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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 845/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3262/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen.c.a. Dalla Chiesa 10 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14251/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
35 e pubblicata il 01/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19528 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3978/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'avviso di accertamento relativo all'asserito insufficiente pagamento dell'IMU e della Associazione_1 relativamente ad un immobile ubicato nel Comune di Fiumicino, per l'annualità 2017.
Deduceva il ricorrente che in realtà i tributi erano stato pagato per intero, metà dal ricorrente, metà dalla moglie, comproprietaria dell'immobile in quanto quest'ultimo rientrava nella comunione legale fra coniugi.
2. Con sentenza della CGT di Roma n. 14251, depositata 1° dicembre 2023, il ricorso veniva respinto.
Osservava la Commissione che dalla documentazione in atti non risultava che l'immobile rientrasse nella comunione legale e, quindi, il ricorrente andava considerato unico proprietario del bene oggetto di accertamento.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello Ricorrente_1.
Osserva l'appellante che trattavasi di bene acquistato in costanza di matrimonio, e come tale da considerare in comunione legale, in assenza di una specifica dichiarazione contraria.
In tal caso, come confermato dalla Corte di cassazione, sentenza n. 7872del 2021, l'imposta è dovuta da ciascun coniuge per la quota di proprietà.
4. Con controdeduzioni il Comune di Fiumicino ribadisce che spetta al contribuente l'onere di provare di essere obbligato al pagamento solo pro quota, in quanto dalla visura catastale il Ricorrente_1 risulta essere l'unico proprietario.
Il pagamento parziale effettuato dalla signora Nominativo_1, poteva infatti formare oggetto di restituzione, in quanto effettuato sine titulo e non aveva dunque natura satisfattiva dell'obbligo tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è fondato per i motivi di seguito esplicitati,
Dagli atti risulta infatti che l'immobile in questione è stato acquistato successivamente al matrimonio, e che i coniugi sono in regime di comunione dei beni;
a nulla rileva il fatto che la visura catastale evidenzia l'appellante come unico proprietario.
In ogni caso, atteso il lungo tempo trascorso dal pagamento dell'imposta, un'eventuale richiesta di rimborso da parte della moglie risulta ormai prescritta. In definitiva, il Comune di Fiumicino ha ottenuto il pagamento per intero dell'imposta dovuta, e, proprio in ragione dell'intervenuta prescrizione, ove il provvedimento fosse confermato, verrebbe a beneficiare di un indebito arricchimento.
In relazione allo svolgimento dei fatti e del giudizio, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Roma, 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3262/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen.c.a. Dalla Chiesa 10 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14251/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
35 e pubblicata il 01/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19528 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3978/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'avviso di accertamento relativo all'asserito insufficiente pagamento dell'IMU e della Associazione_1 relativamente ad un immobile ubicato nel Comune di Fiumicino, per l'annualità 2017.
Deduceva il ricorrente che in realtà i tributi erano stato pagato per intero, metà dal ricorrente, metà dalla moglie, comproprietaria dell'immobile in quanto quest'ultimo rientrava nella comunione legale fra coniugi.
2. Con sentenza della CGT di Roma n. 14251, depositata 1° dicembre 2023, il ricorso veniva respinto.
Osservava la Commissione che dalla documentazione in atti non risultava che l'immobile rientrasse nella comunione legale e, quindi, il ricorrente andava considerato unico proprietario del bene oggetto di accertamento.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello Ricorrente_1.
Osserva l'appellante che trattavasi di bene acquistato in costanza di matrimonio, e come tale da considerare in comunione legale, in assenza di una specifica dichiarazione contraria.
In tal caso, come confermato dalla Corte di cassazione, sentenza n. 7872del 2021, l'imposta è dovuta da ciascun coniuge per la quota di proprietà.
4. Con controdeduzioni il Comune di Fiumicino ribadisce che spetta al contribuente l'onere di provare di essere obbligato al pagamento solo pro quota, in quanto dalla visura catastale il Ricorrente_1 risulta essere l'unico proprietario.
Il pagamento parziale effettuato dalla signora Nominativo_1, poteva infatti formare oggetto di restituzione, in quanto effettuato sine titulo e non aveva dunque natura satisfattiva dell'obbligo tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è fondato per i motivi di seguito esplicitati,
Dagli atti risulta infatti che l'immobile in questione è stato acquistato successivamente al matrimonio, e che i coniugi sono in regime di comunione dei beni;
a nulla rileva il fatto che la visura catastale evidenzia l'appellante come unico proprietario.
In ogni caso, atteso il lungo tempo trascorso dal pagamento dell'imposta, un'eventuale richiesta di rimborso da parte della moglie risulta ormai prescritta. In definitiva, il Comune di Fiumicino ha ottenuto il pagamento per intero dell'imposta dovuta, e, proprio in ragione dell'intervenuta prescrizione, ove il provvedimento fosse confermato, verrebbe a beneficiare di un indebito arricchimento.
In relazione allo svolgimento dei fatti e del giudizio, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Roma, 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo