Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 559/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dr. Giovanni Salina
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
Consigliere Dr. Andrea Lama
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 559/2022 promossa da:
C.F. 1 ) in qualità di legale rappresentante della ditta Parte 1 (C.F. rappresentato e difeso da Avv. MERIGHI Parte 2
STEFANO con domicilio eletto presso il suo studio in ARGENTA VIA GRAMSCI 28
APPELLANTE
contro
C.F. 2 ) e Controparte_2 (C.F. (C.F. CP 1
) rappresentati e difesi da Avv. VILLA FEDERICO con domicilio eletto C.F. 3 presso il suo studio in BOLOGNA VIA RIZZOLI 4
nonché contro
C.F. 4 rappresentato e difeso da Avv. DI LEO Controparte_3 (C.F.
CAMILLA con domicilio eletto presso il suo studio in MOLINELLA VIA MAZZINI 359
APPELLATI
OGGETTO: appello averso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 370/2022
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 5.11.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
Per l'appellante: "Dichiarare viziata, in fatto ed in diritto, la sentenza n. 370/2022 relativa alla causa R.G. 8277/2018 e emessa dal Tribunale di Bologna, in persona del Giudice Dott. Paolo Siracusano, pubblicata in data 10.02.2022 e notificata in data 16.02.2022 e, in riforma della stessa, accogliere tutte le seguenti conclusioni: Ammettere le prove non assunte nel primo grado del presente processo in quanto indispensabili ai fini della decisione come riportate e dettagliate in calce alle presenti conclusioni. Nel merito: Rigettare ogni domanda formulata da parte attrice, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa.
Controparte_2 "voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, Per CP e contraris reiectis: in via principale, rigettare in toto le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la Sentenza n. 370/2022 emessa dal Tribunale di Bologna, all'esito del procedimento R.G. n. 8277/2018; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, condannare comunque il sig. Parte 1 al pagamento in favore dei sig.ri CP 1 e Controparte 2 degli importi riconosciuti in sentenza, ovvero della maggiore/minore somma ritenuta a giustizia all'esito della causa "
"Nell'insistere sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto Per Controparte_3 dal Sig. Parte 1 oltre di responsabilità aggravata del medesimo per lite temeraria nei confronti dell'appellato Controparte_3 . In via istruttoria, in reitera si chiede l'ammissione di CTU al fine di valutare e quantificare il danno patrimoniale e non patrimoniale occorso ai signori CP_1 e CP 2 e riconducibile all'incendio verificatosi in data 17.8.2016"
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 370/2022 RG del 10.02.2022, il Tribunale di Bologna accoglieva parzialmente le domande proposte da Controparte_2 di risoluzione contrattuale CP 1 e dell'appalto per grave inadempimento e conseguente restituzione dell'importo versato, oltre che di risarcimento danni nei confronti di Parte 1 ed Controparte_3 Controparte_2 avevano concluso in data 26.6.2016 un contratto di E CP 1
Parte 1 per il rifacimento del manto di copertura del primo piano del loro appalto con immobile in cambio del corrispettivo di € 22.700,00; nel corso dei lavori eseguiti da Pt 1
[...] assistito da Controparte_3 scoppiava un incendio, che, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, distruggeva gran parte dell'immobile, determinando danni quantificati in sede di ATP per un totale di € 375.129,95, di cui CP 1 e CP 2 ercepivano a titolo di indennizzo
€ 240.200,00 da a seguito di transazione. Controparte 4 citavano in giudizio Pt 1 e CP 2 CP_3 per ottenereIn seguito, CP 1 e l'accertamento della loro responsabilità e per l'effetto la risoluzione del contratto di appalto stipulato con il Pt 1 e la condanna in solido al risarcimento danni per € 224.027,64 (come da tabella riepilogativa a p. 30 dell'atto introduttivo di primo grado). CP 3 i costituivano contestando l'imputabilità dell'incendio al loro operato. Pt 1
Il Tribunale di Bologna accertava il grave inadempimento di Parte 1 e di conseguenza pronunciava la risoluzione del contratto di appalto concluso con quest'ultimo in data 26.6.2016 e per l'effetto la restituzione in favore di ell'importo versato CP 1 e Controparte 2
Parte 1 al risarcimento danni patrimoniali di di € 13.400,00, oltre interessi;
condannava
€ 138,758,86 oltre rivalutazione e interessi e al risarcimento danni non patrimoniali di € 25.000,00 in favore di Controparte_2 rigettava le domande di risarcimento danni e CP 1 proposte da e Controparte 2 nei confronti di Controparte_3 CP 1 al pagamento di € 12.746,37 a titolo di spese di lite in favore di condannava Parte 1
Controparte_2 compensava le spese di lite tra CP_1 CP 1 e e
Controparte_3 poneva a carico di Parte 1 le spese ed Controparte_2 dell'ATP. 2.
Il giudice di prime cure accertava la responsabilità dell'appaltatore, osservando che l'incendio era scoppiato nel momento in cui il Pt 1 tava utilizzando una fiaccola a gas sul tetto degli odierni appellati: la coincidenza temporale faceva presumere che l'evento fosse addebitabile all'operato dell'appaltatore, essendo poco probabile che - contestualmente all'utilizzo di un cannello bruciatore vi fosse stato un altro fattore in grado di generare un fenomeno di combustione.
-
A parere del Tribunale, non era dirimente la dichiarazione del 18.8.2016 resa dalla CP 2 n sede di denuncia penale “non è probabile che l'incendio si sia sviluppato a causa della fiaccola a gas per riscaldare la guaina bituminosa", data la rettifica del 31.8.2016 (doc. 34) resa dalla stessa, che dichiara di non aver notato la presenza del “non” nel verbale, e poiché in ogni caso la frase non escludeva in modo assoluto che l'incendio potesse essere imputato al lavoro eseguito dal Pt 1
Inoltre, il giudice di prime cure riteneva insufficiente a escludere la responsabilità del Pt 1 l'archiviazione del procedimento penale a carico del medesimo, attesa l'applicazione di un diverso canone probatorio nel civile (più probabile che non) e nel penale (oltre ogni ragionevole dubbio). Il Pt 1 solo con la memoria n. 2 ex art. 183, co. 6 c.p.c., lamentava l'assenza della certificazione di abitabilità dell'immobile, di conformità urbanistica e di certificazione degli impianti, circostanze non prese in considerazione dal Tribunale poiché introdotte tardivamente. CP 3 per quel che qui rileva - CP 1 eCon riferimento al CP 2 invocavano una responsabilità a titolo di contatto sociale qualificato, che veniva esclusa dal giudice di primo grado poiché non si poteva inferire il possesso di specifiche competenze tecniche del medesimo dalla mera presenza sul tetto per coadiuvare il Pt 1
3.
Con atto di citazione notificato in data 18.3.2022, il Pt 1 appellava innanzi a questa Corte formulando n. 2 motivi. on comparsa di costituzione depositata in Si costituivano congiuntamente CP_1 e CP 2 data 15.6.2022 e il CP_3 con comparsa depositata il 14.6.2022, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello, la carenza di legittimazione passiva e chiedeva la condanna del Pt 1 er lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 8.11.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D.Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Pregiudizialmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal CP_3 la quale – per come svolta – va respinta perché del tutto generica e non svolta in comparsa di costituzione e risposta.
In linea generale va osservato che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320). Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474).
Dati questi principi, la Corte reputa nella fattispecie infondato il rilievo di inammissibilità sollevato da parte appellata ex art. 342 c.p.c., salvo quanto si dirà nel prosieguo sul secondo motivo di appello svolto dal Pt 1 § 6).
5.
Proseguendo con l'esame del merito, il Pt 1 on il primo motivo si duole del difetto di nesso causale: l'appellante ritiene che la mancanza dell'imputabilità dell'incendio alla sua condotta sia dimostrata sia dalla dichiarazione, avente valore confessorio a parere dell'appellante, resa dalla n sede di denuncia penale, sia dall'archiviazione del procedimento penale a carico del CP 2 tesso, sia dall'assenza dei certificati di conformità urbanistica e degli impianti. Pt 1
Il motivo è infondato: con riferimento alla dichiarazione della CP 2 la Corte esclude la natura confessoria, dato che la frase, oltre a essere stata rettificata, letteralmente non esclude in modo assoluto la possibilità che l'incendio sia dipeso dall'operato del Pt 1 inoltre, il parere della CP 2 non è un parere tecnico, non essendovi prova del possesso di competenze idonee a valutare l'eziologia dell'evento.
Con riferimento all'archiviazione del procedimento penale, è condivisibile quanto già affermato dal Tribunale: il canone probatorio tra i procedimenti penali e quelli civili diverge per cui l'archiviazione in sede penale non preclude una condanna in sede civile;
nel caso di specie, si versa in una ipotesi di responsabilità di natura contrattuale, per cui all'allegazione del danno e alla prova del titolo contrattuale da parte di CP 1 e CP 2 doveva seguire la dimostrazione da parte del di un fattore esterno in grado di escludere l'imputabilità dell'evento alla sua condotta, Pt 1 onere non soddisfatto dall'odierno appellante;
attesa l'altamente probabile riconducibilità, sotto il profilo causale del danno in concreto verificatosi, all'attività esercitata dal Pt 1 era l'appaltatore ad essere tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Infine, relativamente all'assenza di certificati di conformità urbanistica e degli impianti, la Corte, condividendo la motivazione del primo giudice in tema di preclusioni assertive derivanti dall'art. 183/6° co. c.p.c., ritiene che l'argomento difensivo afferendo a fatti nuovi (la difformità urbanistica e/o la non conformità degli impianti, al fine della riconducibilità causale dell'evento dannoso a fatto imputabile agli attori) sia stata introdotto tardivamente: ai sensi dell'allora vigente disposizione, la memoria n. 2 ex art. 183, co. c.p.c. serviva "per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte [con la memoria n. 1], per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali"; al contrario, la difesa è stata svolta quando l'odierno appellante era ormai decaduto dalla facoltà di formulare nuove eccezioni ex art. 183/6° co. n. 2 c.p.c. ratione temporis vigente.
6. Con il secondo motivo, il Pt 1 contesta la quantificazione dei danni cui è stato condannato, richiamando in particolare il valore dei beni mobili che sarebbe stato triplicato rispetto al valore assicurato con polizza, la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa e l'importo dei danni patrimoniali cui è stato condannato, dato che la transazione intercorsa tra CP_1 e CP 2 la compagnia assicurativa avrebbe pregiudicato la sua posizione.
Il motivo è inammissibile quanto alle doglianze relative al valore dei beni mobili e alla transazione intercorsa con la compagnia di assicurazione, svolte per le medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, senza una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
Quanto al danno non patrimoniale, il motivo è infondato, consistendo in generica doglianza in ordine alla quantificazione operata dal giudice di prime cure senza argomentare circa le ragioni del dissenso alla liquidazione pronunciata, non rendendo comprensibili i motivi che dovrebbero determinare all'adozione di modifiche alla sentenza di primo grado.
A contrario, osserva la corte, il tribunale ha puntualmente motivato la liquidazione dei danni, riducendo anche l'importo preteso dagli odierni appellati;
relativamente alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la Corte osserva che il giudice di primo grado si è conformato ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che “qualora si proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, il giudice di merito, affinché la sua decisione non presenti i connotati della arbitrarietà, deve indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo allorché si dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati" (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2025, n. 6281); nel caso di specie, il giudice, tenuto conto del valore dei danni come quantificati in sede di ATP, ha valorizzato, con motivazione più che esaustiva, le sofferenze patite da CP 1 e CP 2 per l'allontanamento forzato dalla loro abitazione, il timore di una sua perdita definitiva, la distruzione dell'arredo e dei beni d'affezione, criteri che giustificano appieno un importo complessivo liquidato ex artt. 1226/2056 c.c. in € 25.000,00.
7.
CP 3 i condanna ex art. 96 c.p.c. delVa, infine, rigettata la domanda del Pt 1 di cui non ricorrono i presupposti di legge considerato che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico del soccombente che abbia agito con mala fede o colpa grave, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione di detta norma quando non venga ravvisata la coscienza della infondatezza della domanda (male fede) o del difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (colpa grave), entrambi requisiti non sussistenti nella fattispecie.
8.
Le spese del grado di appello nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati CP 1 e CP 2 eguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.001 a € 260.000) con esclusione del compenso per l'attività di trattazione/istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Con riferimento alla posizione del CP 3 la Corte osserva che lo stesso si è costituito senza che fossero svolte domande nei suoi confronti né da parte dell'appellante né da parte degli appellati CP 2 pertanto, le relative spese di lite vanno compensate.CP 1 e
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte 1 ei con atto di CP 1 Controparte_2confronti di e Controparte_3 appello notificato in data 18.3.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata dal Tribunale di Bologna nr. 370/2022 pubblicata il 10.02.2022;
Parte 1 al rimborso in favore di CP 1 e [...] CONDANNA elle spese del grado di appello, che liquida in € 9.991,00 per compenso di avvocato, CP 2 oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge;
DICHIARA compensate le spese di lite tra Parte 1 e Controparte_3
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 11.3.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina