Sentenza 8 luglio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 08/07/2016, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00976/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2011, proposto da:
RESIDENZE ANNI AZZURRI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Poy, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Vercelli, Via F.lli Laviny, 17;
contro
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso la medesima in Torino, Via Meucci, 1;
per l'annullamento
- della determinazione n. 839 dell'8/11/2010 della Responsabile del Settore Assistenza Sanitaria Territoriale della Direzione Sanità della Regione Piemonte, comunicata con nota in data 09/11/2010, protocollo 32506, notificata in data 16/11/2010, con cui è stato dato parere negativo alla richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., relativamente all'ampliamento della struttura socio-sanitaria "Residenze Anni Azzurri Volpiano", sita nel Comune di Volpiano (TO);
- di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l’avv. Poy per la parte ricorrente e l’avv. Scollo per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente gestisce dal 1993 una struttura socio-sanitaria-assistenziale nel Comune di Volpiano, denominata “Residenze Anni Azzurri”. Inizialmente la struttura è stata autorizzata solo come RA (Residenza Assistenziale) e come RAF (Residenza Assistenziale Flessibile), ma negli anni successivi ha ottenuto plurime autorizzazioni dall’ASL 7 di Chivasso e dalla Regione Piemonte per l’ampliamento della struttura anche come RSA (Residenza Socio Assistenziale), RSA-Alzheimer e posti letto per pazienti in stato vegetativo permanente.
2. Alla data del 4 maggio 2010, la struttura risultava autorizzata per un totale di 243 posti letto, così suddivisi:
- 85 posti letto RA;
- 56 posti letto RAF media intensità;
- 76 posti letto RSA;
- 16 posti letto RSA-Alzheimer;
- 10 posti letto pazienti in stato vegetativo permanente.
3. Il 4 maggio 2010 la ricorrente presentava al Comune di Volpiano un progetto di trasformazione del presidio socio-sanitario contemplante la riduzione dei posti letto in RA (da 85 a 54), l’aumento dei posti letto in RSA (da 76 a 101), e il mantenimento dello stesso numero di posti letto in RAF (56), RSA-Alzheimer (16) e pazienti in stato vegetativo permanente (10), per un totale di posti letto risultante dalla trasformazione di 237.
4. Il Comune di Volpiano inoltrava il progetto alla Regione Piemonte per la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno complessivo di posti letto e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, secondo quanto previsto dall’art. 8/ter del D. Lgs. n. 5012/1992.
5. Con nota del 20 settembre 2010, la Regione Piemonte comunicava la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, richiamando i limiti quantitativi stabiliti dalla D.G.R. di recente approvazione n. 46-528 del 4 agosto 2010, e in particolare il limite massimo autorizzabile di 120 posti letto per ciascuna struttura socio-sanitaria per anziani non autosufficienti (RAF, RSA, NAT, NSV e NAC), fatti salvi i pareri regionali di compatibilità ex art. 8 D. Lgs. 502/1992 già rilasciati alla data di adozione della predetta DGR.
Rilevava la Regione che il progetto di trasformazione presentato dalla ricorrente prevedeva un numero di posti letto per anziani non autosufficienti superiore al limite massimo autorizzabile di 120 posti letto.
6. La ricorrente presentava proprie osservazioni rilevando che la propria struttura era preesistente alla DGR 46-528/2010 ed era già stata autorizzata per un numero di posti letto superiore a 120, anzi il nuovo progetto prevedeva una riduzione del numero complessivo di posti letto da 243 a 237.
7. Con determinazione dirigenziale n. 839 in data 8 novembre 2010, notificata il 16 novembre successivo, la Regione Piemonte concludeva il procedimento ex art. 8/ter D. Lgs. n. 502/1992 esprimendo parere negativo, in particolare rilevando l’erroneità dell’operazione aritmetica operata dalla società richiedente nelle proprie osservazioni, dal momento che nel conteggio erano stati inclusi anche i posti letto in RA i quali non avevano alcuna rilevanza rispetto alla verifica di compatibilità; l’unica variazione rilevante, osservava la Regione, era quella dei posti letto di RSA che sarebbero passati da 76 a 101, “una variazione chiaramente inammissibile ai sensi della D.G.R. citata”.
8. Con ricorso notificato il 17 gennaio 2011 e depositato il 14 febbraio successivo, la ricorrente ha impugnato quest’ultima determinazione e ne ha chiesto l’annullamento sulla scorta di due motivi, con i quali ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, in particolare lamentando:
8.1) la violazione delle norme programmatorie di settore stabilite dalla stessa Regione Piemonte nella citata D.G.R. 46-528/2010, dal momento che:
- la struttura è già da molti anni accreditata per un numero di posti letto superiore a 120 per soggetti di varia tipologia non autosufficienti;
- il progetto presentato dalla ricorrente prevede una riduzione complessiva dei posti letto;
- l’intervento si colloca in un ambito territoriale (quello dell’ASL TO4) che si situa immediatamente a ridosso del territorio delle ASL TO1 e TO2 dove vi è un notevole sottodimensionamento dei posti letto disponibili per anziani non autosufficienti rispetto al fabbisogno programmato dalla Regione Piemonte;
8.2) l’erroneità delle valutazioni svolte dalla Regione nella determinazione impugnata, atteso che:
- già prima della D.G.R. 46-528/2010 la struttura Residenze Anni Azzurri era stata autorizzata per un numero massimo di posti letto per anziani non autosufficienti (RAF, RSA, NAT, NSV e NAC) pari a 158, quindi superiore a quello massimo di 120 previsto attualmente;
- anche l’aumento dei posti letto in RSA da 76 a 101 rientra nel limite attuale di 120;
- del resto, la DGR 46-528/2010 non distingue, ai fini della valutazione del numero massimo complessivo di 120 posti letto, tra RA e altre tipologie, mentre attribuisce rilievo alla circostanza che la struttura ospiti nuclei di diverse tipologie per anziani non autosufficienti al fine di confermare la deroga al predetto limite concessa con precedenti provvedimenti;
- il provvedimento impugnato travisa le finalità della DGR applicata, la quale ha previsto per le ASL TO1 e TO2 la possibilità di una deroga fino a 200 posti letto in relazione al particolare fabbisogno riscontrato nei rispettivi territori, correlativamente riservando all’AST TO4 una disponibilità aggiuntiva di 513 posti letto da destinare al soddisfacimento del fabbisogno delle ASL TO1 e TO2; nel caso di specie, l’aumento del numero complessivo di posti letto per non autosufficienti che verrebbe realizzato nella struttura della ricorrente, pari a 193, sarebbe comunque inferiore alla soglia di 200 previsto come deroga speciale per il territorio torinese.
9. La Regione Piemonte si è costituita in giudizio depositando documentazione e resistendo al gravame con memoria, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della D.G.R. 46-528/2010, e in subordine, nel merito, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto.
10. All’udienza pubblica dell’8 giugno 2016, dopo la discussione orale dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. L’eccezione preliminare formulata dalla difesa regionale non è fondata, dal momento che la società ricorrente non deduce l’illegittimità della presupposta D.G.R. 46-528/2010, ma la sua erronea applicazione al caso di specie da parte degli uffici regionali.
2. Nel merito, peraltro, il ricorso è infondato e va respinto.
2.1. L’art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 dispone che:
“1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) […]
b) […]
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
2. [….]
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture”.
2.2. Nella Regione Piemonte, i criteri per il rilascio dell’autorizzazione di cui al predetto articolo 8/ter sono stati fissati con la D.G.R. n. 46-528/2010, la quale, per ciò che rileva ai fini del presente giudizio:
a) ha definito il fabbisogno in termini di risposta residenziale da realizzarsi sul territorio regionale nella misura di 3 posti letto ogni 100 anziani ultrassessantacinquenni nell’ambito di ciascun distretto di ogni Azienda Sanitaria Locale;
b) ha stabilito un numero massimo di 120 posti letto per le strutture socio-sanitarie per anziani non autosufficienti che ospitano nuclei di diverse tipologie (RAF, RSA, NAT, NSV e NAC);
c) ha stabilito di mantenere validi i pareri regionali di compatibilità ex art. 8 ter D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. già rilasciati fino alla data di adozione della stessa D.G.R. in deroga a tale limite;
d) ha stabilito di consentire, stante la carenza di posti letto per anziani non autosufficienti esclusivamente per il territorio delle ASL TO1 e TO2, la realizzazione di strutture con un numero di posti letto superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente fino ad un massimo di 200 posti letto;
e) ha stabilito la decurtazione del 20,95% dei 3.795 posti letto necessari all’ASL TO1 e TO2 per raggiungere la disponibilità teorica di 3 posti letto ogni 100 anziani ultrassessantacinquenni, ripartendo tale percentuale del 20,95% (pari a 795 posti letto) tra l’ASL TO4 (nella misura del 13,5%, pari a 513 posti letto) e l’ASL TO5 (nella misura del 7,44%, pari a 282 posti letto), in proporzione alla rispettiva popolazione residente ultrasessantacinquenne.
2.3. Ciò posto, ritiene il collegio che nel caso in esame la Regione Piemonte abbia correttamente applicato, con il provvedimento impugnato, i criteri di cui alla citata D.G.R. n. 46-528/2010, tenuto che alla data dell’istanza di ampliamento la struttura socio-sanitaria gestita dalla ricorrente risultava già autorizzata per un numero di posti letto per anziani non autosufficienti superiore al limite massimo di 120 stabilito dalla citata D.G.R. per ciascuna struttura socio-sanitaria.
La D.G.R. n. 46-528/2010, come detto, ha stabilito un numero massimo di 120 posti letto per anziani ultrassessantacinquenni non autosufficienti autorizzabili per ciascuna struttura socio-sanitaria, ma nel contempo ha fatto salvi i posti letto già autorizzati in precedenza in deroga a tale soglia.
Correttamente, con il parere impugnato, la Regione non ha intaccato il numero di posti letto per anziani non autosufficienti già autorizzato in precedenza (158), benchè superiore a quello massimo attualmente autorizzabile (120). Ma nel contempo ha espresso parere negativo in relazione all’aumento di posti letto per anziani non autosufficienti (da 158 a 193) previsto dal progetto presentato dalla ricorrente, alla luce di quanto previsto dalla citata D.G.R.
2.4. In tale contesto, è inconferente che il progetto di trasformazione presentato dalla ricorrente contempli una contestuale riduzione dei posti letto in RA, così come è inconferente che, per effetto di tale riduzione, si determini una riduzione del numero complessivo di posti letto della struttura, dal momento che i provvedimenti regionali qui in esame (la DGR 46.528/2010 e il parere negativo ex art. 8 ter) attengono esclusivamente ai posti letto per anziani ultrassessantacinquenni “non autosufficienti”, ai quali si correla l’erogazione delle “prestazioni socio-sanitarie” di cui all’art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992, mentre non riguardano i posti letto per anziani “autosufficienti” (RA), ai quali si correlano prestazioni di carattere esclusivamente alberghiero e assistenziale.
Secondo il progetto presentato dalla ricorrente, i posti letto per anziani ultrassessantacinquenni non autosufficienti, già autorizzati in precedenza in misura superiore alla soglia massima di 120 posti letto per ciascuna struttura, verrebbero ad essere ulteriormente aumentati, in palese contrasto con quanto previsto dalla citata D.G.R., sia pure nel contesto di una complessiva trasformazione della struttura attuata attraverso la contestuale riduzione del numero di posti letto in RA e del numero complessivo di posti letto della struttura.
2.5. La pretesa della società ricorrente di beneficiare del diverso limite di 200 posti letto per ciascuna struttura previsto dalla citata D.G.R. per le ASL TO1 e TO2 è destituita di fondamento, trattandosi di una previsione di carattere eccezionale e derogatorio prevista esclusivamente con riferimento a quei diversi ambiti territoriali, a cui la ricorrente è estranea.
2.6. E’ infine inconferente la circostanza che la D.G.R. 46-528/2010 abbia previsto in favore dell’ASL TO4 (a cui appartiene la struttura ricorrente) un incremento di 513 posti letto a beneficio della popolazione anziana non autosufficiente dei territori in sofferenza delle vicine ASL TO1 e TO2, dal momento che tale incremento complessivo del numero di posti letto, riferibile all’intero territorio dell’ASL TO4, va comunque applicato nel rispetto della soglia massima di 120 posti letto per ciascuna struttura socio-sanitaria stabilita dallo stesso provvedimento regionale.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va conclusivamente respinto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere alla Regione Piemonte le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Roberta Ravasio, Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2016
IL SEGRETARIO