Articolo 1 della Legge 9 marzo 1955, n. 285
Articolo 2
Versione
11 maggio 1955
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare L'Accordo relativo alla costituzione di un Consiglio di rappresentanti di Stati europei per lo studio dei piani di un laboratorio internazionale e l'organizzazione di altre forme di cooperazione nella ricerca nucleare, firmato a Ginevra il 15 febbraio 1952 e l'Avenant che proroga di un anno l'Accordo stesso, firmato a Parigi il 30 giugno 1953.
Entrata in vigore il 11 maggio 1955