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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2347/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona DE Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2347/2023 con OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BA- Parte_1 C.F._1
ON IO
APPELLANTE contro già (C.F. - P.IVA Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
) e per essa la mandataria rappresentata e P.IVA_2 Controparte_2 difesa dall'Avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_3
APPELLATA
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 783/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 24/08/2023
CONCLUSIONI
In data 25 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria domanda, istanza o eccezione respinta e/o rigettata in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o co- munque revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la senten- za di primo grado impugnata. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfet- tario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello che qui integralmente vengono trascritte: CHIEDE che vengano ammessi i seguenti capitoli di prova e che vengano sentiti quali testimoni su tutti i capitoli ammessi sia a prova diret- ta che a controprova e prova contraria i sig.ri:
1. residente in [...]franco SC (AR);
2. Dr con studio in Lastra a Signa (FI) a) VC “ Testimone_2 [...] aveva rapporti con la AN MO DE CH di NA nel 2010”; b) Persona_1
VC “Se ebbe mai a rivolgersi alla AN MO DE CH di NA Parte_1 spa per ottenere un finanziamento per l'acquisto di un auto nel novembre 2010”; c) VC
“ Se la AN MO DE CH di NA spa ebbe ad offrire a Parte_1 nell'ottobre 2010 un prestito personale denominato “tuttofare” per euro 20.000,00 in linea capitale, come da documento che si mostra” (all.1 presente memoria); c) VC “ Se il prestito personale di cui al capitolo che precede di euro 20000,00 ebbe ad essere versa- to in giroconto dal Comsum.it nel conto corrente 17278.66 intestato alla ditta indivi- duale di , come da contabile che vi si mostra (all. 2 atto di citazione in Parte_1
2 opposizione)” d) VC “ Se con il finanziamento del novembre 2010 concesso dalla Co- num.it vennero estinti tutti i conti correnti intestati alla ditta Studio B di CP_4
come da contabili che vi si mostra (all.2 opposizione)
[...]
Si CHIEDE che venga riaperta l'istruttoria ed ex art 210 cpc venga ordinato alla copia dell'intera documentazione afferente la cessione del credito da par- CP_1 te di AN MO DE CH di NA spa.”
Per la parte appellata : Controparte_1
“Nel merito In via principale - respingere tutti i motivi di impugnazione sollevati e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza appellata n. 783/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo.
In via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, condannare parte appellante al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di euro 26.791,04, oltre successivi interessi di mora da Controparte_1 calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In ogni caso accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero infondatezza della ri- chiesta di risarcimento danni avanzata da controparte;
con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto del Tribunale di Arezzo n. Parte_1
445/2020 con il quale era ingiunto il pagamento a favore di (ora Controparte_1 [...]
, cessionaria del credito di AN MO DE CH di NA Controparte_1
S.p.A., di € 26.791,04, oltre interessi e spese quale residuo per il contratto di finanzia- mento n. 3850121 stipulato in data 10.11.2010, rilevando ed eccependo:
- di non aver mai ricevuto la notifica di atti di diffida ad adempiere;
- la nullità del contratto posto che il finanziamento di € 20.000,00 non era stato utilizzato per “acquisto auto nuova” come indicato ma per estinguere altre passività: gli
3 scoperti di conto corrente intestati alla ditta individuale, come da “giroconto” di
14870,00 dell'11.10.2010;
- la mancata prova dell'operatività della prevista polizza assicurativa con CP_5
e
[...] Controparte_6
- la violazione del dovere di correttezza per la mancata consegna di copia del con- tratto.
Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del decreto. Controparte_1
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Arezzo con sentenza n. 783/2023 pubblicata il 24/08/2023 così statuiva:
“- respinge l'opposizione e conferma il d.i. opposto;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 5.261,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In merito all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte convenuta solle- vata dall'opponente per la prima volta nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c., si os- serva che tale eccezione deve essere riqualificata in eccezione di merito relativa al difet- to di titolarità del credito da parte dell'opposta, da ritenersi pertanto tardiva […] nes- suna contestazione tempestiva è stata sollevata dall'attore in ordine alla titolarità del credito azionato in capo alla parte opposta, che deve pertanto ritenersi circostanza non contestata.
Circa la mancata prova della ricezione della raccomandata contenente la diffida ad adempiere da parte dell'odierno opponente, si osserva che il motivo di opposizione appare irrilevante in quanto non idoneo ad inficiare la validità del d.i. opposto, anche qualora fondato, posto che parte opponente non ha eccepito la prescrizione del diritto di credito fatto valere da parte opposta.
In merito alla nullità del contratto di finanziamento per essere stato l'importo mutuato destinato ad uno scopo diverso rispetto a quello indicato nel contratto, si os- serva che il contratto stipulato tra le parti e posto a fondamento della pretesa credito- ria fatta valere in via monitoria non è un mutuo finalizzato all'acquisto di beni di con-
4 sumo trattandosi di un generico finanziamento personale come indicato espressamente nel modulo di richiesta del prestito (cfr. intestazione modulo) e soprattutto come indi- cato nel documento di sintesi sottoscritto dal mutuatario;
l'acquisto dell'autovettura è indicato dallo stesso richiedente il finanziamento quale finalità prevalente della richie- sta e non è concordato tra le parti quale scopo del contratto. Invero, ai sensi dell'art. 121 co.1 lett d) TUB applicabile ratione temporis (il contratto è stato stipulato in data
10.11.2010 ) il "contratto di credito collegato indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio spe- cifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito” ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
La destinazione dell'importo mutuato da parte del mutuatario ad uno scopo di- verso dalla finalità prevalente indicata dallo stesso nella richiesta di finanziamento non incide pertanto sulla validità del contratto.
Per quanto concerne i rilievi attinenti alla polizza assicurativa, si osserva che dal- la lettura dell'atto di opposizione non è chiaro se parte attrice lamenti la mancata pro- va in merito alla effettiva stipula della polizza assicurativa per la quale il mutuatario ha corrisposto il relativo premio, oppure se lamenti la ricezione da parte della mutuan- te dell'indennizzo da parte dell'Assicurazione. A prescindere dalla genericità del motivo di opposizione, si osserva che è parte opponente la parte assicurata nell'ambito del con- tratto di assicurazione (così come risulta dall'informativa precontrattuale sottoscritta) la quale era onerata di attivare l'assicurazione, ricorrendone i presupposti;
in ogni ca- so parte opponente non ha provato che nel caso di specie ricorressero i presupposti per ottenere la copertura assicurativa che sulla base della documentazione prodotta da parte opposta, non risulta operare a fronte di qualsivoglia inadempimento del mutua- tario ma solo per l'inadempimento verificatosi per determinate cause (infortuni, deces- so, perdita lavoro).
Non essendo provato che parte opposta ha già ricevuto dall'Assicurazione la cor- responsione di alcun importo e ancor prima che si siano verificati i presupposti per
5 l'operatività della polizza – circostanze che eventualmente parte opponente era onera- ta di provare - il motivo di opposizione risulta infondato, così come del tutto esplorati- vo l'ordine di esibizione richiesto ex art. 210 c.p.c.
Infine, in merito alla violazione da parte della mutuante dell'obbligo di buona fe- de per non avere consegnato al cliente una copia del contratto, si osserva che in calce al contratto l'opponente ha dichiarato di avere ricevuto la documentazione contrattuale sottoscrivendo altresì separatamente tale dichiarazione”.
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata Parte_1
e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) circa la tardività dell'eccezione di “difetto di legittimazione attiva”;
2) circa la tardività dell'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” ulteriore pro- filo;
3) circa la diffida;
4) circa la nullità del contratto;
5) circa la polizza assicurativa;
6) circa la violazione del principio di buona fede.
Si costituiva in giudizio (già , che Controparte_1 Controparte_1 contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudi- zio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione DE termini ex 352
c.p.c. in data 25 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascrit- te, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. I primi due motivi (“1) Circa la tardività dell'eccezione di “difetto di legittima- zione attiva”; 2) Circa la tardività dell'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” ul- teriore profilo”) possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
6 In sintesi parte appellante deduce: “la Cassazione ha chiarito che la questione re- lativa alla titolarità di un diritto di credito ceduto è uno strumento di difesa e non una eccezione processuale in senso stretto (cfr Cass. ord. 39528/2021) tant'è che l'eccezione può essere sollevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. […] La contestazione è una mera difesa come confermato dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito e pertanto né può considerarsi tardiva né ed ancora come “circostanza non contestata”.
Il motivo è fondato, ma la sentenza merita comunque conferma.
La contestazione della titolarità attiva del rapporto effettuata nella prima memoria ex 183 c.p.c. non poteva considerarsi tardiva, operando la preclusione solo con la memo- ria successiva;
i giudici di legittimità hanno infatti chiarito che: “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione DE fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione DE fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione DE fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, DE fatti al- legati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fa- se di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà dedut- tiva” (vedi Cass. 02/12/2019, n.31402; vedi anche Cass. 14/09/2021, n.24724: “la se- conda memoria di cui all'articolo 183, comma 6, del codice di procedura civile - i cui contenuti sono di mera reazione alle iniziative avversarie e sono, come tali, destinati alle repliche rispetto alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte nel- la prima memoria e alla proposizione di eccezioni che sono conseguenza delle prime, oltre che alla prima indicazione DE mezzi di prova e delle produzioni documentali - non può valere a porre in contestazione, in modo puntuale e per la prima volta in giudizio, fatti non contestati e rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali e,
7 segnatamente, nel decorso del termine di cui alla prima memoria ex articolo 183, comma 6, n. 2, del codice di procedura civile, si sia venuto a definire il tema di decisio- ne”).
Ciò posto, in relazione al principio generale per il quale la sentenza d'appello si so- stituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può con- fermare la decisione impugnata ed enunciare, a sostegno, argomentazioni anche diverse, ulteriori ed integrative, con nuova motivazione che assorbe e sostituisce, anche se con- fermativa, quella di primo grado (vedi Cass. 12 marzo 2024 n. 6533; Cass 19/10/2022,
n.30728; Cass. 06/09/2021, n.24001) può osservarsi che, nel merito, la contestazione è infondata.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il contratto di cessione DE crediti intervenuto tra AN MO DE CH di NA (quale incorporante CP_7
e (che ha poi ceduto il ramo di azienda a ora Controparte_8 Controparte_1 [...]
; in tale contratto (doc. 3 del ricorso monitorio) i crediti oggetto Controparte_1 di cessione sono individuati con criteri che consentono di identificarli senza incertezze
(vedi art. 2.3); sempre con il ricorso monitorio è stata prodotta la comunicazione di ces- sione del credito recapitata a per compiuta giacenza il 17 agosto 2018 Parte_1
(doc. 4, 5) ed alla coobbligata nell'ottobre 2018 (doc. 9, 10); con la se- Controparte_9 conda memoria ex 183 c.p.c., a seguito della contestazione svolta per la prima volta da parte attrice in opposizione, parte convenuta opposta ha poi prodotto un estratto dell'elenco DE crediti ceduti previsto dall'art.
2.2. del contratto di cessione, includente la posizione di con specificazione del “numero di pratica” (corrispon- Parte_1 dente a quello indicato sul contratto sottoscritto) ed importo del credito al momento del- la cessione (vedi doc. 5 di parte convenuta opposta); ulteriori elementi possono poi trarsi dalla disponibilità da parte del creditore cessionario di tutta la documentazione (copia dell'originario contratto di finanziamento, l'estratto conto ex art. 50 TUB emesso da Contr
e dalla mancanza di richieste stragiudiziali e giudiziali da parte dell'originario cre- ditore dopo la cessione.
Sussiste quindi la compiuta prova della cessione del credito e della relativa titolari- tà attiva.
8 4. Con il terzo motivo (“circa la diffida”) parte appellante deduce: “tramite la dif- fida, il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine congruo di regola non inferiore a 15 giorni. Trascorso il termine, senza che sia pervenuto l'adempimento, il contratto da cui sorge il diritto di credito ed in questo caso il finanziamento si risolve di diritto. La diffida pertanto del soggetto che è tra l'altro cessionario del credito ha un proprio perché ed inficia la validità del decreto ingiuntivo il cui credito deve essere cer- to liquido ed anche esigibile. Quindi la diffida come afferma il Giudice di primo grado non è solo e soltanto legata all'eccezione di prescrizione!”.
Il motivo è destituito di fondamento.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo, come già esposto, era stata prodotta la comu- nicazione di cessione del credito recapitata a per compiuta giacenza il Parte_1
17 agosto 2018 (doc. 4, 5); in tale comunicazione era richiesto il pagamento del residuo dovuto e specificato che sussistevano i presupposti per l'eventuale segnalazione ex 125
TUB
Non era necessaria alcuna risoluzione del contratto di finanziamento, posto che il termine per il pagamento delle 72 rate mensili previste nel contratto del novembre 2010 era già ampiamente scaduto.
5. Con il quarto motivo (“circa la nullità del contratto”) parte appellante in sintesi deduce: “un finanziamento legato ad un fantomatico bene di consumo (auto) da acqui- Contr stare ma in realtà destinato direttamente dall'Istituto bancario (ex oggi ) CP_1 per estinguere posizioni debitorie dell'opponente oggi appellante: 20.000,00 euro in li- nea capitale impiegati con giroconto l'11.11.2010 per chiusura rapporti per un importo
9 di euro 14870,00 leggasi chiusura di “scoperti” di conto” come da contabili che si sono allegate in primo grado e delle quali non v'è traccia comunque nella motivazione della sentenza”.
Il motivo è destituito di fondamento.
Come già osservato dal Tribunale non si tratta di un mutuo di scopo, ma di un ge- nerico “prestito personale”; la “finalità prevalente” indicata in contratto (“acquisto auto nuova”) non comporta alcun specifico obbligo per il mutuatario di destinazione delle somme erogate;
le somme sono state pacificamente accreditate sul conto corrente di che poi ne ha disposto per estinguere passività mediante “giroconti”; Parte_1 in ogni caso il “mutuo solutorio” non è di per sé nullo (vedi Cass. S.U., 5 marzo 2025, n.
5841).
6. Con il quinto motivo (“circa la polizza assicurativa”) parte appellante in sintesi deduce: “è noto che nel contratto di qualsiasi genere fatto firmare dalla banca che sia mutuo o finanziamento personale o finanziamento al “consumo” v'è sempre compreso il pagamento di un canone di polizza assicurativa a scelta non del consumatore. E' noto che è lo stesso istituto ad attivare la polizza che nasce proprio per limitare i danni deri- vanti da un mancato pagamento delle rate di mutuo. Erroneamente quindi il Giudice di primo grado ritiene che il soggetto tenuto ad attivare la polizza sia il mutuatario. Si chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata”.
Il motivo è infondato.
Come già osservato dal Tribunale “assicurato” è il “titolare del contratto di finan- ziamento” (vedi “definizioni generali” delle condizioni generali di polizza, allegate al contratto prodotto con il ricorso monitorio) e spettava in ipotesi all'assicurato presentare la “denunzia di sinistro” (vedi art. 13) in correlazione agli eventi previsti (infortunio, in- validità, perdita di impiego, etc).
7. Con il sesto motivo (“circa la violazione del principio di buona fede”) parte ap- pellante deduce: “se è vero come ritiene il Giudice in primo grado che era onere del cliente attivare la polizza ciò avrebbe dovuto comportare per la banca l'obbligo della consegna del documento”.
Il motivo è infondato.
10 Dal contratto pacificamente sottoscritto risulta che vi è stata la rinunzia alla conse- gna di copia del testo contrattuale e delle condizioni generali.
Neppure risulta che vi sia stata una richiesta successiva rimasta inevasa.
8. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in €
3.800,00 (fase di studio € 1.200,00; fase introduttiva € 800,00; fase decisionale €
1.800,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto DE presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
783/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 24/08/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 3.800,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
11 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona DE Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2347/2023 con OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BA- Parte_1 C.F._1
ON IO
APPELLANTE contro già (C.F. - P.IVA Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
) e per essa la mandataria rappresentata e P.IVA_2 Controparte_2 difesa dall'Avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_3
APPELLATA
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 783/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 24/08/2023
CONCLUSIONI
In data 25 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria domanda, istanza o eccezione respinta e/o rigettata in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o co- munque revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la senten- za di primo grado impugnata. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfet- tario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello che qui integralmente vengono trascritte: CHIEDE che vengano ammessi i seguenti capitoli di prova e che vengano sentiti quali testimoni su tutti i capitoli ammessi sia a prova diret- ta che a controprova e prova contraria i sig.ri:
1. residente in [...]franco SC (AR);
2. Dr con studio in Lastra a Signa (FI) a) VC “ Testimone_2 [...] aveva rapporti con la AN MO DE CH di NA nel 2010”; b) Persona_1
VC “Se ebbe mai a rivolgersi alla AN MO DE CH di NA Parte_1 spa per ottenere un finanziamento per l'acquisto di un auto nel novembre 2010”; c) VC
“ Se la AN MO DE CH di NA spa ebbe ad offrire a Parte_1 nell'ottobre 2010 un prestito personale denominato “tuttofare” per euro 20.000,00 in linea capitale, come da documento che si mostra” (all.1 presente memoria); c) VC “ Se il prestito personale di cui al capitolo che precede di euro 20000,00 ebbe ad essere versa- to in giroconto dal Comsum.it nel conto corrente 17278.66 intestato alla ditta indivi- duale di , come da contabile che vi si mostra (all. 2 atto di citazione in Parte_1
2 opposizione)” d) VC “ Se con il finanziamento del novembre 2010 concesso dalla Co- num.it vennero estinti tutti i conti correnti intestati alla ditta Studio B di CP_4
come da contabili che vi si mostra (all.2 opposizione)
[...]
Si CHIEDE che venga riaperta l'istruttoria ed ex art 210 cpc venga ordinato alla copia dell'intera documentazione afferente la cessione del credito da par- CP_1 te di AN MO DE CH di NA spa.”
Per la parte appellata : Controparte_1
“Nel merito In via principale - respingere tutti i motivi di impugnazione sollevati e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza appellata n. 783/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo.
In via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, condannare parte appellante al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di euro 26.791,04, oltre successivi interessi di mora da Controparte_1 calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In ogni caso accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero infondatezza della ri- chiesta di risarcimento danni avanzata da controparte;
con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto del Tribunale di Arezzo n. Parte_1
445/2020 con il quale era ingiunto il pagamento a favore di (ora Controparte_1 [...]
, cessionaria del credito di AN MO DE CH di NA Controparte_1
S.p.A., di € 26.791,04, oltre interessi e spese quale residuo per il contratto di finanzia- mento n. 3850121 stipulato in data 10.11.2010, rilevando ed eccependo:
- di non aver mai ricevuto la notifica di atti di diffida ad adempiere;
- la nullità del contratto posto che il finanziamento di € 20.000,00 non era stato utilizzato per “acquisto auto nuova” come indicato ma per estinguere altre passività: gli
3 scoperti di conto corrente intestati alla ditta individuale, come da “giroconto” di
14870,00 dell'11.10.2010;
- la mancata prova dell'operatività della prevista polizza assicurativa con CP_5
e
[...] Controparte_6
- la violazione del dovere di correttezza per la mancata consegna di copia del con- tratto.
Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del decreto. Controparte_1
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Arezzo con sentenza n. 783/2023 pubblicata il 24/08/2023 così statuiva:
“- respinge l'opposizione e conferma il d.i. opposto;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 5.261,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In merito all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte convenuta solle- vata dall'opponente per la prima volta nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c., si os- serva che tale eccezione deve essere riqualificata in eccezione di merito relativa al difet- to di titolarità del credito da parte dell'opposta, da ritenersi pertanto tardiva […] nes- suna contestazione tempestiva è stata sollevata dall'attore in ordine alla titolarità del credito azionato in capo alla parte opposta, che deve pertanto ritenersi circostanza non contestata.
Circa la mancata prova della ricezione della raccomandata contenente la diffida ad adempiere da parte dell'odierno opponente, si osserva che il motivo di opposizione appare irrilevante in quanto non idoneo ad inficiare la validità del d.i. opposto, anche qualora fondato, posto che parte opponente non ha eccepito la prescrizione del diritto di credito fatto valere da parte opposta.
In merito alla nullità del contratto di finanziamento per essere stato l'importo mutuato destinato ad uno scopo diverso rispetto a quello indicato nel contratto, si os- serva che il contratto stipulato tra le parti e posto a fondamento della pretesa credito- ria fatta valere in via monitoria non è un mutuo finalizzato all'acquisto di beni di con-
4 sumo trattandosi di un generico finanziamento personale come indicato espressamente nel modulo di richiesta del prestito (cfr. intestazione modulo) e soprattutto come indi- cato nel documento di sintesi sottoscritto dal mutuatario;
l'acquisto dell'autovettura è indicato dallo stesso richiedente il finanziamento quale finalità prevalente della richie- sta e non è concordato tra le parti quale scopo del contratto. Invero, ai sensi dell'art. 121 co.1 lett d) TUB applicabile ratione temporis (il contratto è stato stipulato in data
10.11.2010 ) il "contratto di credito collegato indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio spe- cifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito” ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
La destinazione dell'importo mutuato da parte del mutuatario ad uno scopo di- verso dalla finalità prevalente indicata dallo stesso nella richiesta di finanziamento non incide pertanto sulla validità del contratto.
Per quanto concerne i rilievi attinenti alla polizza assicurativa, si osserva che dal- la lettura dell'atto di opposizione non è chiaro se parte attrice lamenti la mancata pro- va in merito alla effettiva stipula della polizza assicurativa per la quale il mutuatario ha corrisposto il relativo premio, oppure se lamenti la ricezione da parte della mutuan- te dell'indennizzo da parte dell'Assicurazione. A prescindere dalla genericità del motivo di opposizione, si osserva che è parte opponente la parte assicurata nell'ambito del con- tratto di assicurazione (così come risulta dall'informativa precontrattuale sottoscritta) la quale era onerata di attivare l'assicurazione, ricorrendone i presupposti;
in ogni ca- so parte opponente non ha provato che nel caso di specie ricorressero i presupposti per ottenere la copertura assicurativa che sulla base della documentazione prodotta da parte opposta, non risulta operare a fronte di qualsivoglia inadempimento del mutua- tario ma solo per l'inadempimento verificatosi per determinate cause (infortuni, deces- so, perdita lavoro).
Non essendo provato che parte opposta ha già ricevuto dall'Assicurazione la cor- responsione di alcun importo e ancor prima che si siano verificati i presupposti per
5 l'operatività della polizza – circostanze che eventualmente parte opponente era onera- ta di provare - il motivo di opposizione risulta infondato, così come del tutto esplorati- vo l'ordine di esibizione richiesto ex art. 210 c.p.c.
Infine, in merito alla violazione da parte della mutuante dell'obbligo di buona fe- de per non avere consegnato al cliente una copia del contratto, si osserva che in calce al contratto l'opponente ha dichiarato di avere ricevuto la documentazione contrattuale sottoscrivendo altresì separatamente tale dichiarazione”.
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata Parte_1
e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) circa la tardività dell'eccezione di “difetto di legittimazione attiva”;
2) circa la tardività dell'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” ulteriore pro- filo;
3) circa la diffida;
4) circa la nullità del contratto;
5) circa la polizza assicurativa;
6) circa la violazione del principio di buona fede.
Si costituiva in giudizio (già , che Controparte_1 Controparte_1 contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudi- zio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione DE termini ex 352
c.p.c. in data 25 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascrit- te, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. I primi due motivi (“1) Circa la tardività dell'eccezione di “difetto di legittima- zione attiva”; 2) Circa la tardività dell'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” ul- teriore profilo”) possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
6 In sintesi parte appellante deduce: “la Cassazione ha chiarito che la questione re- lativa alla titolarità di un diritto di credito ceduto è uno strumento di difesa e non una eccezione processuale in senso stretto (cfr Cass. ord. 39528/2021) tant'è che l'eccezione può essere sollevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. […] La contestazione è una mera difesa come confermato dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito e pertanto né può considerarsi tardiva né ed ancora come “circostanza non contestata”.
Il motivo è fondato, ma la sentenza merita comunque conferma.
La contestazione della titolarità attiva del rapporto effettuata nella prima memoria ex 183 c.p.c. non poteva considerarsi tardiva, operando la preclusione solo con la memo- ria successiva;
i giudici di legittimità hanno infatti chiarito che: “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione DE fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione DE fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione DE fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, DE fatti al- legati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fa- se di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà dedut- tiva” (vedi Cass. 02/12/2019, n.31402; vedi anche Cass. 14/09/2021, n.24724: “la se- conda memoria di cui all'articolo 183, comma 6, del codice di procedura civile - i cui contenuti sono di mera reazione alle iniziative avversarie e sono, come tali, destinati alle repliche rispetto alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte nel- la prima memoria e alla proposizione di eccezioni che sono conseguenza delle prime, oltre che alla prima indicazione DE mezzi di prova e delle produzioni documentali - non può valere a porre in contestazione, in modo puntuale e per la prima volta in giudizio, fatti non contestati e rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali e,
7 segnatamente, nel decorso del termine di cui alla prima memoria ex articolo 183, comma 6, n. 2, del codice di procedura civile, si sia venuto a definire il tema di decisio- ne”).
Ciò posto, in relazione al principio generale per il quale la sentenza d'appello si so- stituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può con- fermare la decisione impugnata ed enunciare, a sostegno, argomentazioni anche diverse, ulteriori ed integrative, con nuova motivazione che assorbe e sostituisce, anche se con- fermativa, quella di primo grado (vedi Cass. 12 marzo 2024 n. 6533; Cass 19/10/2022,
n.30728; Cass. 06/09/2021, n.24001) può osservarsi che, nel merito, la contestazione è infondata.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il contratto di cessione DE crediti intervenuto tra AN MO DE CH di NA (quale incorporante CP_7
e (che ha poi ceduto il ramo di azienda a ora Controparte_8 Controparte_1 [...]
; in tale contratto (doc. 3 del ricorso monitorio) i crediti oggetto Controparte_1 di cessione sono individuati con criteri che consentono di identificarli senza incertezze
(vedi art. 2.3); sempre con il ricorso monitorio è stata prodotta la comunicazione di ces- sione del credito recapitata a per compiuta giacenza il 17 agosto 2018 Parte_1
(doc. 4, 5) ed alla coobbligata nell'ottobre 2018 (doc. 9, 10); con la se- Controparte_9 conda memoria ex 183 c.p.c., a seguito della contestazione svolta per la prima volta da parte attrice in opposizione, parte convenuta opposta ha poi prodotto un estratto dell'elenco DE crediti ceduti previsto dall'art.
2.2. del contratto di cessione, includente la posizione di con specificazione del “numero di pratica” (corrispon- Parte_1 dente a quello indicato sul contratto sottoscritto) ed importo del credito al momento del- la cessione (vedi doc. 5 di parte convenuta opposta); ulteriori elementi possono poi trarsi dalla disponibilità da parte del creditore cessionario di tutta la documentazione (copia dell'originario contratto di finanziamento, l'estratto conto ex art. 50 TUB emesso da Contr
e dalla mancanza di richieste stragiudiziali e giudiziali da parte dell'originario cre- ditore dopo la cessione.
Sussiste quindi la compiuta prova della cessione del credito e della relativa titolari- tà attiva.
8 4. Con il terzo motivo (“circa la diffida”) parte appellante deduce: “tramite la dif- fida, il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine congruo di regola non inferiore a 15 giorni. Trascorso il termine, senza che sia pervenuto l'adempimento, il contratto da cui sorge il diritto di credito ed in questo caso il finanziamento si risolve di diritto. La diffida pertanto del soggetto che è tra l'altro cessionario del credito ha un proprio perché ed inficia la validità del decreto ingiuntivo il cui credito deve essere cer- to liquido ed anche esigibile. Quindi la diffida come afferma il Giudice di primo grado non è solo e soltanto legata all'eccezione di prescrizione!”.
Il motivo è destituito di fondamento.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo, come già esposto, era stata prodotta la comu- nicazione di cessione del credito recapitata a per compiuta giacenza il Parte_1
17 agosto 2018 (doc. 4, 5); in tale comunicazione era richiesto il pagamento del residuo dovuto e specificato che sussistevano i presupposti per l'eventuale segnalazione ex 125
TUB
Non era necessaria alcuna risoluzione del contratto di finanziamento, posto che il termine per il pagamento delle 72 rate mensili previste nel contratto del novembre 2010 era già ampiamente scaduto.
5. Con il quarto motivo (“circa la nullità del contratto”) parte appellante in sintesi deduce: “un finanziamento legato ad un fantomatico bene di consumo (auto) da acqui- Contr stare ma in realtà destinato direttamente dall'Istituto bancario (ex oggi ) CP_1 per estinguere posizioni debitorie dell'opponente oggi appellante: 20.000,00 euro in li- nea capitale impiegati con giroconto l'11.11.2010 per chiusura rapporti per un importo
9 di euro 14870,00 leggasi chiusura di “scoperti” di conto” come da contabili che si sono allegate in primo grado e delle quali non v'è traccia comunque nella motivazione della sentenza”.
Il motivo è destituito di fondamento.
Come già osservato dal Tribunale non si tratta di un mutuo di scopo, ma di un ge- nerico “prestito personale”; la “finalità prevalente” indicata in contratto (“acquisto auto nuova”) non comporta alcun specifico obbligo per il mutuatario di destinazione delle somme erogate;
le somme sono state pacificamente accreditate sul conto corrente di che poi ne ha disposto per estinguere passività mediante “giroconti”; Parte_1 in ogni caso il “mutuo solutorio” non è di per sé nullo (vedi Cass. S.U., 5 marzo 2025, n.
5841).
6. Con il quinto motivo (“circa la polizza assicurativa”) parte appellante in sintesi deduce: “è noto che nel contratto di qualsiasi genere fatto firmare dalla banca che sia mutuo o finanziamento personale o finanziamento al “consumo” v'è sempre compreso il pagamento di un canone di polizza assicurativa a scelta non del consumatore. E' noto che è lo stesso istituto ad attivare la polizza che nasce proprio per limitare i danni deri- vanti da un mancato pagamento delle rate di mutuo. Erroneamente quindi il Giudice di primo grado ritiene che il soggetto tenuto ad attivare la polizza sia il mutuatario. Si chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata”.
Il motivo è infondato.
Come già osservato dal Tribunale “assicurato” è il “titolare del contratto di finan- ziamento” (vedi “definizioni generali” delle condizioni generali di polizza, allegate al contratto prodotto con il ricorso monitorio) e spettava in ipotesi all'assicurato presentare la “denunzia di sinistro” (vedi art. 13) in correlazione agli eventi previsti (infortunio, in- validità, perdita di impiego, etc).
7. Con il sesto motivo (“circa la violazione del principio di buona fede”) parte ap- pellante deduce: “se è vero come ritiene il Giudice in primo grado che era onere del cliente attivare la polizza ciò avrebbe dovuto comportare per la banca l'obbligo della consegna del documento”.
Il motivo è infondato.
10 Dal contratto pacificamente sottoscritto risulta che vi è stata la rinunzia alla conse- gna di copia del testo contrattuale e delle condizioni generali.
Neppure risulta che vi sia stata una richiesta successiva rimasta inevasa.
8. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in €
3.800,00 (fase di studio € 1.200,00; fase introduttiva € 800,00; fase decisionale €
1.800,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto DE presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
783/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 24/08/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 3.800,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
11 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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