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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1181/24 promossa da: con sede legale in Milano, Largo Augusto 1/A, Controparte_1
Codice fiscale, registro imprese e partita IVA n. , iscritta P.IVA_1 all'Albo delle Banche codice ABI n.3158.3, quale cessionaria del credito nonché mandataria all'incasso, capogruppo del gruppo bancario
[...]
Albo gruppi bancari n. 3158, capitale sociale Euro 9.650.526,24 i.v., CP_1
in persona del dott. in qualità di Amministratore Delegato, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Pugliese del foro di Crotone (c.f.
) con studio legale in Crotone, alla Via Firenze n°52 C.F._1
(fax 0962 - 29485), giusta procura in atti;
- Appellante-
CONTRO
(C.F.: ), con sede in Piazza Libertà n. Controparte_3 P.IVA_2
34 – in persona del Sindaco legale rappr.te p.t. – Avv. Giovanni CP_3
Francesco Fidone, autorizzato in forza della Delib. G.M. n. 204 dell'11.9.2024 - esecutiva ai sensi di legge, rappresentato e difeso dall'Avv.
Salvatore Mezzasalma (C.F. ) con il quale è CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Catania – Via Napoli n. 116 c/o Studio Legale
Avv. Antonino Carbone, giusta procura in atti;
-Appellato-
Oggetto: Opposizione a D.I. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
All'udienza del 13/5/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Controparte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1628/2018 del 29/08/2018, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a la somma di € Controparte_1
770.041,59, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e spese, a titolo di importi fatturati da Enel Energia s.p.a. quali corrispettivi non pagati per fornitura di energia elettrica e ceduti a CP_1
Deduceva l'opponente di avere effettuato pagamenti per complessivi €
320.541,86 che, correttamente imputati secondo i criteri ex art. 1194 c.c., ridurrebbero il credito ad € 459.872,65.
Chiedeva, pertanto, accogliersi l'opposizione con la rideterminazione della somma dovuta.
Si costituiva contestando gli assunti avversari;
chiedendo il CP_1 rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Istruita la causa, a mezzo produzione documentale e CTU, con sentenza n.
237/2024 pubbl. il 06/02/2024, il Tribunale di Ragusa così statuiva:” Il
Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.
4509/2018:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1628/2018 del 29/08/2018.
CONDANNA il a corrispondere a la Controparte_3 Controparte_1 somma di € 649.597,56 oltre agli interessi al tasso ex D.Lgs. n. 231/2002 dal
28/05/2018 fino al soddisfo.
CONDANNA il a rimborsare a parte opposta le spese di Controparte_3
lite, che si liquidano in € 29.193,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
PONE le spese di CTU a carico dell'opponente”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 5/9/24, proponeva appello deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, chiedendo la CP_1 riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'integrale rigetto Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
dell'opposizione e con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, insistendo nell'infondatezza dell'appello, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 13/5/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di appello si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per vizio di motivazione della sentenza di primo grado - erronea contabilizzazione degli interessi moratori e conseguente erronea quantificazione del debito residuo (per sorte capitale) del Controparte_3
nei confronti di CP_1
1.1) Il motivo è infondato.
L'appellante lamenta l'erronea contabilizzazione, da parte del CTU, degli interessi moratori, relativi alle fatture pagate in ritardo.
Lo stesso, infatti, avrebbe erroneamente valutato gli effetti della risoluzione per inadempimento del dell'originaria transazione stipulata tra le CP_3
parti.
Nell'integrazione alla CTU espletata in primo grado, alla quale la Corte, per linearità di argomentazioni aderisce, si legge:” “In primis, la sottoscritta vuole sottolineare che, come riportato dalla nuova ordinanza di nomina, “gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”: tale termine, in media di 20 giorni dalla data di emissione, è riportato su ogni fattura (quindi comunicato alla controparte) ed è il termine usato dalla sottoscritta in fase di redazione del lavoro peritale già depositato.
Ciò non di meno, considerato il richiamo del G.I., in base al quale tale termine non deve considerarsi corretto, la sottoscritta ha rielaborato tutti i propri conteggi, indicando come data di scadenza, il trentesimo giorno successivo a quello di emissione della fattura: tali conteggi sono riportati nell'allegato 1, dove, inoltre, sono riportati anche i residui da pagare per ogni singola fattura;
per quanto riguarda i pagamenti effettuati e non Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
allocati ad interesse da parte dell'istituto di credito cessionario, gli stessi sono stati utilizzati per pagare le fatture insolute più risalenti nel tempo
(fatture dalla n°2417646195 alla n° 2426341530 – evidenziate in giallo).
In conclusione, si evidenziano i seguenti risultati: a fronte di un debito originario di € 1.484.947,90 e del versamento da parte del Controparte_3 di € 1.016,109,87 (di cui € 180.746,52 dovuti a titolo di interessi e €
835.350,34 a titolo di sorte capitale) il debito residuo (in ragione di sorte capitale) ammonta ad € 649.597,56.”
Dal tenore di quanto sopra, appare chiaro che il CTU, a seguito del richiamo da parte del Tribunale, ha provveduto a rielaborare i conteggi effettuati indicando come data di scadenza il trentesimo giorno successivo a quello di emissione della fattura.
2) Con il secondo motivo di gravame si lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado - violazione ed erronea applicazione della disciplina degli interessi di mora ex d.lgs. n.231/2002.
2.1) Il motivo è fondato per le argomentazioni che seguono. deduce la violazione del D.Lgs. n.231/2002, censurando la CP_1 contraddittorietà e l'incomprensibilità della motivazione della sentenza impugnata, laddove, pur correttamente riconoscendo che gli interessi sulla somma quantificata a titolo di sorte capitale sono dovuti al saggio previsto dal D.lgs. n.231/2002, ne ha poi inspiegabilmente previsto la decorrenza dalla domanda giudiziale (ovvero dal deposito del ricorso monitorio), anziché dalla scadenza delle singole fatture o, comunque, dal trentesimo giorno dalla scadenza della fattura.
Giova osservare che il Dlgs. N. 231/2002 si applica al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali e, per espressa previsione legislativa dell'art. 2, per "transazioni commerciali" devono intendersi "i contratti, comunque denominali, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo".
L'art. 4 D.gs. n. 231/2002 stabilisce, che “
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi”.
Da ciò consegue che, nel caso che ci occupa, in difetto di termine convenzionale di adempimento, gli interessi di mora vanno calcolati, al saggio di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, a far data dal termine legale sub a).
3) Per quanto sopra, errata appare la sentenza impugnata che deve essere riformata in punto di decorrenza degli interessi di mora.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e vanno liquidate in considerazione del valore della controversia (indeterminabile a complessità bassa) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri
(minimi, vista la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18,
19989/21).
Atteso il soltanto parziale accoglimento dell'appello, appare di giustizia compensare per il 50% le spese di giudizio, ponendo la restante parte a carico del Controparte_3
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 237/2024 CP_1
pubbl. il 06/02/2024, e in parziale riforma della stessa, così statuisce: Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
condanna l'appellato al pagamento, in favore di degli Controparte_1
interessi di mora, maturati e maturandi, sulla sorte capitale di euro €
649.597,56., nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, e con la decorrenza di cui all'art., 4 sub a) della medesima normativa, sino all'effettivo soddisfo;
conferma per il resto l'impugnata sentenza;
condanna l'appellato alla rifusione del 50% delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellante, che, si liquidano per l'intero, in complessivi Euro 7.552,00, di cui €. 2.556,00 per spese, €. 1.029,00 fase di studio, €.709,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase di trattazione, €. 1.735,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta, compensando per il resto tra le parti le stesse spese;
Così deciso in Catania il giorno 20 maggio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1181/24 promossa da: con sede legale in Milano, Largo Augusto 1/A, Controparte_1
Codice fiscale, registro imprese e partita IVA n. , iscritta P.IVA_1 all'Albo delle Banche codice ABI n.3158.3, quale cessionaria del credito nonché mandataria all'incasso, capogruppo del gruppo bancario
[...]
Albo gruppi bancari n. 3158, capitale sociale Euro 9.650.526,24 i.v., CP_1
in persona del dott. in qualità di Amministratore Delegato, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Pugliese del foro di Crotone (c.f.
) con studio legale in Crotone, alla Via Firenze n°52 C.F._1
(fax 0962 - 29485), giusta procura in atti;
- Appellante-
CONTRO
(C.F.: ), con sede in Piazza Libertà n. Controparte_3 P.IVA_2
34 – in persona del Sindaco legale rappr.te p.t. – Avv. Giovanni CP_3
Francesco Fidone, autorizzato in forza della Delib. G.M. n. 204 dell'11.9.2024 - esecutiva ai sensi di legge, rappresentato e difeso dall'Avv.
Salvatore Mezzasalma (C.F. ) con il quale è CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Catania – Via Napoli n. 116 c/o Studio Legale
Avv. Antonino Carbone, giusta procura in atti;
-Appellato-
Oggetto: Opposizione a D.I. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
All'udienza del 13/5/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Controparte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1628/2018 del 29/08/2018, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a la somma di € Controparte_1
770.041,59, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e spese, a titolo di importi fatturati da Enel Energia s.p.a. quali corrispettivi non pagati per fornitura di energia elettrica e ceduti a CP_1
Deduceva l'opponente di avere effettuato pagamenti per complessivi €
320.541,86 che, correttamente imputati secondo i criteri ex art. 1194 c.c., ridurrebbero il credito ad € 459.872,65.
Chiedeva, pertanto, accogliersi l'opposizione con la rideterminazione della somma dovuta.
Si costituiva contestando gli assunti avversari;
chiedendo il CP_1 rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Istruita la causa, a mezzo produzione documentale e CTU, con sentenza n.
237/2024 pubbl. il 06/02/2024, il Tribunale di Ragusa così statuiva:” Il
Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.
4509/2018:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1628/2018 del 29/08/2018.
CONDANNA il a corrispondere a la Controparte_3 Controparte_1 somma di € 649.597,56 oltre agli interessi al tasso ex D.Lgs. n. 231/2002 dal
28/05/2018 fino al soddisfo.
CONDANNA il a rimborsare a parte opposta le spese di Controparte_3
lite, che si liquidano in € 29.193,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
PONE le spese di CTU a carico dell'opponente”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 5/9/24, proponeva appello deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, chiedendo la CP_1 riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'integrale rigetto Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
dell'opposizione e con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, insistendo nell'infondatezza dell'appello, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 13/5/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di appello si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per vizio di motivazione della sentenza di primo grado - erronea contabilizzazione degli interessi moratori e conseguente erronea quantificazione del debito residuo (per sorte capitale) del Controparte_3
nei confronti di CP_1
1.1) Il motivo è infondato.
L'appellante lamenta l'erronea contabilizzazione, da parte del CTU, degli interessi moratori, relativi alle fatture pagate in ritardo.
Lo stesso, infatti, avrebbe erroneamente valutato gli effetti della risoluzione per inadempimento del dell'originaria transazione stipulata tra le CP_3
parti.
Nell'integrazione alla CTU espletata in primo grado, alla quale la Corte, per linearità di argomentazioni aderisce, si legge:” “In primis, la sottoscritta vuole sottolineare che, come riportato dalla nuova ordinanza di nomina, “gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”: tale termine, in media di 20 giorni dalla data di emissione, è riportato su ogni fattura (quindi comunicato alla controparte) ed è il termine usato dalla sottoscritta in fase di redazione del lavoro peritale già depositato.
Ciò non di meno, considerato il richiamo del G.I., in base al quale tale termine non deve considerarsi corretto, la sottoscritta ha rielaborato tutti i propri conteggi, indicando come data di scadenza, il trentesimo giorno successivo a quello di emissione della fattura: tali conteggi sono riportati nell'allegato 1, dove, inoltre, sono riportati anche i residui da pagare per ogni singola fattura;
per quanto riguarda i pagamenti effettuati e non Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
allocati ad interesse da parte dell'istituto di credito cessionario, gli stessi sono stati utilizzati per pagare le fatture insolute più risalenti nel tempo
(fatture dalla n°2417646195 alla n° 2426341530 – evidenziate in giallo).
In conclusione, si evidenziano i seguenti risultati: a fronte di un debito originario di € 1.484.947,90 e del versamento da parte del Controparte_3 di € 1.016,109,87 (di cui € 180.746,52 dovuti a titolo di interessi e €
835.350,34 a titolo di sorte capitale) il debito residuo (in ragione di sorte capitale) ammonta ad € 649.597,56.”
Dal tenore di quanto sopra, appare chiaro che il CTU, a seguito del richiamo da parte del Tribunale, ha provveduto a rielaborare i conteggi effettuati indicando come data di scadenza il trentesimo giorno successivo a quello di emissione della fattura.
2) Con il secondo motivo di gravame si lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado - violazione ed erronea applicazione della disciplina degli interessi di mora ex d.lgs. n.231/2002.
2.1) Il motivo è fondato per le argomentazioni che seguono. deduce la violazione del D.Lgs. n.231/2002, censurando la CP_1 contraddittorietà e l'incomprensibilità della motivazione della sentenza impugnata, laddove, pur correttamente riconoscendo che gli interessi sulla somma quantificata a titolo di sorte capitale sono dovuti al saggio previsto dal D.lgs. n.231/2002, ne ha poi inspiegabilmente previsto la decorrenza dalla domanda giudiziale (ovvero dal deposito del ricorso monitorio), anziché dalla scadenza delle singole fatture o, comunque, dal trentesimo giorno dalla scadenza della fattura.
Giova osservare che il Dlgs. N. 231/2002 si applica al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali e, per espressa previsione legislativa dell'art. 2, per "transazioni commerciali" devono intendersi "i contratti, comunque denominali, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo".
L'art. 4 D.gs. n. 231/2002 stabilisce, che “
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi”.
Da ciò consegue che, nel caso che ci occupa, in difetto di termine convenzionale di adempimento, gli interessi di mora vanno calcolati, al saggio di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, a far data dal termine legale sub a).
3) Per quanto sopra, errata appare la sentenza impugnata che deve essere riformata in punto di decorrenza degli interessi di mora.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e vanno liquidate in considerazione del valore della controversia (indeterminabile a complessità bassa) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri
(minimi, vista la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18,
19989/21).
Atteso il soltanto parziale accoglimento dell'appello, appare di giustizia compensare per il 50% le spese di giudizio, ponendo la restante parte a carico del Controparte_3
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 237/2024 CP_1
pubbl. il 06/02/2024, e in parziale riforma della stessa, così statuisce: Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
condanna l'appellato al pagamento, in favore di degli Controparte_1
interessi di mora, maturati e maturandi, sulla sorte capitale di euro €
649.597,56., nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, e con la decorrenza di cui all'art., 4 sub a) della medesima normativa, sino all'effettivo soddisfo;
conferma per il resto l'impugnata sentenza;
condanna l'appellato alla rifusione del 50% delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellante, che, si liquidano per l'intero, in complessivi Euro 7.552,00, di cui €. 2.556,00 per spese, €. 1.029,00 fase di studio, €.709,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase di trattazione, €. 1.735,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta, compensando per il resto tra le parti le stesse spese;
Così deciso in Catania il giorno 20 maggio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro