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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3287/2023 RG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente est. dott.ssa Elena Maria Grazioli Consigliere dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 20.11.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 560/2023 pubblicata il
20.10.2023 tra:
(P.I. , in p.l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Parte_1 P.IVA_1
Vecchi ( e Danilo Deiana ( ) ed CodiceFiscale_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Milano, piazza Belgioioso n. 2, presso lo studio dell'avv. Daniele
Vecchi
APPELLATA contro
(P.I.: Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 560/2023 pubblicata il
20.10.2023 in materia di “Vendita di cose mobili”.
Conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riforma-re l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formu-late in primo grado, e quindi:
1. accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte Controparte_1
e, per l'effetto, risolvere il contratto in es-sere fra le parti;
[...] 2. condannare al risarcimento del danno subito da CP_1 Controparte_1 Parte_1 sia a titolo di lucro cessante che di danno di immagine, nell'ammontare quantificato in corso di causa,
pagina 1 di 8 ovvero in via equitativa, disponendo che su tale somma maturano gli interessi mo-ratori ex D. Lgs. 231/2002 ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 1284 c.c.; 3. per l'effetto:
3.1. compensare il credito vantato da con il maggior Controparte_1 credito vantato da e, per l'effetto, annullare il Decreto n. 113/2021 emesso Parte_1 dall'intestato Tribunale;
3.2. disporre la restituzione di quanto pagato da per effetto della provvisoria Parte_1 esecutività del decreto opposto;
3.3. condannare al pagamento del residuo fra la somma Controparte_1 liquidata a favore di e quanto dedotto ai sensi dei precedenti punti 3.1. e 3.2. Parte_1 Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso di in qualità di titolare dell'impresa individuale Import&Export Controparte_1 di NI SA (d'ora in avanti I&E), il Tribunale di Lecco, con decreto n. 113/2021 emesso in data 8.2.2021, ingiungeva alla società (d'ora in avanti ) il Parte_1 Pt_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 14.388,19, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del prezzo di vendita di 3.024 confezioni di guanti similatex oggetto della fattura n°113 emessa dalla società I&E il 6.11.2020.
La società proponeva opposizione eccependo che: Pt_1
- in data 30.10.2020 aveva emesso nei confronti di I&E due ordini, rispettivamente di 10.800 e
24.000 (totale 34.800) scatole di guanti similatex al prezzo unitario di € 3.90 per un totale di €
135.720,00;
- la consegna era prevista in due tranche, rispettivamente il 2.11.2020 e il 9.11.2020;
- dopo essersi assicurata la fornitura di guanti da parte di I&E, lo stesso 30.10.2020 aveva confermato ad Euro PA s.r.l. la vendita delle suddette 34.800 scatole di guanti, al prezzo unitario di
€ 5.80 per scatola (doc. 4 a e d oc 4b)4b fasc. primo grado);
- la tempistica di consegna da parte di I&E era essenziale per mantenere gli impegni assunti da
Pt_1 nei confronti della propria cliente, la società Euro PA Italia s.r.l., società che commercializza confezioni e prodotti di largo consumo;
- il contatto con Euro PA consentiva quindi a un margine di guadagno di € 66.120 Pt_1
(€ 1,9 per scatola a fronte di un prezzo di vendita di €5,80 per singola box, dedotto il prezzo di acquisto di € 3,90 per il numero di scatole, pari a 34.800);
- a fronte di un ordine originario concordato con la società I&E di 34.800 scatole di guanti similatex veniva consegnato un carico di sole 3.024 box, in ogni caso in ritardo, alla data del
5.11.2020, anziché a quella pattuita per la prima consegna del 2.11.2020;
- I&E in relazione a tale partita emetteva la fattura n°113 del 6.11.2020 per € 14.388,19, oggetto del decreto;
- I&E con comunicazione dell'11.11.2020, informava della sospensione della consegna della restante fornitura oggetto di accordo;
- la parziale e tardiva consegna da parte di I&E aveva impedito a di adempiere Pt_1 all'obbligazione assunta nei confronti della cliente finale Euro PA Italia s.r.l.; pagina 2 di 8 - in data 16.11.2020, la società Euro PA s.r.l. revocava gli ordini pendenti, Pt_1 acconsentiva e si addiveniva ad un accordo transattivo (doc. 8 fasc. primo grado); Pt_1
Sulla scorta di tali premesse, la società contestava il comportamento di I&E per avere Pt_1
“arbitrariamente interrotto la fornitura del prodotto”, e, ritenendola a sua volta responsabile dell'interruzione del rapporto commerciale con la propria cliente Euro PA Italia s.r.l., formulava domanda riconvenzionale sulla scorta del mancato guadagno e della perdita di fatturato e utili, che quantificava nella somma di € 66.120,00 (pari al margine di guadagno di € 1.90 per ciascuna delle 34.800 box pattuite) oltre al danno all'immagine asseritamente patito;
chiedeva dunque accertarsi l'inadempimento contrattuale di I&E e in ogni caso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva I&E che chiedeva preliminarmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito la sua conferma.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, rigettate le istanze di prova testimoniale formulate da , all'esito di istruttoria meramente documentale, il Tribunale di Pt_1
Lecco, con sentenza n. 560/2023 pubblicata il 20.10.2023, così decideva:
“1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. Parte_1
113/2021 emesso dal Tribunale di Lecco in data 08/02/2021 che, per l'effetto, conferma integralmente;
2) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di , in Parte_1 Controparte_1 qualità di titolare dell'impresa individuale Import&Export di;
Controparte_1
3) Condanna a rifondere in favore di , in qualità di titolare Parte_1 Controparte_1 dell'impresa individuale Import&Export di NI SA, le spese di lite per il giudizio di opposizione, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore avv. Giovanni Paolo
Ianne che si dichiara antistatario.”
Nel motivare la decisione, il primo giudice, premesso che l'opponente non contestava l'avvenuta consegna della merce, né deduceva vizi o difformità della stessa, dichiarava il diritto di I&E ad ottenerne il pagamento;
quanto alla eccepita tardività della consegna della merce, accertava che le date concordate prevedevano un termine di tollerabilità di 5 giorni lavorativi e che la suddetta consegna era avvenuta entro tale termine (doc. 1 ); quanto alla domanda Pt_1 avanzata in via riconvenzionale da per il risarcimento dei danni subiti dall'interruzione Pt_1 del rapporto commerciale con la propria cliente finale Euro PA Italia s.r.l., il Tribunale riteneva che stante l'estraneità di I&E agli accordi contrattuali intercorsi tra e la società Pt_1
Euro PA Italia s.r.l.., ed essendo l'obbligazione contrattuale gravante in capo all'opposta consistente unicamente nella consegna della merce all'opponente, “L'opposta non può, quindi, essere chiamata a rispondere nei confronti dell'opponente della revoca dei successivi ordini decisa dall'acquirente finale Euro PA Italia s.r.l.” Avverso tale sentenza ha interposto appello, deducendone l'erroneità sulla scorta dei Pt_1 motivi che verranno di seguito esposti.
All'udienza del 19.3.2024, dichiarata la contumacia di I&E, il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 18.2.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
A tale udienza, viste le note depositate dalla parte costituita in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e la camera di consiglio è stata tenuta in data
24.2.2025.
pagina 3 di 8 Con il primo motivo di gravame, l'appellante ribadisce l'inadempimento di I&E in relazione alla mancata consegna della maggior parte della merce e lamenta che il primo giudice abbia omesso ogni motivazione su tale profilo, limitando la propria analisi al solo aspetto inerente al ritardo della consegna parziale.
L'appellante sottolinea che la mancata consegna delle box non è stata in alcun modo contestata da controparte, che si è limitata a sostenere “(senza fornire prova) di aver “ceduto il contratto” con il fornitore”; chiede dunque dichiararsi l'inadempimento contrattuale di I&E, che costituirebbe la base della richiesta di risoluzione del contratto, determinando il venir meno della pretesa economica di I&E ed aprendo la questione della quantificazione del danno subito.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante denuncia l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui ha implicitamente rigattato l'applicazione dell'art. 1460 c.c., in forza del quale si è rifiutata di pagare, a fonte dell'inadempimento della controparte quale fatto Pt_1 impeditivo della pretesa di pagamento.
Infine, contesta l'erronea interpretazione dell'art. 1225 c.c. da parte del primo giudice, che ha escluso la responsabilità contrattuale di I&E sulla scorta della estraneità della stessa agli accordi contrattuali con la propria cliente finale Euro PA s.r.l.
Primu ribadisce che la mancata consegna della merce integra un grave inadempimento e che la ratio della norma in materia di limitazione della responsabilità deve far propendere, nel caso di specie, per la risarcibilità del danno patito, essendo prevedibile il “grave danno da immagine e la perdita di un cliente importante” che la mancata consegna di un ingente quantitativo di merce, durante il periodo pandemico, per altro, nei confronti di una società che si occupa di commercio all'ingrosso, poteva comportare.
Stante la loro stretta connessione, tutti i motivi di impugnazione verranno esaminati congiuntamente.
È fondato il motivo con cui l'appellante lamenta l'inadempimento di I&E in relazione alla mancata consegna della maggior parte della merce.
Non persuade la tesi con cui I&E, al fine di andare esente da ogni responsabilità, aveva genericamente dedotto davanti al giudice di primo grado la cessione in favore di del Pt_1 proprio rapporto contrattuale con la prima fornitrice per la consegna della merce CP_2 mancante, né tantomeno è provato che abbia perciò esonerato I&E dalla consegna delle Pt_1 scatole residue. In ogni caso, la corrispondenza prodotta da I&E in primo grado nulla prova se non delle mere dichiarazioni di intenti che non si sono formalizzati in un accordo di cui vi sia prova a mezzo del quale entrambe le parti si sono liberate da ogni ulteriore pretesa.
A tal fine si rammenta che in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass.12182/2020).
Nel caso di specie, l'inadempienza della società I&E non è stata di scarsa importanza tenuto conto che ha comportato uno squilibrio del rapporto sinallagmatico protrattosi nel tempo, anche per le conseguenze che la mancata fornitura ha cagionato alla società , dato che le restanti Pt_1 box erano necessarie per l'adempimento delle obbligazioni assunte a sua volta nei confronti della propria cliente finale, un rivenditore operante nella grande distribuzione.
pagina 4 di 8 Deve altresì tenersi conto della difficile reperibilità di un prodotto come quello oggetto di causa, trattandosi di guanti in similatex, che durante il periodo pandemico (cui corrispondono le date degli ordini), risultavano notoriamente di difficile approvvigionamento.
Non vale a scalfire tali considerazioni neppure l'argomento sollevato da I&E in primo grado, che, richiamando la mail del 26.11.2020 di riscontro di Euro PA s.r.l., ha evidenziato come fosse già inadempiente nei confronti della cliente rispetto ad un precedente ordine. Pt_1
Al contrario, dalla attenta lettura di tali dichiarazioni, deve ritenersi, semmai, che la sospensione della fornitura da parte di I&E abbia ulteriormente incrinato i rapporti commerciali di Pt_1 con la propria cliente, che, nonostante la mancata consegna di un precedente ordine aveva comunque deciso di proseguire i rapporti commerciali trasmettendo ulteriori ordini (n. 186 e
187) e proprio in seguito agli avvenimenti suddetti, ha deciso di interrompere ogni ulteriore fornitura (cfr. doc. “riscontro Euro PA” fasc. primo grado I&E). Valga a tali fine richiamare il contenuto di quanto riscontrato da Euro PA alla luce di tale corretta interpretazione “Primu, a fronte di numerosi solleciti, non ha adempiuto al maggior ordine effettuato (oltre che ai successivi ordini numero 186 e 187). Di conseguenza, sono stati annullati tutti gli altri ordini.” I&E, come detto, non ha adempiuto al proprio onere di consegna dell'ulteriore quantitativo di box ordinate e non ha provato alcuna impossibilità sopravvenuta, limitandosi a dedurre dei non meglio specificati “ulteriori controlli di qualità e di sicurezza” quale causa di sospensione della fornitura (doc. 7 fasc. primo grado ); ha poi dedotto, solo genericamente, di avere ceduto Pt_1 il proprio contratto con la propria fornitrice in favore di , circostanza contestata dalla Pt_1 stessa e in ogni caso sfornita di alcun supporto documentale;
I&E neppure ha esposto Pt_1 alcuna ragione a sostegno della impossibilità di adempiere nel rispetto dei termini concordati, né risulta che abbia mai successivamente completato la consegna, anche oltre i termini di tolleranza comunicati in fase ordine.
Ne consegue che, se per un verso deve ritenersi accertato il grave inadempimento di I&E, è anche vero che, con riferimento alla parte dell'ordine adempiuta da I&E, ha accettato la Pt_1 merce e la ha a sua volta rivenduta alla cliente finale;
pertanto, con riferimento a questa parte del contratto, è tenuta al pagamento in favore di I&E di quanto dovuto, ovvero € Pt_1
14.388,19.
Deve pertanto dichiararsi il parziale inadempimento contrattuale di I&E essendo orientamento pacifico, in dottrina e nella giurisprudenza, che la risoluzione parziale del contratto, esplicitamente ammessa dall'art. 1458 c.c. nei contratti ad esecuzione continuata o periodica deve ritenersi possibile anche nell'ipotesi di contratto ad esecuzione istantanea quando l'oggetto di esso sia rappresentato, non già da una sola cosa, caratterizzata da una sua unicità non frazionabile, ma da più cose aventi una propria individualità, quando, cioè, ciascuna di esse, anche se separata dal tutto, mantenga una propria autonomia economico funzionale che la renda definibile come un bene a se stante e come possibile oggetto di diritti o di autonoma negoziazione, atteso che anche il contratto ad esecuzione istantanea avente, però, un oggetto formato da più cose ciascuna con propria individualità, nella fase dell'esecuzione, può comportarsi come un contratto ad esecuzione continuata o periodica potendo parte della prestazione essere differita nel tempo (Sent. Cass. 16556/2013).
pagina 5 di 8 Va, altresì, sottolineato che il giudizio sulla frazionabilità dell'oggetto complessivo del contratto deve essere compiuto dal giudice di merito e può essere censurato in sede di legittimità unicamente per violazione di legge, ovvero per vizi logici.
Pertanto, nel caso di specie sussistono i presupposti per pronunciare la risoluzione parziale del contratto di fornitura, avendo, ciascuna box di guanti, una propria individualità e autonomia, sia economica che funzionale, potendo utilizzarsi indipendentemente dalle altre.
È altresì fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante che ha eccepito in compensazione con il dovuto per la merce consegnata il proprio maggior credito, pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato alla luce del maggior credito di a titolo di lucro cessante Pt_1 generato dalla mancata fornitura della parte restante della merce.
In particolare il danno patrimoniale da mancato guadagno (nella specie dovuto alla mancata vendita delle box), concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. n.
11254/2011).
Alla luce di detti consolidati principi, va detto che al fine di desumere correttamente l'entità del danno subito da , occorre verificare se sia stato debitamente provato l'asserito credito, Pt_1 dunque la corrispondenza tra la merce effettivamente fatturata da I&E a e quella fatturata Pt_1 da a I&E. Pt_1
In data 30.10.2020 I&E e hanno concordato un ordine di 34.000 box totali, suddiviso in Pt_1 due tranche, di cui:
- una prima tranche avente ad oggetto 10.800 box (precisamente, 5400 box di similatex taglia M e 5400 box di similatex taglia L);
- una seconda tranche di 24.000 box (12.000 box di similatex taglia M e 12.000 box di simil latex taglia L);
- entrambe al prezzo unitario di € 3.90.
In pari data ha venduto a Euro PA s.r.l. le 10.800 box oggetto della prima tranche Pt_1 come si evince dall'ordine n. 186 prodotto in atti da , debitamente firmato e sottoscritto Pt_1 da entrambe le parti.
Ebbene, la corrispondenza tra gli ordini emerge soltanto per una parte delle box, precisamente per le sole 10.800 box, essendovi piena conformità tra le acquistate da I&E al prezzo Parte_2 unitario di € 3.90 per un totale di 42.120,00 oltre iva (doc. 11 fasc. primo grado ) e le Pt_1 Part 10.800 fatturate da a Euro PA al prezzo unitario di € 5.80 per un totale di € Pt_1
62.640 oltre Iva.
Depone infine, per la effettiva prova dell'utilità patrimoniale non conseguita dall'appellante, l'emissione da parte di della nota di credito n.121/2020 in favore di Euro PA, di Pt_1 cui si dà atto delle box non consegnate e precisamente:
2.832 taglia M, 4.944 taglia L, per un totale di 7.776,00 scatole mancanti, rispetto alle 10.800 ordinate.
pagina 6 di 8 Deve dunque concludersi per la effettiva prova della mancata vendita di una sola parte della merce oggetto dell'ordine originario, ovvero di 7.776 box.
Infatti, con riferimento alle ulteriori box, deve rilevarsi che, pur dando atto la transazione tra ed Euro PA dell'annullamento dell'ordine n. 187 riferito alle ulteriori 24.000 box, Pt_1 il relativo documento d'ordine risulta sfornito di ogni sottoscrizione ed è accompagnato da una mail con cui Euro PA comunicava che la mancata risposta all'ordine suddetto sarebbe stata considerata come accettazione di : trattasi di prova insufficiente, atteso che di tali Pt_1 ulteriori 24.000 box non viene fornito alcun ulteriore supporto probatorio che consenta di verificare in modo rigoroso la corrispondenza di dati ed elementi utili, come invece è stato Part possibile fare per l'ordine n. 186 avente ad oggetto le 10.800 , non essendovi agli atti alcuna ulteriore fattura, né sottoscrizione congiunta del documento d'ordine.
Per tali motivi, va accolta la domanda di solo limitatamente agli importi accertati ovvero Pt_1 sulla base del calcolo del margine di utile di € 1.90 per scatola sottraendo al prezzo di vendita praticato a Euro PA (Euro 5,8 – cfr. doc. 10) il prezzo di acquisto da I&E della medesima scatola (Euro 3,9 cfr. doc. 11) e moltiplicando il tutto – anziché per 34.000 come richiesto da
- per le 7.776,00 scatole non consegnate (cfr. doc. 10 e doc. 11) e in forza di tale semplice Pt_1 operazione algebrica si ottiene l'importo di € 14.774,4 (in luogo di € 66.120,00 richiesti) oltre iva pari al lucro cessante sofferto dall'appellante a causa della mancata vendita delle box.
Contrariamente a quanto richiesto dall'appellante, sulla somma calcolata a titolo di lucro cessante, non spetta il diritto al riconoscimento degli interessi, così come tale diritto non spetta a I&E sulla somma riconosciuta a titolo di saldo prezzo, poiché a norma dell'art. 1242, co.1 c.c. la compensazione produce il suo effetto estintivo dal giorno in cui si verifica la coesistenza dei due debiti, ed ipso iure, in base alla circostanza oggettiva di tale coesistenza - così da attribuire alla relativa pronuncia del giudice carattere semplicemente dichiarativo e, quindi, intrinsecamente retroattivo -.
Nel caso di specie la suddetta coesistenza coincide per entrambe le parti sin dal momento della mancata consegna della merce, spettando ad una il diritto al pagamento per quella consegnata e all'altra il diritto alla consegna della retante parte (Cass. civ. n. 12016/2019; Cass. civ. n.
4983/2004).
avanza altresì domanda di risarcimento per il danno all'immagine asseritamente patito. Pt_1
Tale domanda deve rigettarsi in quanto sfornita di ogni prova.
Il danno all'immagine è un danno-conseguenza e richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere perciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n.
10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).
Il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituisce un mero danno-evento,
e cioè "in re ipsa" e deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici.
Nel caso di specie nulla prova, limitandosi ad una mera statuizione senza che possa Pt_1 rilevarsi alcun elemento dal quale ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che la mancata consegna della singola partita d'ordine contestata abbia conseguentemente causato un pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta realizzata. Né tantomeno è possibile accertare che la scelta del pagina 7 di 8 cliente finale di di annullare gli ordini fosse dettata da ulteriori e diverse ragioni, come
Pt_1 la gestione dell'intera vicenda da parte di , dunque, a titolo di esempio, per la procedura
Pt_1 di assistenza clienti utilizzata o per l'eventuale assenza di rassicurazioni da parte di sullo
Pt_1 stato degli ordini. Fermo restando che, anche prima della mancata consegna della merce di cui si discute, era già in ritardo sulla consegna di un pregresso ordine, che potrebbe a sua
Pt_1 volta, come suddetto, avere in parte già incrinato i rapporti commerciali (cfr. riscontro Euro
PA “la , a fronte di numerosi solleciti, non ha adempiuto al maggior ordine Pt_1 effettuato […]”), poi definitivamente compromessi dall'inadempimento di I&E.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni sopra svolte, la domanda dell'appellante viene solo parzialmente accolta con conseguente riforma, per quanto sopra motivato, della sentenza del Tribunale di Lecco n. 560/2023.
La decisione qui assunta comporta, quindi, la necessità di rivalutare la statuizione di primo grado anche in punto spese di lite.
In base ad una valutazione globale del giudizio, se da un lato la è sostanzialmente Pt_1 vittoriosa quanto al diritto ad ottenere la condanna di I&E al pagamento di una somma a titolo di lucro cessante in forza della dichiarata risoluzione del contratto, contestualmente non può non tenersi conto della parziale soccombenza in punto quantificazione delle somme richieste e rispetto ad alcune delle domande originariamente svolte, avendo I&E mantenuto il proprio diritto al pagamento della quota parte dell'ordine consegnato.
Ne consegue la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio attesa la marginalità delle domande accolte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 contro avverso la sentenza del Tribunale di Lecco
[...] Controparte_1
n. 560/2023 pubblicata il 20.10.2023, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n.113/2021;
2. accerta l'inadempimento di limitatamente alla Controparte_1 fornitura non consegnata;
3. accerta il credito di limitatamente al risarcimento del danno da lucro cessante Parte_1 nei confronti di per € 14.774,40; Controparte_1
4. incontestata la somma spettante a pari a € Controparte_1
14.388,19, compensa la suddetta somma con quella di cui al capo 3) del presente dispositivo;
5. compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso in Milano il 24.2.2025 La Presidente rel.
dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente est. dott.ssa Elena Maria Grazioli Consigliere dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 20.11.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 560/2023 pubblicata il
20.10.2023 tra:
(P.I. , in p.l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Parte_1 P.IVA_1
Vecchi ( e Danilo Deiana ( ) ed CodiceFiscale_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Milano, piazza Belgioioso n. 2, presso lo studio dell'avv. Daniele
Vecchi
APPELLATA contro
(P.I.: Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 560/2023 pubblicata il
20.10.2023 in materia di “Vendita di cose mobili”.
Conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riforma-re l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formu-late in primo grado, e quindi:
1. accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte Controparte_1
e, per l'effetto, risolvere il contratto in es-sere fra le parti;
[...] 2. condannare al risarcimento del danno subito da CP_1 Controparte_1 Parte_1 sia a titolo di lucro cessante che di danno di immagine, nell'ammontare quantificato in corso di causa,
pagina 1 di 8 ovvero in via equitativa, disponendo che su tale somma maturano gli interessi mo-ratori ex D. Lgs. 231/2002 ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 1284 c.c.; 3. per l'effetto:
3.1. compensare il credito vantato da con il maggior Controparte_1 credito vantato da e, per l'effetto, annullare il Decreto n. 113/2021 emesso Parte_1 dall'intestato Tribunale;
3.2. disporre la restituzione di quanto pagato da per effetto della provvisoria Parte_1 esecutività del decreto opposto;
3.3. condannare al pagamento del residuo fra la somma Controparte_1 liquidata a favore di e quanto dedotto ai sensi dei precedenti punti 3.1. e 3.2. Parte_1 Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso di in qualità di titolare dell'impresa individuale Import&Export Controparte_1 di NI SA (d'ora in avanti I&E), il Tribunale di Lecco, con decreto n. 113/2021 emesso in data 8.2.2021, ingiungeva alla società (d'ora in avanti ) il Parte_1 Pt_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 14.388,19, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del prezzo di vendita di 3.024 confezioni di guanti similatex oggetto della fattura n°113 emessa dalla società I&E il 6.11.2020.
La società proponeva opposizione eccependo che: Pt_1
- in data 30.10.2020 aveva emesso nei confronti di I&E due ordini, rispettivamente di 10.800 e
24.000 (totale 34.800) scatole di guanti similatex al prezzo unitario di € 3.90 per un totale di €
135.720,00;
- la consegna era prevista in due tranche, rispettivamente il 2.11.2020 e il 9.11.2020;
- dopo essersi assicurata la fornitura di guanti da parte di I&E, lo stesso 30.10.2020 aveva confermato ad Euro PA s.r.l. la vendita delle suddette 34.800 scatole di guanti, al prezzo unitario di
€ 5.80 per scatola (doc. 4 a e d oc 4b)4b fasc. primo grado);
- la tempistica di consegna da parte di I&E era essenziale per mantenere gli impegni assunti da
Pt_1 nei confronti della propria cliente, la società Euro PA Italia s.r.l., società che commercializza confezioni e prodotti di largo consumo;
- il contatto con Euro PA consentiva quindi a un margine di guadagno di € 66.120 Pt_1
(€ 1,9 per scatola a fronte di un prezzo di vendita di €5,80 per singola box, dedotto il prezzo di acquisto di € 3,90 per il numero di scatole, pari a 34.800);
- a fronte di un ordine originario concordato con la società I&E di 34.800 scatole di guanti similatex veniva consegnato un carico di sole 3.024 box, in ogni caso in ritardo, alla data del
5.11.2020, anziché a quella pattuita per la prima consegna del 2.11.2020;
- I&E in relazione a tale partita emetteva la fattura n°113 del 6.11.2020 per € 14.388,19, oggetto del decreto;
- I&E con comunicazione dell'11.11.2020, informava della sospensione della consegna della restante fornitura oggetto di accordo;
- la parziale e tardiva consegna da parte di I&E aveva impedito a di adempiere Pt_1 all'obbligazione assunta nei confronti della cliente finale Euro PA Italia s.r.l.; pagina 2 di 8 - in data 16.11.2020, la società Euro PA s.r.l. revocava gli ordini pendenti, Pt_1 acconsentiva e si addiveniva ad un accordo transattivo (doc. 8 fasc. primo grado); Pt_1
Sulla scorta di tali premesse, la società contestava il comportamento di I&E per avere Pt_1
“arbitrariamente interrotto la fornitura del prodotto”, e, ritenendola a sua volta responsabile dell'interruzione del rapporto commerciale con la propria cliente Euro PA Italia s.r.l., formulava domanda riconvenzionale sulla scorta del mancato guadagno e della perdita di fatturato e utili, che quantificava nella somma di € 66.120,00 (pari al margine di guadagno di € 1.90 per ciascuna delle 34.800 box pattuite) oltre al danno all'immagine asseritamente patito;
chiedeva dunque accertarsi l'inadempimento contrattuale di I&E e in ogni caso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva I&E che chiedeva preliminarmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito la sua conferma.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, rigettate le istanze di prova testimoniale formulate da , all'esito di istruttoria meramente documentale, il Tribunale di Pt_1
Lecco, con sentenza n. 560/2023 pubblicata il 20.10.2023, così decideva:
“1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. Parte_1
113/2021 emesso dal Tribunale di Lecco in data 08/02/2021 che, per l'effetto, conferma integralmente;
2) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di , in Parte_1 Controparte_1 qualità di titolare dell'impresa individuale Import&Export di;
Controparte_1
3) Condanna a rifondere in favore di , in qualità di titolare Parte_1 Controparte_1 dell'impresa individuale Import&Export di NI SA, le spese di lite per il giudizio di opposizione, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore avv. Giovanni Paolo
Ianne che si dichiara antistatario.”
Nel motivare la decisione, il primo giudice, premesso che l'opponente non contestava l'avvenuta consegna della merce, né deduceva vizi o difformità della stessa, dichiarava il diritto di I&E ad ottenerne il pagamento;
quanto alla eccepita tardività della consegna della merce, accertava che le date concordate prevedevano un termine di tollerabilità di 5 giorni lavorativi e che la suddetta consegna era avvenuta entro tale termine (doc. 1 ); quanto alla domanda Pt_1 avanzata in via riconvenzionale da per il risarcimento dei danni subiti dall'interruzione Pt_1 del rapporto commerciale con la propria cliente finale Euro PA Italia s.r.l., il Tribunale riteneva che stante l'estraneità di I&E agli accordi contrattuali intercorsi tra e la società Pt_1
Euro PA Italia s.r.l.., ed essendo l'obbligazione contrattuale gravante in capo all'opposta consistente unicamente nella consegna della merce all'opponente, “L'opposta non può, quindi, essere chiamata a rispondere nei confronti dell'opponente della revoca dei successivi ordini decisa dall'acquirente finale Euro PA Italia s.r.l.” Avverso tale sentenza ha interposto appello, deducendone l'erroneità sulla scorta dei Pt_1 motivi che verranno di seguito esposti.
All'udienza del 19.3.2024, dichiarata la contumacia di I&E, il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 18.2.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
A tale udienza, viste le note depositate dalla parte costituita in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e la camera di consiglio è stata tenuta in data
24.2.2025.
pagina 3 di 8 Con il primo motivo di gravame, l'appellante ribadisce l'inadempimento di I&E in relazione alla mancata consegna della maggior parte della merce e lamenta che il primo giudice abbia omesso ogni motivazione su tale profilo, limitando la propria analisi al solo aspetto inerente al ritardo della consegna parziale.
L'appellante sottolinea che la mancata consegna delle box non è stata in alcun modo contestata da controparte, che si è limitata a sostenere “(senza fornire prova) di aver “ceduto il contratto” con il fornitore”; chiede dunque dichiararsi l'inadempimento contrattuale di I&E, che costituirebbe la base della richiesta di risoluzione del contratto, determinando il venir meno della pretesa economica di I&E ed aprendo la questione della quantificazione del danno subito.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante denuncia l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui ha implicitamente rigattato l'applicazione dell'art. 1460 c.c., in forza del quale si è rifiutata di pagare, a fonte dell'inadempimento della controparte quale fatto Pt_1 impeditivo della pretesa di pagamento.
Infine, contesta l'erronea interpretazione dell'art. 1225 c.c. da parte del primo giudice, che ha escluso la responsabilità contrattuale di I&E sulla scorta della estraneità della stessa agli accordi contrattuali con la propria cliente finale Euro PA s.r.l.
Primu ribadisce che la mancata consegna della merce integra un grave inadempimento e che la ratio della norma in materia di limitazione della responsabilità deve far propendere, nel caso di specie, per la risarcibilità del danno patito, essendo prevedibile il “grave danno da immagine e la perdita di un cliente importante” che la mancata consegna di un ingente quantitativo di merce, durante il periodo pandemico, per altro, nei confronti di una società che si occupa di commercio all'ingrosso, poteva comportare.
Stante la loro stretta connessione, tutti i motivi di impugnazione verranno esaminati congiuntamente.
È fondato il motivo con cui l'appellante lamenta l'inadempimento di I&E in relazione alla mancata consegna della maggior parte della merce.
Non persuade la tesi con cui I&E, al fine di andare esente da ogni responsabilità, aveva genericamente dedotto davanti al giudice di primo grado la cessione in favore di del Pt_1 proprio rapporto contrattuale con la prima fornitrice per la consegna della merce CP_2 mancante, né tantomeno è provato che abbia perciò esonerato I&E dalla consegna delle Pt_1 scatole residue. In ogni caso, la corrispondenza prodotta da I&E in primo grado nulla prova se non delle mere dichiarazioni di intenti che non si sono formalizzati in un accordo di cui vi sia prova a mezzo del quale entrambe le parti si sono liberate da ogni ulteriore pretesa.
A tal fine si rammenta che in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass.12182/2020).
Nel caso di specie, l'inadempienza della società I&E non è stata di scarsa importanza tenuto conto che ha comportato uno squilibrio del rapporto sinallagmatico protrattosi nel tempo, anche per le conseguenze che la mancata fornitura ha cagionato alla società , dato che le restanti Pt_1 box erano necessarie per l'adempimento delle obbligazioni assunte a sua volta nei confronti della propria cliente finale, un rivenditore operante nella grande distribuzione.
pagina 4 di 8 Deve altresì tenersi conto della difficile reperibilità di un prodotto come quello oggetto di causa, trattandosi di guanti in similatex, che durante il periodo pandemico (cui corrispondono le date degli ordini), risultavano notoriamente di difficile approvvigionamento.
Non vale a scalfire tali considerazioni neppure l'argomento sollevato da I&E in primo grado, che, richiamando la mail del 26.11.2020 di riscontro di Euro PA s.r.l., ha evidenziato come fosse già inadempiente nei confronti della cliente rispetto ad un precedente ordine. Pt_1
Al contrario, dalla attenta lettura di tali dichiarazioni, deve ritenersi, semmai, che la sospensione della fornitura da parte di I&E abbia ulteriormente incrinato i rapporti commerciali di Pt_1 con la propria cliente, che, nonostante la mancata consegna di un precedente ordine aveva comunque deciso di proseguire i rapporti commerciali trasmettendo ulteriori ordini (n. 186 e
187) e proprio in seguito agli avvenimenti suddetti, ha deciso di interrompere ogni ulteriore fornitura (cfr. doc. “riscontro Euro PA” fasc. primo grado I&E). Valga a tali fine richiamare il contenuto di quanto riscontrato da Euro PA alla luce di tale corretta interpretazione “Primu, a fronte di numerosi solleciti, non ha adempiuto al maggior ordine effettuato (oltre che ai successivi ordini numero 186 e 187). Di conseguenza, sono stati annullati tutti gli altri ordini.” I&E, come detto, non ha adempiuto al proprio onere di consegna dell'ulteriore quantitativo di box ordinate e non ha provato alcuna impossibilità sopravvenuta, limitandosi a dedurre dei non meglio specificati “ulteriori controlli di qualità e di sicurezza” quale causa di sospensione della fornitura (doc. 7 fasc. primo grado ); ha poi dedotto, solo genericamente, di avere ceduto Pt_1 il proprio contratto con la propria fornitrice in favore di , circostanza contestata dalla Pt_1 stessa e in ogni caso sfornita di alcun supporto documentale;
I&E neppure ha esposto Pt_1 alcuna ragione a sostegno della impossibilità di adempiere nel rispetto dei termini concordati, né risulta che abbia mai successivamente completato la consegna, anche oltre i termini di tolleranza comunicati in fase ordine.
Ne consegue che, se per un verso deve ritenersi accertato il grave inadempimento di I&E, è anche vero che, con riferimento alla parte dell'ordine adempiuta da I&E, ha accettato la Pt_1 merce e la ha a sua volta rivenduta alla cliente finale;
pertanto, con riferimento a questa parte del contratto, è tenuta al pagamento in favore di I&E di quanto dovuto, ovvero € Pt_1
14.388,19.
Deve pertanto dichiararsi il parziale inadempimento contrattuale di I&E essendo orientamento pacifico, in dottrina e nella giurisprudenza, che la risoluzione parziale del contratto, esplicitamente ammessa dall'art. 1458 c.c. nei contratti ad esecuzione continuata o periodica deve ritenersi possibile anche nell'ipotesi di contratto ad esecuzione istantanea quando l'oggetto di esso sia rappresentato, non già da una sola cosa, caratterizzata da una sua unicità non frazionabile, ma da più cose aventi una propria individualità, quando, cioè, ciascuna di esse, anche se separata dal tutto, mantenga una propria autonomia economico funzionale che la renda definibile come un bene a se stante e come possibile oggetto di diritti o di autonoma negoziazione, atteso che anche il contratto ad esecuzione istantanea avente, però, un oggetto formato da più cose ciascuna con propria individualità, nella fase dell'esecuzione, può comportarsi come un contratto ad esecuzione continuata o periodica potendo parte della prestazione essere differita nel tempo (Sent. Cass. 16556/2013).
pagina 5 di 8 Va, altresì, sottolineato che il giudizio sulla frazionabilità dell'oggetto complessivo del contratto deve essere compiuto dal giudice di merito e può essere censurato in sede di legittimità unicamente per violazione di legge, ovvero per vizi logici.
Pertanto, nel caso di specie sussistono i presupposti per pronunciare la risoluzione parziale del contratto di fornitura, avendo, ciascuna box di guanti, una propria individualità e autonomia, sia economica che funzionale, potendo utilizzarsi indipendentemente dalle altre.
È altresì fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante che ha eccepito in compensazione con il dovuto per la merce consegnata il proprio maggior credito, pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato alla luce del maggior credito di a titolo di lucro cessante Pt_1 generato dalla mancata fornitura della parte restante della merce.
In particolare il danno patrimoniale da mancato guadagno (nella specie dovuto alla mancata vendita delle box), concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. n.
11254/2011).
Alla luce di detti consolidati principi, va detto che al fine di desumere correttamente l'entità del danno subito da , occorre verificare se sia stato debitamente provato l'asserito credito, Pt_1 dunque la corrispondenza tra la merce effettivamente fatturata da I&E a e quella fatturata Pt_1 da a I&E. Pt_1
In data 30.10.2020 I&E e hanno concordato un ordine di 34.000 box totali, suddiviso in Pt_1 due tranche, di cui:
- una prima tranche avente ad oggetto 10.800 box (precisamente, 5400 box di similatex taglia M e 5400 box di similatex taglia L);
- una seconda tranche di 24.000 box (12.000 box di similatex taglia M e 12.000 box di simil latex taglia L);
- entrambe al prezzo unitario di € 3.90.
In pari data ha venduto a Euro PA s.r.l. le 10.800 box oggetto della prima tranche Pt_1 come si evince dall'ordine n. 186 prodotto in atti da , debitamente firmato e sottoscritto Pt_1 da entrambe le parti.
Ebbene, la corrispondenza tra gli ordini emerge soltanto per una parte delle box, precisamente per le sole 10.800 box, essendovi piena conformità tra le acquistate da I&E al prezzo Parte_2 unitario di € 3.90 per un totale di 42.120,00 oltre iva (doc. 11 fasc. primo grado ) e le Pt_1 Part 10.800 fatturate da a Euro PA al prezzo unitario di € 5.80 per un totale di € Pt_1
62.640 oltre Iva.
Depone infine, per la effettiva prova dell'utilità patrimoniale non conseguita dall'appellante, l'emissione da parte di della nota di credito n.121/2020 in favore di Euro PA, di Pt_1 cui si dà atto delle box non consegnate e precisamente:
2.832 taglia M, 4.944 taglia L, per un totale di 7.776,00 scatole mancanti, rispetto alle 10.800 ordinate.
pagina 6 di 8 Deve dunque concludersi per la effettiva prova della mancata vendita di una sola parte della merce oggetto dell'ordine originario, ovvero di 7.776 box.
Infatti, con riferimento alle ulteriori box, deve rilevarsi che, pur dando atto la transazione tra ed Euro PA dell'annullamento dell'ordine n. 187 riferito alle ulteriori 24.000 box, Pt_1 il relativo documento d'ordine risulta sfornito di ogni sottoscrizione ed è accompagnato da una mail con cui Euro PA comunicava che la mancata risposta all'ordine suddetto sarebbe stata considerata come accettazione di : trattasi di prova insufficiente, atteso che di tali Pt_1 ulteriori 24.000 box non viene fornito alcun ulteriore supporto probatorio che consenta di verificare in modo rigoroso la corrispondenza di dati ed elementi utili, come invece è stato Part possibile fare per l'ordine n. 186 avente ad oggetto le 10.800 , non essendovi agli atti alcuna ulteriore fattura, né sottoscrizione congiunta del documento d'ordine.
Per tali motivi, va accolta la domanda di solo limitatamente agli importi accertati ovvero Pt_1 sulla base del calcolo del margine di utile di € 1.90 per scatola sottraendo al prezzo di vendita praticato a Euro PA (Euro 5,8 – cfr. doc. 10) il prezzo di acquisto da I&E della medesima scatola (Euro 3,9 cfr. doc. 11) e moltiplicando il tutto – anziché per 34.000 come richiesto da
- per le 7.776,00 scatole non consegnate (cfr. doc. 10 e doc. 11) e in forza di tale semplice Pt_1 operazione algebrica si ottiene l'importo di € 14.774,4 (in luogo di € 66.120,00 richiesti) oltre iva pari al lucro cessante sofferto dall'appellante a causa della mancata vendita delle box.
Contrariamente a quanto richiesto dall'appellante, sulla somma calcolata a titolo di lucro cessante, non spetta il diritto al riconoscimento degli interessi, così come tale diritto non spetta a I&E sulla somma riconosciuta a titolo di saldo prezzo, poiché a norma dell'art. 1242, co.1 c.c. la compensazione produce il suo effetto estintivo dal giorno in cui si verifica la coesistenza dei due debiti, ed ipso iure, in base alla circostanza oggettiva di tale coesistenza - così da attribuire alla relativa pronuncia del giudice carattere semplicemente dichiarativo e, quindi, intrinsecamente retroattivo -.
Nel caso di specie la suddetta coesistenza coincide per entrambe le parti sin dal momento della mancata consegna della merce, spettando ad una il diritto al pagamento per quella consegnata e all'altra il diritto alla consegna della retante parte (Cass. civ. n. 12016/2019; Cass. civ. n.
4983/2004).
avanza altresì domanda di risarcimento per il danno all'immagine asseritamente patito. Pt_1
Tale domanda deve rigettarsi in quanto sfornita di ogni prova.
Il danno all'immagine è un danno-conseguenza e richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere perciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n.
10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).
Il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituisce un mero danno-evento,
e cioè "in re ipsa" e deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici.
Nel caso di specie nulla prova, limitandosi ad una mera statuizione senza che possa Pt_1 rilevarsi alcun elemento dal quale ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che la mancata consegna della singola partita d'ordine contestata abbia conseguentemente causato un pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta realizzata. Né tantomeno è possibile accertare che la scelta del pagina 7 di 8 cliente finale di di annullare gli ordini fosse dettata da ulteriori e diverse ragioni, come
Pt_1 la gestione dell'intera vicenda da parte di , dunque, a titolo di esempio, per la procedura
Pt_1 di assistenza clienti utilizzata o per l'eventuale assenza di rassicurazioni da parte di sullo
Pt_1 stato degli ordini. Fermo restando che, anche prima della mancata consegna della merce di cui si discute, era già in ritardo sulla consegna di un pregresso ordine, che potrebbe a sua
Pt_1 volta, come suddetto, avere in parte già incrinato i rapporti commerciali (cfr. riscontro Euro
PA “la , a fronte di numerosi solleciti, non ha adempiuto al maggior ordine Pt_1 effettuato […]”), poi definitivamente compromessi dall'inadempimento di I&E.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni sopra svolte, la domanda dell'appellante viene solo parzialmente accolta con conseguente riforma, per quanto sopra motivato, della sentenza del Tribunale di Lecco n. 560/2023.
La decisione qui assunta comporta, quindi, la necessità di rivalutare la statuizione di primo grado anche in punto spese di lite.
In base ad una valutazione globale del giudizio, se da un lato la è sostanzialmente Pt_1 vittoriosa quanto al diritto ad ottenere la condanna di I&E al pagamento di una somma a titolo di lucro cessante in forza della dichiarata risoluzione del contratto, contestualmente non può non tenersi conto della parziale soccombenza in punto quantificazione delle somme richieste e rispetto ad alcune delle domande originariamente svolte, avendo I&E mantenuto il proprio diritto al pagamento della quota parte dell'ordine consegnato.
Ne consegue la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio attesa la marginalità delle domande accolte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 contro avverso la sentenza del Tribunale di Lecco
[...] Controparte_1
n. 560/2023 pubblicata il 20.10.2023, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n.113/2021;
2. accerta l'inadempimento di limitatamente alla Controparte_1 fornitura non consegnata;
3. accerta il credito di limitatamente al risarcimento del danno da lucro cessante Parte_1 nei confronti di per € 14.774,40; Controparte_1
4. incontestata la somma spettante a pari a € Controparte_1
14.388,19, compensa la suddetta somma con quella di cui al capo 3) del presente dispositivo;
5. compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso in Milano il 24.2.2025 La Presidente rel.
dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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