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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
FORTUNATO IC, Relatore
SACCONE ORESTE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2670/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia - Via Manin, 25 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2951/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB062O00441-2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C2O00440-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2678/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia, ha impugnato la sentenza la sentenza n. 2951/4/2024 depositata il 2 luglio 2024 e notificata l'8 luglio 2024 con la quale la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano accoglieva i ricorsi riuniti proposti avverso due distinti avvisi di accertamento, contraddistinti dai numeri TMB062O00441/2023, relativo all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2017, e TMB0C2O00440/2023, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo anno d'imposta.m Gli atti impositivi furono notificati alla società in data 18 ottobre 2023 dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – Ufficio Grandi Contribuenti e recavano la contestazione, in via principale, della deduzione di costi e della detrazione dell'IVA afferente a fatture emesse da due società terze – Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l. – ritenute dall'Ufficio soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, poiché riferibili a prestazioni mai rese, inerenti servizi di sponsorizzazione presso eventi sportivi riferiti alle stagioni calcistiche e ad attività collaterali svoltesi sul territorio bresciano. La pretesa erariale quantifica in euro 48.400,00 la maggiore IVA dovuta per la ritenuta indetraibilità dell'imposta esposta nelle fatture, oltre sanzioni per euro 89.842,50 e interessi;
mentre, ai fini IRAP, individua un maggior valore della produzione per euro 220.000, con conseguente maggiore imposta pari a euro 8.580,00, oltre accessori.
La società nel ricorso introduttivo ha contestato integralmente la pretesa erariale, eccependo che l'Ufficio avrebbe erroneamente ritenuto che le prestazioni di sponsorizzazione non fossero mai state effettuate, senza tuttavia fornire alcuna prova idonea, neppure di natura presuntiva, a suffragio dell'assunto, ponendo irragionevolmente l'onere probatorio in capo alla contribuente. Inoltre, la società ha allegato e depositato un compendio documentale ampio, comprendente contratti, estratti contabili, prova dei pagamenti, materiale fotografico, rassegne stampa, documentazione relativa alla presenza del logo aziendale durante le manifestazioni sportive, rivendicando la piena effettività dei servizi ricevuti. In via subordinata, la società ha eccepito l'illegittima applicazione dell'aumento del 10% delle sanzioni per recidiva, assumendo che l'Ufficio avrebbe considerato come precedenti rilevanti anche contestazioni ancora sub iudice e non definitivamente accertate.
L'Agenzia delle Entrate si costituì in giudizio, confermando la legittimità degli atti impositivi e contestando la validità della documentazione prodotta, sostenendo che il contesto economico e le modalità di erogazione delle prestazioni non erano tali da consentire l'effettiva verificabilità delle attività contestate.
Con sentenza n. 2951/04/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto integralmente i ricorsi della contribuente, annullando entrambi gli avvisi, ritenendo che l'Ufficio non avesse fornito alcuna prova concreta della presunta inesistenza delle operazioni, mentre la contribuente aveva documentato in modo esaustivo l'effettiva erogazione dei servizi.
Con atto di appello l'Agenzia delle Entrate – DR Lombardia ha impugnato integralmente la sentenza di primo grado, deducendo un unico motivo di gravame, articolato in due profili:
1. Vizio di motivazione della sentenza di primo grado: secondo l'Ufficio, il giudice avrebbe omesso del tutto di considerare gli argomenti dell'Amministrazione finanziaria, limitandosi a richiamare la decisione assunta in un precedente giudizio IRES relativo alla stessa contribuente, senza svolgere alcun autonomo percorso argomentativo.
2. Erronea valutazione del compendio probatorio: l'Ufficio ritiene che i giudici di primo grado abbiano apoditticamente affermato la piena effettività delle operazioni di sponsorizzazione, senza tenere conto delle contestazioni mosse dalla verificazione e delle risultanze istruttorie che, a suo dire, attesterebbero la natura fittizia delle prestazioni.
L'appellante concludeva per la riforma integrale della sentenza impugnata e per la conferma della legittimità degli atti.
La società Resistente_1 S.p.A. si è costituita in appello depositando articolate controdeduzioni, nelle quali ha osservato che la sentenza appellata è correttamente motivata anche mediante rinvio per relationem a una precedente decisione resa tra le stesse parti e sulla medesima materia ma per l'anno d'imposta 2017. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ammette tale forma di motivazione purché, come avvenuto, il giudice dia conto dell'identità delle questioni e svolga un minimo apparato critico autonomo. La società ha ricostruito integralmente le vicende contrattuali con Società_1 S.r.l. e Società_2 evidenziando:
• la natura e l'oggetto dei contratti di sponsorizzazione stipulati;
• la coerenza dei corrispettivi con le tariffe di mercato;
• la partecipazione della società agli eventi sportivi mediante spazi pubblicitari;
• l'esibizione di materiale fotografico e documentale che dimostra l'effettiva presenza del logo Resistente_1 durante le manifestazioni;
• la piena coerenza del comportamento della società con la finalità promozionale e commerciale dell'attività.
L'appellata ha ribadito, come motivo subordinato, che la sanzione incrementata per recidiva sarebbe stata applicata illegittimamente, poiché i precedenti utilizzati non erano definitivi.
L'Agenzia delle Entrate – DR Lombardia ha depositato una memoria nella quale ha ribadito che la sentenza di primo grado sarebbe nulla per motivazione apparente;
contestato l'interpretazione data dalla società circa i precedenti giurisprudenziali richiamati;
sottolineato che la parte appellata non avrebbe fornito prove certe dell'effettività dei servizi, limitandosi ad allegare documentazione che, secondo l'Ufficio, non sarebbe idonea a dimostrare l'attività pubblicitaria concretamente svolta.
Anche la società appellata ha depositato una memoria, nella quale ha richiamato precedenti favorevoli resi in analoga materia, sottolineando la costante attività di sponsorizzazione svolta negli anni sul territorio bresciano ed evidenziando come l'Ufficio non abbia fornito alcuna prova concreta di un eventuale disegno fraudolento. Afferma che la mera esistenza di verifiche nei confronti di terzi soggetti non è sufficiente a dimostrare alcuna responsabilità della società contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Occorre preliminarmente rilevare che l'Agenzia appellante non contesta l'impianto ricostruttivo complessivo posto a base della sentenza, ma deduce che il richiamo operato dai giudici di primo grado ad altra decisione emessa dalla medesima CGT I grado – relativa all'IRES per la stessa annualità – costituirebbe motivazione apparente. Tale censura, come meglio si dirà, non può essere condivisa, né sul piano logico né su quello giuridico. La Corte di Cassazione ha elaborato principi estremamente chiari in tema di motivazione per relationem ovvero che la sentenza può richiamare altra decisione purché sia esplicitato l'oggetto del richiamo ed il giudice deve dare conto dell'identità delle questioni giuridiche trattate.
Va inoltre affermato che è ammissibile il rinvio anche a sentenza non definitiva purché risulti l'autonoma valutazione dei giudici e quando hanno operato su identico materiale probatorio.
Nel presente giudizio, la sentenza di primo grado ha espressamente richiamato la precedente sentenza della CGT relativa all'IRES 2017, pronunciata sulla medesima vicenda fattuale, sulla base del medesimo compendio probatorio e il richiamo non è stato operato in modo acritico, ma accompagnato da una autonoma valutazione del materiale documentale allegato dalla contribuente. La motivazione, lungi dall'essere apparente, risulta dunque conforme ai principi della Corte di Cassazione.
In merito alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che, in materia di operazioni inesistenti: per l'inesistenza oggettiva, l'Amministrazione deve provare la mancata effettuazione della prestazione;
per l'inesistenza soggettiva, l'Amministrazione deve provare che il contribuente fosse consapevole di partecipare ad una frode, o che avrebbe potuto esserne consapevole con l'ordinaria diligenza.
La giurisprudenza unionale (cause C-439/04, C-285/11, C-277/14) stabilisce che la detrazione IVA può essere negata solo se l'Amministrazione dimostra che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode. Nel caso di specie, l'Ufficio fonda l'intera ricostruzione su accertamenti pendenti a carico di Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l. e sull'esistenza di un presunto “sistema” fraudolento e sul sospetto che le prestazioni non siano state rese. Tuttavia non è stato prodotto alcun elemento concreto che dimostri la mancata effettuazione dei servizi pubblicitari e non è stato indicato alcun vizio intrinseco nelle fatture o nei contratti stipulati dalla contribuente ne è stata fornita una prova di collegamenti diretti tra Resistente_1 e le eventuali irregolarità riferibili ai terzi;
In definitiva non è stato prodotto nessun riscontro oggettivo – documentale, testimoniale, fotografico o tecnico – idoneo a dimostrare che gli spazi pubblicitari non fossero stati effettivamente utilizzati.
La contribuente viceversa ha prodotto contratti dettagliati, prove di pagamento, documentazione fotografica dell'esposizione del logo, articoli e rassegne stampa sugli eventi sponsorizzati e testimonianze documentali dei rapporti commerciali.
Non può pretendersi che la contribuente dimostri negativamente l'insussistenza di una frode a cui non è stata collegata da alcun elemento oggettivo. La Cassazione afferma (Cass. 20059/2014; Cass. 10121/2020) che l'Amministrazione non può limitarsi a dedurre ipotesi o sospetti, ma deve fornire elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, tali elementi non emergono. Viceversa, è stata documentata la presenza del marchio aziendale durante le gare del Società_3 e l'utilizzo di spazi LED, rotor e cartellonistica;
la disponibilità di skybox, accrediti e servizi accessori;
la presenza del logo durante il Torneo Notturno di Luogo_1; Infine è stata supportata da elementi probanti la congruità economica dei corrispettivi pattuiti.
È significativo che, per il precedente anno d'imposta 2016, lo stesso schema contestato sia stato annullato dalla CGT in più pronunce, sia ai fini IRES che ai fini IVA e IRAP.
È altrettanto significativo che la CGT di I grado abbia, per l'anno 2017, annullato gli accertamenti IRES basati sul medesimo compendio probatorio.
La giurisprudenza non vincola il collegio ma costituisce elemento sistematico che rafforza la valutazione dell'affidabilità delle prove offerte dalla contribuente e dell'inconsistenza delle contestazioni erariali.
L'effettività della prestazione deve essere valutata con criteri economico-funzionali e va affermato che la detraibilità IVA non richiede la prova del “vantaggio economico”, ma solo la prova della prestazione;
Poiché entrambi gli avvisi sono da annullare per i motivi sopra esposti, non occorre affrontare nel merito il profilo relativo alla recidiva ex art. 7 del D.Lgs. 472/1997, che resta assorbito.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere integralmente rigettato e la sentenza di primo grado è corretta in ogni sua parte.
Per effetto della soccombenza dell'appellante la stessa va condannata al pagamento delle spese, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia rigetta l'appello proposto da Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia avverso la sentenza n.2951/2024 della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Milano e conferma la sentenza impugnata condannando l'appellante alla rifusione in favore di Resistente_1 s.p.a. delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano i n complessivi euro 3.000,00 (euro tremila/00) oltre il 15% spese generali più I.V.A. e contributo cassa previdenza come per legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
FORTUNATO IC, Relatore
SACCONE ORESTE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2670/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia - Via Manin, 25 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2951/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB062O00441-2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C2O00440-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2678/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia, ha impugnato la sentenza la sentenza n. 2951/4/2024 depositata il 2 luglio 2024 e notificata l'8 luglio 2024 con la quale la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano accoglieva i ricorsi riuniti proposti avverso due distinti avvisi di accertamento, contraddistinti dai numeri TMB062O00441/2023, relativo all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2017, e TMB0C2O00440/2023, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo anno d'imposta.m Gli atti impositivi furono notificati alla società in data 18 ottobre 2023 dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – Ufficio Grandi Contribuenti e recavano la contestazione, in via principale, della deduzione di costi e della detrazione dell'IVA afferente a fatture emesse da due società terze – Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l. – ritenute dall'Ufficio soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, poiché riferibili a prestazioni mai rese, inerenti servizi di sponsorizzazione presso eventi sportivi riferiti alle stagioni calcistiche e ad attività collaterali svoltesi sul territorio bresciano. La pretesa erariale quantifica in euro 48.400,00 la maggiore IVA dovuta per la ritenuta indetraibilità dell'imposta esposta nelle fatture, oltre sanzioni per euro 89.842,50 e interessi;
mentre, ai fini IRAP, individua un maggior valore della produzione per euro 220.000, con conseguente maggiore imposta pari a euro 8.580,00, oltre accessori.
La società nel ricorso introduttivo ha contestato integralmente la pretesa erariale, eccependo che l'Ufficio avrebbe erroneamente ritenuto che le prestazioni di sponsorizzazione non fossero mai state effettuate, senza tuttavia fornire alcuna prova idonea, neppure di natura presuntiva, a suffragio dell'assunto, ponendo irragionevolmente l'onere probatorio in capo alla contribuente. Inoltre, la società ha allegato e depositato un compendio documentale ampio, comprendente contratti, estratti contabili, prova dei pagamenti, materiale fotografico, rassegne stampa, documentazione relativa alla presenza del logo aziendale durante le manifestazioni sportive, rivendicando la piena effettività dei servizi ricevuti. In via subordinata, la società ha eccepito l'illegittima applicazione dell'aumento del 10% delle sanzioni per recidiva, assumendo che l'Ufficio avrebbe considerato come precedenti rilevanti anche contestazioni ancora sub iudice e non definitivamente accertate.
L'Agenzia delle Entrate si costituì in giudizio, confermando la legittimità degli atti impositivi e contestando la validità della documentazione prodotta, sostenendo che il contesto economico e le modalità di erogazione delle prestazioni non erano tali da consentire l'effettiva verificabilità delle attività contestate.
Con sentenza n. 2951/04/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto integralmente i ricorsi della contribuente, annullando entrambi gli avvisi, ritenendo che l'Ufficio non avesse fornito alcuna prova concreta della presunta inesistenza delle operazioni, mentre la contribuente aveva documentato in modo esaustivo l'effettiva erogazione dei servizi.
Con atto di appello l'Agenzia delle Entrate – DR Lombardia ha impugnato integralmente la sentenza di primo grado, deducendo un unico motivo di gravame, articolato in due profili:
1. Vizio di motivazione della sentenza di primo grado: secondo l'Ufficio, il giudice avrebbe omesso del tutto di considerare gli argomenti dell'Amministrazione finanziaria, limitandosi a richiamare la decisione assunta in un precedente giudizio IRES relativo alla stessa contribuente, senza svolgere alcun autonomo percorso argomentativo.
2. Erronea valutazione del compendio probatorio: l'Ufficio ritiene che i giudici di primo grado abbiano apoditticamente affermato la piena effettività delle operazioni di sponsorizzazione, senza tenere conto delle contestazioni mosse dalla verificazione e delle risultanze istruttorie che, a suo dire, attesterebbero la natura fittizia delle prestazioni.
L'appellante concludeva per la riforma integrale della sentenza impugnata e per la conferma della legittimità degli atti.
La società Resistente_1 S.p.A. si è costituita in appello depositando articolate controdeduzioni, nelle quali ha osservato che la sentenza appellata è correttamente motivata anche mediante rinvio per relationem a una precedente decisione resa tra le stesse parti e sulla medesima materia ma per l'anno d'imposta 2017. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ammette tale forma di motivazione purché, come avvenuto, il giudice dia conto dell'identità delle questioni e svolga un minimo apparato critico autonomo. La società ha ricostruito integralmente le vicende contrattuali con Società_1 S.r.l. e Società_2 evidenziando:
• la natura e l'oggetto dei contratti di sponsorizzazione stipulati;
• la coerenza dei corrispettivi con le tariffe di mercato;
• la partecipazione della società agli eventi sportivi mediante spazi pubblicitari;
• l'esibizione di materiale fotografico e documentale che dimostra l'effettiva presenza del logo Resistente_1 durante le manifestazioni;
• la piena coerenza del comportamento della società con la finalità promozionale e commerciale dell'attività.
L'appellata ha ribadito, come motivo subordinato, che la sanzione incrementata per recidiva sarebbe stata applicata illegittimamente, poiché i precedenti utilizzati non erano definitivi.
L'Agenzia delle Entrate – DR Lombardia ha depositato una memoria nella quale ha ribadito che la sentenza di primo grado sarebbe nulla per motivazione apparente;
contestato l'interpretazione data dalla società circa i precedenti giurisprudenziali richiamati;
sottolineato che la parte appellata non avrebbe fornito prove certe dell'effettività dei servizi, limitandosi ad allegare documentazione che, secondo l'Ufficio, non sarebbe idonea a dimostrare l'attività pubblicitaria concretamente svolta.
Anche la società appellata ha depositato una memoria, nella quale ha richiamato precedenti favorevoli resi in analoga materia, sottolineando la costante attività di sponsorizzazione svolta negli anni sul territorio bresciano ed evidenziando come l'Ufficio non abbia fornito alcuna prova concreta di un eventuale disegno fraudolento. Afferma che la mera esistenza di verifiche nei confronti di terzi soggetti non è sufficiente a dimostrare alcuna responsabilità della società contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Occorre preliminarmente rilevare che l'Agenzia appellante non contesta l'impianto ricostruttivo complessivo posto a base della sentenza, ma deduce che il richiamo operato dai giudici di primo grado ad altra decisione emessa dalla medesima CGT I grado – relativa all'IRES per la stessa annualità – costituirebbe motivazione apparente. Tale censura, come meglio si dirà, non può essere condivisa, né sul piano logico né su quello giuridico. La Corte di Cassazione ha elaborato principi estremamente chiari in tema di motivazione per relationem ovvero che la sentenza può richiamare altra decisione purché sia esplicitato l'oggetto del richiamo ed il giudice deve dare conto dell'identità delle questioni giuridiche trattate.
Va inoltre affermato che è ammissibile il rinvio anche a sentenza non definitiva purché risulti l'autonoma valutazione dei giudici e quando hanno operato su identico materiale probatorio.
Nel presente giudizio, la sentenza di primo grado ha espressamente richiamato la precedente sentenza della CGT relativa all'IRES 2017, pronunciata sulla medesima vicenda fattuale, sulla base del medesimo compendio probatorio e il richiamo non è stato operato in modo acritico, ma accompagnato da una autonoma valutazione del materiale documentale allegato dalla contribuente. La motivazione, lungi dall'essere apparente, risulta dunque conforme ai principi della Corte di Cassazione.
In merito alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che, in materia di operazioni inesistenti: per l'inesistenza oggettiva, l'Amministrazione deve provare la mancata effettuazione della prestazione;
per l'inesistenza soggettiva, l'Amministrazione deve provare che il contribuente fosse consapevole di partecipare ad una frode, o che avrebbe potuto esserne consapevole con l'ordinaria diligenza.
La giurisprudenza unionale (cause C-439/04, C-285/11, C-277/14) stabilisce che la detrazione IVA può essere negata solo se l'Amministrazione dimostra che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode. Nel caso di specie, l'Ufficio fonda l'intera ricostruzione su accertamenti pendenti a carico di Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l. e sull'esistenza di un presunto “sistema” fraudolento e sul sospetto che le prestazioni non siano state rese. Tuttavia non è stato prodotto alcun elemento concreto che dimostri la mancata effettuazione dei servizi pubblicitari e non è stato indicato alcun vizio intrinseco nelle fatture o nei contratti stipulati dalla contribuente ne è stata fornita una prova di collegamenti diretti tra Resistente_1 e le eventuali irregolarità riferibili ai terzi;
In definitiva non è stato prodotto nessun riscontro oggettivo – documentale, testimoniale, fotografico o tecnico – idoneo a dimostrare che gli spazi pubblicitari non fossero stati effettivamente utilizzati.
La contribuente viceversa ha prodotto contratti dettagliati, prove di pagamento, documentazione fotografica dell'esposizione del logo, articoli e rassegne stampa sugli eventi sponsorizzati e testimonianze documentali dei rapporti commerciali.
Non può pretendersi che la contribuente dimostri negativamente l'insussistenza di una frode a cui non è stata collegata da alcun elemento oggettivo. La Cassazione afferma (Cass. 20059/2014; Cass. 10121/2020) che l'Amministrazione non può limitarsi a dedurre ipotesi o sospetti, ma deve fornire elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, tali elementi non emergono. Viceversa, è stata documentata la presenza del marchio aziendale durante le gare del Società_3 e l'utilizzo di spazi LED, rotor e cartellonistica;
la disponibilità di skybox, accrediti e servizi accessori;
la presenza del logo durante il Torneo Notturno di Luogo_1; Infine è stata supportata da elementi probanti la congruità economica dei corrispettivi pattuiti.
È significativo che, per il precedente anno d'imposta 2016, lo stesso schema contestato sia stato annullato dalla CGT in più pronunce, sia ai fini IRES che ai fini IVA e IRAP.
È altrettanto significativo che la CGT di I grado abbia, per l'anno 2017, annullato gli accertamenti IRES basati sul medesimo compendio probatorio.
La giurisprudenza non vincola il collegio ma costituisce elemento sistematico che rafforza la valutazione dell'affidabilità delle prove offerte dalla contribuente e dell'inconsistenza delle contestazioni erariali.
L'effettività della prestazione deve essere valutata con criteri economico-funzionali e va affermato che la detraibilità IVA non richiede la prova del “vantaggio economico”, ma solo la prova della prestazione;
Poiché entrambi gli avvisi sono da annullare per i motivi sopra esposti, non occorre affrontare nel merito il profilo relativo alla recidiva ex art. 7 del D.Lgs. 472/1997, che resta assorbito.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere integralmente rigettato e la sentenza di primo grado è corretta in ogni sua parte.
Per effetto della soccombenza dell'appellante la stessa va condannata al pagamento delle spese, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia rigetta l'appello proposto da Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia avverso la sentenza n.2951/2024 della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Milano e conferma la sentenza impugnata condannando l'appellante alla rifusione in favore di Resistente_1 s.p.a. delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano i n complessivi euro 3.000,00 (euro tremila/00) oltre il 15% spese generali più I.V.A. e contributo cassa previdenza come per legge.