carducci n. 10, in virtù di procura in atti
appellate nonché
(Cod. Fisc. ) residente in [...] Controparte_5 C.F._6
al Viale De Amicis n.10 appellato contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante come da atto introduttivo e note relative Controparte_1 all' udienza del 9.6.25 trattata con modalità cartolare.
Per le appellate: come da comparsa di costituzione e note relative all' udienza del
9.6.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
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La compagnia assicurativa appellante, ha censurato la pronun- Controparte_1
cia di primo grado giacché il giudice di prime cure avrebbe disatteso sia le eccezioni di improponibilità e/o improcedibilità sollevate tempestivamente da essa appellante, per erronea valutazione della documentazione sanitaria allegata dalle appellate alla produzione depositata in primo grado, che le contestazioni sollevate nel merito in re- lazione alla vicenda di sinistro alquanto anomala per come narrata, così statuendo per l'accoglimento di entrambe le domande proposte dalle odierne appellate CP_3
e .
[...] Controparte_4
In particolare, l'appellante compagnia ha censurato la sentenza impugnata nella par- te in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto proponibili le domande risarcitorie pro- poste da e a dispetto della violazione del dettato CP_3 Controparte_4
di cui agli artt. 141-145-148 D. lgs 209/2005, ciò in quanto la richiesta risarcitoria non rispetta le formalità del dettato dell'art.148 D. lgs 209/2005 censurando diverse e molteplici carenze documentali, tra cui rileva, in particolare, l'omesso invio alla compagnia assicurativa della documentazione sanitaria completa relativa alle lesioni asseritamente refertate nonché mancata adesione all'invito a visita m.l. inoltrato ri- tualmente dal fiduciario medico, nominato all'uopo da Controparte_1
In aggiunta, l'appellante ha ulteriormente censurato la sentenza de qua nella parte in cui il gdp ha ritenuto adeguatamente provato il fatto storico relativo al sinistro in cui restavano coinvolte le due appellate asseritamente investite sulle strisce pedonali dal veicolo Alfa Romeo tg. BL160FZ benché lo stesso non abbia motivato adeguata- mente le determinazioni assunte circa la testimonianza assai scarna e generica resa dall'unico teste escusso . Testimone_1
Si sono costituite in giudizio con unica comparsa entrambe le appellate, CP_6
[... e le quali hanno censurato preliminarmente Controparte_4
l'inammissibilità e improponibilità dell'appello e, in via principale, chiesto il rigetto dell'appello siccome destituito di fondamento.
, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudi- Controparte_5
zio, restando pertanto contumace.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la ri- forma dell'impugnata pronuncia.
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Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motiva- zioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazio- ne dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fonda- mento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giu- dice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016
n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficien- temente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo di appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure mos- se dall'appellante avverso la sentenza di primo grado preliminarmente in punto di ri- to sono, a parere di questo giudice, condivisibili.
Ciò si dice in quanto, in ordine alla prima censura in particolare, va osservato quanto segue.
Orbene, nel vigore della disciplina previgente all'attuale codice delle assicurazioni,
l'articolo 22 della legge n. 990 del 1969 stabiliva che l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi fosse obbligo di assicurazione a norma della stessa legge, potesse essere proposta solo dopo che fossero decorsi sessanta/novanta giorni da quello in cui il danneggiato avesse chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Rispetto al contenuto di tale missiva, peraltro, la disposizione nulla diceva.
Intorno alla norma si era formata una uniforme interpretazione che la riteneva una condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, il cui difetto era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salva la preclusione derivante dalla for- mazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto.
La giurisprudenza, poi, ha gradualmente riempito di contenuto la predetta condizio- ne finendo, con orientamento largamente condiviso (tanto che poi è stato recepito nella successiva normativa), a esigere che l'istanza di risarcimento fosse congegnata in modo tale da consentire alla compagnia di assicurazioni destinataria della richie- sta di valutare gli elementi della sua fondatezza.
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Di conseguenza, l'inoltro alla compagnia della sola richiesta risarcitoria “formulata in maniera alquanto generica”, priva della documentazione necessaria all'assicuratrice per valutare la fondatezza della domanda, era già nella vigenza del citato articolo 22, ritenuta non sufficiente a costituire in mora la destinataria.
Inoltre il termine dilatorio dei sessanta giorni (novanta, per l'ipotesi di risarcimento del danno da lesione personale) risultava preordinato a porre la compagnia in condi- zioni di poter effettuare le dovute valutazioni mediante il tempestivo inoltro della documentazione necessaria e di tutti gli elementi utili a valutare l'opportunità di un accordo al fine di evitare il contenzioso in sede giudiziale: «(…) la giurisprudenza di questa S. C. ha ripetutamente ribadito che la condizione di procedibilità dell'azione sancita dal menzionato art. 22 persegue lo scopo di informare
l'assicuratore del sinistro e della pretesa del danneggiato, affinché possa disporre di uno spatium deliberandi tale da consentirgli di valutare l'opportunità di un ac- cordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguen- te dispendio economico (in tal senso cfr. Cass. 26 aprile 2000, n. 5344; 28 marzo
1994, n. 2988; 2 aprile 1980, n. 2133). Tant'è che, pur essendo consentite forme di comunicazione equipollenti alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può ritenersi sufficiente la mera conoscenza di fatto dell'assicuratore per le trattative di composizione, né le generiche offerte a titolo di indennizzo, non avvalorata da un'idonea documentazione della richiesta di risarcimento e della sua epoca (Cass.
14 gennaio 1980, n. 296)».
L'interpretazione maggioritaria considerava anche il contenuto dell'articolo 8, comma 2 del D.P.R. n. 45 del 16 gennaio 1981 (“per i sinistri di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge il danneggiato che intenda chiedere il risarcimen- to deve dare sollecita comunicazione dell'esistenza delle lesioni e, all'atto della ri- chiesta, indicare la durata dell'inabilità temporanea, l'età, l'attività di lavoro svolta ed il relativo reddito netto;
deve inoltre indicare se abbia diritto a percepire
l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Alla richiesta di risarci- mento deve essere acclusa la documentazione idonea a provare la durata dell'inabilità, l'intervenuta guarigione e l'entità del reddito”), norma che aveva «il mero scopo di fornire un ulteriore supporto alla precedente interpretazione dell'art.
22 della legge n. 990 del 1969, attraverso il richiamo ad una disposizione regola- mentare che, nell'ipotesi di richiesta risarcitoria di lesioni personali, specifica il necessario contenuto documentale della richiesta stessa» ( Cfr Cass. n.7164/04).
In particolare, l'indicazione e la certificazione dell'avvenuta guarigione erano pre-
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scritte dall'articolo 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), che si riferisce ai casi di danni a cose o conseguenti a lesioni guarite entro i quaranta giorni: «La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attesta- zione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione»; l'articolo 8, comma 1 del D.P.R. 16.1.1981 n. 45 recitava, sotto la rubrica «Denuncia di sinistro da allegare alla richiesta di risarcimento del danno»,
«Nel caso di sinistri che abbiano causato solamente danni alle cose e di sinistri che, insieme ai danni alle cose, o anche senza provocare danni alle cose, abbiano causa- to lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro, il danneggiato che chiede all'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 3 della legge (26 febbraio 1977, n. 39,
N.d.R.), deve inoltrare la richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento».
Orbene, l'interpretazione combinata delle predette norme comporta che, anche pri- ma dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 209/05 (ovvero l'1 gennaio 2006) una richie- sta di risarcimento priva dei contenuti necessari e sufficienti a consentire la valuta- zione da parte della compagnia di assicurazioni non poteva ritenersi idonea a soddi- sfare la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
Di poi, l'articolo 145 del D.l.vo n. 209/2005 ha tassativamente previsto (così supe-
il vecchio articolo 22 della legge n. 990/69) che l'azione per il risarcimento Pt_1
dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla perso- na, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicura- zione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevi- mento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato «le modalità ed i contenu- ti previsti all'articolo 148» o, nel caso di indennizzo diretto, «avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150».
L'articolo 148 citato, per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, prevede in particolare che la richiesta di risarcimento debba «contenere
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l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati re- lativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subi- te, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dal- la ricezione di tale documentazione».
La finalità della norma è proprio quella di consentire la valutazione, con tutti gli elementi congrui a disposizione, di una definizione prima del ricorso alla via giuri- sdizionale.
Peraltro, all'inosservanza dell'articolo 148 del D.L.vo 209/05 conseguirebbe la sola improponibilità della domanda giudiziale, fermo restando il valore interruttivo della prescrizione comunque riconoscibile alle missive in atti.
Ciò chiarito, venendo al vaglio del gravame proposto, va osservato che dall'esame della documentazione contenuta nella produzione depositata per e CP_3
non risulta che esse abbiano allegato ritualmente la documen- Controparte_4
tazione sanitaria prescritta ex lege.
Dunque, per ciò che attiene la fase di gestione stragiudiziale del risarcimento del danno da lesioni, viene in rilievo una carenza di elementi nella costituzione in mora sotto un duplice profilo: per un verso manca la prescritta indicazione da parte delle danneggiate circa eventuali prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicura- zioni sociali obbligatorie e, per altro verso, è priva dell'indicazione circa l'avvenuta guarigione delle danneggiate.
Appare del tutto evidente, a parere di chi scrive, che tali carenze hanno posto la compagnia assicurativa in una condizione tale da non poter formulare alcuna offerta e, perciò, hanno determinato il venir meno dello scopo deflattivo della norma in questione, ovvero l'art. 148 del codice delle assicurazioni private, che risulta preor- dinata ad evitare il contenzioso.
La decisione di prime cure è per tale motivo da riformare, poiché le presunte dan- neggiate e non hanno osservato nella sostanza i criteri diretti a sod- CP_3 CP_4
disfare la ratio della disposizione normativa e delle formalità prescritte.
Parimenti deve essere accolta la censura relativa alla mancata sottoposizione a visita m.l. di entrambi le danneggiate;
la Suprema Corte di recente con una interpretazione
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“teleologica” dell'art. 145 del codice delle assicurazioni ha affermato - rifacendosi al principio espresso dal Giudice delle leggi (Corte Cost., sent. 3 maggio2012, n.
111) - che tale disposizione “ha un chiaro intento deflattivo”, essendone evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari”, intento il cui raggiun- gimento, tuttavia, “non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni” per la proposizione della domanda risarcitoria,
“ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice assicurazioni private, che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa “ante cau- sam”, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa” (Cfr. Cass. Civ. sez.
VI del 20/01/2022 n. 1756 conforme a Cass. Sez. 3, sent. 25gennaio2018, n. 1829,
Rv. 647588-01).
Sempre secondo la prospettazione della Corte affinché ”la procedura di risarcimen- to descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'offerta congrua”, ciò che richiede sia “un presupposto forma- le”, ovvero “la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art.
148 Codice assicurazioni private), sufficienti a permettere all'assicuratore di “ac- certare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta”, sia “un requisito sostanziale”, e ciò in quanto “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della
r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c,c.), e buona fede
(art. 1375 c.c.),” (Cfr. Cass. Sez. 3, sent, n. 1829 del 2018 cit.), così che verrebbe meno a tale dovere di collaborazione - subendone, come conseguenza,
l'improponibilità della domanda risarcitoria - il danneggiato che “si è sottratto all'ispezione” del mezzo, “attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria” (cfr. ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 1829 del 2018, cit.).
Appare del tutto evidente, a parere di chi scrive, che, nel caso di specie, la ripetuta condotta non collaborativa (mancata adesione financo all'invito a perizia predispo- sto dal CTU nominato in corso di causa dott. ) delle appellate e le ca- Persona_1
renze che ne sono derivate – tenuto conto oltretutto delle specifiche criticità emerse in relazione sia ai certificati medici prodotti che al tipo di lesioni refertate alquanto generiche (per entrambe le appellate la stesse lesioni ovvero trauma contusivo gi- nocchio e spalla dx) - hanno posto la compagnia assicurativa in una condizione tale da non poter formulare alcuna offerta nemmeno in corso di causa e, perciò, hanno
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determinato il venir meno dello scopo deflattivo della norma in questione, ovvero l'art. 148 del codice delle assicurazioni private, che risulta preordinata ad evitare il contenzioso.
In conclusione, non sono risultate soddisfatte le condizioni e rispettati i criteri diretti a soddisfare la ratio della disposizione normativa e delle formalità prescritte dall'art. 148 del D.Lgs 209/2005.
Per completezza, va evidenziato che le predette carenze assumono particolare rilievo anche alla luce di ulteriori elementi emersi e posti in rilievo dall'appellante
[...]
che appaiono indici di inattendibilità degli assunti posti a base delle do- Parte_2
mande proposte dalle appellate in primo grado;
le predette carenze restituiscono, di- fatti, una ricostruzione dei fatti assolutamente incerta e non suffragata da un quadro probatorio attendibile che è caratterizzato, invece, da incongruenze e contraddizioni significative che non consentono di ritenere provata la dinamica di sinistro da inve- stimento per come narrata in citazione.
Dunque, la assoluta irrilevanza dell'unica deposizione resa in giudizio, l'assenza singolare di intervento di vigili o carabinieri o di ambulanza nonostante le appellate lamentassero dolori a ginocchia e spalle e la circostanza, alquanto anomala oltreché inosservante di quanto disposto d'ufficio dal gdp in merito alla consulenza medico- legale, per cui le stesse appellanti disertavano ripetutamente le operazioni peritali consentono di ritenere non adeguatamente provato il fatto storico.
Ogni ulteriore doglianza risulta assorbita dall'accoglimento delle preliminari censu- re svolte in rito e dalla presente statuizione di accoglimento del gravame.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragio- ne della natura della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria avanzata nel primo grado del giudizio da e CP_3 CP_4
[...]
- condanna le appellate al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assi- curativa, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.046,00, oltre
IVA e CPA come per legge;
- condanna le appellate al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assi-
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curativa, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.540,00 per onorari ed in € 382,50 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 26.06.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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