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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/11/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco NO – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 10 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1655/2024 vertente tra
, rapp.to e dif. dagli Avv.ti Angelo Marconi e Paolo Marconi Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rap.te, difeso come in atti dall , avv.to CP_1 Controparte_2
LE IN RESISTENTE
Conclusioni
Parte ricorrente: azione di accertamento del diritto del ricorrente, libero professionista iscritto ad ENPACL - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del
Lavoro, alla ricongiunzione presso il predetto Ente dei contributi versati alla Gestione
SE dell' . CP_1
Parte resistente: rigetto del ricorso
1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.7.24 il ricorrente ha allegato di essere iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia a far data dal 18.06.2007 con contestuale iscrizione ai fini previdenziali, ad ENPACL - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro.
Ha richiesto ad ENPACL, con domanda del 20.06.2023 la ricongiunzione dei periodi assicurativi precedentemente accantonati presso Gestione SE (01.04.2001 - CP_1
31.12.2007) ed Gestione Dipendenti (01.06.1987 – 31.12.2000) oltre che per CP_1
servizio civile (22.10.1996 – 29.09.1997).
La domanda veniva parzialmente accolta, con esclusione del periodo 1.04.2001 -
31.12.2007 (Gestione SE ), non riconosciuto da Brescia ai fini della CP_1 CP_1
ricongiunzione.
Veniva elaborato il seguente calcolo: periodo non coincidente ricongiunto 01/06/1987 -
31/12/2000 - numero mesi ricongiunti 76 - importo riserva matematica € 49.091,10 - importo contribuzione ricongiunta € 53.656,20 - eccedenza € 4.565,10 - onere a carico del richiedente € 0,00 con esclusione del periodo assicurativo precedentemente accantonato presso Gestione SE (01.04.2001 - 31.12.2007). CP_1
Con comunicazione del 8.11.2023 indirizzata ad ENPACL ed il ricorrente CP_1
dichiarava di accettare la ricongiunzione con espressa riserva di agire nelle competenti sedi di legge per far accertare ed ottenere il diritto alla ricongiunzione ad ENPACL anche dei contributi accantonati presso la Gestione SE di (01/04/2001 - CP_1
31/12/2007).
A tale comunicazione ha replicato “si comunica che CP_3
l'accettazione/rinuncia al provvedimento di Legge 45/90 va comunicata esclusivamente all'ENPACL in quanto la domanda da lei presentata è volta a ricongiungere la contribuzione presso l'ente prima citato. La contribuzione presente in gestione separata
2 non è presente nel prospetto della contribuzione da noi inviato in quanto la stessa non è ricongiungibile. La gestione separata nasce l'1.04.1996 mentre la legge che regola la ricongiunzione da e verso le casse libero professionali è del 1990 quindi banalmente la gestione separata non rientra tra le gestioni ricongiungibili.”
Sulla base di tali premesse in fatto, il ricorrente ha adito questo Giudice al fine di accertare il proprio diritto alla ricongiunzione presso ENPACL dei contributi versati alla
Gestione separata dell' per i periodi assicurativi dal 01.04.2001 al 31.12.2007, sulla CP_1
base delle seguenti deduzioni in diritto.
Parte ricorrente ha evidenziato la vigenza dell'articolo 1, comma 2 della legge 45/1990 che consente ai professionisti dotati di una propria Cassa di trasferire tutti i contributi accantonati in altre «forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi» accentrandoli nell'ente previdenziale di settore.
Ha poi illustrato i riscontri giurisprudenziali alla tesi della ricongiunzione anche dei periodi assicurativi accantonati presso la Gestione SE di non ostando a tale CP_1
ricongiungimento le ragioni indicate dall e consistenti nella circostanza che le CP_1
norme regolatorie della ricongiunzione risultano emanate prima della creazione della
Gestione SE, avvenuta nel 1995 (legge 8 agosto 1995 n. 335) .(cfr. Corte di
Appello di Milano, sentenza n. 97 del 17 febbraio 2022, del Tribunale del Lavoro di
Milano, sentenza n. 2312/2021 e della Suprema Corte di Cassazione, sentenza 15 ottobre
2019 n. 26039).
Ha allegato parte ricorrente che il libero professionista, sulla base dei suddetti precedenti giurisprudenziali, si può indubbiamente avvalere della facoltà della ricongiunzione ad
ENPACL dei periodi precedentemente assicurati presso la Gestione SE di , CP_1
per quanto la legge istitutiva di tale gestione sia stata evidentemente introdotta successivamente all'emanazione della legge n. 45/1990 e ciò non solo in relazione alle recenti posizioni espresse sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione, ma anche alla luce delle posizioni assunte dalla Corte costituzionale che, con la decisione n. 61 del 5
3 marzo 1999, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e
38 Cost., gli artt. 1 e 2 della Legge n. 45/1990 nella parte in cui non prevedevano, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, il “diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione”.
Ciò dedotto in fatto ed in diritto il ricorrente concludeva come in epigrafe.
L'ente convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda sulla base CP_1
delle seguenti considerazini:
1) In materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici trovano applicazione, per gli iscritti alla gestione speciale ex art. 2 della L. 335/95, le norme definite con regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 282 del 2.5.1996.
2) Tali disposizioni, volte a regolare lo speciale rapporto assicurativo nella gestione medesima, consentono la ricongiunzione dei contributi della Gestione SE con altri contributi solo nell'ambito della gestione stessa (art. 3, comma 1, D.M.
282/96) con esclusione della possibilità di trasferire i contributi della Gestione
SE in altri Fondi o gestioni secondo le disposizioni di cui alla L. 29/79 e
45/90. 3
3) in base alla normativa rilevante (L. 5 marzo 1990, n. 45, art. 1, comma 2; L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e segg;
D.M. 2 maggio 1996, n. 282, art. 1;
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, art. 1, comma 1; L. n. 335 del 1995, art. 1, comma
19) la facoltà di ricongiunzione non è in ogni caso riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo (come nel caso di specie), dovendo in tal caso operare i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione e con possibilità anche di
4 utilizzare la contribuzione versata per ottenere la liquidazione di una pensione supplementare.
Il ricorso è fondato e va accolto. il ricorrente agisce per l'accertamento del suo diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi accantonati presso Gestione SE dal 01.04.2001 al 31.12.2007 CP_1
attualmente accreditati presso l' , nella gestione presso Controparte_4
l'ENPACL, alla quale egli è attualmente iscritto quale libero professionista.
Ai sensi dell'art. 1 co. 2 L. 5.3.1990, n. 45 al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori autonomi è attribuita la facoltà di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
Il ricorrente è stato iscritto alla Gestione separata presso l' (che costituisce CP_1
pacificamente una forma obbligatoria di previdenza per lavoratori autonomi) per un periodo di contribuzione di 6 anni e 8 mesi dal 1.4.2001 al 31.12.2007.
L' nega la fondatezza della domanda, sostenendo che i periodi di contribuzione CP_1
accreditati presso l in favore della Gestione separata ex art. 2 co. 26 L. CP_1
335/1995 non sono ricongiungibili presso gestioni alternative adducendo che la facoltà di ricongiunzione ex art. 2 co. 2 L. 45/1990 non spetta qualora il trattamento pensionistico del libero professionista interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo essendogli in questo caso consentito di avvalersi degli istituti del cumulo e della totalizzazione.
L'assunto non merita di essere condiviso in quanto contrasta con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 15.10.2019, n. 26039), seguita da quella di merito
(Corte appello Milano 17.2.2022, n. 97 che ha confermato Trib. Milano n. 2312/2021).
Da ultimo sulla questione è intervenuto il Tribunale di Trento con sentenza n. 40/25 del
18.3.25 di cui di seguito di riportano punti di motivazione.
5 In definitiva in adesione ai suddetti precedenti giurisprudenziali, va accolta un'interpretazione dell'art. 1 co. 2 L. 45/1990 “che rifletta l'assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti”. (Cass. 15.10.2019, n. 26039)
La Cassazione ha valutato quale fattore non ostativo alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione presso la Gestione separata dell' nella gestione in cui il libero CP_1
professionista risulta iscritto disattendendo le argomentazioni svolte dall' sia avuto CP_1
riguardo al fatto che il trattamento pensionistico del libero professionista interessato sia calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, sia circa il fatto che i periodi di contribuzione accreditati presso la Gestione separata dell' non sono CP_1
ricongiungibili presso gestioni alternative.
In ordine al primo, la Corte ha evidenziato che, a seguito della ricongiunzione dei periodi di contribuzione, la pensione una volta unitaria sarà (eventualmente) erogata dalla gestione in cui il libero professionista risulta iscritto, mentre la tutela, prevista in favore degli interessi della gestione che effettua il trasferimento dei contributi, consiste nella maggiorazione dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento”, come prevede l'art. 2 co. 1 L. 45/1990.
In ordine alla seconda argomentazione dell che indica quale fondamento CP_1
normativo il d.m. 2.5.1996, n. 282 (“Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335”) che prevede soltanto la ricongiunzione nella Gestione separata ex art. 2 co. 26 L. 335/1995 (art. 3 co. 1) la Corte ha evidenziato che questa sola circostanza non consente di affermare – specie in mancanza di una norma, la quale escluda espressamente l'ipotesi inversa – che la disciplina giuridica
6 successiva di grado inferiore (il d.m. 282/1996) sia idonea a derogare la norma generale di grado superiore precedente (l'art. 1 co. 2 L. 45/1990).
In definitiva deve ritenersi compiutamente accertato, in capo al ricorrente il diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi precedentemente accantonati presso CP_1
Gestione SE dal 01.04.2001 al 31.12.2007.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Brescia – sezione lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
Accerta in capo al ricorrente il diritto alla ricongiunzione del periodo assicurativo accantonato presso Gestione SE dal 01.04.2001 al 31.12.2007 attualmente CP_1
accreditati presso l' – Gestione separata, nella gestione presso l'ENPACL, alla CP_1
quale egli è attualmente iscritto quale libero professionista.
Condanna l' convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di CP_5
giudizio, liquidate nella somma di € 2.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 Co. d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, nonché al rimborso del contributo unificato, pari a € 49,00.
Brescia, 11/11/2025
Il Giudice del lavoro
Marco NO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco NO – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 10 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1655/2024 vertente tra
, rapp.to e dif. dagli Avv.ti Angelo Marconi e Paolo Marconi Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rap.te, difeso come in atti dall , avv.to CP_1 Controparte_2
LE IN RESISTENTE
Conclusioni
Parte ricorrente: azione di accertamento del diritto del ricorrente, libero professionista iscritto ad ENPACL - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del
Lavoro, alla ricongiunzione presso il predetto Ente dei contributi versati alla Gestione
SE dell' . CP_1
Parte resistente: rigetto del ricorso
1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.7.24 il ricorrente ha allegato di essere iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia a far data dal 18.06.2007 con contestuale iscrizione ai fini previdenziali, ad ENPACL - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro.
Ha richiesto ad ENPACL, con domanda del 20.06.2023 la ricongiunzione dei periodi assicurativi precedentemente accantonati presso Gestione SE (01.04.2001 - CP_1
31.12.2007) ed Gestione Dipendenti (01.06.1987 – 31.12.2000) oltre che per CP_1
servizio civile (22.10.1996 – 29.09.1997).
La domanda veniva parzialmente accolta, con esclusione del periodo 1.04.2001 -
31.12.2007 (Gestione SE ), non riconosciuto da Brescia ai fini della CP_1 CP_1
ricongiunzione.
Veniva elaborato il seguente calcolo: periodo non coincidente ricongiunto 01/06/1987 -
31/12/2000 - numero mesi ricongiunti 76 - importo riserva matematica € 49.091,10 - importo contribuzione ricongiunta € 53.656,20 - eccedenza € 4.565,10 - onere a carico del richiedente € 0,00 con esclusione del periodo assicurativo precedentemente accantonato presso Gestione SE (01.04.2001 - 31.12.2007). CP_1
Con comunicazione del 8.11.2023 indirizzata ad ENPACL ed il ricorrente CP_1
dichiarava di accettare la ricongiunzione con espressa riserva di agire nelle competenti sedi di legge per far accertare ed ottenere il diritto alla ricongiunzione ad ENPACL anche dei contributi accantonati presso la Gestione SE di (01/04/2001 - CP_1
31/12/2007).
A tale comunicazione ha replicato “si comunica che CP_3
l'accettazione/rinuncia al provvedimento di Legge 45/90 va comunicata esclusivamente all'ENPACL in quanto la domanda da lei presentata è volta a ricongiungere la contribuzione presso l'ente prima citato. La contribuzione presente in gestione separata
2 non è presente nel prospetto della contribuzione da noi inviato in quanto la stessa non è ricongiungibile. La gestione separata nasce l'1.04.1996 mentre la legge che regola la ricongiunzione da e verso le casse libero professionali è del 1990 quindi banalmente la gestione separata non rientra tra le gestioni ricongiungibili.”
Sulla base di tali premesse in fatto, il ricorrente ha adito questo Giudice al fine di accertare il proprio diritto alla ricongiunzione presso ENPACL dei contributi versati alla
Gestione separata dell' per i periodi assicurativi dal 01.04.2001 al 31.12.2007, sulla CP_1
base delle seguenti deduzioni in diritto.
Parte ricorrente ha evidenziato la vigenza dell'articolo 1, comma 2 della legge 45/1990 che consente ai professionisti dotati di una propria Cassa di trasferire tutti i contributi accantonati in altre «forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi» accentrandoli nell'ente previdenziale di settore.
Ha poi illustrato i riscontri giurisprudenziali alla tesi della ricongiunzione anche dei periodi assicurativi accantonati presso la Gestione SE di non ostando a tale CP_1
ricongiungimento le ragioni indicate dall e consistenti nella circostanza che le CP_1
norme regolatorie della ricongiunzione risultano emanate prima della creazione della
Gestione SE, avvenuta nel 1995 (legge 8 agosto 1995 n. 335) .(cfr. Corte di
Appello di Milano, sentenza n. 97 del 17 febbraio 2022, del Tribunale del Lavoro di
Milano, sentenza n. 2312/2021 e della Suprema Corte di Cassazione, sentenza 15 ottobre
2019 n. 26039).
Ha allegato parte ricorrente che il libero professionista, sulla base dei suddetti precedenti giurisprudenziali, si può indubbiamente avvalere della facoltà della ricongiunzione ad
ENPACL dei periodi precedentemente assicurati presso la Gestione SE di , CP_1
per quanto la legge istitutiva di tale gestione sia stata evidentemente introdotta successivamente all'emanazione della legge n. 45/1990 e ciò non solo in relazione alle recenti posizioni espresse sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione, ma anche alla luce delle posizioni assunte dalla Corte costituzionale che, con la decisione n. 61 del 5
3 marzo 1999, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e
38 Cost., gli artt. 1 e 2 della Legge n. 45/1990 nella parte in cui non prevedevano, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, il “diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione”.
Ciò dedotto in fatto ed in diritto il ricorrente concludeva come in epigrafe.
L'ente convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda sulla base CP_1
delle seguenti considerazini:
1) In materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici trovano applicazione, per gli iscritti alla gestione speciale ex art. 2 della L. 335/95, le norme definite con regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 282 del 2.5.1996.
2) Tali disposizioni, volte a regolare lo speciale rapporto assicurativo nella gestione medesima, consentono la ricongiunzione dei contributi della Gestione SE con altri contributi solo nell'ambito della gestione stessa (art. 3, comma 1, D.M.
282/96) con esclusione della possibilità di trasferire i contributi della Gestione
SE in altri Fondi o gestioni secondo le disposizioni di cui alla L. 29/79 e
45/90. 3
3) in base alla normativa rilevante (L. 5 marzo 1990, n. 45, art. 1, comma 2; L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e segg;
D.M. 2 maggio 1996, n. 282, art. 1;
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, art. 1, comma 1; L. n. 335 del 1995, art. 1, comma
19) la facoltà di ricongiunzione non è in ogni caso riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo (come nel caso di specie), dovendo in tal caso operare i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione e con possibilità anche di
4 utilizzare la contribuzione versata per ottenere la liquidazione di una pensione supplementare.
Il ricorso è fondato e va accolto. il ricorrente agisce per l'accertamento del suo diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi accantonati presso Gestione SE dal 01.04.2001 al 31.12.2007 CP_1
attualmente accreditati presso l' , nella gestione presso Controparte_4
l'ENPACL, alla quale egli è attualmente iscritto quale libero professionista.
Ai sensi dell'art. 1 co. 2 L. 5.3.1990, n. 45 al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori autonomi è attribuita la facoltà di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
Il ricorrente è stato iscritto alla Gestione separata presso l' (che costituisce CP_1
pacificamente una forma obbligatoria di previdenza per lavoratori autonomi) per un periodo di contribuzione di 6 anni e 8 mesi dal 1.4.2001 al 31.12.2007.
L' nega la fondatezza della domanda, sostenendo che i periodi di contribuzione CP_1
accreditati presso l in favore della Gestione separata ex art. 2 co. 26 L. CP_1
335/1995 non sono ricongiungibili presso gestioni alternative adducendo che la facoltà di ricongiunzione ex art. 2 co. 2 L. 45/1990 non spetta qualora il trattamento pensionistico del libero professionista interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo essendogli in questo caso consentito di avvalersi degli istituti del cumulo e della totalizzazione.
L'assunto non merita di essere condiviso in quanto contrasta con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 15.10.2019, n. 26039), seguita da quella di merito
(Corte appello Milano 17.2.2022, n. 97 che ha confermato Trib. Milano n. 2312/2021).
Da ultimo sulla questione è intervenuto il Tribunale di Trento con sentenza n. 40/25 del
18.3.25 di cui di seguito di riportano punti di motivazione.
5 In definitiva in adesione ai suddetti precedenti giurisprudenziali, va accolta un'interpretazione dell'art. 1 co. 2 L. 45/1990 “che rifletta l'assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti”. (Cass. 15.10.2019, n. 26039)
La Cassazione ha valutato quale fattore non ostativo alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione presso la Gestione separata dell' nella gestione in cui il libero CP_1
professionista risulta iscritto disattendendo le argomentazioni svolte dall' sia avuto CP_1
riguardo al fatto che il trattamento pensionistico del libero professionista interessato sia calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, sia circa il fatto che i periodi di contribuzione accreditati presso la Gestione separata dell' non sono CP_1
ricongiungibili presso gestioni alternative.
In ordine al primo, la Corte ha evidenziato che, a seguito della ricongiunzione dei periodi di contribuzione, la pensione una volta unitaria sarà (eventualmente) erogata dalla gestione in cui il libero professionista risulta iscritto, mentre la tutela, prevista in favore degli interessi della gestione che effettua il trasferimento dei contributi, consiste nella maggiorazione dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento”, come prevede l'art. 2 co. 1 L. 45/1990.
In ordine alla seconda argomentazione dell che indica quale fondamento CP_1
normativo il d.m. 2.5.1996, n. 282 (“Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335”) che prevede soltanto la ricongiunzione nella Gestione separata ex art. 2 co. 26 L. 335/1995 (art. 3 co. 1) la Corte ha evidenziato che questa sola circostanza non consente di affermare – specie in mancanza di una norma, la quale escluda espressamente l'ipotesi inversa – che la disciplina giuridica
6 successiva di grado inferiore (il d.m. 282/1996) sia idonea a derogare la norma generale di grado superiore precedente (l'art. 1 co. 2 L. 45/1990).
In definitiva deve ritenersi compiutamente accertato, in capo al ricorrente il diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi precedentemente accantonati presso CP_1
Gestione SE dal 01.04.2001 al 31.12.2007.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Brescia – sezione lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
Accerta in capo al ricorrente il diritto alla ricongiunzione del periodo assicurativo accantonato presso Gestione SE dal 01.04.2001 al 31.12.2007 attualmente CP_1
accreditati presso l' – Gestione separata, nella gestione presso l'ENPACL, alla CP_1
quale egli è attualmente iscritto quale libero professionista.
Condanna l' convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di CP_5
giudizio, liquidate nella somma di € 2.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 Co. d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, nonché al rimborso del contributo unificato, pari a € 49,00.
Brescia, 11/11/2025
Il Giudice del lavoro
Marco NO
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