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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9330 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22989/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 22989/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 discussa ex art. 281 sexies c.p.c. il giorno 5.11.2025
TRA
non in proprio ma in nome e per conto di Parte_1
codice fiscale, partita IVA e numero di Controparte_1 iscrizione nel registro delle imprese di Treviso-Belluno:
, in forza di mandato speciale del 27 dicembre 2022, nn. P.IVA_1
312268/42069 di Rep./ Fasc. del Notaio Dr. in Persona_1 persona del procuratore speciale Dr. giusta Controparte_2 procura speciale del 02.08.2023 nn. 10860/6173 di Rep. / Racc. del
Notaio Dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Persona_2
Balossi con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Via San Francesco D'Assisi n. 4,
E
Controparte_3 contumace
Conclusioni per parte ricorrente
pagina 1 di 4 Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Milano adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento del ricorso, così giudicare:
Nel merito
- accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 914529/1 e, per l'effetto, condannare (P.IVA e C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2 sede in Perugia – Via del Forno n. 19 (PEC:
), a restituire, immediatamente, a Email_1 il bene oggetto del contratto di leasing n. Controparte_1
914529/1 e, più precisamente, l'immobile sito in Perugia, alla Via del Forno n. 19, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 402, particella 116, sub. 46, Via del Forno n. 19, piano US, cat. C/1, classe 8, cons. 110 mq, R.C. 1.840,65, il tutto come meglio descritto nell'atto di compravendita allegato del 02.10.2008, a rogito del Notaio – Dott. (Rep. 35294 – Racc. 15515), Persona_3 libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi occupanti.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri fiscali compresi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Controparte_1 ottenere la restituzione dell'immobile sito in Perugia – Via del
Forno n. 19, di cui era divenuta proprietaria a seguito delle vicende societarie esposte in ricorso, concesso in locazione finanziaria a con contratto di leasing n. 914529/1, Controparte_3 stipulato dall'allora in data 02.10.2008 (doc. 5). Parte_2
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva: che, mentre la
Concedente consegnava l'immobile mettendolo a disposizione dell'Utilizzatrice (doc. 7), quest'ultima si rendeva, nel corso del rapporto, inadempiente nel versamento degli importi contrattualmente pagina 2 di 4 stabiliti;
che, pertanto, la ricorrente con raccomandata in data
28.01.2016, comunicava a la risoluzione del Controparte_3 contratto, dichiarando di avvalersi della clausola risolutiva ivi contenuta (doc. 8); che l'Utilizzatore non restituiva l'immobile e continuava a detenerlo sine titulo.
Tanto premesso la domanda è fondata.
Le circostanze di cui sopra venivano infatti provate mediante la documentazione allegata al ricorso sopra citata.
Parte convenuta, non costituendosi nulla adduceva rispetto all'inadempimento contestato.
Per quanto sopra, accertata l'avvenuta risoluzione del contratto per cui è causa ex art. 1456 c.c. in forza della clausola pattizia di cui all' art. 11 e della volontà dichiarata da parte attrice di avvalersene, deve essere condannata alla Controparte_3 restituzione dell'immobile sito detenuto “sine titulo”.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto locazione finanziaria n. 914529/1 e per l'effetto condanna Controparte_3
a procedere al rilascio a favore di
[...] Controparte_1 dell'immobile sito in in Perugia, alla Via del Forno n. 19, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 402, particella 116, sub. 46, Via del Forno n. 19, piano US, cat. C/1, classe 8, cons. 110 mq, R.C. 1.840,65, condanna a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_3 le spese di lite liquidate in complessivi Controparte_1 euro 4.358,00 per compenso professionale euro 786,00 per spese, rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;
Milano, 4.12.2025
Il Giudice
pagina 3 di 4 Dott.ssa Michela Guantario
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 22989/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 discussa ex art. 281 sexies c.p.c. il giorno 5.11.2025
TRA
non in proprio ma in nome e per conto di Parte_1
codice fiscale, partita IVA e numero di Controparte_1 iscrizione nel registro delle imprese di Treviso-Belluno:
, in forza di mandato speciale del 27 dicembre 2022, nn. P.IVA_1
312268/42069 di Rep./ Fasc. del Notaio Dr. in Persona_1 persona del procuratore speciale Dr. giusta Controparte_2 procura speciale del 02.08.2023 nn. 10860/6173 di Rep. / Racc. del
Notaio Dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Persona_2
Balossi con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Via San Francesco D'Assisi n. 4,
E
Controparte_3 contumace
Conclusioni per parte ricorrente
pagina 1 di 4 Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Milano adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento del ricorso, così giudicare:
Nel merito
- accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 914529/1 e, per l'effetto, condannare (P.IVA e C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2 sede in Perugia – Via del Forno n. 19 (PEC:
), a restituire, immediatamente, a Email_1 il bene oggetto del contratto di leasing n. Controparte_1
914529/1 e, più precisamente, l'immobile sito in Perugia, alla Via del Forno n. 19, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 402, particella 116, sub. 46, Via del Forno n. 19, piano US, cat. C/1, classe 8, cons. 110 mq, R.C. 1.840,65, il tutto come meglio descritto nell'atto di compravendita allegato del 02.10.2008, a rogito del Notaio – Dott. (Rep. 35294 – Racc. 15515), Persona_3 libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi occupanti.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri fiscali compresi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Controparte_1 ottenere la restituzione dell'immobile sito in Perugia – Via del
Forno n. 19, di cui era divenuta proprietaria a seguito delle vicende societarie esposte in ricorso, concesso in locazione finanziaria a con contratto di leasing n. 914529/1, Controparte_3 stipulato dall'allora in data 02.10.2008 (doc. 5). Parte_2
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva: che, mentre la
Concedente consegnava l'immobile mettendolo a disposizione dell'Utilizzatrice (doc. 7), quest'ultima si rendeva, nel corso del rapporto, inadempiente nel versamento degli importi contrattualmente pagina 2 di 4 stabiliti;
che, pertanto, la ricorrente con raccomandata in data
28.01.2016, comunicava a la risoluzione del Controparte_3 contratto, dichiarando di avvalersi della clausola risolutiva ivi contenuta (doc. 8); che l'Utilizzatore non restituiva l'immobile e continuava a detenerlo sine titulo.
Tanto premesso la domanda è fondata.
Le circostanze di cui sopra venivano infatti provate mediante la documentazione allegata al ricorso sopra citata.
Parte convenuta, non costituendosi nulla adduceva rispetto all'inadempimento contestato.
Per quanto sopra, accertata l'avvenuta risoluzione del contratto per cui è causa ex art. 1456 c.c. in forza della clausola pattizia di cui all' art. 11 e della volontà dichiarata da parte attrice di avvalersene, deve essere condannata alla Controparte_3 restituzione dell'immobile sito detenuto “sine titulo”.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto locazione finanziaria n. 914529/1 e per l'effetto condanna Controparte_3
a procedere al rilascio a favore di
[...] Controparte_1 dell'immobile sito in in Perugia, alla Via del Forno n. 19, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 402, particella 116, sub. 46, Via del Forno n. 19, piano US, cat. C/1, classe 8, cons. 110 mq, R.C. 1.840,65, condanna a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_3 le spese di lite liquidate in complessivi Controparte_1 euro 4.358,00 per compenso professionale euro 786,00 per spese, rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;
Milano, 4.12.2025
Il Giudice
pagina 3 di 4 Dott.ssa Michela Guantario
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