Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2172 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Piazza Leonida Bissolati 8 82100 BENEVENTO ITALIA presso lo studio dell'Avv.GIOVANNI GIORDANO e Parte_2
( ) PIAZZA L. BISSOLATI, 8
[...] C.F._1
82100 BENEVENTO;
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a Controparte_1 giusta procura in atti dall'Avv. ALLOCCA PASQUALE, LEPRE LUCA ( ) CORSO GARIBALDI 387 C.F._2
NAPOLI; ed elettivamente domiciliato\a in CORSO GARIBALDI 387 80142 NAPOLI
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16/05/2024 conveniva Parte_1 in giudizio esponendo di Controparte_1 prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'
[...] in virtù di contratto di lavoro subordinato a Controparte_1 tempo indeterminato dal 01/04/1991, con la qualifica di capotreno parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri Mobilità–TPL; che nel
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28/11/2015 dal 01/01/2016) in maniera fissa e continuativa negli
[...] anni dal 2014 al 2019; che espletava mansioni particolarmente gravose e di elevata responsabilità, di 'capotreno', addetto al servizio di scorta ai treni lungo la tratta Benevento–Cancello–Napoli, eseguendo tale tragitto, sia all'andata che al ritorno, anche due volte al giorno, in fasce orarie che andavano dalle 04,00 alle 23,00, dal lunedì al sabato, con un solo giorno di riposo, sempre di domenica;
che doveva essergli risarcito il danno da usura psico-fisica, quantificato in complessivi € 17.267,21 Concludeva chiedendo “accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera costante e continuativa nel periodo 01/01/2014 – 31/12/2019, eccedono il limite massimo fissato dagli articoli 5 comma 3 D.Lgs.n.66/03 e 28 comma 2
[...]
28/11/2015, in violazione di tali Controparte_3 norme, applicabili 'ratione temporis', e del principio di ragionevolezza, nonché in violazione degli articoli 36 e 32 Cost., 1175, 1375, 1218, 2108 comma 3 cod.civ. e dell'obbligo prevenzionale di cui all'art.2087 cod.civ., e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente al risarcimento del danno da usura psicofisica, in attuazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nelle pronunce nn.26450/21, 12538/19, 12539/19, 12540/19, per i motivi esplicitati nel presente atto, ovvero per le diverse causali ravvisate dall'Ill.mo Giudice adìto ;
- per l'effetto, condannare l' in persona Controparte_1 del Presidente del CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica relativamente al suddetto periodo, l'importo complessivo di € 17.267,21– risultante dal prospetto contabile, costituente parte integrante del presente atto – ovvero il diverso importo eventualmente accertato e liquidato dal Giudice in via equitativa ex art.432 c.p.c., o tramite CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo;
- condannare la società resistente, in persona del Presidente del CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio e al rimborso del contributo unificato, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
2 Regolarmente costituito Controparte_1 eccepiva l'infondatezza del ricorso;
eccepiva la prescrizione contestava la quantificazione del danno. Concludeva chiedendo “A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate. B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso. Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa. In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto II-e), e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte il danno da usura psicofisica si iscrive (Cass. Sez. Un. 6572 del 2006; Cass. n. 26972 del 2008) nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici. Al principio è stato dato seguito dalla giurisprudenza successiva che, sottolineando la distinzione del danno da usura psico-fisica rispetto al danno alla salute o biologico (Cass. n. 24180 del 2013; Cass. n. 24563 del 2016), ha sancito come la mancata fruizione dei riposi possa essere fonte di danno non patrimoniale in via presuntiva (v. Cass. n. 18884 del 2019, con la giurisprudenza ivi citata, Cassazione civile sez. lav., 30/05/2023, (ud. 06/04/2023, dep. 30/05/2023), n.15223).
3 Ciò premesso il ricorrente lamenta di aver patito tale danno come conseguenza dello svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario, protratto negli anni e superiore al limite consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore.
Documenta lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario, producendo le buste paga sulle quali risulta, mese per mese, l'annotazione del numero di ore di lavoro straordinario.
Ciò premesso è documentale lo svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario in misura superiore alle 250 ore per l'anno 2015 e costantemente superiore alle 300 ore annue per le annualità successive.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. l'articolo 5 del D.Lgs.n.66/2003, rubricato “Lavoro straordinario” – premesso che «il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto» (1° comma) e che «i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario» (2° comma) – al 3° comma dispone che «in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali». Il D.Lgs.n.66/2003 – che disciplina l'orario di lavoro – ha recepito le direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, poi codificate dalla direttiva 2003/88/CE. Cont
Il CCNL – del 28/11/2015 Controparte_2 all'articolo 28, secondo comma ha stabilito che «in luogo del limite previsto dall'art.5, comma 3, del D.Lgs. n.66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27», laddove la richiamata norma contrattuale dispone che «per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive».
Ciò, come chiaramente emerge dalle sentenze della Suprema Corte in materia, determina un danno da usura psico- fisica nel senso che lo svolgimento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, compromette il diritto al riposo del lavoratore, inficiando la sua vita privata e causando
4 un danno alla sua personalità morale (così Cassazione civile sez. lav., 21/07/2023, n.21934).
Detto danno, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, sul reddito della persona offesa, ma determinante una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute.
Quanto al criterio di calcolo, parte resistente contesta la quantificazione del danno come calcolata in ricorso, rilevando che si è proceduto a moltiplicae le ore di straordinario in eccesso per l'intera paga oraria maggiorata dello straordinario, mentre, invece, per tali ore doveva essere corrisposto il solo compenso per lavoro straordinario, indicato nel 10% della paga oraria, come condiviso da parte della giurisprudenza di merito.
Il CCNL Autoferrotranvieri (art. 17 CCNL 1976 in atti) prevede, infatti, una maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne: “La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%... elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno: … al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati”.
Tale criterio di calcolo appare corretto, andandosi ad aggiungere tale importo, liquidato equitativamente a titolo di danno da usura, a quello già corrisposto per tali ore a mero titolo di lavoro straordinario. Né appare equo ricorrere al criterio di calcolo indicato da parte ricorrente laddove il danno viene calcolato considerando per ogni ora in eccesso non soltanto la retribuzione per lavoro straordinario ma anche la paga oraria, così duplicando anche tale voce retributiva. adottato dal ricorrente che ha considerato quale criterio di computo, la retribuzione oraria per ciascuna ora di lavoro straordinario in eccesso rispetto al numero previsto per legge o da CCNL.
Ciò premesso, il danno da ususra psico-fisica, può essere liquidato equitativamente nella misura del 10% della paga oraria e del 30% per
5 il lavoro notturno, moltiplicato per ciasuna ora di lavoro straordinario in eccesso pari a 1.985,04 ore. Pertanto, calcolando il 10% della retribuzione oraria, come indicata in ricorso nella misura media di
€8,70 per le annualità dal 2014 al 2019, il danno può essere liquidato in €1.746,835. Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere calcolati interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo.
Non risulta maturata la prescrizione con riferimento al danno richeisto per il periodo 2024\2019, trovando applicazione la prescrizoone decennale in materia di risarcimento del danno.
Per il principio della soccombenza
[...] ev'essere condannato al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in dispositivo Parte_1 nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, ritenuto il danno da usura psico-fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti, condanna al Controparte_1 risarcimento del danno in favore di che liquida Parte_1 equitativamente del 10% della paga oraria, moltiplicato per ciasuna ora di lavoro straordinario in eccesso pari a 1.985,04 ore, per complessivi €1.746,83 oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo;
2) condanna al pagamento Controparte_1 in favore di delle spese processuali che liquida Parte_1 in complessivi €321,00 1.886 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U.€118,50
, IVA e CPA, con distrazione. Benevento 25.02.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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