Art. 1519. (( (Avanzamento del maestro direttore). )) (( 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo:
a) ad anzianita', per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, e a scelta, per l'Arma dei carabinieri, al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti;
b) a scelta, al grado di colonnello e gradi corrispondenti.
2. L'ufficiale e' valutato dalla rispettiva e competente commissione di avanzamento al compimento di otto anni di permanenza nel grado; se giudicato idoneo e iscritto in quadro, e' promosso al grado superiore in soprannumero rispetto alle promozioni annuali, con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito.
3. Il colonnello maestro direttore della banda non e' computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui all'articolo 906. ))
a) ad anzianita', per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, e a scelta, per l'Arma dei carabinieri, al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti;
b) a scelta, al grado di colonnello e gradi corrispondenti.
2. L'ufficiale e' valutato dalla rispettiva e competente commissione di avanzamento al compimento di otto anni di permanenza nel grado; se giudicato idoneo e iscritto in quadro, e' promosso al grado superiore in soprannumero rispetto alle promozioni annuali, con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito.
3. Il colonnello maestro direttore della banda non e' computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui all'articolo 906. ))