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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/12/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6631/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 6631/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. Luca Mignolli C.F._2
ATTORI contro
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 quali figli ed eredi legittimi di Persona_1 CP_5 CP_6
, Fu ,
[...] Controparte_7 CP_7 CP_8 [...]
Fu , , Fu , CP_9 CP_5 CP_10 CP_11 Per_2 [...]
, , , CP_12 Controparte_13 Controparte_14 [...]
Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
, nonché i loro
[...] Controparte_18 Controparte_19 eventuali eredi e tutti coloro che intendano vantare diritti di proprietà sui mappali richiamati
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: - dichiararsi nato a [...] il 31 maggio Parte_1
1953, (c.f. , e nato a [...] il 06 C.F._1 Parte_2 novembre 1960, (c.f. ), pieni ed esclusivi proprietari, nella misura del 50%, C.F._2 ciascuno, a titolo di acquisto per usucapione, delle seguenti porzioni immobiliari: C.F. Comune di
Sant'AN D'AE Foglio 57 m.n. 126 sub.
1 - cat. A/3 - 1 vano 10 mq – piano terra - rendita euro 29,44; Foglio 57 m.n. 126 sub.
2 - cat. A/3 - 1 vano 10 mq – piano primo - rendita euro 29,44;
Foglio 57 m.n. 126 sub. 3 graffato con il m.n. 780 – 7 vani – piano terra 1 e 2 – rendita euro 206,07; -spese di giudizio compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato nelle forme ordinarie e a mezzo di pubblici proclami,
e adivano il Tribunale di Verona affinché venisse dichiarato Parte_1 Parte_2
l'intervenuto acquisto per usucapione (ultra) ventennale, nella misura del 50% ciascuno, delle seguenti porzioni immobiliari site nel Comune di Sant'AN d'AE (Verona), località Giare:
Foglio 57 m.n. 126 sub.
1 - cat. A/3 - 1 vano 10 mq – piano terra - rendita euro 29,44; Foglio 57 m.n.
126 sub.
2 - cat. A/3 - 1 vano 10 mq – piano primo - rendita euro 29,44; Foglio 57 m.n. 126 sub. 3 graffato con il m.n. 780 – 7 vani – piano terra 1 e 2 – rendita euro 206,07.
Il giudizio, svoltosi nella contumacia dei convenuti, veniva istruito mediante escussione testimoniale.
Fissata udienza per la rimessione della causa in decisione al 23.12.2025 – udienza di cui era disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.- la causa veniva trattenuta in decisione sulla nota scritta depositata da parte attrice.
La domanda attorea è fondata e deve essere pertanto accolta.
In particolare, l'assunto di parte attrice trova la propria conferma dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio, dichiarazioni che appaiono immuni da censure d'inattendibilità, attesa la coerenza, la genuinità e la spontaneità con le quali sono state rese.
In data 29.9.2025, il teste , non parente e indifferente, ha dichiarato di conoscere Testimone_1 gli attori per essere con loro cresciuto e, svolgendo il teste l'attività di geometra, di avere avuto con essi rapporti di natura professionale per aver consigliato i sigg.ri e nell'esecuzione Pt_1 Pt_2 di determinate opere di ristrutturazione;
ha ricordato “che l'immobile di Via Garibaldi è stato ristrutturato negli anni 1973 e 1974 e e sono andati ad abitarvi nel 1975; lo so Pt_1 Pt_2 perché ho seguito in parte le opere“; ha confermato il capitolo 2 della memoria n. 2) ex art. 171-ter c.p.c. ( 2) << vero che dai rilievi catastali eseguiti in loco è stato accertato che parte della loro abitazione, nello specifico il deposito, la cantina e il ripostiglio siti al piano terra, la camera, cucina
e bagno al primo piano, 2 camere e bagno al secondo piano, per complessivi 9 vani, sono identificati catastalmente come segue al C.F. Comune di Sant'AN d'AE (VR) - Foglio 57 m.n. 126 sub. 1
– 2 – 3, quest'ultimo graffato con il m.n. 780 – 7 vani – piano terra 1 e 2 – rendita euro 206,07, come da visure e planimetrie doc. 3-4-5 >> dichiarando: “sono entrato tante volte nell'immobile dato il rapporto di amicizia;
i vani che risultano dalla planimetria catastale e che mi si rammostrano corrispondono a quelli che ho spesso visto”; ha confermato, inoltre, la circostanza di cui al capitolo
3) della memoria e quindi l'uso esclusivo delle porzioni immobiliari da parte degli attori. La teste , residente nella stessa frazione di Giare e coniuge di , ha Testimone_2 Controparte_3 confermato che e avevano abitato l'immobile dal 1975 in modo continuativo ed Pt_1 Pt_2 esclusivo.
Non diversamente, il teste , coniuge di , ha dichiarato che gli attori Testimone_3 CP_2 avevano abitato continuativamente e in modo esclusivo l'immobile dal 1975. (“Sul 3) confermo la circostanza;
ADR. non ho mai visto nessun altro che abbia abitato l'immobile; non mi risulta che altri siano andati ad abitare nell'immobile in questione”
Tali dichiarazioni conducono all'accertamento dei fatti costitutivi dell'usucapione invocata dalla parte attrice nel proprio atto introduttivo, portando a concludere che le porzioni immobiliari indicate in domanda si trovino nel possesso continuato, ininterrotto, pacifico ed esclusivo degli attori da oltre vent'anni.
A quanto emerso dalle deposizioni testimoniali, deve aggiungersi che il possesso si è concretizzato nell'utilizzo quale residenza familiare di locali ("il deposito, la cantina e il ripostiglio siti al piano terra, la camera, cucina e bagno al primo piano, 2 camere e bagno al secondo piano, per complessivi
9 vani.. ") che costituiscono parte integrante della stessa abitazione dove gli attori hanno vissuto, rendendo così oggettivamente incompatibile l'esistenza di diritti altrui sui detti beni.
Deve, pertanto, ritenersi integrata la fattispecie dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art.1158 c.c. della relativa proprietà immobiliare.
L'assenza di opposizione integra le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite, tanto più che il precipuo fine della presente azione è quella di rendere conforme la situazione di diritto a quella di fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 6631 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2024, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia delle parti convenute;
accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'acquisto per usucapione ex art.1158 c.c. da parte del sig. nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), e del sig. nato a [...] il 06 C.F._1 Parte_2 novembre 1960 (c.f. ), della piena ed esclusiva proprietà, nella misura del 50%, C.F._2 ciascuno, delle seguenti porzioni immobiliari: C.F. Comune di Sant'AN D'AE Foglio 57 m.n.
126 sub.
1 - cat. A/3 - 1 vano 10 mq – piano terra - rendita euro 29,44; Foglio 57 m.n. 126 sub.
2 - cat. A/3 - 1 vano 10 mq – piano primo - rendita euro 29,44; Foglio 57 m.n. 126 sub. 3 graffato con il m.n. 780 – 7 vani – piano terra 1 e 2 – rendita euro 206,07; ordina all' Agenzia del Territorio di Verona di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.; compensa tra le parti le spese di lite.
Verona, 24.12.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 6631/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. Luca Mignolli C.F._2
ATTORI contro
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 quali figli ed eredi legittimi di Persona_1 CP_5 CP_6
, Fu ,
[...] Controparte_7 CP_7 CP_8 [...]
Fu , , Fu , CP_9 CP_5 CP_10 CP_11 Per_2 [...]
, , , CP_12 Controparte_13 Controparte_14 [...]
Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
, nonché i loro
[...] Controparte_18 Controparte_19 eventuali eredi e tutti coloro che intendano vantare diritti di proprietà sui mappali richiamati
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: - dichiararsi nato a [...] il 31 maggio Parte_1
1953, (c.f. , e nato a [...] il 06 C.F._1 Parte_2 novembre 1960, (c.f. ), pieni ed esclusivi proprietari, nella misura del 50%, C.F._2 ciascuno, a titolo di acquisto per usucapione, delle seguenti porzioni immobiliari: C.F. Comune di
Sant'AN D'AE Foglio 57 m.n. 126 sub.
1 - cat. A/3 - 1 vano 10 mq – piano terra - rendita euro 29,44; Foglio 57 m.n. 126 sub.
2 - cat. A/3 - 1 vano 10 mq – piano primo - rendita euro 29,44;
Foglio 57 m.n. 126 sub. 3 graffato con il m.n. 780 – 7 vani – piano terra 1 e 2 – rendita euro 206,07; -spese di giudizio compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato nelle forme ordinarie e a mezzo di pubblici proclami,
e adivano il Tribunale di Verona affinché venisse dichiarato Parte_1 Parte_2
l'intervenuto acquisto per usucapione (ultra) ventennale, nella misura del 50% ciascuno, delle seguenti porzioni immobiliari site nel Comune di Sant'AN d'AE (Verona), località Giare:
Foglio 57 m.n. 126 sub.
1 - cat. A/3 - 1 vano 10 mq – piano terra - rendita euro 29,44; Foglio 57 m.n.
126 sub.
2 - cat. A/3 - 1 vano 10 mq – piano primo - rendita euro 29,44; Foglio 57 m.n. 126 sub. 3 graffato con il m.n. 780 – 7 vani – piano terra 1 e 2 – rendita euro 206,07.
Il giudizio, svoltosi nella contumacia dei convenuti, veniva istruito mediante escussione testimoniale.
Fissata udienza per la rimessione della causa in decisione al 23.12.2025 – udienza di cui era disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.- la causa veniva trattenuta in decisione sulla nota scritta depositata da parte attrice.
La domanda attorea è fondata e deve essere pertanto accolta.
In particolare, l'assunto di parte attrice trova la propria conferma dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio, dichiarazioni che appaiono immuni da censure d'inattendibilità, attesa la coerenza, la genuinità e la spontaneità con le quali sono state rese.
In data 29.9.2025, il teste , non parente e indifferente, ha dichiarato di conoscere Testimone_1 gli attori per essere con loro cresciuto e, svolgendo il teste l'attività di geometra, di avere avuto con essi rapporti di natura professionale per aver consigliato i sigg.ri e nell'esecuzione Pt_1 Pt_2 di determinate opere di ristrutturazione;
ha ricordato “che l'immobile di Via Garibaldi è stato ristrutturato negli anni 1973 e 1974 e e sono andati ad abitarvi nel 1975; lo so Pt_1 Pt_2 perché ho seguito in parte le opere“; ha confermato il capitolo 2 della memoria n. 2) ex art. 171-ter c.p.c. ( 2) << vero che dai rilievi catastali eseguiti in loco è stato accertato che parte della loro abitazione, nello specifico il deposito, la cantina e il ripostiglio siti al piano terra, la camera, cucina
e bagno al primo piano, 2 camere e bagno al secondo piano, per complessivi 9 vani, sono identificati catastalmente come segue al C.F. Comune di Sant'AN d'AE (VR) - Foglio 57 m.n. 126 sub. 1
– 2 – 3, quest'ultimo graffato con il m.n. 780 – 7 vani – piano terra 1 e 2 – rendita euro 206,07, come da visure e planimetrie doc. 3-4-5 >> dichiarando: “sono entrato tante volte nell'immobile dato il rapporto di amicizia;
i vani che risultano dalla planimetria catastale e che mi si rammostrano corrispondono a quelli che ho spesso visto”; ha confermato, inoltre, la circostanza di cui al capitolo
3) della memoria e quindi l'uso esclusivo delle porzioni immobiliari da parte degli attori. La teste , residente nella stessa frazione di Giare e coniuge di , ha Testimone_2 Controparte_3 confermato che e avevano abitato l'immobile dal 1975 in modo continuativo ed Pt_1 Pt_2 esclusivo.
Non diversamente, il teste , coniuge di , ha dichiarato che gli attori Testimone_3 CP_2 avevano abitato continuativamente e in modo esclusivo l'immobile dal 1975. (“Sul 3) confermo la circostanza;
ADR. non ho mai visto nessun altro che abbia abitato l'immobile; non mi risulta che altri siano andati ad abitare nell'immobile in questione”
Tali dichiarazioni conducono all'accertamento dei fatti costitutivi dell'usucapione invocata dalla parte attrice nel proprio atto introduttivo, portando a concludere che le porzioni immobiliari indicate in domanda si trovino nel possesso continuato, ininterrotto, pacifico ed esclusivo degli attori da oltre vent'anni.
A quanto emerso dalle deposizioni testimoniali, deve aggiungersi che il possesso si è concretizzato nell'utilizzo quale residenza familiare di locali ("il deposito, la cantina e il ripostiglio siti al piano terra, la camera, cucina e bagno al primo piano, 2 camere e bagno al secondo piano, per complessivi
9 vani.. ") che costituiscono parte integrante della stessa abitazione dove gli attori hanno vissuto, rendendo così oggettivamente incompatibile l'esistenza di diritti altrui sui detti beni.
Deve, pertanto, ritenersi integrata la fattispecie dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art.1158 c.c. della relativa proprietà immobiliare.
L'assenza di opposizione integra le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite, tanto più che il precipuo fine della presente azione è quella di rendere conforme la situazione di diritto a quella di fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 6631 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2024, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia delle parti convenute;
accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'acquisto per usucapione ex art.1158 c.c. da parte del sig. nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), e del sig. nato a [...] il 06 C.F._1 Parte_2 novembre 1960 (c.f. ), della piena ed esclusiva proprietà, nella misura del 50%, C.F._2 ciascuno, delle seguenti porzioni immobiliari: C.F. Comune di Sant'AN D'AE Foglio 57 m.n.
126 sub.
1 - cat. A/3 - 1 vano 10 mq – piano terra - rendita euro 29,44; Foglio 57 m.n. 126 sub.
2 - cat. A/3 - 1 vano 10 mq – piano primo - rendita euro 29,44; Foglio 57 m.n. 126 sub. 3 graffato con il m.n. 780 – 7 vani – piano terra 1 e 2 – rendita euro 206,07; ordina all' Agenzia del Territorio di Verona di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.; compensa tra le parti le spese di lite.
Verona, 24.12.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni