CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 325/2019
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 325/2019 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Grabriele Parte_1 C.F._1
D'AV (C.F.: ) – pec: IU C.F._2 Email_1
D'AV (C.F.: – pec: e AF C.F._3 Email_2
D'AV (C.F.: ) – pec: C.F._4 Email_3
-appellante
CONTRO
(P.IVA: )in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore,rappresentatae difesadall'Avv. Maria Teresa Monastero (C.F.:
– pec -appellata C.F._5 Email_4
OGGETTO:Opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali-appello avverso laSentenza n.1149/2018 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 04/10/2018 e pubblicata il
05/10/2018, nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 3133/2013.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con decreto ingiuntivo n. 518/2013 il Tribunale di Reggio Calabria ingiungeva la
[...] al pagamento della somma di € 22.851,16 in favore del ,per l'attività Parte_2 Parte_1 di progettista da quest'ultimo prestata in forza del contratto professionale del 21/01/2009, avente ad oggetto la concessione di una cava di sabbia sita in C.da Deluza di Melicuccà (RC) pattuendo un compenso complessivo di € 9.000,00 oltre iva e accessori.
Deduceva che a seguito del conferimento dell'incarico lo stesso predisponeva la relazione e la documentazione idonea alla concessione di cui sopra.
Presentato il progetto, lo stesso veniva restituito con nota n. 25142 del 17/12/2009 con la quale la chiedeva l'integrazione del progetto in rispetto delle prescrizioni del nucleo VIA- Parte_3
VAS-IPPC. Ultimata tale attività il chiedeva la corresponsione delle somme dovute in Pt_1 relazione al “nuovo progetto” per complessivi € 17.531,24 e sollecitava la a tal fine, giusta CP_1 parcella del 29/08/2012 vidimata dal Consiglio dell'Ordine dei Geologi.
Visto il mancato riscontro da parte della società, procedeva con Ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere la somma di cui sopra.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, iscritto a ruolo in data 23/07/2013parte opponente adiva il Tribunale di Reggio Parte_2
Calabria al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 518/2013 deducendo la non debenza delle somme di cui sopra in quanto la relazione inerente al “secondo/nuovo progetto” era da considerarsi un'integrazione al progetto iniziale per il quale veniva pattuita la somma di € 9.000,00 integralmente corrisposta.
Spiegava domanda riconvenzionale deducendo l'inadempimento del professionista, contestando l'abbandono del progetto e il mancato deposito della documentazione entro il termine di 30 giorni richiesta con prot. SIAR n. 0128822 del 04/10/2011 comportando una tacita rinuncia del progetto innanzi all'amministrazione, costringendo parte opposta alla revoca dell'incarico al e al Pt_1 conferimento di incarico a nuovo professionista.
In virtù dell'inadempimento di cui sopra, parte opponente non otteneva la concessione della cava e formulava domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento del danno economico derivante dalla conclusione di contratti di fornitura, acquisto materiale, ecc. complessivamente quantificati in
€ 34.724,50. In ultimo chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 13/11/2013, veniva dichiarata la contumacia dell'opposto, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e ivi si rinviava all'udienza del 15/10/2014.
Con comparsa di risposta in primo grado del 15/10/2014 si costituiva , eccependo la Parte_1 nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini ex art. 168 bis c.p.c., nulla eccependo nel merito della controversia ed, in ogni caso, l'improcedibilità dell'opposizione in quanto “la
2 costituzione del convenuto sana la nullità ex nunc, con salvezza del diritto anteriormente acquisiti: se la citazione è contenuta in atto di opposizione a decreto ingiuntivo, subordinato quanto alla ammissibilità alla condizione che detto atto fosse validamente notificato alla controparte nel perentorio termine indicato dall'art. 645 c.p.c., che, invece, nel nostro caso, deve ritenersi spirato a causa della nullità della citazione, derivate dall'inosservanza del termine di comparizione, non sanato per ordine del giudice. […] posto che la costituzione del convenuto-opposto, spiegando effetti sanati solo ex nunc, non vale ad escludere l'ammissibilità dell'opposizione medesima ed il passaggio in giudicato dell'ingiunzione, quando alla data di detta costituzione sia già decorso il termine dell'opposizione.”.
Il giudice di prime cure, con ordinanza del 23/10/2014, dichiarava la nullità della citazione e fissava nuova udienza nel rispetto dei termini di legge.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza n. 1149/2018 con la quale veniva accolta l'opposizione, sulla scorta della documentazione allegata in atti dall'opponente, non avendo parte opposta nulla dedotto nel merito, limitandosi a ribadire quanto indicato in seno al ricorso per decreto ingiuntivo e insistendo esclusivamente sull'eccezione di inammissibilità della citazione.
Il Tribunale respingeva invece la domanda ex art. 96 c.p.c., e la domanda riconvenzionale relativa al risarcimento del danno economico derivante dall'inadempimento, per mancanza di elementi probatori, avendo parte opponente ritirato il proprio fascicolo di parte, omettendo di ridepositarlo al momento della rimessione della causa in decisione. Compensava, in ultimo, le spese del giudizio.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 11/04/2019 impugnava la Parte_1 sentenza n. 1449/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, deducendo i seguenti motivi:
1) Con il primo motivo contestava la sentenza impugnata nella parte in cui rigettava l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per violazione della vocatio in ius, deducendo l'impossibilità della sanatoria ex tunc nel caso di omesso rinvio d'udienza da parte del giudice alla prima udienza in caso di nullità della citazione per violazione dei termini a comparire, con la conseguenza che “la costituzione del convenuto in corso di giudizio, come è stato visto in apertura del discorso, sana il vizio della citazione ex nunc, cioè dal momento della costituzione, e non ex tunc, con la conseguenza che, dovendosi, ritenere, la opposizione a decreto ingiuntivo, perfezionatasi solo in questo successivo momento, e cioè il 15.10.2014, a detta data risulta superato il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 07.06.2013, entro cui il debitore ingiunto avrebbe potuto proporre opposizione al decreto stesso, con la conseguenza che il decreto deve ritenersi passato in giudicato.”.
3 2) Con il secondo motivo, contestava la decisione nella parte in cui non riteneva assolto l'onere probatorio in relazione alla fondatezza della pretesa creditoria, avendo parte opposta limitato le proprie difese all'eccezione di improcedibilità dell'opposizione.
Evidenziava che parte opposta, in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. aveva depositato documentazione ed atti amministrativi, nonché formulato prove orali al fine, di dimostrare la sussistenza del “nuovo incarico” e, dunque, il diritto a percepire le somme a titolo di oneri professionali di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
In ragione dei motivi di appello sopra dedotti, parte appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza di prime cure e la conferma del decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione.
Con comparsa di risposta in appello del 28/11/2024 si costituiva che Parte_2 contestava tutto quanto ex adverso dedotto.
Deduceva la correttezza della sentenza in punto di rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, essendosi la nullità della citazione sanata con efficacia ex tunc dalla data di costituzione del convenuto. Nel merito deduceva l'infondatezza delle pretese di parte appellante in quanto “La non debenza di ulteriori illegittime e ingiuste somme non dovute e non concordate, per un incarico ( unico) mai ultimato dal , veniva contestata unitamente alla revoca formale Pt_1 dell'incarico mediante atto di diffida stragiudiziale (all.2 al fascicolo di parte) precedente
l'intrapresa di ingiunzione di pagamento di parte appellante, di oltre un anno. Infatti, con la nota prot. SIAR n. 0128822 del 04/10/2011 (all. n. 5 al fasciolo di parte) la aveva chiesto Parte_3
l'integrazione documentale entro il termine di 30 giorni, diversamente il progetto si intendeva non presentato ed il aveva fatto decorrere detto termine, rendendosi volutamente irreperibile e Pt_1 lasciando intendere alla che avrebbe provveduto all'integrazione richiesta (che non ha fatto) CP_1 solo previo pagamento integrale di ulteriori compensi, nella misura come oggi ingiunta”.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29/05/2025, svolta nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano nelle rispettive domande e richieste istruttorie. La causa era posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I motivo
Con primo motivo ha insistito sull'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, respinta Pt_1 dal Tribunale, evidenziando come il giudice non avesse rilevato alla prima udienza la nullità della
4 citazione per violazione della vocatio in ius, ed avesse disposto la sanatoria solo con successivo rinvio. Pertanto l'appellante sosteneva che la sanatoria potesse spiegare effetti solo ex nunc, rendendo intempestiva l'opposizione e causando la conferma del decreto ingiuntivo per decorrenza del termine di opposizione di 40 giorni.
L'eccezione non ha fondamento .
Alla seconda udienza tenuta il 15.10.2014 il giudicante ha rilevato la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a difesa: fra la notifica della citazione e l'udienza fissata erano decorsi meno dei 90 gg previsti per legge. Tuttavia l'opposto si era costituito, pur eccependo la violazione .
Il Tribunale , attestando la tempestività dell'opposizione ha fissato nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire in favore del . Pt_1
La sanatoria ha così regolarizzato il rapporto processuale con effetti ex tunc. In termini, per il caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo: Cass Sez. 3 , Ordinanza n. 29330 del 13/11/2024 “Qualora
l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo assegni al convenuto un termine a comparire inferiore a quello legale di novanta giorni (previsto dall'art. 163-bis c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile), la nullità della citazione resta sanata ex tunc per effetto della costituzione dell'opposto, risultando perciò irrilevante che detto adempimento si sia verificato quando i termini per proporre l'opposizione erano già decorsi.”
Per di più nel caso di specie è stata fissata nuova prima udienza, ponendo in condizioni l'opposto di fruire dell'intero nuovo termine per articolare compiute difese. E' quindi inconsistente l'insistita eccezione di nullità dell'opposizione, riproposta (infondatamente ) in questa sede.
II motivo
Anche il secondo motivo di appello è destituito di fondamento e deve essere rigettato.
La ha proposto l'opposizione a decreto ingiuntivo con atto di citazione nel quale ha Pt_2 ammesso di avere conferito l'incarico del gennaio 2009 ( a tenore della documentazione prodotta, il rapporto professionale appare risalente ad epoca ben antecedente l'incarico del gennaio 2009), e di avere interamente versato il corrispettivo pattuito di euro 9.000,00, ma al contempo ha recisamente escluso di aver dato altro e successivo incarico allo stesso professionista, che si era reso responsabile di innumerevoli inadempienze ritardi, negligenze, incompletezza dell'evasione dell'incarico conferito , che non aveva neppure portato a termine . Ha dedotto di avere per questo ricevuto danni dalla condotta del , tanto da aver dovuto incaricare altri professionisti perché Pt_1 portassero a termine il progetto. Per tali ragioni ha spiegato anche domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del a risarcimento per euro 37.192,90 Pt_1
A fronte di tale iniziativa l'opposto si è costituito con una comparsa datata 14.10.2014 nella Pt_1 quale non ha minimamente replicato a nessuna delle circostanziate contestazioni, limitandosi ad
5 eccepire la violazione del termine a difesa (la citazione in opposizione era stata notificata appena 72 giorni prima dell'udienza, invece che i 90 giorni di legge) e sostenendo che ormai l'opposizione era inammissibile e che il monitorio era divenuto definitivo.
L'appellante non ha affatto assolto correttamente e pienamente all'onere probatorio che gli incombeva, relativamente alla dimostrazione dell'effettivo conferimento di nuovo incarico
(successivo a quello del gennaio 2009), del suo contenuto, e della pattuizione della retribuzione .
Non vi è alcun documento che contenga il conferimento dell'incarico, nè alcun atto da cui sia possibile trarre la prova neppure indiretta ma univoca di tale pattuizione.
Il già in primo grado e con il ricorso per decreto ingiuntivo (che aveva ad oggetto lil Pt_1 compenso per tale secondo incarico, asseritamente conferito e mai retribuito) aveva versato una massa poco organizzata e per nulla illustrata di atti, provvedimenti, progetti istanze, delibere di enti, senza però spiegare come questi atti avrebbero potuto dimostrare sia il pieno svolgimento del primo incarico – da cui sarebbe originato il secondo, a dire del ricorrente in monitorio- - la cronologia degli eventi e lo sviluppo delle esigenze che avevano dato luogo alla necessità di un nuovo incarico. Men che mai ha motivatamente ed efficacemente contrastato la recisa negazione della di avergli mai conferito questo asserito nuovo incarico CP_1
L'avere versato una disordinata massa di atti fra i qual non vi è alcuna esplicita pattuizione né una logica ricostruzione dei fatti non costituisce assolvimento dell'onere di provare l'incarico, e non avrebbe consentito neppure l'emissione del monitorio, non apparendo sufficiente il deposito di una parcella vistata dall'ordine professionale di appartenenza .
Peraltro, se è vero che non sono richiese particolari forme per dimostrare il conferimento dell'incarico professionale, risultando sufficiente “…qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocamente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera” (Cass.
Civ., Ord. n. 1144/2000), nella specie l'opposizione contrastava esplicitamente l'avversa domanda,
e richiedeva una prova solida dell'accordo professionale.
Infatti, caso di prestazioni oggetto di pattuizione non supportata da atto scritto, la sussistenza di tali circostanze è sempre soggetta in capo al professionista, il quale dovrà dimostrare che la nuova prestazione non poteva ricondursi all' incarico precedente (documentato e non contestato) : “L'onere della prova del conferimento di un incarico ulteriore, rispetto a quello documentato, grava sempre sul professionista che ne domanda il pagamento.” (Cass. Civ., Ord. 783 del 19/01/2021).
Nel caso di specie, parte appellante deduceva che l'attività relativa alla redazione della relazione da sottoporre al nucleo VIA delle competenti autorità regionali rappresentasse un'ulteriore attività, distinta da quella conferita con lettera alla data del 21/01/2009 (e per la quale era stato stabilito un compenso complessivo di € 9.000,00 oltre accessori).
6 Tuttavia, dalla lettura degli atti di causa – come si è detto, molteplici e disorganizzati, dei quali non
è stata fornita puntuale lettura e ricostruzione- non si evince la sussistenza di alcuna ulteriore pattuizione contrattuale che prevedeva il conferimento del “secondo/nuovo incarico” da parte della società committente. Pt_2
Risulta pacifico dalle dichiarazioni delle parti la sussistenza – seppur in assenza di qualunque documentazione sul punto - del conferimento dell'incarico datato 21/01/2009 e avente ad oggetto l'iter progettuale volto alla concessione della concessione per coltivazione di una cava di sabbia sita in C.da Deluza di Melicuccà, ma nulla risulta di chiaro e preciso in ordine ad un ulteriore e differente incarico.
Anzi le difesa della committente sono rivolte a dimostrare che ciò che il vorrebbe qualificare Pt_1 come attività originate dal “secondo incarico” sarebbero null'altro che tentativi , neppure riusciti, di rimediare gli inadempimenti del primo.
Non è dubbio, per principio generale, che chi alleghi l'esistenza di un contratto da cui derivi il proprio credito, abbia l'onere di dimostrarne l'esistenza , e di provare il contenuto della pattuizione, soprattutto se questa è oggetto di espressa contestazione della controparte.
Ma come si è detto, non risulta sufficiente ad assolvere all'onere probatorio in capo al professionista il copioso deposito, congiuntamente alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., di più di 50 documenti , asseritamente posti a fondamento della pretesa creditoria del , i quali devono Pt_1 considerarsi di per sé soli , e senza adeguata illustrazione, privi di attitudine probatoria e capacità chiarificatrice dei fatti posti a fondamento della domanda creditoria.
Invero, è principio ormai consolidato dalla Suprema Corte quello secondo il quale “qualora il ricorrente per cassazione [principio che può ritenersi pienamente applicabile anche in sede di gravame] si dolga dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, ha l'onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dello stesso, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali, pur senza che occorra la pedissequa riproduzione letterale dell'intero contenuto degli atti processuali, riproduzione, anzi, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto diretta ad affidare alla Corte il compito supplementare di scegliere quanto effettivamente rileva ai fini delle argomentazioni dei motivi di ricorso, nell'ambito del copioso materiale prodotto, contenente anche elementi estranei al thema decidendum (Cass. n. 17168 del 2012).
Pertanto, il ricorrente ha l'onere di indicare – mediante anche l'integrale trascrizione, ove occorra, di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per
7 cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza necessità di indagini integrative.” (Cass. Civ., Ord. n. 29812 del 19/11/2018).
Il principio generale di cui sopra è stato affermato da più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perchè, come nel caso in esame,
l'indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica.” (Cass. Civ., Ord. n. 19006 del 13/06/2022).
Parte appellante, dunque, non risulta aver adempiuto all'onere probatorio su sé ricadente, nonostante la decisa contestazione dell'opponente, con la conseguenza che non può ritenersi provato né il nuovo incarico né dovuto alcun compenso
In virtù di tutto quanto precedentemente esposto, l'appello deve essere interamente rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
III spese
Atteso il totale rigetto dell'appello, le spese di lite seguono la soccombenza, per cui parte appellante deve rifondere a parte appellata le spese del presente grado che, ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, e in ragione del valore dichiarato della causa in € 22.000,00 può parametrarsi ai minimi della fascia di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00; a tal fine l'appellante soccombente dovrà corrispondere a parte appellata la somma complessiva di euro
2.906,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore minimo:€ 567,00, per fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, per fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 922,00, per fase decisionale, valore minimo:€ 956,00), somma da maggiorarsi di IVA, CPA e spese forfettarie.
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(C.F.: ), nei confronti di (P.IVA: Parte_1 C.F._1 Parte_2
),in persona del legale rappresentante pro tempore);avverso la Sentenza n. 1449/2018 P.IVA_1 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 04/10/208 e pubblicata il 05/10/2018;nel procedimento di appello recante R.G.A.C. n. 325/2019 così provvede:
8 - rigetta interamente l'appello
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado ai sensi del DM
55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, e in ragione del valore della causa, in favore di
, che euro 2.906,00 somma da maggiorarsi di IVA, CPA e spese forfettarie. Parte_2
- Attesta – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso il 12.12.2025 La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
9
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 325/2019 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Grabriele Parte_1 C.F._1
D'AV (C.F.: ) – pec: IU C.F._2 Email_1
D'AV (C.F.: – pec: e AF C.F._3 Email_2
D'AV (C.F.: ) – pec: C.F._4 Email_3
-appellante
CONTRO
(P.IVA: )in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore,rappresentatae difesadall'Avv. Maria Teresa Monastero (C.F.:
– pec -appellata C.F._5 Email_4
OGGETTO:Opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali-appello avverso laSentenza n.1149/2018 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 04/10/2018 e pubblicata il
05/10/2018, nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 3133/2013.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con decreto ingiuntivo n. 518/2013 il Tribunale di Reggio Calabria ingiungeva la
[...] al pagamento della somma di € 22.851,16 in favore del ,per l'attività Parte_2 Parte_1 di progettista da quest'ultimo prestata in forza del contratto professionale del 21/01/2009, avente ad oggetto la concessione di una cava di sabbia sita in C.da Deluza di Melicuccà (RC) pattuendo un compenso complessivo di € 9.000,00 oltre iva e accessori.
Deduceva che a seguito del conferimento dell'incarico lo stesso predisponeva la relazione e la documentazione idonea alla concessione di cui sopra.
Presentato il progetto, lo stesso veniva restituito con nota n. 25142 del 17/12/2009 con la quale la chiedeva l'integrazione del progetto in rispetto delle prescrizioni del nucleo VIA- Parte_3
VAS-IPPC. Ultimata tale attività il chiedeva la corresponsione delle somme dovute in Pt_1 relazione al “nuovo progetto” per complessivi € 17.531,24 e sollecitava la a tal fine, giusta CP_1 parcella del 29/08/2012 vidimata dal Consiglio dell'Ordine dei Geologi.
Visto il mancato riscontro da parte della società, procedeva con Ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere la somma di cui sopra.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, iscritto a ruolo in data 23/07/2013parte opponente adiva il Tribunale di Reggio Parte_2
Calabria al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 518/2013 deducendo la non debenza delle somme di cui sopra in quanto la relazione inerente al “secondo/nuovo progetto” era da considerarsi un'integrazione al progetto iniziale per il quale veniva pattuita la somma di € 9.000,00 integralmente corrisposta.
Spiegava domanda riconvenzionale deducendo l'inadempimento del professionista, contestando l'abbandono del progetto e il mancato deposito della documentazione entro il termine di 30 giorni richiesta con prot. SIAR n. 0128822 del 04/10/2011 comportando una tacita rinuncia del progetto innanzi all'amministrazione, costringendo parte opposta alla revoca dell'incarico al e al Pt_1 conferimento di incarico a nuovo professionista.
In virtù dell'inadempimento di cui sopra, parte opponente non otteneva la concessione della cava e formulava domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento del danno economico derivante dalla conclusione di contratti di fornitura, acquisto materiale, ecc. complessivamente quantificati in
€ 34.724,50. In ultimo chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 13/11/2013, veniva dichiarata la contumacia dell'opposto, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e ivi si rinviava all'udienza del 15/10/2014.
Con comparsa di risposta in primo grado del 15/10/2014 si costituiva , eccependo la Parte_1 nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini ex art. 168 bis c.p.c., nulla eccependo nel merito della controversia ed, in ogni caso, l'improcedibilità dell'opposizione in quanto “la
2 costituzione del convenuto sana la nullità ex nunc, con salvezza del diritto anteriormente acquisiti: se la citazione è contenuta in atto di opposizione a decreto ingiuntivo, subordinato quanto alla ammissibilità alla condizione che detto atto fosse validamente notificato alla controparte nel perentorio termine indicato dall'art. 645 c.p.c., che, invece, nel nostro caso, deve ritenersi spirato a causa della nullità della citazione, derivate dall'inosservanza del termine di comparizione, non sanato per ordine del giudice. […] posto che la costituzione del convenuto-opposto, spiegando effetti sanati solo ex nunc, non vale ad escludere l'ammissibilità dell'opposizione medesima ed il passaggio in giudicato dell'ingiunzione, quando alla data di detta costituzione sia già decorso il termine dell'opposizione.”.
Il giudice di prime cure, con ordinanza del 23/10/2014, dichiarava la nullità della citazione e fissava nuova udienza nel rispetto dei termini di legge.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza n. 1149/2018 con la quale veniva accolta l'opposizione, sulla scorta della documentazione allegata in atti dall'opponente, non avendo parte opposta nulla dedotto nel merito, limitandosi a ribadire quanto indicato in seno al ricorso per decreto ingiuntivo e insistendo esclusivamente sull'eccezione di inammissibilità della citazione.
Il Tribunale respingeva invece la domanda ex art. 96 c.p.c., e la domanda riconvenzionale relativa al risarcimento del danno economico derivante dall'inadempimento, per mancanza di elementi probatori, avendo parte opponente ritirato il proprio fascicolo di parte, omettendo di ridepositarlo al momento della rimessione della causa in decisione. Compensava, in ultimo, le spese del giudizio.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 11/04/2019 impugnava la Parte_1 sentenza n. 1449/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, deducendo i seguenti motivi:
1) Con il primo motivo contestava la sentenza impugnata nella parte in cui rigettava l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per violazione della vocatio in ius, deducendo l'impossibilità della sanatoria ex tunc nel caso di omesso rinvio d'udienza da parte del giudice alla prima udienza in caso di nullità della citazione per violazione dei termini a comparire, con la conseguenza che “la costituzione del convenuto in corso di giudizio, come è stato visto in apertura del discorso, sana il vizio della citazione ex nunc, cioè dal momento della costituzione, e non ex tunc, con la conseguenza che, dovendosi, ritenere, la opposizione a decreto ingiuntivo, perfezionatasi solo in questo successivo momento, e cioè il 15.10.2014, a detta data risulta superato il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 07.06.2013, entro cui il debitore ingiunto avrebbe potuto proporre opposizione al decreto stesso, con la conseguenza che il decreto deve ritenersi passato in giudicato.”.
3 2) Con il secondo motivo, contestava la decisione nella parte in cui non riteneva assolto l'onere probatorio in relazione alla fondatezza della pretesa creditoria, avendo parte opposta limitato le proprie difese all'eccezione di improcedibilità dell'opposizione.
Evidenziava che parte opposta, in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. aveva depositato documentazione ed atti amministrativi, nonché formulato prove orali al fine, di dimostrare la sussistenza del “nuovo incarico” e, dunque, il diritto a percepire le somme a titolo di oneri professionali di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
In ragione dei motivi di appello sopra dedotti, parte appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza di prime cure e la conferma del decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione.
Con comparsa di risposta in appello del 28/11/2024 si costituiva che Parte_2 contestava tutto quanto ex adverso dedotto.
Deduceva la correttezza della sentenza in punto di rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, essendosi la nullità della citazione sanata con efficacia ex tunc dalla data di costituzione del convenuto. Nel merito deduceva l'infondatezza delle pretese di parte appellante in quanto “La non debenza di ulteriori illegittime e ingiuste somme non dovute e non concordate, per un incarico ( unico) mai ultimato dal , veniva contestata unitamente alla revoca formale Pt_1 dell'incarico mediante atto di diffida stragiudiziale (all.2 al fascicolo di parte) precedente
l'intrapresa di ingiunzione di pagamento di parte appellante, di oltre un anno. Infatti, con la nota prot. SIAR n. 0128822 del 04/10/2011 (all. n. 5 al fasciolo di parte) la aveva chiesto Parte_3
l'integrazione documentale entro il termine di 30 giorni, diversamente il progetto si intendeva non presentato ed il aveva fatto decorrere detto termine, rendendosi volutamente irreperibile e Pt_1 lasciando intendere alla che avrebbe provveduto all'integrazione richiesta (che non ha fatto) CP_1 solo previo pagamento integrale di ulteriori compensi, nella misura come oggi ingiunta”.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29/05/2025, svolta nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano nelle rispettive domande e richieste istruttorie. La causa era posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I motivo
Con primo motivo ha insistito sull'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, respinta Pt_1 dal Tribunale, evidenziando come il giudice non avesse rilevato alla prima udienza la nullità della
4 citazione per violazione della vocatio in ius, ed avesse disposto la sanatoria solo con successivo rinvio. Pertanto l'appellante sosteneva che la sanatoria potesse spiegare effetti solo ex nunc, rendendo intempestiva l'opposizione e causando la conferma del decreto ingiuntivo per decorrenza del termine di opposizione di 40 giorni.
L'eccezione non ha fondamento .
Alla seconda udienza tenuta il 15.10.2014 il giudicante ha rilevato la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a difesa: fra la notifica della citazione e l'udienza fissata erano decorsi meno dei 90 gg previsti per legge. Tuttavia l'opposto si era costituito, pur eccependo la violazione .
Il Tribunale , attestando la tempestività dell'opposizione ha fissato nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire in favore del . Pt_1
La sanatoria ha così regolarizzato il rapporto processuale con effetti ex tunc. In termini, per il caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo: Cass Sez. 3 , Ordinanza n. 29330 del 13/11/2024 “Qualora
l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo assegni al convenuto un termine a comparire inferiore a quello legale di novanta giorni (previsto dall'art. 163-bis c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile), la nullità della citazione resta sanata ex tunc per effetto della costituzione dell'opposto, risultando perciò irrilevante che detto adempimento si sia verificato quando i termini per proporre l'opposizione erano già decorsi.”
Per di più nel caso di specie è stata fissata nuova prima udienza, ponendo in condizioni l'opposto di fruire dell'intero nuovo termine per articolare compiute difese. E' quindi inconsistente l'insistita eccezione di nullità dell'opposizione, riproposta (infondatamente ) in questa sede.
II motivo
Anche il secondo motivo di appello è destituito di fondamento e deve essere rigettato.
La ha proposto l'opposizione a decreto ingiuntivo con atto di citazione nel quale ha Pt_2 ammesso di avere conferito l'incarico del gennaio 2009 ( a tenore della documentazione prodotta, il rapporto professionale appare risalente ad epoca ben antecedente l'incarico del gennaio 2009), e di avere interamente versato il corrispettivo pattuito di euro 9.000,00, ma al contempo ha recisamente escluso di aver dato altro e successivo incarico allo stesso professionista, che si era reso responsabile di innumerevoli inadempienze ritardi, negligenze, incompletezza dell'evasione dell'incarico conferito , che non aveva neppure portato a termine . Ha dedotto di avere per questo ricevuto danni dalla condotta del , tanto da aver dovuto incaricare altri professionisti perché Pt_1 portassero a termine il progetto. Per tali ragioni ha spiegato anche domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del a risarcimento per euro 37.192,90 Pt_1
A fronte di tale iniziativa l'opposto si è costituito con una comparsa datata 14.10.2014 nella Pt_1 quale non ha minimamente replicato a nessuna delle circostanziate contestazioni, limitandosi ad
5 eccepire la violazione del termine a difesa (la citazione in opposizione era stata notificata appena 72 giorni prima dell'udienza, invece che i 90 giorni di legge) e sostenendo che ormai l'opposizione era inammissibile e che il monitorio era divenuto definitivo.
L'appellante non ha affatto assolto correttamente e pienamente all'onere probatorio che gli incombeva, relativamente alla dimostrazione dell'effettivo conferimento di nuovo incarico
(successivo a quello del gennaio 2009), del suo contenuto, e della pattuizione della retribuzione .
Non vi è alcun documento che contenga il conferimento dell'incarico, nè alcun atto da cui sia possibile trarre la prova neppure indiretta ma univoca di tale pattuizione.
Il già in primo grado e con il ricorso per decreto ingiuntivo (che aveva ad oggetto lil Pt_1 compenso per tale secondo incarico, asseritamente conferito e mai retribuito) aveva versato una massa poco organizzata e per nulla illustrata di atti, provvedimenti, progetti istanze, delibere di enti, senza però spiegare come questi atti avrebbero potuto dimostrare sia il pieno svolgimento del primo incarico – da cui sarebbe originato il secondo, a dire del ricorrente in monitorio- - la cronologia degli eventi e lo sviluppo delle esigenze che avevano dato luogo alla necessità di un nuovo incarico. Men che mai ha motivatamente ed efficacemente contrastato la recisa negazione della di avergli mai conferito questo asserito nuovo incarico CP_1
L'avere versato una disordinata massa di atti fra i qual non vi è alcuna esplicita pattuizione né una logica ricostruzione dei fatti non costituisce assolvimento dell'onere di provare l'incarico, e non avrebbe consentito neppure l'emissione del monitorio, non apparendo sufficiente il deposito di una parcella vistata dall'ordine professionale di appartenenza .
Peraltro, se è vero che non sono richiese particolari forme per dimostrare il conferimento dell'incarico professionale, risultando sufficiente “…qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocamente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera” (Cass.
Civ., Ord. n. 1144/2000), nella specie l'opposizione contrastava esplicitamente l'avversa domanda,
e richiedeva una prova solida dell'accordo professionale.
Infatti, caso di prestazioni oggetto di pattuizione non supportata da atto scritto, la sussistenza di tali circostanze è sempre soggetta in capo al professionista, il quale dovrà dimostrare che la nuova prestazione non poteva ricondursi all' incarico precedente (documentato e non contestato) : “L'onere della prova del conferimento di un incarico ulteriore, rispetto a quello documentato, grava sempre sul professionista che ne domanda il pagamento.” (Cass. Civ., Ord. 783 del 19/01/2021).
Nel caso di specie, parte appellante deduceva che l'attività relativa alla redazione della relazione da sottoporre al nucleo VIA delle competenti autorità regionali rappresentasse un'ulteriore attività, distinta da quella conferita con lettera alla data del 21/01/2009 (e per la quale era stato stabilito un compenso complessivo di € 9.000,00 oltre accessori).
6 Tuttavia, dalla lettura degli atti di causa – come si è detto, molteplici e disorganizzati, dei quali non
è stata fornita puntuale lettura e ricostruzione- non si evince la sussistenza di alcuna ulteriore pattuizione contrattuale che prevedeva il conferimento del “secondo/nuovo incarico” da parte della società committente. Pt_2
Risulta pacifico dalle dichiarazioni delle parti la sussistenza – seppur in assenza di qualunque documentazione sul punto - del conferimento dell'incarico datato 21/01/2009 e avente ad oggetto l'iter progettuale volto alla concessione della concessione per coltivazione di una cava di sabbia sita in C.da Deluza di Melicuccà, ma nulla risulta di chiaro e preciso in ordine ad un ulteriore e differente incarico.
Anzi le difesa della committente sono rivolte a dimostrare che ciò che il vorrebbe qualificare Pt_1 come attività originate dal “secondo incarico” sarebbero null'altro che tentativi , neppure riusciti, di rimediare gli inadempimenti del primo.
Non è dubbio, per principio generale, che chi alleghi l'esistenza di un contratto da cui derivi il proprio credito, abbia l'onere di dimostrarne l'esistenza , e di provare il contenuto della pattuizione, soprattutto se questa è oggetto di espressa contestazione della controparte.
Ma come si è detto, non risulta sufficiente ad assolvere all'onere probatorio in capo al professionista il copioso deposito, congiuntamente alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., di più di 50 documenti , asseritamente posti a fondamento della pretesa creditoria del , i quali devono Pt_1 considerarsi di per sé soli , e senza adeguata illustrazione, privi di attitudine probatoria e capacità chiarificatrice dei fatti posti a fondamento della domanda creditoria.
Invero, è principio ormai consolidato dalla Suprema Corte quello secondo il quale “qualora il ricorrente per cassazione [principio che può ritenersi pienamente applicabile anche in sede di gravame] si dolga dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, ha l'onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dello stesso, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali, pur senza che occorra la pedissequa riproduzione letterale dell'intero contenuto degli atti processuali, riproduzione, anzi, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto diretta ad affidare alla Corte il compito supplementare di scegliere quanto effettivamente rileva ai fini delle argomentazioni dei motivi di ricorso, nell'ambito del copioso materiale prodotto, contenente anche elementi estranei al thema decidendum (Cass. n. 17168 del 2012).
Pertanto, il ricorrente ha l'onere di indicare – mediante anche l'integrale trascrizione, ove occorra, di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per
7 cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza necessità di indagini integrative.” (Cass. Civ., Ord. n. 29812 del 19/11/2018).
Il principio generale di cui sopra è stato affermato da più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perchè, come nel caso in esame,
l'indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica.” (Cass. Civ., Ord. n. 19006 del 13/06/2022).
Parte appellante, dunque, non risulta aver adempiuto all'onere probatorio su sé ricadente, nonostante la decisa contestazione dell'opponente, con la conseguenza che non può ritenersi provato né il nuovo incarico né dovuto alcun compenso
In virtù di tutto quanto precedentemente esposto, l'appello deve essere interamente rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
III spese
Atteso il totale rigetto dell'appello, le spese di lite seguono la soccombenza, per cui parte appellante deve rifondere a parte appellata le spese del presente grado che, ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, e in ragione del valore dichiarato della causa in € 22.000,00 può parametrarsi ai minimi della fascia di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00; a tal fine l'appellante soccombente dovrà corrispondere a parte appellata la somma complessiva di euro
2.906,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore minimo:€ 567,00, per fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, per fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 922,00, per fase decisionale, valore minimo:€ 956,00), somma da maggiorarsi di IVA, CPA e spese forfettarie.
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(C.F.: ), nei confronti di (P.IVA: Parte_1 C.F._1 Parte_2
),in persona del legale rappresentante pro tempore);avverso la Sentenza n. 1449/2018 P.IVA_1 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 04/10/208 e pubblicata il 05/10/2018;nel procedimento di appello recante R.G.A.C. n. 325/2019 così provvede:
8 - rigetta interamente l'appello
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado ai sensi del DM
55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, e in ragione del valore della causa, in favore di
, che euro 2.906,00 somma da maggiorarsi di IVA, CPA e spese forfettarie. Parte_2
- Attesta – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso il 12.12.2025 La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
9